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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
NN. 3329/22 + 3454/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 05.06.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 3329 e 3454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
TRA
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Sallustio
APPELLANTE nella causa R.G. n. 3329/22
E
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , CP_4 C.F._5 Controparte_5
( ), C.F._6 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Nava e C.F._7
dall'avv. Cristiano Castrogiovanni
APPELLANTI nella causa R.G. n. 3454/22
E
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 1 (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
(C.F. Controparte_7
), (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_8 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) rappresentati e Controparte_9 P.IVA_4
difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante nella causa R.G. n. 3329/22:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere: a) riformare la sentenza impugnata, dichiarando, comunque, che il diritto dell'appellante, di ottenere il risarcimento dei danni, subiti per effetto dell'omesso/tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,
93/16/CEE, ecc., non è estinto per decorso del termine prescrizionale ordinario e, per
l'effetto, liquidare i relativi importi secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Leg.vo
257/1991, da intendersi come unico criterio di riferimento applicabile, con interessi e rivalutazione monetaria, condannando la al Controparte_6
relativo pagamento;
b) riformare la sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte e la quantificazione del diritto alla remunerazione dell'odierno appellante, posto che sia alla stregua del diritto comunitario che di quello nazionale quest'ultimo ha diritto a vedersi riconosciuta, per ogni anno di specializzazione, una remunerazione, la quale non potrà che coincidere con l'importo della borsa di studio determinato dall'art. 6 del D. Leg.vo
257/1991, ovvero originarie L. 21.500,00, pari ad oggi € 11.103,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero con l'importo di cui al D.P.C.M. 7/3/2007. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellanti della causa R.G. n. 3454/2022:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere:
a) riformare la sentenza impugnata, dichiarando che il diritto degli appellanti di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'omesso, incompleto e/o tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN. 75/362/CEE, 75/363/CEE,
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 2 82/76/CEE, 93/16/CEE, ecc., nella parte i cui prevedono la corresponsione della remunerazione adeguata in favore dei medici frequentanti i relativi corsi di specializzazione, non è estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, liquidare i relativi importi, secondo quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannando la a pagare agli stessi le Controparte_6
somme corrispondenti, salva ogni altra diversa quantificazione ritenuta di giustizia, da compiersi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio di cui si reitera richiesta di ammissione, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellati:
“a) previa riunione ex art. 335 c.p.c. degli appelli proposti contro la stessa sentenza, rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. Salvis Juribus.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche.
Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con
D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie
(75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi, il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento nella misura di € 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione frequentato.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 3 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13223/2021, per quanto qui di interesse, rigettava le domande per intervenuta prescrizione quinquennale attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 4, comma 43 legge 12 novembre
2011, n. 183.
Posto che la domanda era stata proposta dai medici specializzati con atto di citazione notificato il 23.01.2020, assumendo l'entrata in vigore della novella del
2011 quale esordio prescrizionale (01.01.2012), riteneva che tutte le domande fossero ormai prescritte, in assenza di atti interruttivi nel quinquennio antecedente la proposizione della domanda.
3. Avverso l'indicata sentenza i soggetti indicati in epigrafe hanno interposto tempestivo appello, lamentando l'erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale ed in ogni caso l'erronea individuazione del termine di decorrenza del termine prescrizionale. ha, inoltre, rappresentato di aver Parte_1
depositato nel giudizio di primo grado atti interruttivi del termine di prescrizione del 16/7/2001 e del 1/7/2011.
Le parti appellate hanno riproposto le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione connessa, ivi inclusa la questione del riconoscimento dei punteggi.
5. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, si condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito, tra le altre, da
Cass. n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 4 figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv.
617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv.
617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n.
1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv.
628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);
b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal
10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del
17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3,
Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542)”.
