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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR NI, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11412/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Giuseppe Catapano, elettivamente domiciliata in Milano, via S.
Senatore n. 5,
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
con le avv.te Daniela Lunedei e Barbara Migliorini, elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 1,
- RESISTENTE -
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive, mobbing.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente ricorso, la
responsabilità della Società convenuta nella causazione delle patologie della
ricorrente di cui alla documentazione clinica prodotta, con conseguente
riconoscimento di una invalidità permanente pari all'8% ed una inabilità
temporanea del 10% per giorni 90, ovvero nelle diverse misure che risulteranno di
Giustizia, con conseguente liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano nella misura di €15.849,00.= quanto al danno biologico e di
€10.350,00.= quanto all'inabilità temporanea ovvero delle diverse somme che
risulteranno di Giustizia o con liquidazione secondo equità, oltre al rimborso delle
spese mediche documentate pari ad €1.107,94.=.
2. Per l'effetto delle pronunce che precedono condannare la Società convenuta, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente delle somme come sopra accertate dovute, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
3. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili al 3°
Livello CCNL Pubblici Esercizi a decorrere dal 25.7.2022 e sino al 6.3.2023 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha conseguito ex art. 2103 Codice
Civile ed art. 58 CCNL il diritto al corrispondente inquadramento decorsi tre mesi
dalla data del 25.7.2022 ovvero dalla diversa data che risulterà di Giustizia;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente, in forza delle pronunce che
precedono, ha diritto a percepire le differenze retributive tra il 5° ed il 3° livello
CCNL per il periodo dal 25.7.2022 sino al 30.6.2024 pari ad €4.325,05= oltre
all'incidenza del T.F.R., secondo le previsioni dell'art. 217 CCNL e dell'art. 2120
Codice Civile, pari ad €320,37=.
In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento ed
alla retribuzione del 4° Livello del CCNL applicato, con le decorrenze di cui sopra.
2
4. Per l'effetto delle pronunce che precedono condannare la Società convenuta, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente delle somme come sopra accertate dovute, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del
sottoscritto difensore antistatario”
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le pretese CP_1
avversarie di cui chiedeva l'integrale rigetto.
All'esito di prove orali e di acquisizione documentale, la causa veniva discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, è pacifico che la ricorrente – già assunta da – nel CP_2
2020, sia passata alle dipendenze di aggiudicataria, tra l'altro, CP_1
di taluni appalti presso mense situate all'interno di Caserme dei
Carabinieri.
La società resistente, con effetto dal 1° aprile 2020, ha dunque assorbito il personale di impiegato su tali appalti. CP_2
La ricorrente, all'epoca del passaggio, era in forza presso la caserma di via
Lamarmora.
Si afferma in ricorso che la sig.ra , avendo segnalato irregolarità Pt_1
commesse da - capo cuoco, subentrato in sostituzione del Parte_2
figlio - avrebbe iniziato a subire “sistematiche azioni ritorsive”, Persona_1
atteggiamenti provocatori e prevaricatori (in particolare, il lasciava Pt_2
deliberatamente sporca la postazione di lavoro quando doveva subentrargli, in turno, la ricorrente, sua sottoposta), tant'è che nel maggio
2022 la lavoratrice chiedeva tutela alla società anche ai sensi dell'art. 2 L.
179/2017, mediante il difensore di fiducia, senza ottenere riscontro.
3 La situazione si aggravava di giorno in giorno posto che la ricorrente
“veniva lasciata in balia dei comportamenti ritorsivi del sig. senza Parte_3
alcuna tutela da parte aziendale”.
Il 5 luglio 2022 la ricorrente subiva il furto di una cassa audio di sua proprietà e sporgeva relativa denuncia.
Inopinatamente, inoltre, il 20 luglio 2022 le veniva comunicato il trasferimento presso la CP_3
La ricorrente, in ragione della descritta situazione, avanza in questa sede una domanda risarcitoria in relazione a patologia scaturita sia dai comportamenti mobbizzanti del collega che dall'inerzia della società
datrice.
La domanda va, tuttavia, respinta in quanto infondata.
