TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 17
TAR
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 28 D.Lgs. 42/2004 e artt. 3, 21 quater L. 241/1990 - Sviamento

    L'amministrazione resistente ha evidenziato che, accertata l'assenza di autorizzazione e della relativa richiesta, il provvedimento di sospensione tutela le esigenze di tutte le parti coinvolte, evitando la definitiva compromissione del bene e l'alternativa di ordinare la reintegrazione ex art. 160 D. Lgs 42/04.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento atti, falsità presupposto, violazione legittimo affidamento e contraddittorietà

    Il Comune di Vigo di Cadore ha confermato che per la sostituzione del traliccio non è stata richiesta alcuna autorizzazione culturale. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 21, co. 4, dispone che l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. La ricorrente non ha richiesto tale autorizzazione nonostante il vincolo culturale sull'area.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 17
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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