Versione
21 luglio 1971
21 luglio 1971
Art. 1.
Gli esercizi di caffe', bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.
Gli esercizi di caffe', bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/04/1974, n. 111Provvedimento: N. 111 SENTENZA 5 APRILE 1974 Deposito in cancelleria: 23 aprile 1974. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 del 24 aprile 1974. Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. NC OL BONIFACIO, Presidente - Dott. PP ZÌ - Avv. NN TT NE - Dott. AN DE MA - Avv. LE HE - Prof. EN CA - Prof. VINCEN CH HI - Prof. ZI LI - Dott. LA EA - Prof. OL RO - Avv. LE AMADEI - Dott. IO ID - Prof. ED ER - Prof. UI ASTUTI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura settimanale dei pubblici esercizi), promossi con le seguenti ordinanze: …Leggi di più...
- non e' violato l'art. 41 della costituzione·
- finalita'·
- legge 1 giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8·
- legittimita'.·
- pubblici esercizi·
- sent. 111/74 b. liberta' di iniziativa economica privata·
- sent. 111/74 a. commercio·
- interpretazione sistematica·
- ragionevolezza·
- costituzione, art. 41·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- chiusura settimanale