Si osserva che in sede di discussione, la difesa attorea sul punto si è
pressochè totalmente incentrata sulle modalità adottate dalla società per i due trasferimenti di sede disposti nei confronti della sig.ra , Pt_1
lamentando che, solo a seguito della costituzione in giudizio di la ricorrente avrebbe appreso dell'esistenza di clausola di non CP_1
gradimento azionata nei suoi confronti dalla committente dell'appalto,
Arma dei Carabinieri.
Peraltro, stando alla prospettazione della ricorrente, solo il primo spostamenti sarebbe conforme al capitolato, risultando invece il secondo del tutto immotivato e, quindi, illegittimo.
Così non è.
Se è vero che nella comunicazione dell'8 luglio 2022 la sig.ra è Pt_1
espressamente menzionata (doc. 9 res.), è vero al contempo che, nella mail successiva, del 2 marzo 2023, pur in assenza di nominativo esplicito, il capitano fa espresso riferimento alla preparazione dei Testimone_1
4 pasti “del 1° ordinario”, vale a dire del turno di pranzo, cui la sig.ra era pacificamente adibita, con ciò risultando chiara l'identità del Pt_1
soggetto della doglianza.
Tornando alle prospettazioni attoree in punto di comportamenti mobbizzanti e ritorsivi patiti dalla lavoratrice, si osserva che le allegazioni in fatto del ricorso risultano generiche.
Il paragrafo 10 non precisa quali siano state le irregolarità segnalate dalla ricorrente;
il cap. 12 fa riferimento a “sistematiche azioni ritorsive…con
l'intento di vendicarsi…” da parte di ma, in realtà, l'unica Parte_3
condotta concretamente individuata riguarda il fatto che questi avrebbe per più, imprecisate, volte lasciato sporca la sua postazione e gli attrezzi da lavoro utilizzati per costringere la ricorrente, al subentro nel turno, alla sanificazione.
Le foto che dovrebbero supportare l'allegazione difensiva sono peraltro prive di data (doc. 5).
Si comprende che anche ove l'assunto fosse veridico, la condotta del – Pt_2
certamente incivile - non basterebbe tuttavia, da sola, a fondare il nesso causale con la patologia che la ricorrente assume esserle stata causata dalla asserita, pesante condizione lavorativa.
Il par. 15 riguarda imprecisate occasioni in cui avrebbe inveito Pt_2
“violentemente” contro la ricorrente, risultando tuttavia circostanziato un unico episodio, al successivo par. 16, avvenuto il 23 maggio 2022, in cui avrebbe apostrofato malamente la collega in quanto intenta a Pt_2
fotografare la postazione di lavoro sporca.
Ma anche in tal caso, ci si trova di fronte ad un singolo episodio –
anch'esso esecrabile, ove vero – ma di per sé insufficiente a configurare tanto il lamentato mobbing che a legittimare, in qualche modo, il vago
5 richiamo alla disciplina del whistleblowing; il ricorso, peraltro, nemmeno precisa se e in che modo la ricorrente avrebbe agito in modo conforme a tale legge.
Per altro verso, si osserva che la documentazione medica prodotta data a partire dal 17 marzo 2023, vale a dire dal momento in cui la ricorrente è
stata trasferita dalla alla MA di via Ugolini e non il CP_3
periodo antecedente (aprile 2020 – luglio 2022), di assegnazione presso la
MA La MO ove la lavoratrice avrebbe patito le condotte vessatorie.
La pretesa va dunque respinta.
La ricorrente reclama poi il diritto ad essere inquadrata nel 3° livello (in subordine, nel 4°) del CCNL applicato per il periodo di lavoro presso la
(luglio 2022 – marzo 2023). CP_3
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…sono luogotenente in forza presso Testimone_2
la Stazione Carabinieri Duomo dal 31 agosto 2021.
Conosco la ricorrente sebbene non sia stato un utente della mensa obbligatoria di
servizio.
Attualmente rivesto l'incarico di Responsabile per la Amministrazione Militare
nei confronti dell'azienda appaltatrice;
ciò a partire dal marzo 2023.
Peraltro, conoscevo la ricorrente già da prima essendo la caserma piccola,
ci si salutava.
Mi è capitato talvolta in maniera fugace di vedere la ricorrente fare il suo
lavoro.
L'ho vista stare all'interno della mensa e operare sia per la preparazione
del cibo che per la distribuzione, per lo più la distribuzione;
preciso che in
6 mensa ci sono le macchinette del caffè di cui mi servo oppure ci vado per salutare i
colleghi.
Attualmente vengono serviti in media 45 pasti giornalieri.
Ritengo che ora ci sia stato un incremento in ragione dei trasferimenti che ci sono
stati; si tratta di circa 10 unità giornaliere.
Preciso che 45 è il numero di pasti cumulativi di pranzo e cena.
La mensa è più frequentata a pranzo.
Quando la ricorrente è venuta in era affiancata a una cuoca che CP_3
lavorava lì da un bel po' di anni;
poi è subentrata la sola ricorrente.
Questo per il pranzo;
per la cena, non so dire se ci fosse solo lei oppure no;
la sera
non frequento la caserma.
Attualmente c'è una cuoca a pranzo e una a cena.
Mai ho avuto occasione di vedere la ricorrente ricevere le derrate dai fornitori e
sistemarle.
Peraltro, suppongo che la mensa sia strutturata oggi come ieri per cui
ritengo che sia la cuoca presente in turno a ricevere la merce e a stoccarla
in cucina;
i fornitori spesso la portano anche in anticipo.
Taluni arrivano anche alle 7 o alle 8; noi li accompagniamo in mensa, loro
lasciano la merce;
poi quando arriva la cuoca, procede a smistare.
Teste di parte resistente “…impiegato presso RC Testimone_3
Catering dal 25 agosto 2022.
Ho lavorato per dal 2019 sino all'attuale impiego, ero assunto come CP_1
responsabile dei servizi di ristorazione, mi occupavo di alcune mense aziendali e
ospedaliere.
Mai ho fatto causa alla società.
Conosco la ricorrente in quanto è stata una collaboratrice quando gestivo l'appalto
dei Carabinieri, lei lavorava in una della caserma dove noi avevamo la
7 ristorazione, si trattava della MA Terzo Reggimento Lombardia, vale a dire la
MA Lamarmora.
Nell'espletamento del mio lavoro, mi recavo personalmente presso le varie mense.
In caserma Lamarmora ero presente mediamente una volta alla settimana.
Quando la ricorrente è stata traferita presso la non ho più avuto CP_3
occasione di vederla. Mai ho visto la ricorrente lavorare in . CP_3
Teste di parte ricorrente : “…sono cuoco, lavoro per Parte_4
azienda di ristorazione da circa 8 – 9 mesi. Parte_5
Ho lavorato per dal 1° aprile 2020 se non ricordo male, sino al luglio CP_1
2024.
Ho fatto causa alla perché mi avevano tolto delle ore e per differenze CP_1
retributive; la causa si è chiusa con un accordo da circa un anno. Ero cuoco, ho
lavorato presso la MA Ugolini in via Moscova a Milano;
per altre azienda,
prima di , ho lavorato come aiuto cuoco, anche presso la CP_1 CP_3
[...]
Ho conosciuto la ricorrente presso la MA Lamarmora, era mia collega.
Abbiamo lavorato insieme per qualche anno.
Lei in Lamarmora con era aiuto cuoco. CP_1
ADR: in non c'era un cuoco, ero io che facevo tutto. CP_3
ADR. ho conosciuto , lavorava in faceva da quello Persona_2 CP_3
che so la cuoca;
io l'ho sostituita quando è andata in ferie ma non ricordo
quando”.
Teste di parte resistente “…di professione impiegato presso Testimone_4
dal 3 ottobre 2011. CP_1
Sono entrato come funzionario degli uffici tecnici, poi sono diventato direttore
regionale vale a dire responsabile della gestione dei servizi sul territorio;
attualmente sono questo per quanto riguarda la Lombardia e la Sardegna.
8 Gli appalti presso le mense della Caserme Carabinieri erano sotto la mia
responsabilità in quanto direttore operativo dell'area.
Di fatto, venivano seguiti direttamente da figure che collaboravano con me.
Conosco la ricorrente.
Preciso che l'appalto con tutte le caserme della regione Lombardia è iniziato nei
primi mesi del 2020; nella caserma di via Lamarmora lavorava la signora.
Mai ho avuto modo di verificare l'operatività della ricorrente in CP_3
ADR: la caserma non aveva una grandissima quantità di pasti, c'era un CP_3
cuoco con due addetti mensa, nella giornata.
Non so dire se ci fosse differenza di numero di addetti tra il pranzo e la cena.
L'appalto con i Carabinieri si è concluso nel 2024; è stato connotato da forte
assenteismo motivo per cui venivano spesso adibiti alle turnazioni persone
provenienti da altri appalti al fine di coprire il servizio che diversamente sarebbe
rimasto scoperto.
ADR: non conosco . Persona_2
Si sostiene in ricorso che le mansioni svolte dalla ricorrente, a seguito dell'adibizione presso la risultano pienamente ascrivibili CP_3
al 3° Livello del CCNL Ristorazione applicato (cfr. doc. 1), stante la corrispondenza con la relativa declaratoria che così recita: “Art. 54
Classificazione del personale … Terzo Livello Appartengono a questo livello i
lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di
9 cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnicofunzionale di altri lavoratori e cioè
Cuoco unico …”
I testi escussi hanno riferito circa l'attività di preparazione dei pasti svolta dalla ricorrente senza ausilio alcuno, con diversificazione delle ricette per l'offerta di pranzo e cena nel rispetto delle previsioni del capitolato di appalto, oltre allo svolgimento, sempre da sola, delle ulteriori mansioni necessarie al buon andamento della mensa di adibizione.
La ricorrente aveva in carico l'intero ciclo produttivo e non solo il mero allestimento di piatti già pronti, precotti.
Trattasi dunque di mansioni che devono essere necessariamente riportate al 3° livello CCNL di cui alla declaratoria sopra riportata.
Ciò anche in comparazione con le mansioni di Aiuto Cuoco delineate dal
5° Livello CCNL, in cui la ricorrente era inquadrata secondo le previsioni del contratto di assunzione (cfr. doc. 2): “Livello QU … - secondo cuoco
mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già
predisposto”.
È infatti evidente che le mansioni svolte nel periodo di adibizione presso la dalla ricorrente non trovano alcuna corrispondenza CP_3
nel profilo di aiuto cuoco e ciò quanto meno dal 2 settembre 2022, data in cui la sig.ra , cuoca presso detta MA si è dimessa, come Persona_2
da documenti prodotti in causa.
Posto che la ricorrente è stata assegnata in dal 25 luglio 2022 e CP_3
tenuto conto della plausibile fruizione di ferie da parte di nel Per_2
periodo precedente le dimissioni, deve ritenersi pacifico che la ricorrente
10 sia subentrata, a tutti gli effetti, nel ruolo di cuoca unica, lasciato libero dalla collega.
Ne consegue che, sino al successivo trasferimento presso la MA di via
Ugolini, avvenuto con decorrenza formale dal 6 marzo 2023 ma effettiva dal 30 giugno 2023, a seguito di periodo di malattia, la ricorrente ha esplicato mansioni ascrivibili al 3° livello qui rivendicato, avendo lavorato come cuoca unica.
La tesi affermata dalla difesa di , secondo cui la cuoca della CP_1
sarebbe stata la sig.ra non risulta CP_3 Parte_6
suffragata da alcunchè e si palesa peraltro implausibile posto che l'istruttoria testimoniale ha comprovato che in orario diurno l'unica presenza in cucina, presso la MA era quella della ricorrente. CP_3
Ne deriva il suo diritto della lavoratrice a percepire le conseguenti differenze retributive, nella misura quantificata in ricorso, secondo i condivisibili conteggi ivi rinvenibili, pari ad euro 4.325,05 oltre all'incidenza sul TFR, per euro 320,37, ex artt. 217 CCNL e 2110 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con un contemperamento, in misura del 50%, tenuto conto del non integrale accoglimento del ricorso;
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili al 3°
Livello CCNL Pubblici Esercizi dal 25.7.2022 al 6.3.2023;
2) accerta e dichiara, ex artt. 2103 c.c. e 58 CCNL, il diritto della ricorrente al corrispondente inquadramento decorsi tre mesi dal 25.7.2022;
3) condanna la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente in ragione di quanto deciso ai punti sub 1) e 2)
11 che precedono, in misura di euro 4.325,05, oltre all'incidenza del T.F.R.,
pari a euro 320,37; il tutto, oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in tale frazione in euro 2.400,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per il residuo;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 03/06/2025
Il giudice
FR NI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR NI, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11412/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Giuseppe Catapano, elettivamente domiciliata in Milano, via S.
