Articolo 1 della Legge 1 giugno 1971, n. 425
Articolo 2
Versione
21 luglio 1971
Art. 1.
Gli esercizi di caffe', bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.
Entrata in vigore il 21 luglio 1971
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