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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 30/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17833 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCARRONE GIUSEPPE, Parte_1
giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARONE LEONARDO per procura generale alle CP_1 liti
CONVENUTO
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1
dovuti da novembre 2022 in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 16/12/2024, avendo anche notificato in data
13/01/2025 il modello AP70 relativo al possesso dei requisiti socio-economici, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' instando per la cessata materia del contendere essendo intervenuto CP_1
nelle more del giudizio il pagamento dei ratei dovuti.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, come da concorde richiesta delle parti deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che il CP_1 riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto con modello TE08 del 23.7.2025 e, quindi, in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso, con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa anteriormente all'udienza di discussione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 16/05/2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. MACCARRONE GIUSEPPE, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1943,00, di cui €1900,00 a titolo di compensi professionali ed €43,00 per esborsi, oltre spese di contributo unificato, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice
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