Senatore n. 5,
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
con le avv.te Daniela Lunedei e Barbara Migliorini, elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 1,
- RESISTENTE -
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive, mobbing.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente ricorso, la
responsabilità della Società convenuta nella causazione delle patologie della
ricorrente di cui alla documentazione clinica prodotta, con conseguente
riconoscimento di una invalidità permanente pari all'8% ed una inabilità
temporanea del 10% per giorni 90, ovvero nelle diverse misure che risulteranno di
Giustizia, con conseguente liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano nella misura di €15.849,00.= quanto al danno biologico e di
€10.350,00.= quanto all'inabilità temporanea ovvero delle diverse somme che
risulteranno di Giustizia o con liquidazione secondo equità, oltre al rimborso delle
spese mediche documentate pari ad €1.107,94.=.
2. Per l'effetto delle pronunce che precedono condannare la Società convenuta, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente delle somme come sopra accertate dovute, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
3. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili al 3°
Livello CCNL Pubblici Esercizi a decorrere dal 25.7.2022 e sino al 6.3.2023 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha conseguito ex art. 2103 Codice
Civile ed art. 58 CCNL il diritto al corrispondente inquadramento decorsi tre mesi
dalla data del 25.7.2022 ovvero dalla diversa data che risulterà di Giustizia;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente, in forza delle pronunce che
precedono, ha diritto a percepire le differenze retributive tra il 5° ed il 3° livello
CCNL per il periodo dal 25.7.2022 sino al 30.6.2024 pari ad €4.325,05= oltre
all'incidenza del T.F.R., secondo le previsioni dell'art. 217 CCNL e dell'art. 2120
Codice Civile, pari ad €320,37=.
In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento ed
alla retribuzione del 4° Livello del CCNL applicato, con le decorrenze di cui sopra.
2
4. Per l'effetto delle pronunce che precedono condannare la Società convenuta, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente delle somme come sopra accertate dovute, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del
sottoscritto difensore antistatario”
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le pretese CP_1
avversarie di cui chiedeva l'integrale rigetto.
All'esito di prove orali e di acquisizione documentale, la causa veniva discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, è pacifico che la ricorrente – già assunta da – nel CP_2
2020, sia passata alle dipendenze di aggiudicataria, tra l'altro, CP_1
di taluni appalti presso mense situate all'interno di Caserme dei
Carabinieri.
La società resistente, con effetto dal 1° aprile 2020, ha dunque assorbito il personale di impiegato su tali appalti. CP_2
La ricorrente, all'epoca del passaggio, era in forza presso la caserma di via
Lamarmora.
Si afferma in ricorso che la sig.ra , avendo segnalato irregolarità Pt_1
commesse da - capo cuoco, subentrato in sostituzione del Parte_2
figlio - avrebbe iniziato a subire “sistematiche azioni ritorsive”, Persona_1
atteggiamenti provocatori e prevaricatori (in particolare, il lasciava Pt_2
deliberatamente sporca la postazione di lavoro quando doveva subentrargli, in turno, la ricorrente, sua sottoposta), tant'è che nel maggio
2022 la lavoratrice chiedeva tutela alla società anche ai sensi dell'art. 2 L.
179/2017, mediante il difensore di fiducia, senza ottenere riscontro.
3 La situazione si aggravava di giorno in giorno posto che la ricorrente
“veniva lasciata in balia dei comportamenti ritorsivi del sig. senza Parte_3
alcuna tutela da parte aziendale”.
Il 5 luglio 2022 la ricorrente subiva il furto di una cassa audio di sua proprietà e sporgeva relativa denuncia.
Inopinatamente, inoltre, il 20 luglio 2022 le veniva comunicato il trasferimento presso la CP_3
La ricorrente, in ragione della descritta situazione, avanza in questa sede una domanda risarcitoria in relazione a patologia scaturita sia dai comportamenti mobbizzanti del collega che dall'inerzia della società
datrice.
La domanda va, tuttavia, respinta in quanto infondata.
