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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5174/2020
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 19 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5174/2020 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avvocato Antonio Federico Petino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Androne n.39
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Magnifico Rettore, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, Prof. , nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Università, n. 2, presso l'Avvocatura d'Ateneo, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Vincenzo Reina e dall'Avv. Maria Lorenza Cernuto
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania Controparte_4
pagina 1 di 22 RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento e differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020 parte ricorrente ha chiesto “… ritenere
e dichiarare il diritto del dott. e conseguentemente condannare Parte_1
l' , in persona del suo Rettore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle seguenti somme per i motivi indicati in parte motiva del ricorso
e in relazione all'illegittimità e/o all'inesistenza dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro :
- euro 163.914,54 (compenso annuo lordo) ed euro 32.728,91 (retribuzione di risultato pari alla maggiorazione del 20%) a titolo di risarcimento per compensi contrattuali dovuti a titolo risarcitorio dal 22.6.2017 (data di cessazione del rapporto) al 31.5.2018 (termine di scadenza del contratto) in conseguenza della mancanza di giusta causa del recesso, ovvero per mancanza dell'atto (procedimento e provvedimento del CdA) di risoluzione anticipata del contratto di lavoro quadriennale e per ogni altra ragione esposta in ricorso , ovvero a titolo di risarcimento conseguente alle dimissioni per giusta causa rassegnate il 5.6.2017; o la maggiore o minore somma dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione. - euro
25.872,65 (sempre a titolo di risarcimento derivante dalla illegittima risoluzione del
CP_ contratto) quale quota contribuiva di riscatto versata per il periodo di 12 mesi all' al fine di potere fruire della contribuzione ai fini pensionistici;
o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione;
- euro 32.728,91 a titolo di retribuzione di risultato dovuta nella vigenza del contratto di lavoro per l'anno 2014
(dall'1.6.2014 al 31.12.2014) e per l'anno 2017 (dall'1.1.2017 al 21.6.2017) ; o la maggiore
o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione;
- euro
43.710,72 a titolo di indennità per ferie non godute corrispondenti a numero 96 giorni di ferie maturate e non godute dal giugno 2014 al giugno 2017, ovvero la minor somma di euro
21.855,32 in relazione alle ferie maturate e non godute dall'1.1.2016 al 5 o 21.6.2017 nella misura di 48 giorni;
o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione . - Condannare l' , in persona del suo Controparte_1
Rettore e Legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell' sulle somme riconosciute nel precedente capo ovvero al CP_3
risarcimento del danno da omissione contributiva pari a euro centomila in caso di
pagina 2 di 22 prescrizione estintiva dell'obbligo contributivo. - Con condanna alle spese e ai compensi di causa.
Al riguardo, il ricorrente, premesso di essere dirigente pubblico di I fascia, già direttore amministrativo dell' e responsabile di molteplici Controparte_1
incarichi e progetti ministeriali, ha esposto che era stato nominato Direttore Generale con contratto dirigenziale di diritto privato di durata quadriennale ai sensi dell'art. 3 del contratto, ovvero dal 31.5.2014 al 31.5.2018 giusta delibera del CdA n.318 del 30.05.2014 che lo aveva scelto fra una platea di dirigenti preventivamente consultati dal Rettore pro tempore, come riassuntivamente citato nella predetta delibera.
Ha dedotto che tale contratto era stato anticipatamente risolto, di fatto, dall' CP_1
senza alcuna giusta causa, con decorrenza dal 21.6.2017, attraverso il recapito di
[...] una nota del Rettore prot. 60386 del 1.6.2017 con la quale l' si limitava a CP_1
comunicare che il Dr. a seguito di nuova selezione e di verbale del Persona_1
CdA del 29.5.2017, avrebbe sottoscritto il contratto per il conferimento dell'incarico di D.G. con effetto dal 22.6.2017 e che la conseguente attività avrebbe dovuto svolgere fino al
21.6.2017 sarebbe stata limitata “al compimento di atti strettamente necessari per la gestione amministrativa ordinaria”.
Ha precisato che detta nota era seguita alla contestazione e alla richiesta di chiarimenti del 27.5.2017 e alla diffida del 20.5.2017.
Ha affermato che l'implicito recesso anticipato dal contratto del D.G. a opera del
Rettore dell' avrebbe potuto avvenire esclusivamente Controparte_1
a) in modo espresso, previa espressa delibera del CdA, evidenziando che la delibera del 29 maggio 2017 fa unicamente riferimento alla selezione del nuovo D.G, non disponendo la risoluzione anticipata del proprio contratto e non indicando la data di decorrenza del contratto del nuovo D.G.,
b) per le cause previste dall'art. 3 comma 2 e ss. del contratto individuale ovvero dall'art. 11, comma 5, dello Statuto dell' , per giusta causa, essendo assolutamente CP_1 estraneo il conferimento dell'incarico di D.G. alle procedure previste per il rinnovo delle cariche istituzionali elettive dell' (Consiglio di Amministrazione, Senato CP_1
accademico, Rettore, etc.) ed in ogni caso non potendo esso incidere sul sinallagma pagina 3 di 22 contrattuale di diritto privato del contratto di lavoro di durata quadriennale stipulato con effetto dal 31.5.2014.
Ha dedotto fossero mancati il procedimento e l'atto amministrativo conclusivo finalizzato alla estromissione anticipata e precisando che la sentenza C.G.A. R.S. n.243 del
29.7.2016 richiamata nel verbale del 29 maggio 2017 e l'art. 2, comma 8, della legge 240 del
2010 , indicato nella parte motiva della sentenza non determinano l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del Direttore Generale il cui contratto di diritto privato scadeva il
31.5.2018, non disponendo la norma (e la sentenza) alcun effetto di decadenza automatica in merito al contratto di diritto privato del D.G. , evidenziando altresì che il successivo comma
9 dello stesso art. 2 , precisa che la decadenza opera soltanto per gli organi elettivi, mentre il D.G. non è un organo elettivo.
Ha precisato che per legge, per contratto, per statuto e per regolamento d'ateneo, la risoluzione del contratto di diritto privato del D.G. è ipotizzabile soltanto nelle fattispecie previste dal contratto individuale, dall'art. 13 del Regolamento d'Ateneo e dall'art. 11, comma 5, dello Statuto (giusta causa) e pertanto il CdA avrebbe in ogni caso dovuto adottare un autonomo procedimento (che non ha adottato) finalizzato alla risoluzione del contratto di lavoro di diritto privato intercorrente con il D.G..
Ha sottolineato che in ogni caso in applicazione dell'art. 13, comma 6, del
Regolamento dell'Università, il Rettore avrebbe dovuto dapprima (ove sussistente la giusta causa) recedere anticipatamente dal rapporto con il dott. e soltanto in seguito, Parte_1
entro un mese dalla cessazione, avviare la procedura selettiva per il conferimento del nuovo incarico di D.G.
Ha dedotto che la statuizione della sentenza del CG A RS n.243 del 2016 è imputabile unicamente agli errori commessi dal CdA dell' , rispetto al quale la figura del CP_1
Direttore Generale (diversa da quella del Direttore Amministrativo prevista anteriforma intervenuta con L.240 del 2010 e che era preposto alla legittimazione degli atti deliberativi)
è terza.
Ha dedotto di avere subito un danno per la lesione dell'aspettativa di poter portare a conclusione, alla scadenza contrattuale del 31.5.2018, l'incarico in qualità di Direttore
Generale con danno personale patrimoniale e previdenziale, oltre che danno erariale per l'Ateneo.
pagina 4 di 22 Ha dedotto che in conseguenza dell'illegittimo e offensivo atteggiamento dell' consistito nella comunicazione con la nota dell'1.6.2017 del conferimento di CP_1
incarico di D.G. al dott. a decorrere dal 22.6.2017 anziché Persona_1 dall'1.6.2018, in conseguenza dell'esautoramento delle funzioni di Direttore Generale limitate dal Rettore alle sole attività ordinarie strettamente necessarie, e in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione di risultato (il 20% del compenso annuo lordo) per gli anni 2014, 2015, 2016 (poi anche per il 2017), considerata anche la futura gravissima perdita economica in termini di trattamento di quiescenza – aveva rassegnato le sue dimissioni per giusta causa con nota prot. 60870 del 5.6.2017.
Ha sostenuto l'inefficacia delle dimissioni per giusta causa in quanto successive alla nota comunicata dal Rettore dell'Università l'1.6.2017 e in quanto non seguite dall'invio del modello telematico previsto, a pena di inefficacia delle dimissioni, dall'art. 26 del d.lgs. 151 del 2015.
Ha dedotto il diritto al risarcimento da illegittima anticipata risoluzione o comunque dalle ancorché inefficaci dimissioni per giusta causa illustrando la natura dei danni subiti, sottolineando la dequalificazione operata dal datore di lavoro, quale giusta causa di dimissioni. Ha quantificato l'asserito danno subito come meglio quantificato in ricorso.
Ha poi lamentato il mancato pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2014
e per l'anno 2017 fino al 21 giugno 2017 nonostante il raggiungimento dei risultati programmati, rivendicando il pagamento degli ulteriori importi fino al 31 maggio 2018 a titolo risarcitorio, nonché degli oneri contributivi per il pensionamento.
Ha rivendicato anche il pagamento delle ferie non godute per il numero di giorni meglio indicato in ricorso.
Con memoria tempestivamente depositata in data 26 gennaio 2022 l'Università convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Al riguardo, ha esposto che nel corso dell'anno 2017 l'Università era stata costretta ad avviare un'apposita procedura amministrativa per il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale con rinnovo, quindi, della relativa carica, come ampiamente motivato nel verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo e del 29 maggio 2017, nel quadro di un ampio percorso di ricostituzione degli organi statutari dell'Ateneo, imposto in esecuzione del disposto giurisdizionale di tre sentenze del Consiglio di Giustizia
pagina 5 di 22 Amministrativa della Regione Siciliana (n. 150 del 27.02.2015, n. 243 del 29 luglio 2016 e n. 423 del 25 novembre 2016).
