Art. 17.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , gia' prorogato con l' articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , gia' prorogato con l' articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.