Si osserva che in sede di discussione, la difesa attorea sul punto si è
pressochè totalmente incentrata sulle modalità adottate dalla società per i due trasferimenti di sede disposti nei confronti della sig.ra , Pt_1
lamentando che, solo a seguito della costituzione in giudizio di la ricorrente avrebbe appreso dell'esistenza di clausola di non CP_1
gradimento azionata nei suoi confronti dalla committente dell'appalto,
Arma dei Carabinieri.
Peraltro, stando alla prospettazione della ricorrente, solo il primo spostamenti sarebbe conforme al capitolato, risultando invece il secondo del tutto immotivato e, quindi, illegittimo.
Così non è.
Se è vero che nella comunicazione dell'8 luglio 2022 la sig.ra è Pt_1
espressamente menzionata (doc. 9 res.), è vero al contempo che, nella mail successiva, del 2 marzo 2023, pur in assenza di nominativo esplicito, il capitano fa espresso riferimento alla preparazione dei Testimone_1
4 pasti “del 1° ordinario”, vale a dire del turno di pranzo, cui la sig.ra era pacificamente adibita, con ciò risultando chiara l'identità del Pt_1
soggetto della doglianza.
Tornando alle prospettazioni attoree in punto di comportamenti mobbizzanti e ritorsivi patiti dalla lavoratrice, si osserva che le allegazioni in fatto del ricorso risultano generiche.
Il paragrafo 10 non precisa quali siano state le irregolarità segnalate dalla ricorrente;
il cap. 12 fa riferimento a “sistematiche azioni ritorsive…con
l'intento di vendicarsi…” da parte di ma, in realtà, l'unica Parte_3
condotta concretamente individuata riguarda il fatto che questi avrebbe per più, imprecisate, volte lasciato sporca la sua postazione e gli attrezzi da lavoro utilizzati per costringere la ricorrente, al subentro nel turno, alla sanificazione.
Le foto che dovrebbero supportare l'allegazione difensiva sono peraltro prive di data (doc. 5).
Si comprende che anche ove l'assunto fosse veridico, la condotta del – Pt_2
certamente incivile - non basterebbe tuttavia, da sola, a fondare il nesso causale con la patologia che la ricorrente assume esserle stata causata dalla asserita, pesante condizione lavorativa.
Il par. 15 riguarda imprecisate occasioni in cui avrebbe inveito Pt_2
“violentemente” contro la ricorrente, risultando tuttavia circostanziato un unico episodio, al successivo par. 16, avvenuto il 23 maggio 2022, in cui avrebbe apostrofato malamente la collega in quanto intenta a Pt_2
fotografare la postazione di lavoro sporca.
Ma anche in tal caso, ci si trova di fronte ad un singolo episodio –
anch'esso esecrabile, ove vero – ma di per sé insufficiente a configurare tanto il lamentato mobbing che a legittimare, in qualche modo, il vago
5 richiamo alla disciplina del whistleblowing; il ricorso, peraltro, nemmeno precisa se e in che modo la ricorrente avrebbe agito in modo conforme a tale legge.
Per altro verso, si osserva che la documentazione medica prodotta data a partire dal 17 marzo 2023, vale a dire dal momento in cui la ricorrente è
stata trasferita dalla alla MA di via Ugolini e non il CP_3
periodo antecedente (aprile 2020 – luglio 2022), di assegnazione presso la
MA La MO ove la lavoratrice avrebbe patito le condotte vessatorie.
La pretesa va dunque respinta.
La ricorrente reclama poi il diritto ad essere inquadrata nel 3° livello (in subordine, nel 4°) del CCNL applicato per il periodo di lavoro presso la
(luglio 2022 – marzo 2023). CP_3
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…sono luogotenente in forza presso Testimone_2
la Stazione Carabinieri Duomo dal 31 agosto 2021.
Conosco la ricorrente sebbene non sia stato un utente della mensa obbligatoria di
servizio.
Attualmente rivesto l'incarico di Responsabile per la Amministrazione Militare
nei confronti dell'azienda appaltatrice;
ciò a partire dal marzo 2023.
Peraltro, conoscevo la ricorrente già da prima essendo la caserma piccola,
ci si salutava.
Mi è capitato talvolta in maniera fugace di vedere la ricorrente fare il suo
lavoro.
L'ho vista stare all'interno della mensa e operare sia per la preparazione
del cibo che per la distribuzione, per lo più la distribuzione;
preciso che in
6 mensa ci sono le macchinette del caffè di cui mi servo oppure ci vado per salutare i
colleghi.