In particolare, ha esposto che a causa della prima di tali sentenze, l'ateneo aveva visto l'annullamento del proprio “primo” Statuto adottato in virtù della Legge n. 240/2010 e, in seguito (in virtù delle altre due sentenze), dopo la riapprovazione del nuovo Statuto, era stato costretto a rinnovare gli Organi Statutari, per prima la carica del Rettore (con elezioni che si svolgevano l'1 febbraio 2017 e proclamazione dell'eletto con D.M. n. 66 del 08.02.2017), poi il Consiglio di Amministrazione (ricostituito con D.R. n. 723 del 6 marzo 2017), poi il
Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed infine, il nuovo rettore aveva avviato il meccanismo previsto dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, mediante la pubblicazione di un apposito avviso (D.R. n.
907 del 21.03.2017) recante l'indicazione dei requisiti richiesti e del termine per la presentazione delle domande (comma 6).
Ha riferito che le relative candidature (24 in tutto) erano pervenute entro la scadenza ed erano state, successivamente, sottoposte ad una Commissione di esperti individuata dallo stesso Rettore, al colloquio (previsto per il 20 maggio) erano stati ammessi, poi, 4 candidati
(ivi incluso il ricorrente) e infine la commissione aveva ritenuto all'unanimità di individuare nel Dott. il soggetto meglio rispondente ai requisiti indicati Persona_1 nell'Avviso.
Ha esposto che il rettore, a norma dell'art. 13, comma 7, del Regolamento di Ateneo, aveva provveduto a formulare la relativa proposta di nomina al Senato Accademico, prima
(24 maggio), ed al Consiglio di amministrazione, poi (29 maggio) ed in tale sede con voto unanime il Consiglio aveva deliberato di conferire il relativo incarico, per il triennio a venire, al Dott. e di ciò era stata data comunicazione al ricorrente con largo anticipo Per_1 rispetto alla scadenza del termine di “almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione del contratto” col Direttore neo-designato (fissato, sempre dalla citata delibera del 29 maggio, per il 22 giugno dello stesso anno), invitando contestualmente il ricorrente a limitare la propria azione al “compimento di atti strettamente necessari per la gestione amministrativa ordinaria”, al fine di assicurare il regolare passaggio di consegne con il successore.
pagina 6 di 22 Ha riferito che con missiva datata 5 giugno 2017 (ed assunta al protocollo generale di
Ateneo con n. 60870 dello stesso anno), il ricorrente, (già in aspettativa dall'incarico di dirigente di II fascia dell'Ateneo per l'espletamento del mandato di Direttore Generale) aveva comunicato “le proprie irrevocabili dimissioni per giusta causa con effetto dal 22 giugno
2017” e conseguentemente, con D.D. n. 1990 del 6 giugno 2017, l'Ateneo aveva decretato la cessazione dal servizio dell'interessato, per volontarie dimissioni, dal 22.06.2017.
Ha esposto che l'Amministrazione era quindi attivata per la chiusura della posizione giuridica ed economica rivestita dal Dott. presso l'Università, precisando che la Parte_1 cessazione del rapporto con l'interessato era stata anzitutto, regolarmente comunicata dal datore di lavoro ai soggetti competenti (tramite comunicazione obbligatoria on line recante la data del 14.06.2017).
Ha evidenziato altresì che il ricorrente, ben prima dell'avvio della procedura per l'individuazione del nuovo Direttore Generale (e precisamente nella primavera del 2004), il
Dott. aveva avviato, con propria istanza, procedimento volto ad ottenere il riscatto Parte_1
ai fini pensionistici, a norma di legge, degli anni di studio universitario (3 anni e 5 mesi) e con nota prot. n. 48300 del 5 maggio 2017, l'Amministrazione aveva provveduto a quantificare (in euro 88.398,29) il relativo onere, rimettendo all'esclusiva iniziativa dell'interessato l'invio di apposita dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'onere di riscatto e delle modalità di pagamento prescelte.
Ha riferito altresì che il ricorrente aveva fatto seguire la propria dichiarazione di accettazione, avanzando, tuttavia, richiesta di limitazione del periodo da riscattare a 3 anni e
4 mesi e chiedendo, contestualmente, la rateizzazione dell'importo richiesto in n. 40 mensilità
(prot. n. 57292 del 25.05.2017) e pertanto l'Area per la Gestione Amministrativa del
Personale dell'Ateneo, con prot. 61223 del 5 giugno 2017, aveva concluso la procedura per il riscatto degli anni di studio opzionati con regolare comunicazione all' della relativa CP_3
determina.
Ha esposto inoltre che era seguito atto di liquidazione prot. 58848 del 3 maggio 2018, concernente le somme spettanti a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016
(in misura di euro 32.782,91 per anno) e a distanza di oltre un anno, con nota prot. n. 301897 del 15.10.2019, il ricorrente aveva fatto, tuttavia, pervenire, istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ed art. 31, L. n. 183/2010, ai fini del pagamento di somme pagina 7 di 22 vantate a vario titolo, dalla retribuzione di risultato a ferie non godute allo stesso riscatto della laurea (oltre che quale ristoro del danno emergente e del lucro cessante).
Ha poi richiamato le conclusioni del ricorso e ne ha contestato la fondatezza.
Quanto all'asserita risoluzione anticipata di fatto del contratto, ha asserito essere avvenuta in via di esecuzione del giudicato amministrativo delle sentenze del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 150 del 27.02.2015, n. 243 del
29.07.2016 e n. 423 del 25.11.2016 che hanno definito il contenzioso scaturito dall'adozione ad opera dell'Ateneo del nuovo Statuto, approvato dal Senato Accademico in data 25.07.2011 ed emanato con D.R. del 28.11.2011 (in attuazione della riforma dell'ordinamento universitario di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che a tale adempimento chiamava tutti gli Atenei), impugnato dal ministero per motivi di legittimità e di merito ed infine annullato con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.
150 del 27.02.2015, cui faceva seguito, il 23 marzo dello stesso anno, l'emanazione del nuovo testo (in recepimento delle modifiche richieste dal ). CP_5
Ha riferito essere tuttavia scaturito un secondo contezioso, promosso su iniziativa di un Consigliere d'Amministrazione dell'Ateneo ed avente ad oggetto il mancato rinnovo degli organi statutari nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto (fissato dall'art. 2, commi 8 e 9, della Legge “Gelmini” e dall'art. 42 dello Statuto stesso) e con sentenza n. 243 del 29.07.2016 (resa sul ricorso iscritto al R.G. n. 1061/2015 ed espressamente richiamata in premessa dal citato verbale del C.d.A. del 29.05.2017), il
Giudice adito aveva accolto la domanda di annullamento e/o riforma della sentenza del
T.A.R.S. Catania n. 2593/2015, con conseguente dichiarazione della “illegittimità della condotta silente e comunque inerte tenuta dall' Parte_2 sull'istanza di avvio della procedura di ricostituzione degli organi statutari formulata dalla ricorrente nonché dell'“obbligo del Magnifico Rettore (…) di avviare senza indugio e comunque non oltre il termine indicato in motivazione” [trenta giorni, n.d.r.] “le procedure per la ricostituzione degli organi statutari dell' ” (e con contestuale nomina di un CP_1
Commissario ad acta delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il caso di inottemperanza).
Ha precisato che tale obbligo era stato poi confermato con la successiva sentenza del
C.G.A.R.S. n. 423 del 25.11.2016, resa su ricorso n. 1061/2015 R.G., con la quale, nel fornire pagina 8 di 22 i chiarimenti richiesti dall'Ateneo in ordine alle modalità di ottemperanza, il Giudice
Amministrativo definitivamente aveva sancito la necessità di procedere all'indizione delle
“procedure di elezione del nuovo rettore (…) nel termine di trenta giorni (…)”, con conseguente completamento, ad opera nel nuovo Rettore, “a sua volta, nel termine di trenta giorni dalla propria nomina”, delle “procedure volte alla ricostituzione degli altri organi statutari non ancora rinnovati” da portare a compimento “con la massima sollecitudine giuridicamente possibile”.
Ha dedotto pertanto che la procedura per la selezione del nuovo Direttore Generale abbia rappresentato un passaggio tutt'altro che discrezionale ma piuttosto obbligato in sede d'ottemperanza della sentenza del C.G.A.R.S.
Ha contestato le deduzioni di parte ricorrente precisando che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento, vale a dire in quell'art. 2 della Legge n. 240/2010 (cd.
Legge “Gelmini”), pur più volte citato in ricorso, dal momento che esso, al comma 1, lett. a)
(punto 6), prevede tra gli organi di governo dell'Ateneo il “direttore generale” (insieme a
“rettore”, “senato accademico”, “consiglio di amministrazione”, “collegio dei revisori dei conti” e “nucleo di valutazione”), quale “organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo”, che esercita (“nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione”) i compiti di cui ai commi 2 e 7 della medesima norma
(dall'organizzazione dell'Amministrazione e del relativo personale all'attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali, fino all'esercizio dei poteri di spesa e di entrata, ecc. …).
Ha richiamato al riguardo le norme statutarie e regolamentari di ateneo, sostenendo che la tesi dell'applicabilità alla generalità degli organi universitari dell'obbligo di rinnovazione discendente dall'entrata in vigore del nuovo Statuto è ulteriormente confermata, oltre che dall'esplicita inclusione del Direttore Generale nel novero degli organi di governo dell'Ateneo, dal comma 8 dell'art. 2 della legge Gelmini cit. che tale obbligo prevede, proprio “In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2” (il che equivale a dire: in relazione a tutti gli organi ricompresi nell'elencazione dell'art. 2), fissando la norma il termine di “trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale” per l'avvio, da parte dei “competenti organi universitari”, delle “procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”.
pagina 9 di 22 Ha sottolineato che tale ricostruzione è pedissequamente richiamata nel testo delle delibere del Consiglio di amministrazione di Ateneo adottate sull'argomento, non solo nel verbale del 29 maggio 2017 più volte citato, ma anche in quello del 15 marzo dello stesso anno (che lo stesso precede e che ne costituisce la necessaria premessa), riportandone i passi di interesse.
Ha pertanto dedotto l'infondatezza delle pretese attoree circa l'asserita illegittimità della cessazione dall'incarico del direttore generale, non potendo l'ateneo attendere la naturale scadenza del contratto, non ottemperando al disposto giurisdizionale.
Ha contestato poi che la fattispecie in esame rientri in un'ipotesi di recesso per giusta causa ex art. 3 del contratto del 31 maggio 2014, sostenendo che l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto regolamentare (lo Statuto ex legge “Gelmini”) che abilitava l'Ateneo
a stipulare il contratto con il ricorrente ha comportato la radicale nullità del contratto stipulato.
In ogni caso, ha sottolineato l'inerzia del ricorrente innanzi alle procedure avviate dall'ateneo, avendovi lo stesso ricorrente partecipato.
Ha contestato altresì l'asserita inefficacia delle dimissioni per giusta causa non trovando applicazione la normativa richiamata - art. 26 del d.lgs. 151 del 2015 – “… ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (…)” (così il comma 8 bis della disposizione in commento, introdotto dall'art. 5, comma 3, lettera a), D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185)”.
Ha contestato la pretesa giusta causa delle dimissioni di parte ricorrente, non avendo avuto luogo alcun demansionamento e non essendo stata manifestata alcuna sfiducia nei confronti del medesimo.
Ha contestato il preteso risarcimento del danno ed in ogni caso eccepito il concorso del ricorrente, rimasto inerte rispetto alle procedure avviate dall'ateneo.
Ha contestato in ogni caso specificamente la dedotta quantificazione dei danni e la spettanza dell'indennità sostitutiva dell'omesso preavviso.
Ha contestato altresì la domanda relativa alla liquidazione della residua retribuzione di risultato attesa la mancata attribuzione degli obiettivi, andando comunque la somma richiesta riproporzionata sulla base dei giorni di effettivo servizio prestati dal ricorrente.
pagina 10 di 22 Ha contestato infine i pretesi oneri contributivi per il pensionamento e l'indennità per ferie non godute.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 20 gennaio
2022, ha dato atto della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente ed ha chiesto
“pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio ed, in forza dell'accertando rapporto, conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei CP_3
contributi dovuti in forza del rapporto di lavoro, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è il preteso risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente e il pagamento delle differenze retributive e contributive meglio precisate in ricorso, previo accertamento dell'asserita illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente, direttore generale dell' e l'ateneo. Controparte_1
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree giova premettere quale sia la normativa legislativa di riferimento.
La legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento” stabilisce con l'art. 2 “Organi e articolazione interna delle università” “1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
“a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
pagina 11 di 22 3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione,
6) direttore generale;
(…)
h) attribuzione al consiglio di amministrazione (…) della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma;
(…)
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del , di seguito Controparte_6
denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
(…)
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi (…)
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento
pagina 12 di 22 della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. (…)”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, con sentenza n.
150/2015 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato lo statuto dell' CP_1
resistente e con sentenza n. 243/2016 il medesimo organo giurisdizionale ha dichiarato
“l'illegittimità della condotta silente e comunque inerte tenuta dall Controparte_1
sulla richiesta della ricorrente/appellante; e l'obbligo del Magnifico Rettore del
[...]
predetto Ateneo di avviare senza indugio e comunque non oltre il termine indicato in motivazione, le procedure per la ricostituzione degli organi statutari dell'Università”.
Per una migliore intelligenza della vicenda è opportuno richiamare la motivazione della sentenza n. 243/2016 “… Ne consegue che il procedimento volto ad approvare lo
Statuto dell'Università, in conformità alle norme introdotte con la L. n. 240 del 2010, avrebbe dovuto essere riavviato (e dunque rinnovato 'in toto').
2. Il fatto che in pendenza del giudizio d'appello l' abbia deliberato di adeguarsi (per così dire, transattivamente CP_1
e spontaneamente) e si sia di fatto adeguata alle richieste dell'Amministrazione, non muta i termini della questione;
e cioè non modifica il fatto che lo Statuto del 28 novembre 2011 è stato definitivamente annullato in sede giurisdizionale. (…) 3. Se l'Amministrazione è giunta con anticipo - o subito dopo e, per così dire, spontaneamente - alle stesse conclusioni predicate nella sentenza, ciò è commendevole per Essa, ed agevola certamente l'azione amministrativa;
ma non significa affatto che la sentenza possa essere considerata tamquam non esset.
4. Anche perché da essa sono scaturiti effetti ulteriori (nella specie: effetti
'conformativi', come certamente è l'obbligo di avviare le procedure per la ricostituzione degli organi statutari), rispetto a quello meramente costitutivo relativo agli atti procedimentali ed al provvedimento conclusivo (lo Statuto) annullati; (…) 5. Del resto dalla delibera con la quale l' si è infine conformata alle richieste del - che CP_1 CP_7
può essere definita, per semplicità, "delibera conformativa" - è scaturito uno Statuto diverso da quello originario, illegittimamente pubblicato e poi annullato;
(…) 8. Non resta pertanto che concludere che lo Statuto emanato con decreto rettorale n.881 del 23 marzo 2015(id est: quello 'conforme' alle richieste del pubblicato a seguito della c.d. "delibera CP_7
conformativa" finale):
pagina 13 di 22 - non è e non può essere definito come "l'originario Statuto emendato", ciò che si risolverebbe in un sofisma;
se non anche in un espediente volto - all'evidenza - a far dichiarare scaduti o ormai consumati tutti i termini, decorrenti dalla sua pubblicazione, per
l'esercizio di azioni a tutela di interessi di soggetti che si ritengano lesi dallo stesso (o per
l'adempimento di obblighi procedimentali consequenziali o comunque connessi alla pubblicazione dello Statuto o al completamento del relativo procedimento);
- ma che - invece - è il 'primo' ed unico 'nuovo' Statuto validamente ed efficacemente emanato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta con la L. n. 240 del 2010.
9. Sicchè, il parere dell'Avvocatura dello Stato (che ha ritenuto che a seguito dell'ultima delibera conformativa, adottata il 17 marzo 2015, lo Statuto potesse essere pubblicato senza rinnovazione degli atti di approvazione), pregevole per l'intento al quale si ispira (consistente nello sforzo di conseguire la semplificazione e la velocizzazione dell'azione amministrativa) va inteso: (…) nel senso che allo stato degli atti non occorre una ulteriore 'riapprovazione' della 'delibera conformativa' in questione, posto che con la stessa
l'Università ha anticipatamente (e, per così dire, 'transattivamente' e spontaneamente) già aderito al principio (secondo cui il distacco dalle richieste del comporta una CP_7
deliberazione del Senato accademico a maggioranza qualificata) espresso dalla sentenza
n.150/2015 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa nel frattempo sopraggiunta.
Il che equivale ad affermare che alla "delibera conformativa" in questione
(adottata, come già più volte ricordato, poco dopo la pubblicazione della sentenza che lo ha definito) va riconosciuta efficacia al solo ed unico fine di evitare che debba essere ripetuta una votazione ormai validamente effettuata. (…)
10. Se dunque - in sostanziale aderenza al parere espresso dall'Avvocatura dello
Stato (con la nota prot.(...) del 20 marzo 2015) ed in conformità al "principio della conservazione degli atti amministrativi", al "principio di non aggravamento del procedimento", ed ai "principii del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa" - è giuridicamente possibile "salvare" l'ultima deliberazione dell' (anziché considerarla automaticamente "travolta" dalla sentenza di questo CP_1
Consiglio, il che sarebbe assurdo posto che, come ripetutamente affermato, è stata adottata sia in aderenza al principio formulato in detta decisione, che in conformità alle richieste del
pagina 14 di 22 ; e ritenere, conseguentemente, ultimato l'iter approvativo del primo Statuto CP_7
approvato nella vigenza della normativa di riforma introdotta dalla L. n. 240 del 2010, non può che conseguirne che va adesso immediatamente applicato - e veramente senza indugio, visto il tempo ormai trascorso - l'art.2, comma 8, della predetta L. n. 240 del 2010, che impone di avviare le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”.
Con ulteriore sentenza n. 423/2016 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha poi chiarito le modalità di ottemperanza della precedente sentenza precisando “… emerge dunque che l'esecuzione della sentenza n. 243/2016 e della precedente tuttora richiede: -
l'indizione delle elezioni per la nomina del nuovo rettore, con il compimento degli atti conseguenti; - il completamento delle procedure di rinnovo degli organi universitari diversi dal rettore, …”.
Da quanto precede la procedura di nomina del nuovo direttore generale rientra con chiarezza nell'ottemperanza della sentenza n. 150/2015 conseguendo all'annullamento dello statuto l'avvio delle procedure di rinnovo di tutti gli organi statutari, rectius all'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari ex art. 8, comma 2, legge 240/2010, in applicazione del primo statuto approvato nella vigenza di tale normativa come chiarito nella sentenza suindicata.
Sulla base di quanto precede, la procedura di nomina del nuovo direttore generale lungi dal costituire «risoluzione anticipata “di fatto” del contratto» costituisce atto dovuto in ottemperanza della sentenza n. 150/2015 di annullamento dello statuto dell'ateneo: essa ha comportato la nullità del contratto di conferimento dell'incarico stipulato nel 2014 dal rettore, così autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'università, su parere favorevole del senato accademico, dunque con l'intervento degli organi universitari anch'essi coinvolti dall'annullamento dello statuto e da rinnovarsi al pari del direttore generale.
Tale circostanza rende inconducenti tutte le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa risoluzione anticipata “di fatto” del rapporto, senza previa espressa delibera del cda e in assenza di giusta causa, non rinvenendosi nella condotta dell'amministrazione alcun comportamento concludente risolutivo del contratto di lavoro, ascrivibile alla volontà datoriale ma unicamente l'ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo.
pagina 15 di 22 Per altro, nel caso di specie, in ogni caso tenersi conto delle dimissioni del ricorrente rassegnate con nota del 5 giugno 2017, sia pure con efficacia differita dallo stesso ricorrente al 21 giugno 2017 (allegato 6).
Andrebbe infatti esclusa, a parere del decidente, l'asserita inefficacia delle dimissioni per mancata comunicazione ex art. 26, d. lgs. 151/2015 dal momento che tale normativa su dimissioni e risoluzione consensuale è destinata a tutelare i lavoratori dipendenti dalla prassi delle dimissioni in bianco e non i dirigenti, né tanto meno i direttori generali di ateneo non assimilabili a dipendenti pubblici ma comunque destinatari di una normativa speciale in materia.
