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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2969 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di addebito.
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
Loggia Serena ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Randazzo Luigi , con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F ) Controparte_2 P.IVA_2
anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Galeano Manlio con domicilio eletto in Ragusa ,Via
Leonardo Da Vinci, n.25 giusta procura come in atti.
Opposti
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 13/11/2023 il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n.297 2023 9007914183 notificata il 24-10-
2023 e i sottesi avvisi di addebito n.597 2016 0002426406 e n.597 2017 0002171342 per il pagamento complessivo di €.7.619,01.
Il ricorrente eccepisce principalmente che nessun pagamento è dovuto avendo presentato nel
2019 domanda di adesione alla definizione per estinzione (art.1 commi 184-185 L 145/2018) e avvalendosi delle varie proroghe pagato il dovuto .
Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'opposizione come da memoria di CP_4
costituzione ,senza nulla dedurre e allegare sulla procedura di definizione agevolata.
Si è costituito l' , depositando copie conformi delle ricevute di avvenuta notifica degli CP_2
avvisi di addebito, e facendo rilevare l'estraneità alle vicende della procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 28 aprile 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta(art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Risulta in atti, comunicazione (allegata in formato integrale soltanto con le note cartolari CP_4
del ricorrente dep. il 28-6-2024) che :
- in merito all'istanza di definizione e stralcio presentata dal ricorrente il 29-07-2019 ha CP_4 comunicato l'importo dovuto per la definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi
184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) pari ad €.2.672,58 e aumentato con gli interessi ad €.2.702,96 e da pagare in cinque rate e precisamente il 30/11/2019 €.945,86 il 31/03/2020 €.540,54
il 31/07/2020 €.405,50
il 04 31/03/2021 €.405,56 il 31/07/2021 €.405,50.
- tale importo è dovuto per la definizione di otto cartelle di pagamento/avvisi di addebito tra cui i due avvisi di addebito oggetto del giudizio (pag.5 comunicazione . CP_4
2 Risulta anche che il ricorrente ha pagato gli importi dovuti (all.
6-9 ricorso) e precisamente il 02/12/2019 ha pagato €.965,61 il 02/08/2021 ha pagato €.542,54
il --/09/2021 ha pagato €.405,50 il 14/12/2021 ha pagato €.405,56
il 14/12/2021 ha pagato €.405,50
pertanto avendo parte ricorrente pagato il dovuto gli avvisi di addebito sono automaticamente stralciati (art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018) e quindi vanno annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.26.000,00) e dell'attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla gli avvisi di addebito n.597 2016 0002426406 e n.597 2017 0002171342 ,
- condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione delle spese di lite a favore CP_4 dell'opponente ,che si liquidano in €.43,00 per esborsi ,€.2.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Serena Loggia, difensore antistatario.
E a favore dell' in €.1.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. CP_2
Ragusa, 20 maggio 2025
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2969 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di addebito.
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
Loggia Serena ,con domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Randazzo Luigi , con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F ) Controparte_2 P.IVA_2
anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Galeano Manlio con domicilio eletto in Ragusa ,Via
Leonardo Da Vinci, n.25 giusta procura come in atti.
Opposti
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 13/11/2023 il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n.297 2023 9007914183 notificata il 24-10-
2023 e i sottesi avvisi di addebito n.597 2016 0002426406 e n.597 2017 0002171342 per il pagamento complessivo di €.7.619,01.
Il ricorrente eccepisce principalmente che nessun pagamento è dovuto avendo presentato nel
2019 domanda di adesione alla definizione per estinzione (art.1 commi 184-185 L 145/2018) e avvalendosi delle varie proroghe pagato il dovuto .
Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'opposizione come da memoria di CP_4
costituzione ,senza nulla dedurre e allegare sulla procedura di definizione agevolata.
Si è costituito l' , depositando copie conformi delle ricevute di avvenuta notifica degli CP_2
avvisi di addebito, e facendo rilevare l'estraneità alle vicende della procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 28 aprile 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta(art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Risulta in atti, comunicazione (allegata in formato integrale soltanto con le note cartolari CP_4
del ricorrente dep. il 28-6-2024) che :
- in merito all'istanza di definizione e stralcio presentata dal ricorrente il 29-07-2019 ha CP_4 comunicato l'importo dovuto per la definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi
184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) pari ad €.2.672,58 e aumentato con gli interessi ad €.2.702,96 e da pagare in cinque rate e precisamente il 30/11/2019 €.945,86 il 31/03/2020 €.540,54
il 31/07/2020 €.405,50
il 04 31/03/2021 €.405,56 il 31/07/2021 €.405,50.
- tale importo è dovuto per la definizione di otto cartelle di pagamento/avvisi di addebito tra cui i due avvisi di addebito oggetto del giudizio (pag.5 comunicazione . CP_4
2 Risulta anche che il ricorrente ha pagato gli importi dovuti (all.
6-9 ricorso) e precisamente il 02/12/2019 ha pagato €.965,61 il 02/08/2021 ha pagato €.542,54
il --/09/2021 ha pagato €.405,50 il 14/12/2021 ha pagato €.405,56
il 14/12/2021 ha pagato €.405,50
pertanto avendo parte ricorrente pagato il dovuto gli avvisi di addebito sono automaticamente stralciati (art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018) e quindi vanno annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.26.000,00) e dell'attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla gli avvisi di addebito n.597 2016 0002426406 e n.597 2017 0002171342 ,
- condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione delle spese di lite a favore CP_4 dell'opponente ,che si liquidano in €.43,00 per esborsi ,€.2.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Serena Loggia, difensore antistatario.
E a favore dell' in €.1.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. CP_2
Ragusa, 20 maggio 2025
Il G.O.T.
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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