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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1560 pronunciata il 05/05/20203
Oggetto: riliquidazione pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Amato Carbone Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.
607/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierlucio Napoli, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso, CP_2
giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 03/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Lavoro di Lecce depositato in data 27.04.2020 Parte_1 riferiva che con provvedimento dell'08/10/2019 l' aveva liquidato in suo
[...] CP_1
favore arretrati sulla pensione IO, decorrente da agosto 2017, riferiti al periodo agosto
1 2
2017-agosto 2019 per l'importo di € 4.690,69, operando una ritenuta IRPEF di € 844,65 pari al 23% secondo il criterio di cassa. Evidenziava che, al fine di determinare l'imposta, dovessero applicarsi, per ogni anno di competenza a cui gli arretrati si riferivano, le detrazioni di imposta previste dall'art. 21 del TUIR nella misura di €
1.880,00 ad anno come consentito dall'art. 13 del TUIR medesimo, norme che l' , CP_1
pur dichiarando diversamente, aveva omesso di applicare. Deduceva che l'IRPEF sugli arretrati deve calcolarsi su una base imponibile decurtata delle detrazioni di imposta previste ex lege, sicché l'errore dell' aveva comportato l'erogazione di arretrati CP_1
inferiori a quelli spettanti. Asseriva, inoltre, che il proprio diritto trovava fondamento negli artt. 13, co. 1, e 21, co. 1 e 4, TUIR e precisava di non avere lavorato né prodotto redditi diversi da quelli da pensione per il periodo cui gli arretrati si riferivano, sicché negli anni non era stata tassata né erano state applicate detrazioni d'imposta; perciò
l' avrebbe dovuto applicare la detrazione di € 1.880,00 ad anno sugli arretrati CP_1
liquidati secondo il criterio di cassa. In tal modo l'imponibile relativo agli arretrati sarebbe sceso a zero così azzerando anche la somma richiesta a titolo di IRPEF, con la conseguenza che la somma trattenuta di € 844,65 andava rimborsata al ricorrente.
Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto a beneficiare, sull'imponibile percepito per arretrati della pensione in godimento, delle detrazioni di legge previste dall'art. 13 del TUIR e quindi il rimborso della somma di € 844,65 illegittimamente trattenuta con condanna dell' alla restituzione della stessa oltre interessi legali CP_1
sugli arretrati. In subordine condannare alla restituzione della predetta somma a titolo di risarcimento del danno patito per il ritardo nella liquidazione dell'assegno.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo in via preliminare il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito di avere operato, come sostituto d'imposta, applicando, al momento del pagamento degli arretrati, la tassazione prevista dall'art. 11 comma 1 non avendo la possibilità di verificare se negli anni precedenti la ricorrente avesse avuto diritto e in quale misura a tali detrazioni e non avendo la stessa rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 21 comma 4, ovvero quella relativa all'ammontare delle detrazioni fruite per gli anni cui le stesse si riferiscono. Per quanto detto, la richiesta di applicazione delle detrazioni di imposta andava proposta ad Agenzia delle Entrate.
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Quanto agli interessi, essi erano stati correttamente corrisposti dal 121° giorno successivo al completamento della fase amministrativa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso.
Richiamato il contenuto degli artt. 17 e 21 del TUIR, riteneva che l' avesse CP_1 correttamente applicato l'aliquota di imposta minima, pari al 23%, ex art. 11 del TUIR, non risultando che il ricorrente avesse dichiarato al momento della corresponsione delle somme a titolo di arretrati le detrazioni cui avrebbe avuto diritto, come invece previsto dal co. 4 dell'art. 21 TUIR. Evidenziava che nella normativa non è dato evincere l'esistenza di disposizioni che giustifichino l'esenzione dall'imposta a tassazione separata nel caso prospettato dal ricorrente, ovvero nel caso in cui i redditi da emolumenti arretrati, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superino il minimo imponibile. Richiamato il principio della capacità contributiva, vigente nel nostro ordinamento, legato al criterio di cassa, sottolineava che il regime della tassazione separata è previsto come regime dir maggior favore per il contribuente al fine di attenuare gli effetti della progressività dell'imposta.
Per quanto detto respingeva la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma di
€ 844,65 trattenuta dall' a titolo di IRPEF: Del pari respingeva la domanda volta CP_1
ad ottenere la restituzione della detta somma a titolo di risarcimento del danno da ritardato riconoscimento della prestazione, essendo tale danno compensato per le obbligazioni pecuniarie dalla maturazione degli interessi in favore del creditore.
