Decreto cautelare 10 agosto 2023
Sentenza breve 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 27/09/2023, n. 14321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14321 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 14321/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11334 del 2023, proposto da
Buongiorno Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Fazio, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/2168/2023 e n. prot. CA/106777/2023 del 26/05/2023 notificata tramite pec il 29.05.2023, con la quale l’ufficio Commercio in area pubblica del Municipio I di Roma Capitale ha ordinato alla società ricorrente la rimozione delle insegne poste sul negozio di vicinato sito al vicolo dè Cinque n. 4 nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
ove necessario della diffida e comunicazione dell’avvio del procedimento di rimozione prot. n. 47252 del 27/02/2023;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla possibilità di definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dato atto che:
- l’azione della ricorrente è volta all’annullamento del provvedimento impugnato con il quale Roma Capitale, richiamato sia “il vigente Regolamento edilizio di Roma Capitale”, sia atti istruttori redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, dispone – in quanto pivi di autorizzazione – la rimozione dei seguenti “tassabili” che la ricorrente espone all’esterno del locale dove esercita attività di somministrazione:
- n. 1 pannello pittorico orizzontale retroilluminato di mt. 1,80 x 0,80 riportante la scritta RR CH all’esterno del locale entro i sesti delle porte d’ingresso e delle vetrine in Vicolo dè Cinque 4; - n. 1 pannello pittorico orizzontale retroilluminato di mt. 1,20 x 0,80 riportante la scritta WINE & SPIRITS + logo, in vicolo del Bologna 1; - n. 1 pannello pittorico orizzontale retroilluminato di mt. 1,80 x 0,80 riportante la scritta FOOD & PASTA + logo, in vicolo del Bologna 1/a; - n. 1 pannello pittorico orizzontale retroilluminato di mt. 1,80 x 0,80 riportante la scritta OLIVE OIL & TRUFFLE, in vicolo del Bologna 2; - n. 1 pannello pittorico orizzontale retroilluminato di mt. 1,00 x 0,80 riportante la scritta ITALIA TASTE + logo, in vicolo del Bologna 2/a;
- secondo parte ricorrente, il provvedimento sarebbe sostanzialmente e formalmente immotivato, sia perché non sarebbe possibile ricostruire quale norma l’Amministrazione abbia inteso applicare (se il Regolamento edilizio o l’art. 23 del codice della strada) sia perché, in entrambi i casi, mancherebbero i relativi presupposti; in ogni caso, rimarca come l’oggetto del provvedimento non sarebbe costituito da “tassabili” ma da insegne di esercizio (come risulterebbe comprovato anche dalla copia del marchio d’impresa registrato, depositato in atti);
- Roma Capitale solleva eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, nel merito, insiste circa la sussistenza dei presupposti per la rimozione dei “tassabili” che non sarebbero riconducibili ad insegne di esercizio, ma a cartelloni pubblicitari, tenuto conto dell’ampia formulazione dell’art. comma 2, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141/2020;
Ritenuto che l’azione di annullamento ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo ed è meritevole di accoglimento, nei limiti esposti a seguire;
Ritenuto infatti che:
-il provvedimento impugnato è redatto, testualmente, con il solo riferimento – nella sua parte motiva – al “Regolamento edilizio” di Roma Capitale ed alla necessità di “conservazione delle caratteristiche architettoniche dell’immobile”, senza alcun richiamo all’istituto di cui all’art. 23 del codice della strada, quest’ultimo indicato, a sua volta, quale presupposto solo dell’atto di avvio del procedimento (47252 del 27/02/2023);
- sia nell’atto di avvio del procedimento che nel provvedimento impugnato non sono indicati elementi sostanziali utili a poter ricondurre l’esercizio dell’azione amministrativa entro l’alveo delle previsioni di cui all’art. 23 del codice della strada (venendo in rilievo una via solo pedonale – circostanza non contestata – e non essendo dedotta – quanto alle insegne - la pericolosità per la circolazione automobilistica nei termini di “confusione con la segnaletica stradale” o di sua possibile difficoltà di “comprensione” o riduzione di “visibilità” ed efficacia, o tale da arrecare “disturbo visivo” e così via, secondo la dizione testuale dell’art. 23, comma 1, del c.d.s.);
- nell’avvio del procedimento gli elementi esterni sono descritti assertivamente come “tassabili”, senza che sia chiarito, in proposito, sulla base di quali presupposti sia scaturita tale qualificazione (ciò che rende le deduzioni difensive di Roma Capitale, sul punto, inammissibili perché integrative della motivazione del provvedimento);
- non sono neppure dedotti elementi di fatto che siano appartenenti al novero di violazioni edilizie o afferenti il controllo urbanistico del territorio;
- conseguentemente, l’unico indicatore motivazionale cui potersi fare riferimento nella qualificazione del provvedimento impugnato è quello testuale, che si sostanzia solo nel richiamo al Regolamento edilizio ed alla conservazione delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, elementi entrambi genericamente dedotti e non riferiti – né riferibili stando agli elementi di giudizio – a contestazioni specifiche;
Ritenuto che tali circostanze comportino, al contempo, l’assoggettamento della fattispecie alla cognizione del giudice amministrativo e l’accoglimento del gravame nella parte in cui lamenta un palese difetto formale di motivazione della Determinazione dirigenziale nr. CA/2168/2023 e conseguente perplessità dell’azione amministrativa;
Ritenuto che il ricorso non può essere accolto quanto alla domanda di annullamento dell’atto prot. 47252 del 27/02/2023, attesa la sua natura meramente istruttoria;
Ritenuto pertanto, che il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra, con salvezza di nuove e motivate determinazioni dell’Autorità e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla la Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/2168/2023 e n. prot. CA/106777/2023 del 26/05/2023, con salvezza di nuove e motivate decisioni dell’Autorità.
Condanna Roma Capitale alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO