Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da
ES IE nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 10925 dell’11 marzo 2025, con il quale il Comune di Eboli ha ritenuto che la s.c.i.a. in sanatoria depositata dal ricorrente “ è da ritenersi inefficace – nulla in quanto gli interventi in essa previsti risultano non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizi vigente ”;
b – del provvedimento prot. n. 31488 del 13 marzo 2025, con il quale il Comune di Eboli:
- ha trasmesso il provvedimento sub a);
- ha comunicato la “ chiusura negativa con archiviazione dell’istanza ”;
c – del provvedimento prot. n. 11339 del 13 marzo 2025;
d – del provvedimento prot. 31680 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto il “ divieto s.c.i.a. sanatoria ”;
e – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza n. 93 del 14 aprile 2023, con la quale la P.A. ha disposto la demolizione di alcune opere ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001;
f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
- il provvedimento prot. n. 10925 dell’11 marzo 2025, con cui la s.c.i.a. presentata dal ricorrente è stata ritenuta inefficace/nulla;
- il provvedimento prot. n. 31488 del 13 marzo 2025, di chiusura negativa con archiviazione dell’istanza;
- il provvedimento prot. n. 11339 del 13 marzo 2025;
- il provvedimento prot. n. 31680 del 14 marzo 2025, recante il divieto di s.c.i.a. in sanatoria;
ove occorra, l’ordinanza n. 93 del 14 aprile 2023.
Deduce il ricorrente di essere proprietario di un fondo agricolo rispetto al quale il Comune ha contestato alcune difformità alla d.i.a. del 17 settembre 2013 (segnatamente un impianto serrico di circa 32.000 mq e un altro di 15.000 mq), delle quali ha ingiunto la demolizione con ordinanza n. 93/2023.
Rappresenta di aver depositato s.c.i.a. in sanatoria, ma che il Comune l’ha tardivamente dichiarata inefficace con il gravato provvedimento.
Eccepisce la violazione dell’art. 10 bis, applicabile anche alla s.c.i.a. in sanatoria, nonché dell’art. 19, comma 3, Legge n. 241/1990, non essendo stata verificata la possibilità di conformazione.
Evidenzia che la carenza documentale dedotta dal Comune (in ogni caso contestata dal ricorrente) non può determinare, di per sé, il diniego dell’istanza.
Rileva la tardività dei provvedimenti per intervenuto decorso del termine previsto dalla legge ai fini dell’esercizio dei poteri inibitori della s.c.i.a., residuando quindi in capo alla P.A. il solo ricorso all’autotutela, previo avvio del relativo procedimento (nella specie omesso).
Nel merito, contesta la presunta tardività della s.c.i.a. (presentata oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione), evidenziando che l’ordinanza stessa era stata adottata ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 31 e che comunque non è mai stato emesso alcun formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.
Evidenzia ulteriormente che il nuovo art. 36 bis, applicabile ratione temporis , consente la sanatoria c.d. condizionata.
Eccepisce pure il difetto di istruttoria e l’erroneità in fatto del provvedimento laddove è stata contestata la carenza documentale.
Infine, contesta l’asserita non conformità delle opere all’art. 20 N.T.A., comunque ritenuta non motivata.
Si è costituito in resistenza il Comune di Eboli deducendo la non assentibilità della s.c.i.a. in sanatoria.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza dell’assorbente censura sollevata con il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto che ha dichiarato l’inefficacia della s.c.i.a. per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, non avendo il Comune, prima dell’adozione del gravato provvedimento, comunicato i motivi ostativi alla s.c.i.a. in sanatoria.
Ciò ha precluso ai ricorrenti di valersi dell’ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento negativo.
L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.
La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l’Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell’istruttoria ma prima dell’adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza.
La giurisprudenza più recente interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che la partecipazione alla fase decisoria e predecisoria assuma una valenza rispetto al formarsi della decisione amministrativa che ha valore ulteriore e diverso da quella che assume la partecipazione alla fase istruttoria, sicché la mancata previsione del vizio di violazione dell’art. 10 bis tra quelli suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, non può essere ascritta ad una lacuna, ma ad una scelta legislativa, non emendabile dall’interprete.
Peraltro, alla facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni sulle ragioni ostative prospettate dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto fa da contraltare l’obbligo per quest’ultima di dar conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dalle osservazioni di parte, venendo così in rilievo, da un lato, un obbligo di motivazione specifica e rinforzata e, dall’altro, una limitazione dello ius variandi ; per quest’ultimo aspetto nella considerazione che l’Amministrazione non potrà, in sede di emanazione del provvedimento finale, addurre nuove ragioni rispetto a quelle già prospettate con il preavviso di rigetto (T.A.R. Napoli, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6255).
Per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, II quater, 3 novembre 2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II quater, 4 maggio 2023, n. 7586) ed è altresì necessaria per l’ipotesi di presentazione di una SCIA in sanatoria, il cui procedimento si conclude con un provvedimento espresso e non mediante silenzio provvedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 28 novembre 2024, n. 2305; 10 luglio 2024, n. 1454 e 23 novembre 2023, n. 2704).
Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento che dichiara l’inefficacia della s.c.i.a. in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione in questione.
Il Comune ha, infatti, precluso al privato la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell’utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l’istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento prot. n. 10925 dell’11 marzo 2025 ed assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento in fatto della vicenda, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Eboli prot. n. 10925 dell’11 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO