CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 766 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA
Partita Iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni
Marchese, nel suo indirizzo di posta elettronica certificata pec:
con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, che la Email_1 rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'Avv. Marco Parisi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Caterina Matessi, giusta procura in atti - pec – Email_2 Email_3
APPELLATO nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
), nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._2 CP_3
) e gli eredi, collettivamente ed impersonalmente chiamati, di C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fis. ) già CP_4 C.F._4 convenuta quale erede del marito sig. , convenuto originario nel Persona_1 giudizio di primo grado
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 1604/2021 del 21/09/2021 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. n. 5775/2008.
OGGETTO: rilascio immobile cooperativa edilizia.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 08/04/2008 la società Parte_1 avente per oggetto la realizzazione di alloggi economici e popolari da assegnare
[...] ai soci, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, Persona_1 esponendo che il convenuto, con deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa del 15/12/2000, era stato escluso dalla carica di socio e che tale esclusione era dovuta al mancato pagamento dei canoni mensili di godimento, spese societarie e generali, ICI, interessi legali, relativamente all'unità immobiliare che gli era stata data in godimento, sita in Messina, località Torrente S.Licandro palazzina B/1, piano II, int.
6; esponeva altresì che per l'effetto del detto provvedimento di esclusione, non impugnato dal socio, la detenzione dell'immobile da parte del era da Per_1 considerarsi illegittima, in quanto lo stesso aveva perduto il relativo titolo e che il convenuto, già riconosciuto il proprio debito nei confronti della cooperativa per un importo complessivo di lire 24.000.000, aveva chiesto una moratoria impegnandosi, con scrittura privata del 17/11/2002, a pagare la somma di € 12.394,97 con versamenti mensili che, tuttavia, non onorava. La società attrice esponeva inoltre che essa si era a sua volta impegnata a non azionare la delibera sino al puntuale pagamento dell'intero importo, riservandosi di agire in caso di mancato pagamento anche di sole due rate e che pag. 2/9 quindi, non avendo il convenuto prestato fede agli impegni assunti, intendeva ottenere il rilascio dell'immobile da considerarsi detenuto arbitrariamente. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che l'immobile era detenuto illegittimamente da e, Persona_1 conseguentemente, ordinare allo stesso di rilasciare l'alloggio libero e sgombro da persone e cose.
Nell'instaurato giudizio R.G. 5775/2008 si costituiva che contestava la Persona_1 domanda, chiedendone il rigetto;
interveniva nel giudizio , al Controparte_2 quale medio tempore l'immobile era stato assegnato giusta deliberazione del
24/02/2006, che chiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario dell'immobile, spiegando domanda di rilascio dello stesso in suo favore. Interrotto il giudizio per la morte del convenuto, lo stesso veniva riassunto dalla cooperativa attrice e quindi si costituivano in giudizio gli eredi e che resistevano alle domande Controparte_1 CP_4 attoree. Interveniva altresì anche cui l'immobile di cui trattasi era stato CP_3 poi definitivamente assegnato dalla cooperativa.
Veniva ammessa e disposta una CTU contabile affidata al consulente Dott. Per_2 il quale depositava il proprio elaborato peritale, e quindi la causa veniva assunta
[...] in decisione.
Con sentenza depositata il 22/09/2021 il tribunale ha cos deciso: “- rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_2
con atto di citazione dell'8.4.2008 e proseguita nei confronti di Persona_1
e -revoca il sequestro giudiziario CP_4 Controparte_1 dell'immobile di cui in motivazione, autorizzato dal G.I. con provvedimento del
20/23.9.2011; -dichiara intervenuta cessata materia con riferimento alle domande formulate nel presente giudizio da;
- rigetta le CP_2 Controparte_2 domande fatte valere da con la comparsa di intervento volontario;
- CP_3 condanna la a rifondere a Controparte_5
e le spese del giudizio, che si liquidano in CP_4 Controparte_1 complessivi € 10.343,00, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra e Controparte_2
e - compensa integralmente le spese del CP_4 Controparte_1
pag. 3/9 giudizio tra e e - pone CP_3 CP_4 Controparte_1 definitivamente a carico della Controparte_5 le spese per la c.t.u., già liquidate in favore del dott. . Parte_3
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto non fosse inadempiente in ordine agli impegni assunti con la scrittura privata del 17/11/2002 ed anche sulla scorta del risultato della CTU ha rigettato la domanda.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto Parte_1 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito CP_1
quale erede di , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre
[...] Persona_1 invece , e gli eredi di non si Controparte_2 CP_3 CP_4 sono costituiti.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , e Controparte_2 CP_3
degli eredi di collettivamente ed impersonalmente chiamati, che, benché CP_4
regolarmente citati, non si sono costituti nel giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che ha errato il Giudice del primo grado nel ritenere che avesse adempiuto alle proprie obbligazioni, ed ha Persona_1
quindi errato a rigettare la domanda della di rilascio dell'alloggio sociale occupato CP_5 senza titolo sussistendo la deliberazione di esclusione del socio del 15/12/2000, mai impugnata né annullata. Afferma l'appellante che l'unico elemento su cui si basava la domanda della Cooperativa di rilascio dell'alloggio è il fatto che esiste una delibera di esclusione da socio adottata nei confronti di e da questi mai impugnata, come Persona_1
tale divenuta definitiva, che lo pone e lo ha posto da quel momento, rispetto all'alloggio sociale, e tanto più dopo che la stessa è divenuta definitiva ed inoppugnabile, come occupante
“sine titulo”. Per tale ragione, secondo l'appellante, essendo fatto indiscusso ed indiscutibile che è venuto meno, dal 15/12/2000, il rapporto sociale, la conseguenza è che Persona_1
non aveva più alcun titolo ad occupare l'immobile, come conduttore dello stesso e meno che mai, dopo la trasformazione della da proprietà indivisa a proprietà divisa, come CP_5
potenziale assegnatario in proprietà dello stesso. pag. 4/9 Prosegue inoltre l'appellante affermando che ha errato il Giudice nel ritenere che Per_1
avesse adempiuto alle proprie obbligazioni e che sussisterebbe l'obbligo della
[...]
