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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2537/2023 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. TRIPODI ANTONIO C.F. ; C.F._3
contro
, QUALE MANDATARIA E PROCURATRICE DI CP_1 [...]
, C.F. , difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. SALVADORI FRANCESCA CRISTINA C.F. . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
19/09/2024.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 e citavano in giudizio quale Parte_1 Parte_2 CP_1
mandataria e procuratrice di introducendo giudizio di merito ai CP_2
sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di sospensiva dell'esecuzione avviata dall'odierna convenuta sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato dagli odierni attori in data 16/12/2006 con la
[...]
per la somma di euro 250.000,00. Controparte_3
In sede di esecuzione avviata sul bene garantito dall'ipoteca costituita contestualmente alla stipula del mutuo, gli opponenti avevano infatti proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi eccependo: 1) la nullità del precetto per difetto della procura rilasciata da in favore di 2) CP_2 CP_1
l'assenza di notificazione del titolo esecutivo;
3) l'usurarietà dei tassi di interessi pattuiti con il contratto di mutuo;
4) l'applicazione di interessi anatocistici;
5)
l'errato conteggio degli interessi nel precetto;
6) l'inesistenza del titolo esecutivo per la mancata traditio della somma mutuata;
7) la sospensione dei termini e blocco delle procedure esecutive ex art. 20 comma 7 L. 44/99.
Si era costituita in sede di sospensiva l'odierna convenuta la quale aveva chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione nel suo complesso.
Il giudice dell'esecuzione, prima, ed il collegio adito in sede di reclamo, poi, avevano rigettato l'istanza di sospensiva.
Gli opponenti introducevano infine il giudizio di merito riproponendo tutte le eccezioni già formulate.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
pagina 2 di 8 Quanto al primo motivo di opposizione (inesistenza di procura conferita da in favore di , è sufficiente evidenziare che l'odierna CP_2 CP_1
convenuta ha prodotto sia la procura generale rilasciata da in favore di CP_1
in data 03.03.2021 innanzi alla Dott.ssa Persona_1 Persona_2
Notaio in Messina, Rep. n. 38.068, Racc. n. 14.433, registrato a Messina in data
03.03.2021 al n. 3383 serie 1T (doc. A); sia la procura del 06.08.2018 rilasciata in favore di per atto del Dott. Notaio in Milano, CP_1 Persona_3
Rep. n. 42.767, Racc. n. 19.751 (doc. B).
A fronte di tale produzione documentale gli odierni attori nulla hanno eccepito e l'esistenza dei poteri rappresentativi emerge dunque per tabulas.
Quanto infine alla tardiva contestazione afferente al difetto di titolarità attiva del credito, riportata per la prima volta in comparsa conclusionale, se ne evidenzia l'infondatezza, posto che la complessiva operazione di cessione di crediti dalla amministrativa in Controparte_4
favore, da un lato, di e, dall'altro, di trova Controparte_5 CP_2
origine direttamente nella legge (art. 2, comma 1, lett. c), DL 99/2017).
In particolare, quanto al caso in esame, la fattispecie rientra tra le posizioni passive a sofferenza non cedute ad ossia tra i crediti di Controparte_5
titolarità della Controparte_6
e delle sue filiali o controllate, italiane classificati o classificabili,
[...]
in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili”
(unlikely to pay) o “esposizioni scadute” (past due) alla data del 26 giugno 2017,
nonché i contratti e rapporti di finanziamento da cui tali crediti sono sorti.
Tale circostanza – ossia l'inserimento del credito di cui si discute tra quelli passati a “sofferenza” prima della data del 26/6/2017 – è stata allegata dalla odierna convenuta sin dalla notificazione dell'atto di precetto e poi in tutti gli atti processuali dell'odierno giudizio, senza che seguisse alcuna contestazione da parte degli opponenti.
pagina 3 di 8 Dovendo dunque essere data per pacifica (art. 115 c.p.c.), ne discende come acquisita la prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti ad CP_2
disposta direttamente dalla legge, poi attuata con provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed infine pubblicizzata, non già sulla Gazzetta
Ufficiale come infondatamente affermato dagli opponenti, bensì sul sito della
Banca d'Italia così come imposto dalla disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa della (doc. 3 opposta). Controparte_3
2.
