Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/06/2025, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10453 del 2023, proposto da Buddleia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della Determinazione Dirigenziale CA/136809/2023 del 13/07/2023 notificata in data 19/07/2023 recante "DINIEGO alla comunicazione di mantenimento prot. n. CA/161897 del 29/09/2022 dell'istanza occupazione suolo pubblico - emergenza covid-19 prot. n. CA/45907 del 21.03.2022," con ordine di rimozione a partire dal settimo giorno dalla notificazione e quindi dal 27/07;
- del Rapporto Informativo prot. VA/66955 del 21/05/2022, menzionato ma non comunicato;
- della nota prot. n. CA/121823 del 20.06.2023, recante comunicazione di avvio di procedimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che esercita attività di ristorazione in locale sito in Via Margutta – ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale ha denegato il mantenimento di un’occupazione di suolo pubblico a servizio del locale, previamente richiesta ai sensi della normativa emergenziale, ordinandone al contempo la integrale rimozione.
In estrema sintesi, dopo che nel corso del procedimento amministrativo sono state corrette alcune delle criticità rilevate con la comunicazione dei motivi ostativi (nello specifico, con riguardo alla titolarità dell’autorizzazione commerciale al momento della presentazione dell’istanza di occupazione, nonché alla distanza minima dalla intersezione stradale), il mantenimento della occupazione è stato comunque infine denegato per “ il rispetto dell’ampiezza minima della carreggiata in strada priva di marciapiede che deve essere almeno pari a m 4,50 ” (che nella fattispecie invece non residuavano), e perché “ non sono state prodotte evidenze relative al pagamento del canone COSAP. ”.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ VIOLAZIONE DELL'ART. 140 DEL D.P.R. 495/1992; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, ILLOGICITA', ARBITRARIETA '”.
In sostanza, la società ricorrente ha contestato la necessità di uno spazio pari a 4,50 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso (che Roma Capitale invece richiede, nelle strade prive di marciapiede come quella di cui si discute, per consentire anche il passaggio dei pedoni) ed ha inoltre dedotto di essere in attesa del conteggio del canone dovuto. La ricorrente ha inoltre denunciato la gravità del pregiudizio di perdere l’unica occupazione a servizio del locale.
3. Roma Capitale si è costituita in resistenza, con memoria e documenti.
4. Con decreto n. 4283 del 24.07.2023 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica, mentre con ordinanza n. 5448 del 5.09.2023 è stata respinta l’istanza collegiale, con conferma in sede di appello cautelare, come da ordinanza n. 4019/2023 del Consiglio di Stato, secondo cui “ emerge comunque la carenza di fumus dell’appello cautelare, in considerazione del mancato rispetto dell’ampiezza minima della carreggiata in strada priva di marciapiede che deve essere almeno pari a m 4,50 (3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso più 1 per il transito dei pedoni) ”.
5. Successivamente la ricorrente ha presentato un’ulteriore istanza cautelare in riesame, domandandone l’accoglimento “ ai fini della sospensione dell'ordine di rimozione ”, che è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 7627 del 21.11.2023, poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 267 del 26.01.2024, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, impregiudicate le questioni di merito, l’istanza cautelare in oggetto possa essere accolta nei limiti della sospensione dell’ordine di rimozione, nelle more dell’interlocuzione con il Comune di Roma Capitale da instaurarsi da parte ricorrente sulla proposta di adeguamento dell’occupazione all’ampiezza minima della carreggiata di cui al provvedimento impugnato; ritenuto, infatti, che, essendo le contestazioni specificamente contenute in tale provvedimento limitate al mancato rispetto di detta ampiezza ed all’omesso pagamento del canone, l’ordine di rimozione integrale appare, allo stato, sproporzionato tenuto conto delle esigenze di interesse pubblico rappresentate dall’amministrazione ed agli impegni manifestati da parte ricorrente; ”.
6. Risulta in atti che in seguito la ricorrente ha ottemperato alle prescrizioni, adeguando l’ampiezza della occupazione ottenuta ai sensi della normativa emergenziale; invero, in vista della discussione nel merito del ricorso, la stessa ha chiesto l’accoglimento del gravame “ reiterando l’ordine di riesame, già imposto dal Consiglio di Stato, per il vaglio dell’istanza modificata e dell’elaborato alla stessa allegato ”, insistendo nella domanda “ in questi specifici limiti, avendo la ricorrente già adeguato la propria occupazione ed essendo illegittimo il provvedimento gravato laddove impone la rimozione dell’intera occupazione invece di ordinarne più semplicemente l’adeguamento alle sue prescrizioni, impedendo qualunque forma di occupazione quando invece, in ottemperanza alle indicazioni capitoline, sarebbe ed è possibile ”.
7. Alla pubblica udienza del 28.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preso atto che la ricorrente ha sostanzialmente rinunciato alla domanda caducatoria con riguardo al capo di provvedimento con cui sono state indicate le prescrizioni il cui mancato rispetto ha determinato il diniego di mantenimento della occupazione, avendo la medesima ricorrente dichiarato come in atti di aver ottemperato a tali prescrizioni, il Collegio ritiene che il ricorso debba invece essere accolto con riguardo alla domanda caducatoria relativa alla determinazione per cui l’occupazione deve essere integralmente rimossa (“(…) l'occupazione posta in essere nel sito in questione sarà considerata abusiva e dovrà essere rimossa entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il presente provvedimento vale come avvio del procedimento di rimozione in via Margutta n. 111/118. Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. I Gruppo Centro Trevi è incaricato della verifica della spontanea esecuzione di quanto impartito. (…)”).
Sotto questo profilo, infatti – come già sommariamente rilevato in sede di appello cautelare e a prescindere dal successivo adeguamento – è da ritenersi fondata la censura sulla arbitrarietà del provvedimento, per essere stata ordinata la rimozione integrale dell’unica occupazione goduta dalla ricorrente (mentre, al più, la stessa avrebbe potuto essere ridotta per lasciare il passaggio prescritto).
In questo senso, pertanto, la domanda può essere accolta, ordinando al contempo all’Amministrazione il riesame della fattispecie, per come medio tempore adeguata dalla ricorrente alle prescrizioni ricevute con il provvedimento impugnato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
9. Le spese di lite sono compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ordina la rimozione integrale della occupazione mantenuta dalla ricorrente ai sensi della normativa emergenziale, ordinando a Roma Capitale il riesame della fattispecie nei termini di cui in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO