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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Settimo T.se Via Chiomo n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Girard che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Settimo Torinese, Via Chiomo n.10, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Gaudio e domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, Via Avigliana 20, per delega in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“➢ Autorizzare i coniugi a vivere separati;
➢ Assegnare l'abitazione famigliare sita in Settimo T.se Via Chiomo n. 10 alla sig.ra Pt_1
che ivi vi abiterà insieme al figlio minore il padre restituirà le chiavi della casa
[...] Per_1
coniugale e si allontanerà dalla stessa definitivamente entro 20 giorni, portando con sé i propri
effetti personali;
➢Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo Per_1
le decisioni di maggiore interesse al medesimo afferenti, disponendo le seguenti modalità di visita
del padre con il figlio:
Il padre potrà vedere liberamente il minore e tenerlo con sé, previo accordo con la madre.
In ogni caso il padre vedrà il figlio secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21.00;
− infrasettimanalmente: nel fine settimana di competenza paterna un pomeriggio dall'uscita di
scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola, indicativamente il martedì
sul mercoledì; nella settimana di competenza materna il lunedì pomeriggio dall'uscita dalla
scuola fino alle 19.30 e dal mercoledì uscita da scuola fino al venerdì mattina con
riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo delle feste pasquali: tre giorni dalla chiusura della scuola con un genitore ed i
successivi con l'altro (in caso di disaccordo negli anni pari con la madre e negli anni dispari con
il padre);
− nel periodo delle feste natalizie:, ad anni alternati con ciascun genitore una settimana dal 23 al
30 dicembre ed una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo negli anni
dispari con il padre e negli anni pari con la madre);
− nel periodo di vacanza estivo: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30
aprile di ogni anno.
- ponti e festività infrasettimanali alternati;
pagina 2 di 6 ➢ Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento del figlio minore nella somma di
€ 200,00 mensili per dodici mensilità rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al 50% delle
spese mediche, scolastiche, ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati emesso dal Tribunale di Ivrea il 24.06.2016 (ivi
comprese quelle di mensa). Assegno unico al 50% tra i genitori.
spese compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.6.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Settimo Torinese (TO) in data 24.03.2023 con atto n. 11 parte
I anno 2023 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione nasceva il figlio nato in [...] il [...]. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto altresì Per_1
disporsi l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui andava assegnata la casa coniugale (in comproprietà), oltre che un contributo al mantenimento del minore di € 400,00 ed al 50% delle spese extra come da
Protocollo di Ivrea.
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti,
aderendo alla domanda di separazione, concordando sull'affidamento condiviso del minore, e chiedendo tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore (essendosi da sempre entrambi occupati del figlio), con assegnazione della casa familiare alla moglie e, mantenimento diretto del figlio, AU alla madre e 50% spese extra.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 5 marzo
2025 i coniugi – esperito invano il tentativo di riconciliazione – venivano autorizzati a vivere separati e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze pagina 3 di 6 istruttorie e di ascolto del minore, e ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., avendo trovato l'accordo, rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Non si dava luogo all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio il 24 marzo 2023, in Settimo T.se, in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto n. 11 P.I) (doc. 3 estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 24 marzo 2023, in Settimo T.se,
[...]
in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto n. 11 P.I);
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) Assegna l'abitazione famigliare sita in Settimo T.se Via Chiomo n. 10 alla sig.ra che ivi vi abiterà insieme al figlio minore;
il padre restituirà le Parte_1 Per_1
chiavi della casa coniugale e si allontanerà dalla stessa definitivamente entro 20 giorni,
portando con sé i propri effetti personali;
3) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse al medesimo afferenti, disponendo le seguenti modalità di visita del padre con il figlio:
Il padre potrà vedere liberamente il minore e tenerlo con sé, previo accordo con la madre.
In ogni caso il padre vedrà il figlio secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21.00;
− infrasettimanalmente: nel fine settimana di competenza paterna un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola,
indicativamente il martedì sul mercoledì; nella settimana di competenza materna il lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alle 19.30 e dal mercoledì uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo delle feste pasquali: tre giorni dalla chiusura della scuola con un genitore ed i successivi con l'altro (in caso di disaccordo negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre);
pagina 5 di 6 − nel periodo delle feste natalizie:, ad anni alternati con ciascun genitore una settimana dal 23 al 30 dicembre ed una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre);
− nel periodo di vacanza estivo: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
- ponti e festività infrasettimanali alternati;
4) Dispone a carico del marito un contributo al mantenimento del figlio minore nella somma di € 200,00 mensili per dodici mensilità rivalutabile annualmente su base Istat,
oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati emesso dal Tribunale
di Ivrea il 24.06.2016 (ivi comprese quelle di mensa). Assegno unico al 50% tra i genitori.
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Settimo T.se Via Chiomo n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Girard che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Settimo Torinese, Via Chiomo n.10, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Gaudio e domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, Via Avigliana 20, per delega in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“➢ Autorizzare i coniugi a vivere separati;
➢ Assegnare l'abitazione famigliare sita in Settimo T.se Via Chiomo n. 10 alla sig.ra Pt_1
che ivi vi abiterà insieme al figlio minore il padre restituirà le chiavi della casa
[...] Per_1
coniugale e si allontanerà dalla stessa definitivamente entro 20 giorni, portando con sé i propri
effetti personali;
➢Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo Per_1
le decisioni di maggiore interesse al medesimo afferenti, disponendo le seguenti modalità di visita
del padre con il figlio:
Il padre potrà vedere liberamente il minore e tenerlo con sé, previo accordo con la madre.
In ogni caso il padre vedrà il figlio secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21.00;
− infrasettimanalmente: nel fine settimana di competenza paterna un pomeriggio dall'uscita di
scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola, indicativamente il martedì
sul mercoledì; nella settimana di competenza materna il lunedì pomeriggio dall'uscita dalla
scuola fino alle 19.30 e dal mercoledì uscita da scuola fino al venerdì mattina con
riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo delle feste pasquali: tre giorni dalla chiusura della scuola con un genitore ed i
successivi con l'altro (in caso di disaccordo negli anni pari con la madre e negli anni dispari con
il padre);
− nel periodo delle feste natalizie:, ad anni alternati con ciascun genitore una settimana dal 23 al
30 dicembre ed una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo negli anni
dispari con il padre e negli anni pari con la madre);
− nel periodo di vacanza estivo: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30
aprile di ogni anno.
- ponti e festività infrasettimanali alternati;
pagina 2 di 6 ➢ Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento del figlio minore nella somma di
€ 200,00 mensili per dodici mensilità rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al 50% delle
spese mediche, scolastiche, ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati emesso dal Tribunale di Ivrea il 24.06.2016 (ivi
comprese quelle di mensa). Assegno unico al 50% tra i genitori.
spese compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.6.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Settimo Torinese (TO) in data 24.03.2023 con atto n. 11 parte
I anno 2023 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione nasceva il figlio nato in [...] il [...]. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto altresì Per_1
disporsi l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui andava assegnata la casa coniugale (in comproprietà), oltre che un contributo al mantenimento del minore di € 400,00 ed al 50% delle spese extra come da
Protocollo di Ivrea.
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti,
aderendo alla domanda di separazione, concordando sull'affidamento condiviso del minore, e chiedendo tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore (essendosi da sempre entrambi occupati del figlio), con assegnazione della casa familiare alla moglie e, mantenimento diretto del figlio, AU alla madre e 50% spese extra.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 5 marzo
2025 i coniugi – esperito invano il tentativo di riconciliazione – venivano autorizzati a vivere separati e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze pagina 3 di 6 istruttorie e di ascolto del minore, e ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., avendo trovato l'accordo, rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Non si dava luogo all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio il 24 marzo 2023, in Settimo T.se, in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto n. 11 P.I) (doc. 3 estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 24 marzo 2023, in Settimo T.se,
[...]
in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto n. 11 P.I);
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) Assegna l'abitazione famigliare sita in Settimo T.se Via Chiomo n. 10 alla sig.ra che ivi vi abiterà insieme al figlio minore;
il padre restituirà le Parte_1 Per_1
chiavi della casa coniugale e si allontanerà dalla stessa definitivamente entro 20 giorni,
portando con sé i propri effetti personali;
3) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse al medesimo afferenti, disponendo le seguenti modalità di visita del padre con il figlio:
Il padre potrà vedere liberamente il minore e tenerlo con sé, previo accordo con la madre.
In ogni caso il padre vedrà il figlio secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21.00;
− infrasettimanalmente: nel fine settimana di competenza paterna un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola,
indicativamente il martedì sul mercoledì; nella settimana di competenza materna il lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alle 19.30 e dal mercoledì uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo delle feste pasquali: tre giorni dalla chiusura della scuola con un genitore ed i successivi con l'altro (in caso di disaccordo negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre);
pagina 5 di 6 − nel periodo delle feste natalizie:, ad anni alternati con ciascun genitore una settimana dal 23 al 30 dicembre ed una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre);
− nel periodo di vacanza estivo: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
- ponti e festività infrasettimanali alternati;
4) Dispone a carico del marito un contributo al mantenimento del figlio minore nella somma di € 200,00 mensili per dodici mensilità rivalutabile annualmente su base Istat,
oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche, ricreative, sportive concordate e documentate come da Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati emesso dal Tribunale
di Ivrea il 24.06.2016 (ivi comprese quelle di mensa). Assegno unico al 50% tra i genitori.
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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