Attualmente vengono serviti in media 45 pasti giornalieri.
Ritengo che ora ci sia stato un incremento in ragione dei trasferimenti che ci sono
stati; si tratta di circa 10 unità giornaliere.
Preciso che 45 è il numero di pasti cumulativi di pranzo e cena.
La mensa è più frequentata a pranzo.
Quando la ricorrente è venuta in era affiancata a una cuoca che CP_3
lavorava lì da un bel po' di anni;
poi è subentrata la sola ricorrente.
Questo per il pranzo;
per la cena, non so dire se ci fosse solo lei oppure no;
la sera
non frequento la caserma.
Attualmente c'è una cuoca a pranzo e una a cena.
Mai ho avuto occasione di vedere la ricorrente ricevere le derrate dai fornitori e
sistemarle.
Peraltro, suppongo che la mensa sia strutturata oggi come ieri per cui
ritengo che sia la cuoca presente in turno a ricevere la merce e a stoccarla
in cucina;
i fornitori spesso la portano anche in anticipo.
Taluni arrivano anche alle 7 o alle 8; noi li accompagniamo in mensa, loro
lasciano la merce;
poi quando arriva la cuoca, procede a smistare.
Teste di parte resistente “…impiegato presso RC Testimone_3
Catering dal 25 agosto 2022.
Ho lavorato per dal 2019 sino all'attuale impiego, ero assunto come CP_1
responsabile dei servizi di ristorazione, mi occupavo di alcune mense aziendali e
ospedaliere.
Mai ho fatto causa alla società.
Conosco la ricorrente in quanto è stata una collaboratrice quando gestivo l'appalto
dei Carabinieri, lei lavorava in una della caserma dove noi avevamo la
7 ristorazione, si trattava della MA Terzo Reggimento Lombardia, vale a dire la
MA Lamarmora.
Nell'espletamento del mio lavoro, mi recavo personalmente presso le varie mense.
In caserma Lamarmora ero presente mediamente una volta alla settimana.
Quando la ricorrente è stata traferita presso la non ho più avuto CP_3
occasione di vederla. Mai ho visto la ricorrente lavorare in . CP_3
Teste di parte ricorrente : “…sono cuoco, lavoro per Parte_4
azienda di ristorazione da circa 8 – 9 mesi. Parte_5
Ho lavorato per dal 1° aprile 2020 se non ricordo male, sino al luglio CP_1
2024.
Ho fatto causa alla perché mi avevano tolto delle ore e per differenze CP_1
retributive; la causa si è chiusa con un accordo da circa un anno. Ero cuoco, ho
lavorato presso la MA Ugolini in via Moscova a Milano;
per altre azienda,
prima di , ho lavorato come aiuto cuoco, anche presso la CP_1 CP_3
[...]
Ho conosciuto la ricorrente presso la MA Lamarmora, era mia collega.
Abbiamo lavorato insieme per qualche anno.
Lei in Lamarmora con era aiuto cuoco. CP_1
ADR: in non c'era un cuoco, ero io che facevo tutto. CP_3
ADR. ho conosciuto , lavorava in faceva da quello Persona_2 CP_3
che so la cuoca;
io l'ho sostituita quando è andata in ferie ma non ricordo
quando”.
Teste di parte resistente “…di professione impiegato presso Testimone_4
dal 3 ottobre 2011. CP_1
Sono entrato come funzionario degli uffici tecnici, poi sono diventato direttore
regionale vale a dire responsabile della gestione dei servizi sul territorio;
attualmente sono questo per quanto riguarda la Lombardia e la Sardegna.
8 Gli appalti presso le mense della Caserme Carabinieri erano sotto la mia
responsabilità in quanto direttore operativo dell'area.
Di fatto, venivano seguiti direttamente da figure che collaboravano con me.
Conosco la ricorrente.
Preciso che l'appalto con tutte le caserme della regione Lombardia è iniziato nei
primi mesi del 2020; nella caserma di via Lamarmora lavorava la signora.
Mai ho avuto modo di verificare l'operatività della ricorrente in CP_3
ADR: la caserma non aveva una grandissima quantità di pasti, c'era un CP_3
cuoco con due addetti mensa, nella giornata.