di revocare la deliberazione di esclusione da socio e di riammettere il socio. CP_5
L'appellante si sofferma altresì nel contestare la CTU evidenziando come a pagina 6 della sua relazione il consulente ha lamentato la carenza della documentazione a disposizione per espletare in modo compiuto il mandato, Il CTU afferma che il nel periodo ricompreso Per_1
tra il 1980, anno in cui la Coop. Habitat 2000 gli assegnava l'alloggio sociale, e il 2008 ha versato complessivamente la somma di Euro 60.716,60 (lire.117.563.640); sul punto l'appellante rileva come il occupando l'alloggio anche dopo la sua esclusione del Per_1
15/12/.2000, doveva continuare a corrispondere, mensilmente, oltre ai ratei del debito pregresso, il canone di locazione per il godimento dell'alloggio, le spese di manutenzione ordinaria e quelle straordinarie, anche quelle di natura condominiale collegate al godimento, oltre a quelle di gestione ed amministrative della , e quelle altre sociali, connesse CP_5
anche al riscatto dell'alloggio. Peraltro, nella scrittura privata del 17/11/2002, oltre all'estinzione del debito pregresso era stato pure concordato il puntuale adempimento degli oneri che si sarebbero ulteriormente maturati, sia quelli relativi al godimento dell'alloggio che quelli riguardanti gli oneri sociali, prevedendosi, in difetto, la possibilità di azionare il rilascio dell'alloggio; peraltro, la revoca della deliberazione di esclusione era stata condizionata al pagamento esatto del piano di smobilizzo gravante sull'immobile, vale a dire al pagamento della somma dovuta ai fini del riscatto della quota di mutuo posta sull'alloggio, a seguito del passaggio dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa, condizione per poi poter procedere alla stipula dell'atto di assegnazione in proprietà per i singoli soci.
Inoltre alla data del 12/07/2004, risulta essere stato emesso decreto ingiuntivo del Tribunale di
Messina n. 848/2004, già provvisoriamente esecutivo, notificato il 12/08/2004, non opposto dal divenuto definitivo;
tale circostanza sarebbe ulteriore prova del fatti che al 2004 Per_1
il era ancora debitore della e ciò, secondo l'appellante, doveva indurre il Per_1 CP_5
Giudice a desumere che questi non aveva minimamente ottemperato a quanto obbligatosi nella scrittura privata del 17/11/2002.
L'appellante conclude affermando che il ha continuato a sottrarsi al pagamento Per_1 esatto dei canoni di locazione, come anche al pagamento esatto delle altre poste di debito da pag. 5/9 versare per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, oltre al pagamento delle somme spettanti quale socio, restando, permanentemente debitore della , CP_5
risultando di conseguenza sorprendente che il Giudice non abbia tenuto conto di tutto quanto sopra.
Osserva la Corte che risulta determinante una completa valutazione del contenuto della scrittura privata transattiva del 17/11/2002 che ha comunque disciplinato i rapporti fra le parti successivamente alla delibera di esclusione del socio;
va quindi esaminata innanzi tutto l'effettiva esecuzione di tale accordo transattivo e quini l'adempimento o meno del Per_1 rispetto alle obbligazioni ivi assunte.
E' infatti vero che già due anni prima la società aveva deliberato l'esclusione del Per_1
quale socio come pure che la deliberazione non è stata impugnata ed è quindi diventata definitiva, ma è anche vero che con la scrittura transattiva del 17/11/2002 la società, a fronte del completo adempimento del si è impegnata a non eseguire la delibera nelle more Per_1
del periodo di pagamento come pure, in caso di completo adempimento, a revocare l'esclusione in precedenza deliberata.
Si tratta quindi di verificare l'esatto adempimento del laddove, in caso di Per_1
accertamento positivo ne conseguirebbe l'obbligo per la società di revocare l'esclusione, mentre invece in caso di accertamento negativo, l'inadempimento del Per_1
determinerebbe la facoltà per la società di portare ad esecuzione la delibera di esclusione, ancora valida e vigente, non prescritta e nei cui confronti, come pure nei confronti della sua efficacia, non è mai stata sollevata alcuna specifica contestazione in ordine a possibile prescrizione del diritto da parte della società.