Quanto alla contestazione di difetto di notificazione del titolo esecutivo, è
sufficiente richiamare l'inequivoco disposto della legge (art. 41 T.U.B. “Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”).
La contestazione è infondata.
3.
Quanto alla contestazione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo, oltre al richiamo qui delle ampie motivazioni spese dal
Collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione, va evidenziata l'insuperabile genericità delle argomentazioni degli opponenti.
Sul punto, si richiamano gli oneri di allegazione che gravano su colui che intenda eccepire la sussistenza di interessi usurari, da ultimo ribaditi da Cass.
S.U. 19597/2020.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione: i) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
ii) la misura dei tassi soglia pro tempore
vigenti; iii) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi.
Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, gli opponenti hanno omesso qualsivoglia tipo di allegazione,
limitandosi ad invocare profili di usura oggettiva e soggettiva nemmeno argomentati.
La contestazione è dunque generica.
4.
Quanto alla contestazione di anatocismo illegittimo in forza dell'esistenza di ammortamento alla francese, trattasi di questione ampiamente superata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. S.U. 15130/2024).
L'estraneità del fenomeno anatocistico al piano di ammortamento “alla francese”
costituisce assunto ampiamente consolidato nel panorama giurisprudenziale nazionale (tra le tante, Corte di Appello di Venezia n. 44/2021, Corte di Appello
di Venezia n. 1325/2021; Corte di Appello di Torino n. 487/2020).
Il piano di ammortamento alla francese costituisce, infatti, un piano di rimborso con rata fissa e non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso.
In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata: dunque, non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi.
Nello specifico, nel piano di ammortamento alla francese, le rate sono posticipate
(cioè pagate alla fine di ciascun periodo: mese, semestre o anno) e rimangono costanti nel tempo.
Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali,
combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli “n” periodi.
pagina 5 di 8 Alla scadenza della prima rata, la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi.
In questo meccanismo, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (vedi Corte
di Appello di Venezia, n. 3372/2020 per una descrizione dettagliata del meccanismo).
Ciò esclude radicalmente che vi sia anatocismo.
Quanto poi alla contestazione di nullità della pattuizione relativa agli interessi per la dedotta manipolazione del parametro Euribor, è sufficiente evidenziare che la non fa parte del gruppo di banche sanzionate Controparte_3
in sede europea per la condotta anticoncorrenziale e che dunque, data l'assenza di allegazione e prova della sua partecipazione nell'intesa anticoncorrenziale,
alcun effetto di nullità può utilmente essere invocato.
5.
E' poi infondata anche la contestazione relativa al conteggio in precetto di interessi non dovuti, in quanto insuperabilmente generica, posto che gli opponenti non hanno nemmeno chiarito quali e quanti interessi non sarebbero dovuti e per quali ragioni.
6.
Quanto poi alla contestazione di nullità del mutuo per difetto di traditio della somma mutuata, è sufficiente richiamare il contenuto del contratto di mutuo fondiario ove è espressamente riporta la quietanza del mutuatario (art. 4).
7.
pagina 6 di 8 Quanto infine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 l. 44/99 è
sufficiente evidenziare che: a) non ve ne sono i presupposti, non essendovi usura;
b) nemmeno gli opponenti hanno documentato di aver presentato la domanda di cui all'art. 13 cit. e di aver ottenuto il parere favorevole del Prefetto
richiesto dalla disposizione.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla base del decisum.
Infondata infine la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non essendovi colpa grave o dolo degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2537/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e
Cassa.
pagina 7 di 8 Padova, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2537/2023 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. TRIPODI ANTONIO C.F. ; C.F._3
contro
, QUALE MANDATARIA E PROCURATRICE DI CP_1 [...]
, C.F. , difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. SALVADORI FRANCESCA CRISTINA C.F. . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
19/09/2024.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 e citavano in giudizio quale Parte_1 Parte_2 CP_1
mandataria e procuratrice di introducendo giudizio di merito ai CP_2
sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di sospensiva dell'esecuzione avviata dall'odierna convenuta sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato dagli odierni attori in data 16/12/2006 con la
[...]
per la somma di euro 250.000,00. Controparte_3
In sede di esecuzione avviata sul bene garantito dall'ipoteca costituita contestualmente alla stipula del mutuo, gli opponenti avevano infatti proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi eccependo: 1) la nullità del precetto per difetto della procura rilasciata da in favore di 2) CP_2 CP_1
l'assenza di notificazione del titolo esecutivo;
3) l'usurarietà dei tassi di interessi pattuiti con il contratto di mutuo;
4) l'applicazione di interessi anatocistici;
5)
l'errato conteggio degli interessi nel precetto;
6) l'inesistenza del titolo esecutivo per la mancata traditio della somma mutuata;
7) la sospensione dei termini e blocco delle procedure esecutive ex art. 20 comma 7 L. 44/99.
Si era costituita in sede di sospensiva l'odierna convenuta la quale aveva chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione nel suo complesso.
Il giudice dell'esecuzione, prima, ed il collegio adito in sede di reclamo, poi, avevano rigettato l'istanza di sospensiva.
Gli opponenti introducevano infine il giudizio di merito riproponendo tutte le eccezioni già formulate.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
pagina 2 di 8 Quanto al primo motivo di opposizione (inesistenza di procura conferita da in favore di , è sufficiente evidenziare che l'odierna CP_2 CP_1
convenuta ha prodotto sia la procura generale rilasciata da in favore di CP_1
in data 03.03.2021 innanzi alla Dott.ssa Persona_1 Persona_2
Notaio in Messina, Rep. n. 38.068, Racc. n. 14.433, registrato a Messina in data
03.03.2021 al n. 3383 serie 1T (doc. A); sia la procura del 06.08.2018 rilasciata in favore di per atto del Dott. Notaio in Milano, CP_1 Persona_3
Rep. n. 42.767, Racc. n. 19.751 (doc. B).
A fronte di tale produzione documentale gli odierni attori nulla hanno eccepito e l'esistenza dei poteri rappresentativi emerge dunque per tabulas.
Quanto infine alla tardiva contestazione afferente al difetto di titolarità attiva del credito, riportata per la prima volta in comparsa conclusionale, se ne evidenzia l'infondatezza, posto che la complessiva operazione di cessione di crediti dalla amministrativa in Controparte_4
favore, da un lato, di e, dall'altro, di trova Controparte_5 CP_2
origine direttamente nella legge (art. 2, comma 1, lett. c), DL 99/2017).
In particolare, quanto al caso in esame, la fattispecie rientra tra le posizioni passive a sofferenza non cedute ad ossia tra i crediti di Controparte_5
titolarità della Controparte_6
e delle sue filiali o controllate, italiane classificati o classificabili,
[...]
in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili”
(unlikely to pay) o “esposizioni scadute” (past due) alla data del 26 giugno 2017,
nonché i contratti e rapporti di finanziamento da cui tali crediti sono sorti.
Tale circostanza – ossia l'inserimento del credito di cui si discute tra quelli passati a “sofferenza” prima della data del 26/6/2017 – è stata allegata dalla odierna convenuta sin dalla notificazione dell'atto di precetto e poi in tutti gli atti processuali dell'odierno giudizio, senza che seguisse alcuna contestazione da parte degli opponenti.
pagina 3 di 8 Dovendo dunque essere data per pacifica (art. 115 c.p.c.), ne discende come acquisita la prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti ad CP_2
disposta direttamente dalla legge, poi attuata con provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed infine pubblicizzata, non già sulla Gazzetta
Ufficiale come infondatamente affermato dagli opponenti, bensì sul sito della
Banca d'Italia così come imposto dalla disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa della (doc. 3 opposta). Controparte_3
2.
