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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PP, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2829/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70202016712024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70202016712024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7504/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria, Rappresentante1 - C.F. CF_1 - legale rappresentante della società Ricorrente_1 s.a.s. rapp.to e difeso dal rag. Difensore _1 e domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TD7020201671/2024 ai fini Iva per l'anno d'imposta 2018 e IRAP 2018, e diniego di istanza di accertamento con adesione in relazione all'avviso di accertamento descritto;
sosteneva immotivato il diniego di accertamento con adesione da parte del funzionario incaricato con violazione del contraddittorio, eccepiva la mancata indicazione da parte della Guardia di Finanza dei costi per cui sono stati registrati gli acquisti della società, concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate convenuta eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per mancanza/genericità dei motivi e ribadendo la legittimità dell'operato in quanto dal pvc redatto dalla Guardia di Finanza, notificato alla contribuente, è dato evincersi l'esito dell'accertamento e la motivazione delle violazioni contestate e relative sanzioni;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 12.12.2025 presente il difensore della ricorrente che si riportava agli atti, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate contestando innanzitutto il diniego dell'accertamento con adesione e nel merito dell'atto la mancanza di motivazione sul recupero IVA per mancato riscontro in contabilità di quanto esposto in dichiarazione.
La prima questione è infondata in quanto la richiesta di accertamento con adesione risulta proposta tardivamente;
dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 03.02.2025 alla società e in data 5.2.2025 al rappresentante legale, mentre l'istanza è stata presentata il 7.3.2025 quindi oltre il previsto termine di 15 giorni.
Nel merito dell'accertamento la Corte rileva che il recupero IVA scaturisce dalla constatazione che a fronte dell'IVA sugli acquisti esposta nel quadro VF della dichiarazione integrativa n. 09494353278-
0000001 del 29/9/2022, la Guardia di Finanza non ha rinvenuto documentazione probatoria nella contabilità. Posta la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, richiamato dall'Amministrazione Finanziaria nell'atto, atto con fede privilegiata limitatamente alla mera constatazione dei fatti da parte dei militari intervenuti (pubblici ufficiali), rimanendo oggetto di contestazione delle parti e di valutazione e libero apprezzamento del giudice le mere valutazioni, le circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato o a seguito di ispezione di documenti, il recupero IVA in esame scaturisce dalla circostanza che il dato dichiarativo, più volte rettificato, non ha trovato riscontro in alcun elemento contabile e/o documentale, né in ricorso introduttivo la parte fornisce specifica argomentazione in tal senso.
Va evidenziato che l'avviso è stata preceduto dalla notifica alla parte dello schema d'atto n.
TD7Q20201671/2024 in data 20 novembre 2024 con anticipazione delle conclusioni riportate nell'avviso, senza che la società verificata abbia presentato memorie o osservazioni in merito. Già nel processo verbale redatto dai militari e comunicato alla parte all'esito della verifica, venivano riportati "COSTI NON
INERENTI (PAG. 18 DEL PVC) DATO RISCONTRATO DA ANALITICO ESAME DOCUMENTALE N. 5
(CINQUE )FATTURE DI ACQUISTO :1) FATTURA EMESSA DA HORECANDO SRL Nominativo_2 P.IVA_2
NEI CONFRONTI DI EL CARIBE DI AL LE AT P.IVA P.IVA_3
IMPONIBILE EURO 413,81 ED IVA (ALLE VARIE ALIQUOTE) EURO 70.98 2) FATTURA EMESSA DA
Società 3 SRL Nominativo_2 P.IVA_4 NEI CONFRONTI DI AL RE P.
IVA P.IVA_5 IMPONIBILE EURO 1.655,47 ED IVA CON ALIQUOTA DEL 22% EURO 364,203)
FATTURA EMESSA DA Nominativo_2 P.IVA_6 NEI CONFRONTI DI AL
RE P.IVA P.IVA_5; 4) FATTURA EMESSA DA STRANO S.P.A. Nominativo_2 P.IVA_8 NEI
CONFRONTI DI AL RE P.IVA P.IVA_5: 5) FATTURA EMESSA DA Società_4 SRL Nominativo_2
P.IVA 9 NEI CONFRONTI DE Società _1 SAS (SENZA INDICAZIONE DI Nominativo_2) IMPONIBILE EURO 1.700,00 CON IVA AL 22% EURO 374.00 PER SERVIZIO DI CONTROLLO FLUSSI LIDO"EL
CARIBE" IMPUTATA A SOTTOCONTO 801006" ACQUISTO DI MERCI" PERTANTO N. 4 FATTURE
SONO STATE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI. E LA QUINTA FATTURA EMESSA
PER PRESTAZIONI RESA A FAVORE DI TERZI TOTALE COSTI NON INERENTI EURO 4.011,11 CON
IVA RELATIVA = EURO 862,16. B) COSTI NON DOCUMENTATI (PAG. 19 DEL PVC) LA SOCIETA' HA
ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI RELATIVO IL 2018 I SEGUENTI DOCUMENTI FISCALI:
1) PREVENTIVO DEL 30 OTTOBRE 2018 EMESSO DA Nominativo_5 NEI CONFRONTI DE
Società 1 SAS PER ASSISTENZA AUTOVEICOLO MODELLO Società_5 TARGATO Targa_1
IMPONIBILE EURO 662,00 ED IVA AL 22% EURO 145,64 ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI
ACQUISTI MEDIANTE IMPUTAZIONE AL SOTTOCONTO N. 801006 "ACQUISTO MERCI"; 2) PREVENTIVO DEL 7 GIUGNO 2018 EMESSO DA Nominativo_6 DI ALBANESE Nominativo 7 NEI
CONFRONTI DEL VILLAGGIO Società 1 PER VENDITA E MONTAGGIO INSEGNE LUMINOSE
IMPONIBILE EURO 2.300,00 ED IVA AL 22% EURO 506,00 ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI
ACQUISTI MEDIANTE IMPUTAZIONE AL SOTTOCONTO N. 801006" ACQUISTO DI MERCI". I
DOCUMETI NON SONO PERTANTO IDONEI A SOSTENERE FISCALMENTE LE SPESE SOSTENUTE
E I RELATIVI COSTI NON SONO DA RITENERE DOCUMENTATI".
Pertanto l'avviso risulta motivato per relationem a quanto accertato dai verbalizzanti della GdF che, riportato nel processo verbale, nello schema d'atto e nell'avviso di accertamento, e -da ultimo- nel ricorso in esame, non ha trovato contestazione specifica da parte del contribuente.
Infondati quindi i motivi di ricorso come sopra argomentato e assorbito ogni altro profilo, per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo in applicazione del DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione V di Reggio Calabria, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente della somma di euro 4761,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PP, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2829/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70202016712024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70202016712024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7504/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria, Rappresentante1 - C.F. CF_1 - legale rappresentante della società Ricorrente_1 s.a.s. rapp.to e difeso dal rag. Difensore _1 e domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TD7020201671/2024 ai fini Iva per l'anno d'imposta 2018 e IRAP 2018, e diniego di istanza di accertamento con adesione in relazione all'avviso di accertamento descritto;
sosteneva immotivato il diniego di accertamento con adesione da parte del funzionario incaricato con violazione del contraddittorio, eccepiva la mancata indicazione da parte della Guardia di Finanza dei costi per cui sono stati registrati gli acquisti della società, concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate convenuta eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per mancanza/genericità dei motivi e ribadendo la legittimità dell'operato in quanto dal pvc redatto dalla Guardia di Finanza, notificato alla contribuente, è dato evincersi l'esito dell'accertamento e la motivazione delle violazioni contestate e relative sanzioni;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 12.12.2025 presente il difensore della ricorrente che si riportava agli atti, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate contestando innanzitutto il diniego dell'accertamento con adesione e nel merito dell'atto la mancanza di motivazione sul recupero IVA per mancato riscontro in contabilità di quanto esposto in dichiarazione.
La prima questione è infondata in quanto la richiesta di accertamento con adesione risulta proposta tardivamente;
dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 03.02.2025 alla società e in data 5.2.2025 al rappresentante legale, mentre l'istanza è stata presentata il 7.3.2025 quindi oltre il previsto termine di 15 giorni.
Nel merito dell'accertamento la Corte rileva che il recupero IVA scaturisce dalla constatazione che a fronte dell'IVA sugli acquisti esposta nel quadro VF della dichiarazione integrativa n. 09494353278-
0000001 del 29/9/2022, la Guardia di Finanza non ha rinvenuto documentazione probatoria nella contabilità. Posta la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, richiamato dall'Amministrazione Finanziaria nell'atto, atto con fede privilegiata limitatamente alla mera constatazione dei fatti da parte dei militari intervenuti (pubblici ufficiali), rimanendo oggetto di contestazione delle parti e di valutazione e libero apprezzamento del giudice le mere valutazioni, le circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato o a seguito di ispezione di documenti, il recupero IVA in esame scaturisce dalla circostanza che il dato dichiarativo, più volte rettificato, non ha trovato riscontro in alcun elemento contabile e/o documentale, né in ricorso introduttivo la parte fornisce specifica argomentazione in tal senso.
Va evidenziato che l'avviso è stata preceduto dalla notifica alla parte dello schema d'atto n.
TD7Q20201671/2024 in data 20 novembre 2024 con anticipazione delle conclusioni riportate nell'avviso, senza che la società verificata abbia presentato memorie o osservazioni in merito. Già nel processo verbale redatto dai militari e comunicato alla parte all'esito della verifica, venivano riportati "COSTI NON
INERENTI (PAG. 18 DEL PVC) DATO RISCONTRATO DA ANALITICO ESAME DOCUMENTALE N. 5
(CINQUE )FATTURE DI ACQUISTO :1) FATTURA EMESSA DA HORECANDO SRL Nominativo_2 P.IVA_2
NEI CONFRONTI DI EL CARIBE DI AL LE AT P.IVA P.IVA_3
IMPONIBILE EURO 413,81 ED IVA (ALLE VARIE ALIQUOTE) EURO 70.98 2) FATTURA EMESSA DA
Società 3 SRL Nominativo_2 P.IVA_4 NEI CONFRONTI DI AL RE P.
IVA P.IVA_5 IMPONIBILE EURO 1.655,47 ED IVA CON ALIQUOTA DEL 22% EURO 364,203)
FATTURA EMESSA DA Nominativo_2 P.IVA_6 NEI CONFRONTI DI AL
RE P.IVA P.IVA_5; 4) FATTURA EMESSA DA STRANO S.P.A. Nominativo_2 P.IVA_8 NEI
CONFRONTI DI AL RE P.IVA P.IVA_5: 5) FATTURA EMESSA DA Società_4 SRL Nominativo_2
P.IVA 9 NEI CONFRONTI DE Società _1 SAS (SENZA INDICAZIONE DI Nominativo_2) IMPONIBILE EURO 1.700,00 CON IVA AL 22% EURO 374.00 PER SERVIZIO DI CONTROLLO FLUSSI LIDO"EL
CARIBE" IMPUTATA A SOTTOCONTO 801006" ACQUISTO DI MERCI" PERTANTO N. 4 FATTURE
SONO STATE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI. E LA QUINTA FATTURA EMESSA
PER PRESTAZIONI RESA A FAVORE DI TERZI TOTALE COSTI NON INERENTI EURO 4.011,11 CON
IVA RELATIVA = EURO 862,16. B) COSTI NON DOCUMENTATI (PAG. 19 DEL PVC) LA SOCIETA' HA
ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI RELATIVO IL 2018 I SEGUENTI DOCUMENTI FISCALI:
1) PREVENTIVO DEL 30 OTTOBRE 2018 EMESSO DA Nominativo_5 NEI CONFRONTI DE
Società 1 SAS PER ASSISTENZA AUTOVEICOLO MODELLO Società_5 TARGATO Targa_1
IMPONIBILE EURO 662,00 ED IVA AL 22% EURO 145,64 ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI
ACQUISTI MEDIANTE IMPUTAZIONE AL SOTTOCONTO N. 801006 "ACQUISTO MERCI"; 2) PREVENTIVO DEL 7 GIUGNO 2018 EMESSO DA Nominativo_6 DI ALBANESE Nominativo 7 NEI
CONFRONTI DEL VILLAGGIO Società 1 PER VENDITA E MONTAGGIO INSEGNE LUMINOSE
IMPONIBILE EURO 2.300,00 ED IVA AL 22% EURO 506,00 ANNOTATO NEL REGISTRO DEGLI
ACQUISTI MEDIANTE IMPUTAZIONE AL SOTTOCONTO N. 801006" ACQUISTO DI MERCI". I
DOCUMETI NON SONO PERTANTO IDONEI A SOSTENERE FISCALMENTE LE SPESE SOSTENUTE
E I RELATIVI COSTI NON SONO DA RITENERE DOCUMENTATI".
Pertanto l'avviso risulta motivato per relationem a quanto accertato dai verbalizzanti della GdF che, riportato nel processo verbale, nello schema d'atto e nell'avviso di accertamento, e -da ultimo- nel ricorso in esame, non ha trovato contestazione specifica da parte del contribuente.
Infondati quindi i motivi di ricorso come sopra argomentato e assorbito ogni altro profilo, per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo in applicazione del DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione V di Reggio Calabria, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente della somma di euro 4761,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.