Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2021, proposto da
Dcp Telecomunicazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello 5507;
contro
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, S. Marco,63;
nei confronti
Comune di Vigo di Cadore, Unione Montana Centro Cadore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in data 6 settembre 2021, avente il seguente oggetto “ Vigo di Cadore (BL) – Località Monte Tudaio – Beni Della Grande Guerra nell’area di Monte Tudaio, via Piniè, Complesso Immobiliare assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per effetto del D.D.R. del 27.10.2014 ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Proprietario: Comune di Vigo Di Cadore. Detentore: DCP Telecomunicazioni s.r.l. – Sospensione lavori art. 28 ”;
- di ogni atto conseguente e presupposto e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Soprintendenza n. 25107 del 12 ottobre 2020 e n. 29818 del 30 novembre 2020 richiamate nel suddetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. NI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore delle radiocomunicazioni, è insorta avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha ordinato la sospensione dei lavori non autorizzati, consistenti nella installazione di un traliccio porta antenne in località Monte Tudaio.
2. Premesso, in fatto, che le opere sospese consistevano nella sostituzione di un traliccio già esistente, per i danni da questo subiti in occasione della tempesta del 2018, la predetta ha proposto, in diritto, i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004 sotto plurimi profili, segnatamente in relazione agli artt. 3 e 21 quater della L. n. 241 del 1990. Sviamento ”, con cui lamenta l’assenza di esigenze cautelari per l’adozione della misura impugnata, ove si considerino il tempo trascorso e la circostanza che l’installazione del nuovo traliccio è quasi completata;
2.2. “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento degli atti e falsità del presupposto. Violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà con precedenti manifestazioni ”, ove contesta l’assunto, posto a fondamento del provvedimento, di assenza di autorizzazione per l’opera di qua , rilevando che, nella specie, si tratta della “ sostituzione […] di un traliccio che insiste in situ con regolari titoli autorizzativi da quarant’anni ”.
3. L’amministrazione centrale, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso.
Non si è, invece, costituito il Comune di Vigo di Cadore.
4. All’udienza di merito straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione logico-giuridica, è infondato.
5.1. Nella vicenda in esame, la Soprintendenza, con nota del 12 ottobre 2020, ha domandato al Comune di Vigo di Cadore, nel cui territorio è situata l’installazione, di fornire riscontro in ordine agli “ eventuali atti autorizzatori, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 42/2004, che legittimino la costruzione dell’antenna, l’affissione sul muro del forte di vari apparati tecnologici ed il mutamento della destinazione d’uso dei locali utilizzati per l’alloggiamento degli apparati a supporto dell’antenna stessa ”.
L’amministrazione centrale aveva infatti rilevato che le riferite opere, per quanto risultante dagli atti del proprio archivio, risultavano prive di autorizzazione ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, necessaria in quanto ricadenti in area tutelata “ ai sensi della parte II del codice a seguito del D.D.R. 27 ottobre 2014 ”, quale bene culturale.
5.2. Con nota del 27 ottobre 2020, il Comune di Cadore, ricostruita la vicenda amministrativa relativa alle opere de quibus , ha confermato che, per la sostituzione del traliccio “ non è stata richiesta alcuna autorizzazione culturale ”.
5.3. In ragione di ciò, la Soprintendenza ha disposto la sospensione dei lavori, giacché privi di autorizzazione.
5.4. Al riguardo, il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n.42/2004 dispone, all’art.21, co.4, che “ l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente ”.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti e dei documenti versati in giudizio, risulta confermato che, per l’opera poi sospesa, la ricorrente non ha richiesto alla Soprintendenza la prescritta autorizzazione, nonostante il vincolo culturale apposto sull’area dal riferito D.D.R. 27 ottobre 2014.
Da ciò deriva la infondatezza del secondo motivo.
Quanto al rilievo, formulato con il primo motivo, in ordine alla assenza di un immediato pregiudizio all’interesse culturale oggetto di tutela e quindi delle condizioni per l’adozione del contestato provvedimento di sospensione, risulta condivisibile il rilievo formulato dall’amministrazione resistente, laddove ha evidenziato che, accertata l’assenza di autorizzazione e, a monte, della relativa richiesta da parte della interessata, “ il provvedimento di sospensione impugnato appare tutelare le esigenze di tutte le parti coinvolte, non solo per evitare la definitiva compromissione del bene: infatti, l’alternativa sarebbe, in caso, quella di ordinare la reintegrazione ex art. 160 D. Lgs 42/04 ”.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
7. Quanto alle amministrazioni centrali, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla si dispone nei confronti del Comune intimato, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nulla spese nei confronti del Comune di Vigo di Cadore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL LL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NI NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NT | OL LL |
IL SEGRETARIO