Non so dire se ci fosse differenza di numero di addetti tra il pranzo e la cena.
L'appalto con i Carabinieri si è concluso nel 2024; è stato connotato da forte
assenteismo motivo per cui venivano spesso adibiti alle turnazioni persone
provenienti da altri appalti al fine di coprire il servizio che diversamente sarebbe
rimasto scoperto.
ADR: non conosco . Persona_2
Si sostiene in ricorso che le mansioni svolte dalla ricorrente, a seguito dell'adibizione presso la risultano pienamente ascrivibili CP_3
al 3° Livello del CCNL Ristorazione applicato (cfr. doc. 1), stante la corrispondenza con la relativa declaratoria che così recita: “Art. 54
Classificazione del personale … Terzo Livello Appartengono a questo livello i
lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di
9 cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnicofunzionale di altri lavoratori e cioè
Cuoco unico …”
I testi escussi hanno riferito circa l'attività di preparazione dei pasti svolta dalla ricorrente senza ausilio alcuno, con diversificazione delle ricette per l'offerta di pranzo e cena nel rispetto delle previsioni del capitolato di appalto, oltre allo svolgimento, sempre da sola, delle ulteriori mansioni necessarie al buon andamento della mensa di adibizione.
La ricorrente aveva in carico l'intero ciclo produttivo e non solo il mero allestimento di piatti già pronti, precotti.
Trattasi dunque di mansioni che devono essere necessariamente riportate al 3° livello CCNL di cui alla declaratoria sopra riportata.
Ciò anche in comparazione con le mansioni di Aiuto Cuoco delineate dal
5° Livello CCNL, in cui la ricorrente era inquadrata secondo le previsioni del contratto di assunzione (cfr. doc. 2): “Livello QU … - secondo cuoco
mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già
predisposto”.
È infatti evidente che le mansioni svolte nel periodo di adibizione presso la dalla ricorrente non trovano alcuna corrispondenza CP_3
nel profilo di aiuto cuoco e ciò quanto meno dal 2 settembre 2022, data in cui la sig.ra , cuoca presso detta MA si è dimessa, come Persona_2
da documenti prodotti in causa.
Posto che la ricorrente è stata assegnata in dal 25 luglio 2022 e CP_3
tenuto conto della plausibile fruizione di ferie da parte di nel Per_2
periodo precedente le dimissioni, deve ritenersi pacifico che la ricorrente
10 sia subentrata, a tutti gli effetti, nel ruolo di cuoca unica, lasciato libero dalla collega.
Ne consegue che, sino al successivo trasferimento presso la MA di via
Ugolini, avvenuto con decorrenza formale dal 6 marzo 2023 ma effettiva dal 30 giugno 2023, a seguito di periodo di malattia, la ricorrente ha esplicato mansioni ascrivibili al 3° livello qui rivendicato, avendo lavorato come cuoca unica.
La tesi affermata dalla difesa di , secondo cui la cuoca della CP_1
sarebbe stata la sig.ra non risulta CP_3 Parte_6
suffragata da alcunchè e si palesa peraltro implausibile posto che l'istruttoria testimoniale ha comprovato che in orario diurno l'unica presenza in cucina, presso la MA era quella della ricorrente. CP_3
Ne deriva il suo diritto della lavoratrice a percepire le conseguenti differenze retributive, nella misura quantificata in ricorso, secondo i condivisibili conteggi ivi rinvenibili, pari ad euro 4.325,05 oltre all'incidenza sul TFR, per euro 320,37, ex artt. 217 CCNL e 2110 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con un contemperamento, in misura del 50%, tenuto conto del non integrale accoglimento del ricorso;
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili al 3°
Livello CCNL Pubblici Esercizi dal 25.7.2022 al 6.3.2023;
2) accerta e dichiara, ex artt. 2103 c.c. e 58 CCNL, il diritto della ricorrente al corrispondente inquadramento decorsi tre mesi dal 25.7.2022;
3) condanna la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente in ragione di quanto deciso ai punti sub 1) e 2)
11 che precedono, in misura di euro 4.325,05, oltre all'incidenza del T.F.R.,
pari a euro 320,37; il tutto, oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in tale frazione in euro 2.400,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per il residuo;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 03/06/2025
Il giudice
FR NI
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