CASS
Sentenza 1 marzo 2021
Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2021, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Padova in data 23 aprile 2019, che dichiarava la responsabilità di EN RE condannandolo alla pena di anni quattro, mesi Penale Sent. Sez. 6 Num. 8052 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 12/01/2021 due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardanti due distinti episodi di cessione (capo QQ) ed uno - a titolo di concorso con PE IR e SH XU, separatamente giudicati - di acquisto (capo XX) di sostanze stupefacenti del tipo cocaina - i cui quantitativi erano, rispettivamente, pari alle misure di 100, 200 e 350 grammi lordi - previo riconoscimento della continuazione interna ed esterna fra i predetti reati, ritenuto più grave quello contestato sub QQ). 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RE, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui al capo XX), non avendo la Corte di merito ricostruito in maniera convincente i profili inerenti all'acquisto della sostanza stupefacente, alla sua qualità (apoditticamente indicata quale cocaina), alle ragioni del mancato sequestro della sostanza, al passaggio di denaro che avrebbe giustificato l'ipotizzata transazione, nonché al contributo concorsuale che il ricorrente avrebbe fornito alla sua realizzazione. Nessuno stupefacente venne infatti rinvenuto all'interno dell'autovettura, nè indosso all'imputato ed agli altri passeggeri all'esito del controllo e della relativa perquisizione effettuati dai Carabinieri il 4 dicembre 2016. Non congruamente motivate, inoltre, risultano l'attendibilità e la verosimiglianza delle affermazioni fatte dal SH in ordine all'acquisto di 350 grammi di cocaina il 4 dicembre 2016, in quanto captate sulla base di talune intercettazioni ambientali il cui contenuto è stato dalla Corte distrettuale utilizzato per ritenere che il ricorrente vi abbia preso parte, sebbene le stesse fossero sfornite sia di un reale contenuto etero-accusatorio, sia di validi elementi di riscontro, essendosi il dichiarante limitato ad evidenziare il ruolo di inconsapevole autista svolto dal RE, laddove gli unici protagonisti dell'illecita transazione compiuta in Casale sul Sile sarebbero stati unicamente i coimputati SH e PE. Emerge in particolare da tali intercettazioni che il SH, sfruttando l'arresto di PE e volendosi atteggiare quale "sostituto" di quest'ultimo, ha enfatizzato l'episodio facendo riferimento ad una inesistente transazione illecita compiuta a Casale sul Sile, non scoperta neanche dai militari che operarono il controllo. Dalle intercettazioni ambientali richiamate nella sentenza impugnata risulta, infine, che la sostanza stupefacente asseritamente acquistata era nascosta dal 2 SH o dall'altro coimputato, e in ogni caso non era affatto visibile al RE, che pertanto ben poteva esserne all'oscuro. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla valenza non ostativa dei precedenti menzionati dalla Corte distrettuale ed avendo l'imputato fornito ampia collaborazione alle indagini, là dove ha riferito quanto a sua conoscenza ed ammesso la sua responsabilità per l'addebito relativo all'unico reato da lui effettivamente commesso. 3. Con requisitoria del 23 dicembre 2020 il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio attraverso cui ha preso in esame e disatteso le medesime doglianze mosse in sede di gravame, e dal ricorrente qui reiterate senza sviluppare un confronto criticamente orientato a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici e direttamente fondati sull'apprezzamento delle numerose emergenze probatorie in motivazione richiamate: a) che in relazione all'acquisto di una partita di 350 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina contestato nel capo XX, effettuato in Casale sul Sile presso un abituale fornitore (Tuna Eduard), il viaggio compiuto dall'imputato (a bordo della sua autovettura) assieme a PE e SH ha ricevuto piena conferma non solo alla luce del controllo in quel frangente operato dagli organi investigativi, ma anche dalle celle attivate dalle utenze di tutti e tre i correi in occasione del tragitto e dalle dichiarazioni oggetto delle successive attività di intercettazione ambientale;
b) che la finalità dell'acquisto di quella partita di stupefacenti risultava infatti chiaramente dal contenuto delle espressioni pronunziate dal SH in due distinte occasioni, allorquando, nel conversare con due diversi interlocutori (nella prima occasione con un amico albanese e nella seconda con un cliente), egli faceva riferimento al coinvolgimento del RE raccontando, in particolare, sia dell'acquisto di "350 tocchi" che del successivo controllo avvenuti "in quella sera di Casale"; c) che le 3 affermazioni del SH, già in primo grado ritenute coerenti, precise e prive di contraddizioni, erano state pronunziate in un contesto ambientale in cui egli non poteva pensare di essere sottoposto alla relativa attività d'intercettazione, sicchè doveva logicamente escludersene qualsiasi intento calunnioso o mendace. Ciò premesso, la Corte di merito ha preso in esame e coerentemente disatteso le su esposte doglianze, evidenziando con le dirimenti argomentazioni qui di seguito indicate: 1) che il controllo operato dai Carabinieri era consistito in una verifica ordinaria volta ad individuare le persone che viaggiavano sull'autovettura, senza svolgere alcuna attività di perquisizione personale o sul veicolo, con il logico corollario che, in quel frangente, ben poteva il possesso di un quantitativo di droga non essere emerso;
2) che, a fronte della documentata trasferta del 4 dicembre 2016 e del pregresso rapporto di collaborazione tra i coimputati nell'attività di traffico di cocaina, le affermazioni fatte dal SH, in più occasioni e con diversi interlocutori, in ordine alla collocazione temporale dell'acquisto di quella partita di cocaina ed all'attivo coinvolgimento del RE, dovevano ritenersi pienamente attendibili ed obiettivamente riscontrate;
3) che la vicenda storico-fattuale in esame si collocava infatti in una fase temporale intermedia tra le due cessioni di cocaina di cui al capo QQ), rispettivamente avvenute il 12 novembre ed il successivo 21 dicembre 2016: transazioni, queste, pienamente accertate, aventi ad oggetto quantitativi pressochè analoghi della medesima tipologia di stupefacente e sostanzialmente riconducibili alle attività della medesima cerchia di trafficanti. 3. In definitiva, a fronte di una completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato, ma vi abbia assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla dosimetria della pena irrogata e alla denegata concessione delle invocate attenuanti generiche, avendo i Giudici di merito offerto puntuale giustificazione delle ragioni dell'esercizio del relativo potere discrezionale, là dove hanno, per un verso, motivatamente escluso la presenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, per altro verso posto in evidenza il rilevante disvalore complessivo 4 dell'episodio, tenendo altresì conto sia del profilo soggettivo dell'imputato (negativamente connotato anche da una pendenza giudiziaria per fatti analoghi), sia dell'assenza di qualsiasi collaborazione utilmente ampliativa del quadro conoscitivo già a disposizione degli organi inquirenti in relazione ai fatti oggetto della regiudicanda. 5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Padova in data 23 aprile 2019, che dichiarava la responsabilità di EN RE condannandolo alla pena di anni quattro, mesi Penale Sent. Sez. 6 Num. 8052 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 12/01/2021 due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardanti due distinti episodi di cessione (capo QQ) ed uno - a titolo di concorso con PE IR e SH XU, separatamente giudicati - di acquisto (capo XX) di sostanze stupefacenti del tipo cocaina - i cui quantitativi erano, rispettivamente, pari alle misure di 100, 200 e 350 grammi lordi - previo riconoscimento della continuazione interna ed esterna fra i predetti reati, ritenuto più grave quello contestato sub QQ). 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RE, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui al capo XX), non avendo la Corte di merito ricostruito in maniera convincente i profili inerenti all'acquisto della sostanza stupefacente, alla sua qualità (apoditticamente indicata quale cocaina), alle ragioni del mancato sequestro della sostanza, al passaggio di denaro che avrebbe giustificato l'ipotizzata transazione, nonché al contributo concorsuale che il ricorrente avrebbe fornito alla sua realizzazione. Nessuno stupefacente venne infatti rinvenuto all'interno dell'autovettura, nè indosso all'imputato ed agli altri passeggeri all'esito del controllo e della relativa perquisizione effettuati dai Carabinieri il 4 dicembre 2016. Non congruamente motivate, inoltre, risultano l'attendibilità e la verosimiglianza delle affermazioni fatte dal SH in ordine all'acquisto di 350 grammi di cocaina il 4 dicembre 2016, in quanto captate sulla base di talune intercettazioni ambientali il cui contenuto è stato dalla Corte distrettuale utilizzato per ritenere che il ricorrente vi abbia preso parte, sebbene le stesse fossero sfornite sia di un reale contenuto etero-accusatorio, sia di validi elementi di riscontro, essendosi il dichiarante limitato ad evidenziare il ruolo di inconsapevole autista svolto dal RE, laddove gli unici protagonisti dell'illecita transazione compiuta in Casale sul Sile sarebbero stati unicamente i coimputati SH e PE. Emerge in particolare da tali intercettazioni che il SH, sfruttando l'arresto di PE e volendosi atteggiare quale "sostituto" di quest'ultimo, ha enfatizzato l'episodio facendo riferimento ad una inesistente transazione illecita compiuta a Casale sul Sile, non scoperta neanche dai militari che operarono il controllo. Dalle intercettazioni ambientali richiamate nella sentenza impugnata risulta, infine, che la sostanza stupefacente asseritamente acquistata era nascosta dal 2 SH o dall'altro coimputato, e in ogni caso non era affatto visibile al RE, che pertanto ben poteva esserne all'oscuro. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla valenza non ostativa dei precedenti menzionati dalla Corte distrettuale ed avendo l'imputato fornito ampia collaborazione alle indagini, là dove ha riferito quanto a sua conoscenza ed ammesso la sua responsabilità per l'addebito relativo all'unico reato da lui effettivamente commesso. 3. Con requisitoria del 23 dicembre 2020 il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio attraverso cui ha preso in esame e disatteso le medesime doglianze mosse in sede di gravame, e dal ricorrente qui reiterate senza sviluppare un confronto criticamente orientato a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici e direttamente fondati sull'apprezzamento delle numerose emergenze probatorie in motivazione richiamate: a) che in relazione all'acquisto di una partita di 350 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina contestato nel capo XX, effettuato in Casale sul Sile presso un abituale fornitore (Tuna Eduard), il viaggio compiuto dall'imputato (a bordo della sua autovettura) assieme a PE e SH ha ricevuto piena conferma non solo alla luce del controllo in quel frangente operato dagli organi investigativi, ma anche dalle celle attivate dalle utenze di tutti e tre i correi in occasione del tragitto e dalle dichiarazioni oggetto delle successive attività di intercettazione ambientale;
b) che la finalità dell'acquisto di quella partita di stupefacenti risultava infatti chiaramente dal contenuto delle espressioni pronunziate dal SH in due distinte occasioni, allorquando, nel conversare con due diversi interlocutori (nella prima occasione con un amico albanese e nella seconda con un cliente), egli faceva riferimento al coinvolgimento del RE raccontando, in particolare, sia dell'acquisto di "350 tocchi" che del successivo controllo avvenuti "in quella sera di Casale"; c) che le 3 affermazioni del SH, già in primo grado ritenute coerenti, precise e prive di contraddizioni, erano state pronunziate in un contesto ambientale in cui egli non poteva pensare di essere sottoposto alla relativa attività d'intercettazione, sicchè doveva logicamente escludersene qualsiasi intento calunnioso o mendace. Ciò premesso, la Corte di merito ha preso in esame e coerentemente disatteso le su esposte doglianze, evidenziando con le dirimenti argomentazioni qui di seguito indicate: 1) che il controllo operato dai Carabinieri era consistito in una verifica ordinaria volta ad individuare le persone che viaggiavano sull'autovettura, senza svolgere alcuna attività di perquisizione personale o sul veicolo, con il logico corollario che, in quel frangente, ben poteva il possesso di un quantitativo di droga non essere emerso;
2) che, a fronte della documentata trasferta del 4 dicembre 2016 e del pregresso rapporto di collaborazione tra i coimputati nell'attività di traffico di cocaina, le affermazioni fatte dal SH, in più occasioni e con diversi interlocutori, in ordine alla collocazione temporale dell'acquisto di quella partita di cocaina ed all'attivo coinvolgimento del RE, dovevano ritenersi pienamente attendibili ed obiettivamente riscontrate;
3) che la vicenda storico-fattuale in esame si collocava infatti in una fase temporale intermedia tra le due cessioni di cocaina di cui al capo QQ), rispettivamente avvenute il 12 novembre ed il successivo 21 dicembre 2016: transazioni, queste, pienamente accertate, aventi ad oggetto quantitativi pressochè analoghi della medesima tipologia di stupefacente e sostanzialmente riconducibili alle attività della medesima cerchia di trafficanti. 3. In definitiva, a fronte di una completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato, ma vi abbia assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla dosimetria della pena irrogata e alla denegata concessione delle invocate attenuanti generiche, avendo i Giudici di merito offerto puntuale giustificazione delle ragioni dell'esercizio del relativo potere discrezionale, là dove hanno, per un verso, motivatamente escluso la presenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, per altro verso posto in evidenza il rilevante disvalore complessivo 4 dell'episodio, tenendo altresì conto sia del profilo soggettivo dell'imputato (negativamente connotato anche da una pendenza giudiziaria per fatti analoghi), sia dell'assenza di qualsiasi collaborazione utilmente ampliativa del quadro conoscitivo già a disposizione degli organi inquirenti in relazione ai fatti oggetto della regiudicanda. 5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2021