D'altra parte, la ritenuta legittimità della condotta dell'amministrazione non consentirebbe nemmeno di riscontrare un'ipotesi di dimissioni per giusta causa come preteso dalla parte ricorrente, tanto più tenuto conto che dal verbale del c.d.a. del 29 maggio 2017 risulta che il rettore abbia manifestato “apprezzamento per l'attività svolta dal dott. in qualità di direttore generale (…)” e lo abbia ringraziato “a nome di tutta la Parte_1
comunità accademica per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento delle sue funzioni al vertice dell'amministrazione”, evidenziandone il ruolo di garanzia assunto nel periodo tra la sentenza del CGA e la nomina del nuovo rettore.
Sulla base di quanto precede vanno rigettate tutte le domande risarcitorie avanzate della parte ricorrente anche a titolo di mancato pagamento della retribuzione di risultato per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Per altro, è il caso di rilevare che lo stesso ricorrente risulta aver partecipato alla procedura per la nomina del nuovo direttore generale e - benché non ne sia risultato vincitore
- non abbia eccepito alcuna illegittimità della medesima, né formulato alcuna pretesa risarcitoria per la mancata nomina in esito alla procedura di rinnovo dell'organo.
Quanto alla residua domanda, non formulata a titolo risarcitorio, relativa alla retribuzione di risultato non corrisposta, occorre premettere che il contratto individuale in atti all'art. 4 stabilisce testualmente “In applicazione di quanto disposto dal summenzionato d.i.
315/2011, al dott. compete il trattamento economico complessivo, annuo fisso Parte_1 lordo, corrispondente a € 163914,54 (…). All'esito della valutazione dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, al dott. sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva di risultato Parte_1
pagina 16 di 22 pari al 20% del trattamento economico complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.
(…)” (allegato 1 ricorso).
Ciò premesso, quanto alla domanda relativa alla retribuzione di risultato non corrisposta per l'anno 2014, essa deve essere rigettata non risultando avere avuto luogo alcuna valutazione dei risultati conseguiti, atteso l'avvio del SMVP (Sistema di CP_8
e della Performance) in attuazione del d. lgs. 150/2009 soltanto a partire dal CP_9
2015 come risulta dalla stessa documentazione a firma del ricorrente versata in allegato al ricorso (allegato 18).
Parimenti, deve essere rigettata la domanda relativa alla pretesa retribuzione di risultato per l'anno 2017, mancando la prova dell'assegnazione degli obiettivi conformemente alle previsioni del Decreto interministeriale 30 marzo 2017, n. 194, relativo alla “Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020” 1, sostitutivo del d.i. 315/2011 indicato nel contratto.
Va pertanto accolta unicamente la domanda relativa alla mancata fruizione delle ferie.
Al riguardo, occorre anzitutto correttamente delimitare la domanda della parte ricorrente alle ferie maturate e non godute nell'ambito del contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato relativo all'incarico di direttore generale stipulato in data 31 maggio 2014, con pari decorrenza e cessato in data 21 giugno 2017 per le ragioni già ampiamente illustrate.
Parte ricorrente invero allega un conteggio onnicomprensivo relativo alle ferie maturate e non godute nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP_1
in numero di 256 giornate, limitando tuttavia le proprie domande in ricorso alle ferie maturate ed asseritamente non godute nell'ambito del contratto suindicato da giugno 2014 a giugno
2017, in numero di 96 giornate o in subordine a quelle maturate e non godute dal 2016 a giugno 2017 in numero di 48 giornate, senza tuttavia specificare le ragioni di tale domanda
pagina 17 di 22 subordinata, rinvenibili indirettamente da quanto allegato dalla parte resistente e successivamente chiarito da entrambe le parti nelle note autorizzate.
Più precisamente, parte resistente in memoria evidenzia “… Tuttavia, andrà in primo luogo considerato, con riferimento al “portafoglio-ferie dirigente” di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 30.04.2008, che con nota prot. n. 54253 del 5 agosto 2010
l'interessato si è espressamente dichiarato “disposto alla rinuncia dei predetti giorni di ferie, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito” (e la predetta rinuncia risulta ulteriormente confermata in sede di sottoscrizione del contratto dirigenziale del 30.09.2010)” (così in memoria alle pagine 36-37 e agli allegati alla memoria denominati
“Rinuncia ” e “Conferimento Incarico ); parte Parte_3 Parte_1
ricorrente nelle note autorizzate, deduce in riscontro “s) La rinuncia preventiva alla fruizione delle ferie imposta dall'Ateneo e richiamata in comparsa , da un lato costituisce rinuncia nulla perché fatta su diritti non ancora sorti e su diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.; in ogni caso, dal documento prodotto dall'Ateneo si evince chiaramente che la rinuncia riguardava il periodo fino al 2010 che non ha nulla a che vedere con il contratto del 2014 ; in ogni caso
e in via assorbente , l' è ben consapevole del fatto che l 'anticipata cessazione del CP_1
rapporto ad opera dell'Ateneo ha reso impossibile la fruizione delle ferie da parte del dott.
rispetto alla naturale scadenza del contratto, avendo comunicato la cessazione Parte_1 del rapporto l'1.6.2017” (note del 20 aprile 2022, pagine 5-6)); infine, parte resistente nelle note autorizzate del 6 maggio 2022 sostiene “A smentire la ricostruzione avversa (che vuole la rinuncia circoscritta al periodo fino al 2010) sarà sufficiente considerare, tuttavia, che la predetta missiva è espressamente richiamata nel contratto dirigenziale dallo stesso sottoscritto in data 30.09.2010; contratto espressamente intervenuto a prorogare fino al
01.07.2016 (in accoglimento della richiesta formulata dall'interessato con la stessa nota)
l'incarico precedentemente conferito il 29.06.2009 - e, con esso, è dato ritenere, la clausola di rinuncia di cui sopra (nelle premesse a tale rinnovo espressamente richiamata)” (note del
6 maggio 2022, pagina 8).
Ebbene, circa la pretesa rinuncia alle ferie maturande è sufficiente rammentare che
“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già
pagina 18 di 22 acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”.
Tale principio non può che valere, a fortiori, a fronte di un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato, quale è quello alle ferie annuali retribuite contemplato dall'art. 36 della Costituzione.
La rinuncia in atti, datata 2010, pertanto, non può certamente riferirsi alle ferie maturande dal 2014 in avanti, nemmeno in forza della citata proroga del contratto fino al
2016, trattandosi per altro di contratto diverso da quello di direttore generale, ancorché ivi richiamato (art. 2 contratto in atti – allegato 1 ricorso).
Ciò chiarito in ordine alla nullità della pretesa rinuncia alle ferie, il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal 2014 in avanti nella misura richiesta, tenuto conto del contratto individuale (art. 7) che al riguardo rinvia a quanto “contrattualmente previsto per la dirigenza universitaria”, ossia all'art. 19 ccnl in atti che prevede annualmente un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni (allegato 8 ricorso).
Deve per altro tenersi conto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro oltre un anno prima del termine, sia pure per le ragioni già illustrate, ciò impedendo in ogni caso una programmazione delle ferie, a prescindere dalle dimissioni del ricorrente.
Per altro, parte resistente pretende di invertire l'onere della prova circa le ragioni della mancata fruizione delle ferie in ragione della qualità del ricorrente, dirigente apicale dell'amministrazione, senza tuttavia fornire alcuna prova che il Rettore o il Consiglio di
Amministrazione dell'Università si siano assicurati in concreto che il ricorrente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo ad una programmazione dei periodi di riposo.
Al riguardo, appaiono chiari i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sia nell'ambito del lavoro privato che in quello del lavoro pubblico.
La Corte di Giustizia con sentenza del 18 gennaio 2024 (C 218-22) ha affermato “49
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite,
pagina 19 di 22 invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
La giurisprudenza di legittimità aveva inoltre già affermato “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”
(Cass. sez. lav. n. 21780/2022) e ancora, “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze
pagina 20 di 22 del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”
(Cass. sez. lav. 18140/2022).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l' CP_1 resistente deve essere condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva per n. 96 giorni di ferie maturate e non godute da giugno 2014 a giugno 2017, per l'importo indicato in ricorso pari ad € 43710, 72, tenuto conto del conteggio in atti (allegato 14): l'importo giornaliero lordo spettante al ricorrente in € 455,32 è stato calcolato in modo congruo rispetto all'indennità annua lorda prevista dal contratto individuale, suddividendo l'indennità mensile
(163914, 54:12) per trenta;
tale importo non risulta documentalmente smentito dalla parte resistente che si è limitata ad asserire che l'importo giornaliero lordo ammonterebbe alla minore somma di € 420, 292, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Sulla somma spettante al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non
CP_ godute, è altresì dovuto il pagamento dei contributi previdenziali all' e deve escludersi che sia maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto della fruibilità delle ferie maturate da giugno 2014 entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione del diritto, del deposito del ricorso in data 15 luglio 2020 e della successiva, ancorché non comprovata, notifica del ricorso all'ente di previdenza e della normativa citata dal difensore dell'istituto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti
a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante
pagina 21 di 22 - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 26160/2020).
Sulla base di quanto precede, parte resistente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 43710, 72 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute da giugno 2014 a giugno 2017, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III, c.p.c..
L'ateneo deve essere altresì condannato al pagamento dei contributi dovuti sull'indennità sostitutiva delle ferie così quantificata.
Il rigetto integrale delle domande risarcitorie e l'evoluzione giurisprudenziale in punto di indennità sostitutiva delle ferie, in uno con la complessità e la peculiarità del caso in esame, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato in data 15 luglio 2020 nei confronti dell' e Controparte_1 dell in persona dei legali rappresentanti pro tempore, intesi i procuratori delle parti e CP_3
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' resistente al CP_1
pagamento in favore del ricorrente di € 43710, 72 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III c.p.c.;
- condanna l' resistente al versamento all'ente di previdenza della CP_1 contribuzione dovuta sull'indennità sostitutiva di cui al capo precedente;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Catania, 18 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2, comma 4 “Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati” 2 “Una prima incongruenza merita di essere segnalata, in questa sede, rispetto al parametro retributivo dell'indennità in questione, calcolato su una retribuzione giornaliera lorda pari a euro 455,32 laddove, invece, sull'applicativo utilizzato dall'Amministrazione per l'elaborazione dei cedolini stipendiali, CP_10 l'importo giornaliero lordo dipendente ammonta alla minor somma di euro 420,29 (con conseguente onere di riproporzionamento delle somme richieste)”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 19 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5174/2020 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avvocato Antonio Federico Petino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Androne n.39
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Magnifico Rettore, Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, Prof. , nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Università, n. 2, presso l'Avvocatura d'Ateneo, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Vincenzo Reina e dall'Avv. Maria Lorenza Cernuto
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania Controparte_4
pagina 1 di 22 RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento e differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020 parte ricorrente ha chiesto “… ritenere
e dichiarare il diritto del dott. e conseguentemente condannare Parte_1
l' , in persona del suo Rettore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle seguenti somme per i motivi indicati in parte motiva del ricorso
e in relazione all'illegittimità e/o all'inesistenza dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro :
- euro 163.914,54 (compenso annuo lordo) ed euro 32.728,91 (retribuzione di risultato pari alla maggiorazione del 20%) a titolo di risarcimento per compensi contrattuali dovuti a titolo risarcitorio dal 22.6.2017 (data di cessazione del rapporto) al 31.5.2018 (termine di scadenza del contratto) in conseguenza della mancanza di giusta causa del recesso, ovvero per mancanza dell'atto (procedimento e provvedimento del CdA) di risoluzione anticipata del contratto di lavoro quadriennale e per ogni altra ragione esposta in ricorso , ovvero a titolo di risarcimento conseguente alle dimissioni per giusta causa rassegnate il 5.6.2017; o la maggiore o minore somma dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione. - euro
25.872,65 (sempre a titolo di risarcimento derivante dalla illegittima risoluzione del
CP_ contratto) quale quota contribuiva di riscatto versata per il periodo di 12 mesi all' al fine di potere fruire della contribuzione ai fini pensionistici;
o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione;
- euro 32.728,91 a titolo di retribuzione di risultato dovuta nella vigenza del contratto di lavoro per l'anno 2014
(dall'1.6.2014 al 31.12.2014) e per l'anno 2017 (dall'1.1.2017 al 21.6.2017) ; o la maggiore
o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione;
- euro
43.710,72 a titolo di indennità per ferie non godute corrispondenti a numero 96 giorni di ferie maturate e non godute dal giugno 2014 al giugno 2017, ovvero la minor somma di euro
21.855,32 in relazione alle ferie maturate e non godute dall'1.1.2016 al 5 o 21.6.2017 nella misura di 48 giorni;
o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia anche ex art. 36 Costituzione . - Condannare l' , in persona del suo Controparte_1
Rettore e Legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell' sulle somme riconosciute nel precedente capo ovvero al CP_3
risarcimento del danno da omissione contributiva pari a euro centomila in caso di
pagina 2 di 22 prescrizione estintiva dell'obbligo contributivo. - Con condanna alle spese e ai compensi di causa.
Al riguardo, il ricorrente, premesso di essere dirigente pubblico di I fascia, già direttore amministrativo dell' e responsabile di molteplici Controparte_1
incarichi e progetti ministeriali, ha esposto che era stato nominato Direttore Generale con contratto dirigenziale di diritto privato di durata quadriennale ai sensi dell'art. 3 del contratto, ovvero dal 31.5.2014 al 31.5.2018 giusta delibera del CdA n.318 del 30.05.2014 che lo aveva scelto fra una platea di dirigenti preventivamente consultati dal Rettore pro tempore, come riassuntivamente citato nella predetta delibera.
Ha dedotto che tale contratto era stato anticipatamente risolto, di fatto, dall' CP_1
senza alcuna giusta causa, con decorrenza dal 21.6.2017, attraverso il recapito di
[...] una nota del Rettore prot. 60386 del 1.6.2017 con la quale l' si limitava a CP_1
comunicare che il Dr. a seguito di nuova selezione e di verbale del Persona_1
CdA del 29.5.2017, avrebbe sottoscritto il contratto per il conferimento dell'incarico di D.G. con effetto dal 22.6.2017 e che la conseguente attività avrebbe dovuto svolgere fino al
21.6.2017 sarebbe stata limitata “al compimento di atti strettamente necessari per la gestione amministrativa ordinaria”.
Ha precisato che detta nota era seguita alla contestazione e alla richiesta di chiarimenti del 27.5.2017 e alla diffida del 20.5.2017.
Ha affermato che l'implicito recesso anticipato dal contratto del D.G. a opera del
Rettore dell' avrebbe potuto avvenire esclusivamente Controparte_1
a) in modo espresso, previa espressa delibera del CdA, evidenziando che la delibera del 29 maggio 2017 fa unicamente riferimento alla selezione del nuovo D.G, non disponendo la risoluzione anticipata del proprio contratto e non indicando la data di decorrenza del contratto del nuovo D.G.,
b) per le cause previste dall'art. 3 comma 2 e ss. del contratto individuale ovvero dall'art. 11, comma 5, dello Statuto dell' , per giusta causa, essendo assolutamente CP_1 estraneo il conferimento dell'incarico di D.G. alle procedure previste per il rinnovo delle cariche istituzionali elettive dell' (Consiglio di Amministrazione, Senato CP_1
accademico, Rettore, etc.) ed in ogni caso non potendo esso incidere sul sinallagma pagina 3 di 22 contrattuale di diritto privato del contratto di lavoro di durata quadriennale stipulato con effetto dal 31.5.2014.
Ha dedotto fossero mancati il procedimento e l'atto amministrativo conclusivo finalizzato alla estromissione anticipata e precisando che la sentenza C.G.A. R.S. n.243 del
29.7.2016 richiamata nel verbale del 29 maggio 2017 e l'art. 2, comma 8, della legge 240 del
2010 , indicato nella parte motiva della sentenza non determinano l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del Direttore Generale il cui contratto di diritto privato scadeva il
31.5.2018, non disponendo la norma (e la sentenza) alcun effetto di decadenza automatica in merito al contratto di diritto privato del D.G. , evidenziando altresì che il successivo comma
9 dello stesso art. 2 , precisa che la decadenza opera soltanto per gli organi elettivi, mentre il D.G. non è un organo elettivo.
Ha precisato che per legge, per contratto, per statuto e per regolamento d'ateneo, la risoluzione del contratto di diritto privato del D.G. è ipotizzabile soltanto nelle fattispecie previste dal contratto individuale, dall'art. 13 del Regolamento d'Ateneo e dall'art. 11, comma 5, dello Statuto (giusta causa) e pertanto il CdA avrebbe in ogni caso dovuto adottare un autonomo procedimento (che non ha adottato) finalizzato alla risoluzione del contratto di lavoro di diritto privato intercorrente con il D.G..
Ha sottolineato che in ogni caso in applicazione dell'art. 13, comma 6, del
Regolamento dell'Università, il Rettore avrebbe dovuto dapprima (ove sussistente la giusta causa) recedere anticipatamente dal rapporto con il dott. e soltanto in seguito, Parte_1
entro un mese dalla cessazione, avviare la procedura selettiva per il conferimento del nuovo incarico di D.G.
Ha dedotto che la statuizione della sentenza del CG A RS n.243 del 2016 è imputabile unicamente agli errori commessi dal CdA dell' , rispetto al quale la figura del CP_1
Direttore Generale (diversa da quella del Direttore Amministrativo prevista anteriforma intervenuta con L.240 del 2010 e che era preposto alla legittimazione degli atti deliberativi)
è terza.
Ha dedotto di avere subito un danno per la lesione dell'aspettativa di poter portare a conclusione, alla scadenza contrattuale del 31.5.2018, l'incarico in qualità di Direttore
Generale con danno personale patrimoniale e previdenziale, oltre che danno erariale per l'Ateneo.
pagina 4 di 22 Ha dedotto che in conseguenza dell'illegittimo e offensivo atteggiamento dell' consistito nella comunicazione con la nota dell'1.6.2017 del conferimento di CP_1
incarico di D.G. al dott. a decorrere dal 22.6.2017 anziché Persona_1 dall'1.6.2018, in conseguenza dell'esautoramento delle funzioni di Direttore Generale limitate dal Rettore alle sole attività ordinarie strettamente necessarie, e in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione di risultato (il 20% del compenso annuo lordo) per gli anni 2014, 2015, 2016 (poi anche per il 2017), considerata anche la futura gravissima perdita economica in termini di trattamento di quiescenza – aveva rassegnato le sue dimissioni per giusta causa con nota prot. 60870 del 5.6.2017.
Ha sostenuto l'inefficacia delle dimissioni per giusta causa in quanto successive alla nota comunicata dal Rettore dell'Università l'1.6.2017 e in quanto non seguite dall'invio del modello telematico previsto, a pena di inefficacia delle dimissioni, dall'art. 26 del d.lgs. 151 del 2015.
Ha dedotto il diritto al risarcimento da illegittima anticipata risoluzione o comunque dalle ancorché inefficaci dimissioni per giusta causa illustrando la natura dei danni subiti, sottolineando la dequalificazione operata dal datore di lavoro, quale giusta causa di dimissioni. Ha quantificato l'asserito danno subito come meglio quantificato in ricorso.
Ha poi lamentato il mancato pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2014
e per l'anno 2017 fino al 21 giugno 2017 nonostante il raggiungimento dei risultati programmati, rivendicando il pagamento degli ulteriori importi fino al 31 maggio 2018 a titolo risarcitorio, nonché degli oneri contributivi per il pensionamento.
Ha rivendicato anche il pagamento delle ferie non godute per il numero di giorni meglio indicato in ricorso.
Con memoria tempestivamente depositata in data 26 gennaio 2022 l'Università convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Al riguardo, ha esposto che nel corso dell'anno 2017 l'Università era stata costretta ad avviare un'apposita procedura amministrativa per il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale con rinnovo, quindi, della relativa carica, come ampiamente motivato nel verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo e del 29 maggio 2017, nel quadro di un ampio percorso di ricostituzione degli organi statutari dell'Ateneo, imposto in esecuzione del disposto giurisdizionale di tre sentenze del Consiglio di Giustizia
pagina 5 di 22 Amministrativa della Regione Siciliana (n. 150 del 27.02.2015, n. 243 del 29 luglio 2016 e n. 423 del 25 novembre 2016).