A tal proposito non soccorre purtroppo il contenuto della CTU che si limita ad indicare tutti i pagamenti effettuati dal fino al 2008 ma senza specificare quali e quanti siano stati Per_1
fatti nei ventiquattro mesi successivi alla transazione, e quindi senza indicare se in tale periodo il ha effettuato versamenti tali da non poter essere considerato inadempiente agli Per_1
obblighi assunti, determinandosi quindi l'obbligo di revoca della delibera di esclusione da parte della società.
Non soccorre allo scopo nemmeno la documentazione prodotta in atti dalle parti e del resto lo stesso CTU afferma che i bilanci d'esercizio della cooperativa, prodotti in copia per gli esercizi pag. 6/9 dal 1998 al 2007 non si sono rilevati utili al fine dell'individuazione di elementi atti a integrare e completare le informazioni tratte dai bollettini: ciò si deve alla circostanza che i bilanci non espongono, in alcuna parte, il dettaglio analitico dei crediti maturati negli esercizi verso i soci della cooperativa ed inoltre non è stato possibile rinvenire un conto di mastro o altra documentazione contabile rilasciata dalla cooperativa che fosse intestata al al fine Per_1
di analizzare le dinamiche del credito vantato dalla stessa. Il CTU sottolinea altresì il fatto che nella documentazione prodotta dalle parti manca un prospetto, un piano d'ammortamento, al fine di qualificare le informazioni sui pagamenti di cui si dispone e quini non è dato conoscere quanta parte dei singoli versamenti riscontrati sia attribuibile a sorte capitale e quanto invece a interessi.
Può quindi procedersi alla sommatoria di tutti i versamenti per come risultanti dai bollettini di pagamento prodotti in atti ed inseriti in allegato nella CTU con riferimento al periodo dal
17/11/2002, data della sottoscrizione della transazione, per i due anni successivi fino al novembre 2024, proprio per verificare se il ha adempiuto all'obbligo assunto di Per_1 pagare il debito pregresso di Euro 12.394,97 (lire 24.000.000) oltre agli oneri correnti;
dalla sommatoria di cui sopra risulta che in tale periodo il ha versato solamente un Per_1
complessivo importo di Euro 8.354,86 e quindi di gran lunga inferiore all'importo di Euro
12.394,97 quale debito pregresso da lui stesso riconosciuto ed a maggior ragione ancora più inferiore del complessivo maggiore importo dovuto sommando allo stesso anche gli oneri correnti.
Ne consegue che il va considerato inadempiente in ordine all'obbligo assunto con la Per_1
transazione; conseguenza di ciò è la facoltà per la , da ritenersi a sua volta liberata CP_5 dagli obblighi da essa assunti ma condizionati all'altrui adempimento, di porre in esecuzione la delibera di esclusione mai impugnata ma solo temporaneamente sospesa in forza della transazione i cui effetti sono da intendersi risolti.
In ragione di quanto sopra va accolto l'appello e quindi va accolta l'originaria domanda con la quale la ha chiesto di riconoscere e dichiarare che il sig. , e per lui CP_5 Persona_1
gli eredi e , a seguito della delibera di esclusione da socio CP_4 Controparte_1 del “de cuius”, detengono, come già il loro dante causa, illegittimamente e/o sine titulo l'alloggio sociale sito in Messina, Via S. Licandro, pal. B/1, piano 2, int. 6; va quindi accolta pag. 7/9 anche la domanda di rilascio dell'alloggio sociale libero e sgombero da persone e da cose con assegnazione di termine.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1604/2021 del Parte_1
21/09/2021 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. n. 5775/2008, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e degli eredi di Controparte_2 CP_3 CP_4
per come collettivamente ed impersonalmente chiamati;
[...]
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza riconosce e dichiara che
, e per lui gli eredi e nonché gli eredi Persona_1 CP_4 Controparte_1
collettivamente ed impersonalmente chiamati di , a seguito della delibera di CP_4 esclusione da socio del “de cuius”, detengono, come già il loro dante causa, illegittimamente e/o sine titulo l'alloggio sociale sito in Messina, Via S. Licandro, pal. B/1, piano 2, int. 6;
3) DA , e per lui gli eredi e , nonché Persona_1 CP_4 Controparte_1
gli eredi collettivamente ed impersonalmente chiamati di , al rilascio i favore CP_4
dell'appellante dell'alloggio sociale libero e sgombero da persone e da cose assegnando all'uopo il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, facultando in caso di mancato spontaneo rilascio, la a procedere coattivamente. Parte_1
4) DA , e per lui gli eredi e , nonché Persona_1 CP_4 Controparte_1
gli eredi collettivamente ed impersonalmente chiamati di , al rimborso in favore CP_4
della di spese e compensi del giudizio che liquida Parte_1
per il primo grado in Euro 150,00 per spese ed Euro 10.6500,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 850,00 per spese ed Euro 8.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
pag. 8/9 Messina, camera di consiglio del 07/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 9/9