Quanto alla contestazione di difetto di notificazione del titolo esecutivo, è
sufficiente richiamare l'inequivoco disposto della legge (art. 41 T.U.B. “Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”).
La contestazione è infondata.
3.
Quanto alla contestazione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo, oltre al richiamo qui delle ampie motivazioni spese dal
Collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione, va evidenziata l'insuperabile genericità delle argomentazioni degli opponenti.
Sul punto, si richiamano gli oneri di allegazione che gravano su colui che intenda eccepire la sussistenza di interessi usurari, da ultimo ribaditi da Cass.
S.U. 19597/2020.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione: i) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
ii) la misura dei tassi soglia pro tempore
vigenti; iii) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi.
Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, gli opponenti hanno omesso qualsivoglia tipo di allegazione,
limitandosi ad invocare profili di usura oggettiva e soggettiva nemmeno argomentati.
La contestazione è dunque generica.
4.
Quanto alla contestazione di anatocismo illegittimo in forza dell'esistenza di ammortamento alla francese, trattasi di questione ampiamente superata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. S.U. 15130/2024).
L'estraneità del fenomeno anatocistico al piano di ammortamento “alla francese”
costituisce assunto ampiamente consolidato nel panorama giurisprudenziale nazionale (tra le tante, Corte di Appello di Venezia n. 44/2021, Corte di Appello
di Venezia n. 1325/2021; Corte di Appello di Torino n. 487/2020).
Il piano di ammortamento alla francese costituisce, infatti, un piano di rimborso con rata fissa e non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso.
In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata: dunque, non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi.
Nello specifico, nel piano di ammortamento alla francese, le rate sono posticipate
(cioè pagate alla fine di ciascun periodo: mese, semestre o anno) e rimangono costanti nel tempo.
Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali,
combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli “n” periodi.
pagina 5 di 8 Alla scadenza della prima rata, la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi.
In questo meccanismo, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (vedi Corte
di Appello di Venezia, n. 3372/2020 per una descrizione dettagliata del meccanismo).
Ciò esclude radicalmente che vi sia anatocismo.
Quanto poi alla contestazione di nullità della pattuizione relativa agli interessi per la dedotta manipolazione del parametro Euribor, è sufficiente evidenziare che la non fa parte del gruppo di banche sanzionate Controparte_3
in sede europea per la condotta anticoncorrenziale e che dunque, data l'assenza di allegazione e prova della sua partecipazione nell'intesa anticoncorrenziale,
alcun effetto di nullità può utilmente essere invocato.
5.
E' poi infondata anche la contestazione relativa al conteggio in precetto di interessi non dovuti, in quanto insuperabilmente generica, posto che gli opponenti non hanno nemmeno chiarito quali e quanti interessi non sarebbero dovuti e per quali ragioni.
6.
Quanto poi alla contestazione di nullità del mutuo per difetto di traditio della somma mutuata, è sufficiente richiamare il contenuto del contratto di mutuo fondiario ove è espressamente riporta la quietanza del mutuatario (art. 4).
7.
pagina 6 di 8 Quanto infine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 l. 44/99 è
sufficiente evidenziare che: a) non ve ne sono i presupposti, non essendovi usura;
b) nemmeno gli opponenti hanno documentato di aver presentato la domanda di cui all'art. 13 cit. e di aver ottenuto il parere favorevole del Prefetto
richiesto dalla disposizione.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla base del decisum.
Infondata infine la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non essendovi colpa grave o dolo degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2537/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e
Cassa.
pagina 7 di 8 Padova, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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