In particolare, ha esposto che a causa della prima di tali sentenze, l'ateneo aveva visto l'annullamento del proprio “primo” Statuto adottato in virtù della Legge n. 240/2010 e, in seguito (in virtù delle altre due sentenze), dopo la riapprovazione del nuovo Statuto, era stato costretto a rinnovare gli Organi Statutari, per prima la carica del Rettore (con elezioni che si svolgevano l'1 febbraio 2017 e proclamazione dell'eletto con D.M. n. 66 del 08.02.2017), poi il Consiglio di Amministrazione (ricostituito con D.R. n. 723 del 6 marzo 2017), poi il
Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed infine, il nuovo rettore aveva avviato il meccanismo previsto dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, mediante la pubblicazione di un apposito avviso (D.R. n.
907 del 21.03.2017) recante l'indicazione dei requisiti richiesti e del termine per la presentazione delle domande (comma 6).
Ha riferito che le relative candidature (24 in tutto) erano pervenute entro la scadenza ed erano state, successivamente, sottoposte ad una Commissione di esperti individuata dallo stesso Rettore, al colloquio (previsto per il 20 maggio) erano stati ammessi, poi, 4 candidati
(ivi incluso il ricorrente) e infine la commissione aveva ritenuto all'unanimità di individuare nel Dott. il soggetto meglio rispondente ai requisiti indicati Persona_1 nell'Avviso.
Ha esposto che il rettore, a norma dell'art. 13, comma 7, del Regolamento di Ateneo, aveva provveduto a formulare la relativa proposta di nomina al Senato Accademico, prima
(24 maggio), ed al Consiglio di amministrazione, poi (29 maggio) ed in tale sede con voto unanime il Consiglio aveva deliberato di conferire il relativo incarico, per il triennio a venire, al Dott. e di ciò era stata data comunicazione al ricorrente con largo anticipo Per_1 rispetto alla scadenza del termine di “almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione del contratto” col Direttore neo-designato (fissato, sempre dalla citata delibera del 29 maggio, per il 22 giugno dello stesso anno), invitando contestualmente il ricorrente a limitare la propria azione al “compimento di atti strettamente necessari per la gestione amministrativa ordinaria”, al fine di assicurare il regolare passaggio di consegne con il successore.
pagina 6 di 22 Ha riferito che con missiva datata 5 giugno 2017 (ed assunta al protocollo generale di
Ateneo con n. 60870 dello stesso anno), il ricorrente, (già in aspettativa dall'incarico di dirigente di II fascia dell'Ateneo per l'espletamento del mandato di Direttore Generale) aveva comunicato “le proprie irrevocabili dimissioni per giusta causa con effetto dal 22 giugno
2017” e conseguentemente, con D.D. n. 1990 del 6 giugno 2017, l'Ateneo aveva decretato la cessazione dal servizio dell'interessato, per volontarie dimissioni, dal 22.06.2017.
Ha esposto che l'Amministrazione era quindi attivata per la chiusura della posizione giuridica ed economica rivestita dal Dott. presso l'Università, precisando che la Parte_1 cessazione del rapporto con l'interessato era stata anzitutto, regolarmente comunicata dal datore di lavoro ai soggetti competenti (tramite comunicazione obbligatoria on line recante la data del 14.06.2017).
Ha evidenziato altresì che il ricorrente, ben prima dell'avvio della procedura per l'individuazione del nuovo Direttore Generale (e precisamente nella primavera del 2004), il
Dott. aveva avviato, con propria istanza, procedimento volto ad ottenere il riscatto Parte_1
ai fini pensionistici, a norma di legge, degli anni di studio universitario (3 anni e 5 mesi) e con nota prot. n. 48300 del 5 maggio 2017, l'Amministrazione aveva provveduto a quantificare (in euro 88.398,29) il relativo onere, rimettendo all'esclusiva iniziativa dell'interessato l'invio di apposita dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'onere di riscatto e delle modalità di pagamento prescelte.
Ha riferito altresì che il ricorrente aveva fatto seguire la propria dichiarazione di accettazione, avanzando, tuttavia, richiesta di limitazione del periodo da riscattare a 3 anni e
4 mesi e chiedendo, contestualmente, la rateizzazione dell'importo richiesto in n. 40 mensilità
(prot. n. 57292 del 25.05.2017) e pertanto l'Area per la Gestione Amministrativa del
Personale dell'Ateneo, con prot. 61223 del 5 giugno 2017, aveva concluso la procedura per il riscatto degli anni di studio opzionati con regolare comunicazione all' della relativa CP_3
determina.
Ha esposto inoltre che era seguito atto di liquidazione prot. 58848 del 3 maggio 2018, concernente le somme spettanti a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016
(in misura di euro 32.782,91 per anno) e a distanza di oltre un anno, con nota prot. n. 301897 del 15.10.2019, il ricorrente aveva fatto, tuttavia, pervenire, istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ed art. 31, L. n. 183/2010, ai fini del pagamento di somme pagina 7 di 22 vantate a vario titolo, dalla retribuzione di risultato a ferie non godute allo stesso riscatto della laurea (oltre che quale ristoro del danno emergente e del lucro cessante).
Ha poi richiamato le conclusioni del ricorso e ne ha contestato la fondatezza.
Quanto all'asserita risoluzione anticipata di fatto del contratto, ha asserito essere avvenuta in via di esecuzione del giudicato amministrativo delle sentenze del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 150 del 27.02.2015, n. 243 del
29.07.2016 e n. 423 del 25.11.2016 che hanno definito il contenzioso scaturito dall'adozione ad opera dell'Ateneo del nuovo Statuto, approvato dal Senato Accademico in data 25.07.2011 ed emanato con D.R. del 28.11.2011 (in attuazione della riforma dell'ordinamento universitario di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che a tale adempimento chiamava tutti gli Atenei), impugnato dal ministero per motivi di legittimità e di merito ed infine annullato con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.
150 del 27.02.2015, cui faceva seguito, il 23 marzo dello stesso anno, l'emanazione del nuovo testo (in recepimento delle modifiche richieste dal ). CP_5
Ha riferito essere tuttavia scaturito un secondo contezioso, promosso su iniziativa di un Consigliere d'Amministrazione dell'Ateneo ed avente ad oggetto il mancato rinnovo degli organi statutari nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto (fissato dall'art. 2, commi 8 e 9, della Legge “Gelmini” e dall'art. 42 dello Statuto stesso) e con sentenza n. 243 del 29.07.2016 (resa sul ricorso iscritto al R.G. n. 1061/2015 ed espressamente richiamata in premessa dal citato verbale del C.d.A. del 29.05.2017), il
Giudice adito aveva accolto la domanda di annullamento e/o riforma della sentenza del
T.A.R.S. Catania n. 2593/2015, con conseguente dichiarazione della “illegittimità della condotta silente e comunque inerte tenuta dall' Parte_2 sull'istanza di avvio della procedura di ricostituzione degli organi statutari formulata dalla ricorrente nonché dell'“obbligo del Magnifico Rettore (…) di avviare senza indugio e comunque non oltre il termine indicato in motivazione” [trenta giorni, n.d.r.] “le procedure per la ricostituzione degli organi statutari dell' ” (e con contestuale nomina di un CP_1
Commissario ad acta delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il caso di inottemperanza).
Ha precisato che tale obbligo era stato poi confermato con la successiva sentenza del
C.G.A.R.S. n. 423 del 25.11.2016, resa su ricorso n. 1061/2015 R.G., con la quale, nel fornire pagina 8 di 22 i chiarimenti richiesti dall'Ateneo in ordine alle modalità di ottemperanza, il Giudice
Amministrativo definitivamente aveva sancito la necessità di procedere all'indizione delle
“procedure di elezione del nuovo rettore (…) nel termine di trenta giorni (…)”, con conseguente completamento, ad opera nel nuovo Rettore, “a sua volta, nel termine di trenta giorni dalla propria nomina”, delle “procedure volte alla ricostituzione degli altri organi statutari non ancora rinnovati” da portare a compimento “con la massima sollecitudine giuridicamente possibile”.
Ha dedotto pertanto che la procedura per la selezione del nuovo Direttore Generale abbia rappresentato un passaggio tutt'altro che discrezionale ma piuttosto obbligato in sede d'ottemperanza della sentenza del C.G.A.R.S.
Ha contestato le deduzioni di parte ricorrente precisando che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento, vale a dire in quell'art. 2 della Legge n. 240/2010 (cd.
Legge “Gelmini”), pur più volte citato in ricorso, dal momento che esso, al comma 1, lett. a)
(punto 6), prevede tra gli organi di governo dell'Ateneo il “direttore generale” (insieme a
“rettore”, “senato accademico”, “consiglio di amministrazione”, “collegio dei revisori dei conti” e “nucleo di valutazione”), quale “organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo”, che esercita (“nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione”) i compiti di cui ai commi 2 e 7 della medesima norma
(dall'organizzazione dell'Amministrazione e del relativo personale all'attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali, fino all'esercizio dei poteri di spesa e di entrata, ecc. …).
Ha richiamato al riguardo le norme statutarie e regolamentari di ateneo, sostenendo che la tesi dell'applicabilità alla generalità degli organi universitari dell'obbligo di rinnovazione discendente dall'entrata in vigore del nuovo Statuto è ulteriormente confermata, oltre che dall'esplicita inclusione del Direttore Generale nel novero degli organi di governo dell'Ateneo, dal comma 8 dell'art. 2 della legge Gelmini cit. che tale obbligo prevede, proprio “In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2” (il che equivale a dire: in relazione a tutti gli organi ricompresi nell'elencazione dell'art. 2), fissando la norma il termine di “trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale” per l'avvio, da parte dei “competenti organi universitari”, delle “procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”.
pagina 9 di 22 Ha sottolineato che tale ricostruzione è pedissequamente richiamata nel testo delle delibere del Consiglio di amministrazione di Ateneo adottate sull'argomento, non solo nel verbale del 29 maggio 2017 più volte citato, ma anche in quello del 15 marzo dello stesso anno (che lo stesso precede e che ne costituisce la necessaria premessa), riportandone i passi di interesse.
Ha pertanto dedotto l'infondatezza delle pretese attoree circa l'asserita illegittimità della cessazione dall'incarico del direttore generale, non potendo l'ateneo attendere la naturale scadenza del contratto, non ottemperando al disposto giurisdizionale.
Ha contestato poi che la fattispecie in esame rientri in un'ipotesi di recesso per giusta causa ex art. 3 del contratto del 31 maggio 2014, sostenendo che l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto regolamentare (lo Statuto ex legge “Gelmini”) che abilitava l'Ateneo
a stipulare il contratto con il ricorrente ha comportato la radicale nullità del contratto stipulato.
In ogni caso, ha sottolineato l'inerzia del ricorrente innanzi alle procedure avviate dall'ateneo, avendovi lo stesso ricorrente partecipato.
Ha contestato altresì l'asserita inefficacia delle dimissioni per giusta causa non trovando applicazione la normativa richiamata - art. 26 del d.lgs. 151 del 2015 – “… ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (…)” (così il comma 8 bis della disposizione in commento, introdotto dall'art. 5, comma 3, lettera a), D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185)”.
Ha contestato la pretesa giusta causa delle dimissioni di parte ricorrente, non avendo avuto luogo alcun demansionamento e non essendo stata manifestata alcuna sfiducia nei confronti del medesimo.
Ha contestato il preteso risarcimento del danno ed in ogni caso eccepito il concorso del ricorrente, rimasto inerte rispetto alle procedure avviate dall'ateneo.
Ha contestato in ogni caso specificamente la dedotta quantificazione dei danni e la spettanza dell'indennità sostitutiva dell'omesso preavviso.
Ha contestato altresì la domanda relativa alla liquidazione della residua retribuzione di risultato attesa la mancata attribuzione degli obiettivi, andando comunque la somma richiesta riproporzionata sulla base dei giorni di effettivo servizio prestati dal ricorrente.
pagina 10 di 22 Ha contestato infine i pretesi oneri contributivi per il pensionamento e l'indennità per ferie non godute.
CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 20 gennaio
2022, ha dato atto della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente ed ha chiesto
“pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio ed, in forza dell'accertando rapporto, conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei CP_3
contributi dovuti in forza del rapporto di lavoro, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note delle parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è il preteso risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente e il pagamento delle differenze retributive e contributive meglio precisate in ricorso, previo accertamento dell'asserita illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente, direttore generale dell' e l'ateneo. Controparte_1
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree giova premettere quale sia la normativa legislativa di riferimento.
La legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento” stabilisce con l'art. 2 “Organi e articolazione interna delle università” “1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
“a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
pagina 11 di 22 3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione,
6) direttore generale;
(…)
h) attribuzione al consiglio di amministrazione (…) della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma;
(…)
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del , di seguito Controparte_6
denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
(…)
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi (…)
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento
pagina 12 di 22 della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. (…)”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, con sentenza n.
150/2015 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato lo statuto dell' CP_1
resistente e con sentenza n. 243/2016 il medesimo organo giurisdizionale ha dichiarato
“l'illegittimità della condotta silente e comunque inerte tenuta dall Controparte_1
sulla richiesta della ricorrente/appellante; e l'obbligo del Magnifico Rettore del
[...]
predetto Ateneo di avviare senza indugio e comunque non oltre il termine indicato in motivazione, le procedure per la ricostituzione degli organi statutari dell'Università”.
Per una migliore intelligenza della vicenda è opportuno richiamare la motivazione della sentenza n. 243/2016 “… Ne consegue che il procedimento volto ad approvare lo
Statuto dell'Università, in conformità alle norme introdotte con la L. n. 240 del 2010, avrebbe dovuto essere riavviato (e dunque rinnovato 'in toto').
2. Il fatto che in pendenza del giudizio d'appello l' abbia deliberato di adeguarsi (per così dire, transattivamente CP_1
e spontaneamente) e si sia di fatto adeguata alle richieste dell'Amministrazione, non muta i termini della questione;
e cioè non modifica il fatto che lo Statuto del 28 novembre 2011 è stato definitivamente annullato in sede giurisdizionale. (…) 3. Se l'Amministrazione è giunta con anticipo - o subito dopo e, per così dire, spontaneamente - alle stesse conclusioni predicate nella sentenza, ciò è commendevole per Essa, ed agevola certamente l'azione amministrativa;
ma non significa affatto che la sentenza possa essere considerata tamquam non esset.
4. Anche perché da essa sono scaturiti effetti ulteriori (nella specie: effetti
'conformativi', come certamente è l'obbligo di avviare le procedure per la ricostituzione degli organi statutari), rispetto a quello meramente costitutivo relativo agli atti procedimentali ed al provvedimento conclusivo (lo Statuto) annullati; (…) 5. Del resto dalla delibera con la quale l' si è infine conformata alle richieste del - che CP_1 CP_7
può essere definita, per semplicità, "delibera conformativa" - è scaturito uno Statuto diverso da quello originario, illegittimamente pubblicato e poi annullato;
(…) 8. Non resta pertanto che concludere che lo Statuto emanato con decreto rettorale n.881 del 23 marzo 2015(id est: quello 'conforme' alle richieste del pubblicato a seguito della c.d. "delibera CP_7
conformativa" finale):
pagina 13 di 22 - non è e non può essere definito come "l'originario Statuto emendato", ciò che si risolverebbe in un sofisma;
se non anche in un espediente volto - all'evidenza - a far dichiarare scaduti o ormai consumati tutti i termini, decorrenti dalla sua pubblicazione, per
l'esercizio di azioni a tutela di interessi di soggetti che si ritengano lesi dallo stesso (o per
l'adempimento di obblighi procedimentali consequenziali o comunque connessi alla pubblicazione dello Statuto o al completamento del relativo procedimento);
- ma che - invece - è il 'primo' ed unico 'nuovo' Statuto validamente ed efficacemente emanato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta con la L. n. 240 del 2010.
9. Sicchè, il parere dell'Avvocatura dello Stato (che ha ritenuto che a seguito dell'ultima delibera conformativa, adottata il 17 marzo 2015, lo Statuto potesse essere pubblicato senza rinnovazione degli atti di approvazione), pregevole per l'intento al quale si ispira (consistente nello sforzo di conseguire la semplificazione e la velocizzazione dell'azione amministrativa) va inteso: (…) nel senso che allo stato degli atti non occorre una ulteriore 'riapprovazione' della 'delibera conformativa' in questione, posto che con la stessa
l'Università ha anticipatamente (e, per così dire, 'transattivamente' e spontaneamente) già aderito al principio (secondo cui il distacco dalle richieste del comporta una CP_7
deliberazione del Senato accademico a maggioranza qualificata) espresso dalla sentenza
n.150/2015 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa nel frattempo sopraggiunta.
Il che equivale ad affermare che alla "delibera conformativa" in questione
(adottata, come già più volte ricordato, poco dopo la pubblicazione della sentenza che lo ha definito) va riconosciuta efficacia al solo ed unico fine di evitare che debba essere ripetuta una votazione ormai validamente effettuata. (…)
10. Se dunque - in sostanziale aderenza al parere espresso dall'Avvocatura dello
Stato (con la nota prot.(...) del 20 marzo 2015) ed in conformità al "principio della conservazione degli atti amministrativi", al "principio di non aggravamento del procedimento", ed ai "principii del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa" - è giuridicamente possibile "salvare" l'ultima deliberazione dell' (anziché considerarla automaticamente "travolta" dalla sentenza di questo CP_1
Consiglio, il che sarebbe assurdo posto che, come ripetutamente affermato, è stata adottata sia in aderenza al principio formulato in detta decisione, che in conformità alle richieste del
pagina 14 di 22 ; e ritenere, conseguentemente, ultimato l'iter approvativo del primo Statuto CP_7
approvato nella vigenza della normativa di riforma introdotta dalla L. n. 240 del 2010, non può che conseguirne che va adesso immediatamente applicato - e veramente senza indugio, visto il tempo ormai trascorso - l'art.2, comma 8, della predetta L. n. 240 del 2010, che impone di avviare le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”.
Con ulteriore sentenza n. 423/2016 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha poi chiarito le modalità di ottemperanza della precedente sentenza precisando “… emerge dunque che l'esecuzione della sentenza n. 243/2016 e della precedente tuttora richiede: -
l'indizione delle elezioni per la nomina del nuovo rettore, con il compimento degli atti conseguenti; - il completamento delle procedure di rinnovo degli organi universitari diversi dal rettore, …”.
Da quanto precede la procedura di nomina del nuovo direttore generale rientra con chiarezza nell'ottemperanza della sentenza n. 150/2015 conseguendo all'annullamento dello statuto l'avvio delle procedure di rinnovo di tutti gli organi statutari, rectius all'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari ex art. 8, comma 2, legge 240/2010, in applicazione del primo statuto approvato nella vigenza di tale normativa come chiarito nella sentenza suindicata.
Sulla base di quanto precede, la procedura di nomina del nuovo direttore generale lungi dal costituire «risoluzione anticipata “di fatto” del contratto» costituisce atto dovuto in ottemperanza della sentenza n. 150/2015 di annullamento dello statuto dell'ateneo: essa ha comportato la nullità del contratto di conferimento dell'incarico stipulato nel 2014 dal rettore, così autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'università, su parere favorevole del senato accademico, dunque con l'intervento degli organi universitari anch'essi coinvolti dall'annullamento dello statuto e da rinnovarsi al pari del direttore generale.
Tale circostanza rende inconducenti tutte le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa risoluzione anticipata “di fatto” del rapporto, senza previa espressa delibera del cda e in assenza di giusta causa, non rinvenendosi nella condotta dell'amministrazione alcun comportamento concludente risolutivo del contratto di lavoro, ascrivibile alla volontà datoriale ma unicamente l'ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo.
pagina 15 di 22 Per altro, nel caso di specie, in ogni caso tenersi conto delle dimissioni del ricorrente rassegnate con nota del 5 giugno 2017, sia pure con efficacia differita dallo stesso ricorrente al 21 giugno 2017 (allegato 6).
Andrebbe infatti esclusa, a parere del decidente, l'asserita inefficacia delle dimissioni per mancata comunicazione ex art. 26, d. lgs. 151/2015 dal momento che tale normativa su dimissioni e risoluzione consensuale è destinata a tutelare i lavoratori dipendenti dalla prassi delle dimissioni in bianco e non i dirigenti, né tanto meno i direttori generali di ateneo non assimilabili a dipendenti pubblici ma comunque destinatari di una normativa speciale in materia.
D'altra parte, la ritenuta legittimità della condotta dell'amministrazione non consentirebbe nemmeno di riscontrare un'ipotesi di dimissioni per giusta causa come preteso dalla parte ricorrente, tanto più tenuto conto che dal verbale del c.d.a. del 29 maggio 2017 risulta che il rettore abbia manifestato “apprezzamento per l'attività svolta dal dott. in qualità di direttore generale (…)” e lo abbia ringraziato “a nome di tutta la Parte_1
comunità accademica per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento delle sue funzioni al vertice dell'amministrazione”, evidenziandone il ruolo di garanzia assunto nel periodo tra la sentenza del CGA e la nomina del nuovo rettore.
Sulla base di quanto precede vanno rigettate tutte le domande risarcitorie avanzate della parte ricorrente anche a titolo di mancato pagamento della retribuzione di risultato per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Per altro, è il caso di rilevare che lo stesso ricorrente risulta aver partecipato alla procedura per la nomina del nuovo direttore generale e - benché non ne sia risultato vincitore
- non abbia eccepito alcuna illegittimità della medesima, né formulato alcuna pretesa risarcitoria per la mancata nomina in esito alla procedura di rinnovo dell'organo.
Quanto alla residua domanda, non formulata a titolo risarcitorio, relativa alla retribuzione di risultato non corrisposta, occorre premettere che il contratto individuale in atti all'art. 4 stabilisce testualmente “In applicazione di quanto disposto dal summenzionato d.i.
315/2011, al dott. compete il trattamento economico complessivo, annuo fisso Parte_1 lordo, corrispondente a € 163914,54 (…). All'esito della valutazione dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, al dott. sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva di risultato Parte_1
pagina 16 di 22 pari al 20% del trattamento economico complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.
(…)” (allegato 1 ricorso).
Ciò premesso, quanto alla domanda relativa alla retribuzione di risultato non corrisposta per l'anno 2014, essa deve essere rigettata non risultando avere avuto luogo alcuna valutazione dei risultati conseguiti, atteso l'avvio del SMVP (Sistema di CP_8
e della Performance) in attuazione del d. lgs. 150/2009 soltanto a partire dal CP_9
2015 come risulta dalla stessa documentazione a firma del ricorrente versata in allegato al ricorso (allegato 18).
Parimenti, deve essere rigettata la domanda relativa alla pretesa retribuzione di risultato per l'anno 2017, mancando la prova dell'assegnazione degli obiettivi conformemente alle previsioni del Decreto interministeriale 30 marzo 2017, n. 194, relativo alla “Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020” 1, sostitutivo del d.i. 315/2011 indicato nel contratto.
Va pertanto accolta unicamente la domanda relativa alla mancata fruizione delle ferie.
Al riguardo, occorre anzitutto correttamente delimitare la domanda della parte ricorrente alle ferie maturate e non godute nell'ambito del contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato relativo all'incarico di direttore generale stipulato in data 31 maggio 2014, con pari decorrenza e cessato in data 21 giugno 2017 per le ragioni già ampiamente illustrate.
Parte ricorrente invero allega un conteggio onnicomprensivo relativo alle ferie maturate e non godute nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP_1
in numero di 256 giornate, limitando tuttavia le proprie domande in ricorso alle ferie maturate ed asseritamente non godute nell'ambito del contratto suindicato da giugno 2014 a giugno
2017, in numero di 96 giornate o in subordine a quelle maturate e non godute dal 2016 a giugno 2017 in numero di 48 giornate, senza tuttavia specificare le ragioni di tale domanda
pagina 17 di 22 subordinata, rinvenibili indirettamente da quanto allegato dalla parte resistente e successivamente chiarito da entrambe le parti nelle note autorizzate.
Più precisamente, parte resistente in memoria evidenzia “… Tuttavia, andrà in primo luogo considerato, con riferimento al “portafoglio-ferie dirigente” di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 30.04.2008, che con nota prot. n. 54253 del 5 agosto 2010
l'interessato si è espressamente dichiarato “disposto alla rinuncia dei predetti giorni di ferie, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito” (e la predetta rinuncia risulta ulteriormente confermata in sede di sottoscrizione del contratto dirigenziale del 30.09.2010)” (così in memoria alle pagine 36-37 e agli allegati alla memoria denominati
“Rinuncia ” e “Conferimento Incarico ); parte Parte_3 Parte_1
ricorrente nelle note autorizzate, deduce in riscontro “s) La rinuncia preventiva alla fruizione delle ferie imposta dall'Ateneo e richiamata in comparsa , da un lato costituisce rinuncia nulla perché fatta su diritti non ancora sorti e su diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.; in ogni caso, dal documento prodotto dall'Ateneo si evince chiaramente che la rinuncia riguardava il periodo fino al 2010 che non ha nulla a che vedere con il contratto del 2014 ; in ogni caso
e in via assorbente , l' è ben consapevole del fatto che l 'anticipata cessazione del CP_1
rapporto ad opera dell'Ateneo ha reso impossibile la fruizione delle ferie da parte del dott.
rispetto alla naturale scadenza del contratto, avendo comunicato la cessazione Parte_1 del rapporto l'1.6.2017” (note del 20 aprile 2022, pagine 5-6)); infine, parte resistente nelle note autorizzate del 6 maggio 2022 sostiene “A smentire la ricostruzione avversa (che vuole la rinuncia circoscritta al periodo fino al 2010) sarà sufficiente considerare, tuttavia, che la predetta missiva è espressamente richiamata nel contratto dirigenziale dallo stesso sottoscritto in data 30.09.2010; contratto espressamente intervenuto a prorogare fino al
01.07.2016 (in accoglimento della richiesta formulata dall'interessato con la stessa nota)
l'incarico precedentemente conferito il 29.06.2009 - e, con esso, è dato ritenere, la clausola di rinuncia di cui sopra (nelle premesse a tale rinnovo espressamente richiamata)” (note del
6 maggio 2022, pagina 8).
Ebbene, circa la pretesa rinuncia alle ferie maturande è sufficiente rammentare che
“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già
pagina 18 di 22 acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”.
Tale principio non può che valere, a fortiori, a fronte di un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato, quale è quello alle ferie annuali retribuite contemplato dall'art. 36 della Costituzione.
La rinuncia in atti, datata 2010, pertanto, non può certamente riferirsi alle ferie maturande dal 2014 in avanti, nemmeno in forza della citata proroga del contratto fino al
2016, trattandosi per altro di contratto diverso da quello di direttore generale, ancorché ivi richiamato (art. 2 contratto in atti – allegato 1 ricorso).
Ciò chiarito in ordine alla nullità della pretesa rinuncia alle ferie, il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal 2014 in avanti nella misura richiesta, tenuto conto del contratto individuale (art. 7) che al riguardo rinvia a quanto “contrattualmente previsto per la dirigenza universitaria”, ossia all'art. 19 ccnl in atti che prevede annualmente un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni (allegato 8 ricorso).
Deve per altro tenersi conto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro oltre un anno prima del termine, sia pure per le ragioni già illustrate, ciò impedendo in ogni caso una programmazione delle ferie, a prescindere dalle dimissioni del ricorrente.
Per altro, parte resistente pretende di invertire l'onere della prova circa le ragioni della mancata fruizione delle ferie in ragione della qualità del ricorrente, dirigente apicale dell'amministrazione, senza tuttavia fornire alcuna prova che il Rettore o il Consiglio di
Amministrazione dell'Università si siano assicurati in concreto che il ricorrente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo ad una programmazione dei periodi di riposo.
Al riguardo, appaiono chiari i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sia nell'ambito del lavoro privato che in quello del lavoro pubblico.
La Corte di Giustizia con sentenza del 18 gennaio 2024 (C 218-22) ha affermato “49
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite,
pagina 19 di 22 invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
La giurisprudenza di legittimità aveva inoltre già affermato “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”
(Cass. sez. lav. n. 21780/2022) e ancora, “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze
pagina 20 di 22 del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”
(Cass. sez. lav. 18140/2022).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l' CP_1 resistente deve essere condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva per n. 96 giorni di ferie maturate e non godute da giugno 2014 a giugno 2017, per l'importo indicato in ricorso pari ad € 43710, 72, tenuto conto del conteggio in atti (allegato 14): l'importo giornaliero lordo spettante al ricorrente in € 455,32 è stato calcolato in modo congruo rispetto all'indennità annua lorda prevista dal contratto individuale, suddividendo l'indennità mensile
(163914, 54:12) per trenta;
tale importo non risulta documentalmente smentito dalla parte resistente che si è limitata ad asserire che l'importo giornaliero lordo ammonterebbe alla minore somma di € 420, 292, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Sulla somma spettante al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non
CP_ godute, è altresì dovuto il pagamento dei contributi previdenziali all' e deve escludersi che sia maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto della fruibilità delle ferie maturate da giugno 2014 entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione del diritto, del deposito del ricorso in data 15 luglio 2020 e della successiva, ancorché non comprovata, notifica del ricorso all'ente di previdenza e della normativa citata dal difensore dell'istituto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti
a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante
pagina 21 di 22 - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 26160/2020).
Sulla base di quanto precede, parte resistente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 43710, 72 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute da giugno 2014 a giugno 2017, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III, c.p.c..
L'ateneo deve essere altresì condannato al pagamento dei contributi dovuti sull'indennità sostitutiva delle ferie così quantificata.
Il rigetto integrale delle domande risarcitorie e l'evoluzione giurisprudenziale in punto di indennità sostitutiva delle ferie, in uno con la complessità e la peculiarità del caso in esame, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato in data 15 luglio 2020 nei confronti dell' e Controparte_1 dell in persona dei legali rappresentanti pro tempore, intesi i procuratori delle parti e CP_3
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' resistente al CP_1
pagamento in favore del ricorrente di € 43710, 72 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III c.p.c.;
- condanna l' resistente al versamento all'ente di previdenza della CP_1 contribuzione dovuta sull'indennità sostitutiva di cui al capo precedente;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Catania, 18 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2, comma 4 “Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati” 2 “Una prima incongruenza merita di essere segnalata, in questa sede, rispetto al parametro retributivo dell'indennità in questione, calcolato su una retribuzione giornaliera lorda pari a euro 455,32 laddove, invece, sull'applicativo utilizzato dall'Amministrazione per l'elaborazione dei cedolini stipendiali, CP_10 l'importo giornaliero lordo dipendente ammonta alla minor somma di euro 420,29 (con conseguente onere di riproporzionamento delle somme richieste)”.