Non è fondata la prospettazione degli appellanti, secondo la quale la data del
27 ottobre 1999 sarebbe anteriore al superamento delle incertezze nella ricostruzione del rimedio giurisdizionale messo a disposizione dallo Stato per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di una direttiva, superamento delle incertezze che sarebbe intervenuto solo a seguito della pubblicazione, il 17 maggio 2011, della già citata sentenza della Terza Sezione
Civile della Corte di Cassazione n. 10813/2011.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 5 In assenza, pertanto, di idonei atti interruttivi, alla data del 27 ottobre 2009
(ben prima dunque dell'entrata in vigore dell'art. 4 comma 43 della legge n. 183 del 2011 che ha stabilito un nuovo e più breve termine di prescrizione), decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 370/1999, i diritti all'adeguata remunerazione si sono irrimediabilmente prescritti.
Si rende necessaria una precisazione in ordine alla posizione di
[...]
per il quale sono documentati atti interruttivi del Parte_1
suddetto termine di prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999 (lett. racc.te del 16/7/2001 e del 1/7/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato il tema dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011, statuendo che il diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetto alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni, mentre se alla data del 1° gennaio
2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione il previgente termine decennale per la sua residua durata (Cass. Ord. n. 35571/2023, conf. Cass. n. 6912/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, deve rilevarsi quindi che il diritto al risarcimento del danno vantato dal – che ha interrotto il decorso Pt_1
della prescrizione, da ultimo, con l'atto di messa in mora del luglio 2011 – si è prescritto alla data del 31.12.2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. dall'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con citazione notificata nel 2020.
6. Nei rapporti tra gli appellanti della causa R.G. n. 3454/2022 e le parti appellate, segue la soccombenza la regolamentazione delle spese, che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore di ciascuna domanda e dell'assenza della fase istruttoria.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 6 La circostanza che la giurisprudenza di legittimità sia intervenuta chiarendo i termini di applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011 solo nel 2023 e, quindi, dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte di il quale aveva Parte_1
utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante della causa R.G. n. 3329/22 e le parti appellate.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti della causa R.G. n. 3454/22 al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro 14.000,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio tra l'appellante della causa
R.G. n. 3329/22 e le parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di entrambi i giudizi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, alla pubblica udienza del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 05.06.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 3329 e 3454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
TRA
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Sallustio
APPELLANTE nella causa R.G. n. 3329/22
E
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , CP_4 C.F._5 Controparte_5
( ), C.F._6 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Nava e C.F._7
dall'avv. Cristiano Castrogiovanni
APPELLANTI nella causa R.G. n. 3454/22
E
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 1 (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
(C.F. Controparte_7
), (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_8 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) rappresentati e Controparte_9 P.IVA_4
difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante nella causa R.G. n. 3329/22:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere: a) riformare la sentenza impugnata, dichiarando, comunque, che il diritto dell'appellante, di ottenere il risarcimento dei danni, subiti per effetto dell'omesso/tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,
93/16/CEE, ecc., non è estinto per decorso del termine prescrizionale ordinario e, per
l'effetto, liquidare i relativi importi secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Leg.vo
257/1991, da intendersi come unico criterio di riferimento applicabile, con interessi e rivalutazione monetaria, condannando la al Controparte_6
relativo pagamento;
b) riformare la sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte e la quantificazione del diritto alla remunerazione dell'odierno appellante, posto che sia alla stregua del diritto comunitario che di quello nazionale quest'ultimo ha diritto a vedersi riconosciuta, per ogni anno di specializzazione, una remunerazione, la quale non potrà che coincidere con l'importo della borsa di studio determinato dall'art. 6 del D. Leg.vo
257/1991, ovvero originarie L. 21.500,00, pari ad oggi € 11.103,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero con l'importo di cui al D.P.C.M. 7/3/2007. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellanti della causa R.G. n. 3454/2022:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere:
a) riformare la sentenza impugnata, dichiarando che il diritto degli appellanti di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'omesso, incompleto e/o tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive NN. 75/362/CEE, 75/363/CEE,
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 2 82/76/CEE, 93/16/CEE, ecc., nella parte i cui prevedono la corresponsione della remunerazione adeguata in favore dei medici frequentanti i relativi corsi di specializzazione, non è estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, liquidare i relativi importi, secondo quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannando la a pagare agli stessi le Controparte_6
somme corrispondenti, salva ogni altra diversa quantificazione ritenuta di giustizia, da compiersi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio di cui si reitera richiesta di ammissione, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellati:
“a) previa riunione ex art. 335 c.p.c. degli appelli proposti contro la stessa sentenza, rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. Salvis Juribus.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche.
Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con
D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie
(75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi, il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento nella misura di € 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione frequentato.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 3 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13223/2021, per quanto qui di interesse, rigettava le domande per intervenuta prescrizione quinquennale attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 4, comma 43 legge 12 novembre
2011, n. 183.
Posto che la domanda era stata proposta dai medici specializzati con atto di citazione notificato il 23.01.2020, assumendo l'entrata in vigore della novella del
2011 quale esordio prescrizionale (01.01.2012), riteneva che tutte le domande fossero ormai prescritte, in assenza di atti interruttivi nel quinquennio antecedente la proposizione della domanda.
3. Avverso l'indicata sentenza i soggetti indicati in epigrafe hanno interposto tempestivo appello, lamentando l'erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale ed in ogni caso l'erronea individuazione del termine di decorrenza del termine prescrizionale. ha, inoltre, rappresentato di aver Parte_1
depositato nel giudizio di primo grado atti interruttivi del termine di prescrizione del 16/7/2001 e del 1/7/2011.
Le parti appellate hanno riproposto le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione connessa, ivi inclusa la questione del riconoscimento dei punteggi.
5. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, si condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito, tra le altre, da
Cass. n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 4 figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv.
617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv.
617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n.
1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv.
628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);
b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal
10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del
17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3,
Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542)”.
Non è fondata la prospettazione degli appellanti, secondo la quale la data del
27 ottobre 1999 sarebbe anteriore al superamento delle incertezze nella ricostruzione del rimedio giurisdizionale messo a disposizione dallo Stato per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di una direttiva, superamento delle incertezze che sarebbe intervenuto solo a seguito della pubblicazione, il 17 maggio 2011, della già citata sentenza della Terza Sezione
Civile della Corte di Cassazione n. 10813/2011.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 5 In assenza, pertanto, di idonei atti interruttivi, alla data del 27 ottobre 2009
(ben prima dunque dell'entrata in vigore dell'art. 4 comma 43 della legge n. 183 del 2011 che ha stabilito un nuovo e più breve termine di prescrizione), decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 370/1999, i diritti all'adeguata remunerazione si sono irrimediabilmente prescritti.
Si rende necessaria una precisazione in ordine alla posizione di
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per il quale sono documentati atti interruttivi del Parte_1
suddetto termine di prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999 (lett. racc.te del 16/7/2001 e del 1/7/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato il tema dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011, statuendo che il diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetto alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni, mentre se alla data del 1° gennaio
2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione il previgente termine decennale per la sua residua durata (Cass. Ord. n. 35571/2023, conf. Cass. n. 6912/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, deve rilevarsi quindi che il diritto al risarcimento del danno vantato dal – che ha interrotto il decorso Pt_1
della prescrizione, da ultimo, con l'atto di messa in mora del luglio 2011 – si è prescritto alla data del 31.12.2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. dall'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con citazione notificata nel 2020.
6. Nei rapporti tra gli appellanti della causa R.G. n. 3454/2022 e le parti appellate, segue la soccombenza la regolamentazione delle spese, che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore di ciascuna domanda e dell'assenza della fase istruttoria.
r.g. n. 3329/2022+3454/2022 6 La circostanza che la giurisprudenza di legittimità sia intervenuta chiarendo i termini di applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011 solo nel 2023 e, quindi, dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte di il quale aveva Parte_1
utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante della causa R.G. n. 3329/22 e le parti appellate.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti della causa R.G. n. 3454/22 al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro 14.000,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio tra l'appellante della causa
R.G. n. 3329/22 e le parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di entrambi i giudizi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, alla pubblica udienza del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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