Accoglieva invece la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero dalla domanda amministrativa, in applicazione dell'art. 16 comma 6 L.412/91 nella misura prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c.. Compensava le spese processuali tra le parti in considerazione della parziale soccombenza.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 24/08/2023, Parte_1
proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza avendo il decidente omesso di esaminare le prove documentali da lei offerte e confermate da controparte secondo cui il modello TE08 del 19.07.2019 riconosceva che per la determinazione dell'imposta netta
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dovuta si era tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione. Deduce ancora che la sentenza onerava il contribuente di una condotta non prevista dalla legge obbligandolo a dichiarare le detrazioni spettanti che invece devono essere riconosciute dal sostituto di imposta anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente. Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda subordinata volta alla restituzione a titolo risarcitorio di quanto trattenuto dall' indicando il fondamento CP_1
giuridico della propria richiesta nella responsabilità contrattuale ovvero nell'adempimento contrattuale del rapporto giuridico previdenziale da parte dell' CP_1
Concludeva chiedendo la restituzione della somma di € 844,65 trattenuta dall' a CP_1
titolo di IRPEF sugli arretrati liquidati il 19.7.2019, in subordine dichiarare il prorio diritto alla restituzione della stessa somma a titolo di risarcimento del danno, causato da colpevole inerzia dell' , oltre interessi/rivalutazione dal 19.7.2019 al soddisfo, ed CP_1
oltre compensi di lite di I e II grado. si costituiva nel presente grado eccependo di CP_1 avere correttamente applicato la normativa vigente, non avendo l'istante dichiarato, al momento della corresponsione delle somme, le detrazioni cui avrebbe diritto per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono ex art. 21, co. 4 TUIR. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'art. 21 T.U.I.R. prevede, al comma 4, che l'imposta sugli emolumenti arretrati è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni (di imposta) previste dall'art. 12 e dall'art. 13, commi 1 e 2, dello stesso
T.U.I.R. “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
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Tuttavia non può ritenersi condivisibile l'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per sottrarre dall'importo delle trattenute fiscali relative agli arretrati pensionistici liquidati all'appellante le detrazioni di imposta che al medesimo soggetto sarebbero spettate per il medesimo periodo.
In particolare si rileva che nel modello TE08 del 19.07.2019, contenente la comunicazione di liquidazione della pensione IO con determinazione degli arretrati, nel paragrafo intitolato “imponibilità fiscale” l' ha scritto che “L'assegno è CP_1 fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale affermazione deve desumersi che l' –quale soggetto erogatore della CP_1
prestazione fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni perché l'appellante potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione, e che quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare, l' medesimo avesse tenuto CP_2 conto delle predette detrazioni, che assorbivano l'importo delle tassazione separata, a norma del predetto art.21 TUIR. Pertanto la somma liquidata nel modello TE08 non doveva essere assoggettata ad ulteriore trattenute fiscali o, perlomeno,
l'assoggettamento andava ridotto nei termini invocati dalla parte con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo trattenuto pari ad € 844,650, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, con distrazione.
Per un mero refuso nel dispositivo la somma da rimborsare è indicata in € invece che in
€ 844,65.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/08/2023 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
08/05/2023 n. 1560 del Tribunale di Lecce, così provvede:
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ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare in favore di CP_1 [...] la somma di € 810,26 trattenuta sugli arretrati di pensione IO oltre Parte_1
interessi o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 249,50 per il primo grado ed in € 247,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pierlucio Napoli.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1560 pronunciata il 05/05/20203
Oggetto: riliquidazione pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Amato Carbone Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.
607/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierlucio Napoli, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso, CP_2
giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 03/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Lavoro di Lecce depositato in data 27.04.2020 Parte_1 riferiva che con provvedimento dell'08/10/2019 l' aveva liquidato in suo
[...] CP_1
favore arretrati sulla pensione IO, decorrente da agosto 2017, riferiti al periodo agosto
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2017-agosto 2019 per l'importo di € 4.690,69, operando una ritenuta IRPEF di € 844,65 pari al 23% secondo il criterio di cassa. Evidenziava che, al fine di determinare l'imposta, dovessero applicarsi, per ogni anno di competenza a cui gli arretrati si riferivano, le detrazioni di imposta previste dall'art. 21 del TUIR nella misura di €
1.880,00 ad anno come consentito dall'art. 13 del TUIR medesimo, norme che l' , CP_1
pur dichiarando diversamente, aveva omesso di applicare. Deduceva che l'IRPEF sugli arretrati deve calcolarsi su una base imponibile decurtata delle detrazioni di imposta previste ex lege, sicché l'errore dell' aveva comportato l'erogazione di arretrati CP_1
inferiori a quelli spettanti. Asseriva, inoltre, che il proprio diritto trovava fondamento negli artt. 13, co. 1, e 21, co. 1 e 4, TUIR e precisava di non avere lavorato né prodotto redditi diversi da quelli da pensione per il periodo cui gli arretrati si riferivano, sicché negli anni non era stata tassata né erano state applicate detrazioni d'imposta; perciò
l' avrebbe dovuto applicare la detrazione di € 1.880,00 ad anno sugli arretrati CP_1
liquidati secondo il criterio di cassa. In tal modo l'imponibile relativo agli arretrati sarebbe sceso a zero così azzerando anche la somma richiesta a titolo di IRPEF, con la conseguenza che la somma trattenuta di € 844,65 andava rimborsata al ricorrente.
Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto a beneficiare, sull'imponibile percepito per arretrati della pensione in godimento, delle detrazioni di legge previste dall'art. 13 del TUIR e quindi il rimborso della somma di € 844,65 illegittimamente trattenuta con condanna dell' alla restituzione della stessa oltre interessi legali CP_1
sugli arretrati. In subordine condannare alla restituzione della predetta somma a titolo di risarcimento del danno patito per il ritardo nella liquidazione dell'assegno.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo in via preliminare il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito di avere operato, come sostituto d'imposta, applicando, al momento del pagamento degli arretrati, la tassazione prevista dall'art. 11 comma 1 non avendo la possibilità di verificare se negli anni precedenti la ricorrente avesse avuto diritto e in quale misura a tali detrazioni e non avendo la stessa rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 21 comma 4, ovvero quella relativa all'ammontare delle detrazioni fruite per gli anni cui le stesse si riferiscono. Per quanto detto, la richiesta di applicazione delle detrazioni di imposta andava proposta ad Agenzia delle Entrate.
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Quanto agli interessi, essi erano stati correttamente corrisposti dal 121° giorno successivo al completamento della fase amministrativa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso.
Richiamato il contenuto degli artt. 17 e 21 del TUIR, riteneva che l' avesse CP_1 correttamente applicato l'aliquota di imposta minima, pari al 23%, ex art. 11 del TUIR, non risultando che il ricorrente avesse dichiarato al momento della corresponsione delle somme a titolo di arretrati le detrazioni cui avrebbe avuto diritto, come invece previsto dal co. 4 dell'art. 21 TUIR. Evidenziava che nella normativa non è dato evincere l'esistenza di disposizioni che giustifichino l'esenzione dall'imposta a tassazione separata nel caso prospettato dal ricorrente, ovvero nel caso in cui i redditi da emolumenti arretrati, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superino il minimo imponibile. Richiamato il principio della capacità contributiva, vigente nel nostro ordinamento, legato al criterio di cassa, sottolineava che il regime della tassazione separata è previsto come regime dir maggior favore per il contribuente al fine di attenuare gli effetti della progressività dell'imposta.
Per quanto detto respingeva la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma di
€ 844,65 trattenuta dall' a titolo di IRPEF: Del pari respingeva la domanda volta CP_1
ad ottenere la restituzione della detta somma a titolo di risarcimento del danno da ritardato riconoscimento della prestazione, essendo tale danno compensato per le obbligazioni pecuniarie dalla maturazione degli interessi in favore del creditore.
Accoglieva invece la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero dalla domanda amministrativa, in applicazione dell'art. 16 comma 6 L.412/91 nella misura prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c.. Compensava le spese processuali tra le parti in considerazione della parziale soccombenza.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 24/08/2023, Parte_1
proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza avendo il decidente omesso di esaminare le prove documentali da lei offerte e confermate da controparte secondo cui il modello TE08 del 19.07.2019 riconosceva che per la determinazione dell'imposta netta
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dovuta si era tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione. Deduce ancora che la sentenza onerava il contribuente di una condotta non prevista dalla legge obbligandolo a dichiarare le detrazioni spettanti che invece devono essere riconosciute dal sostituto di imposta anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente. Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda subordinata volta alla restituzione a titolo risarcitorio di quanto trattenuto dall' indicando il fondamento CP_1
giuridico della propria richiesta nella responsabilità contrattuale ovvero nell'adempimento contrattuale del rapporto giuridico previdenziale da parte dell' CP_1
Concludeva chiedendo la restituzione della somma di € 844,65 trattenuta dall' a CP_1
titolo di IRPEF sugli arretrati liquidati il 19.7.2019, in subordine dichiarare il prorio diritto alla restituzione della stessa somma a titolo di risarcimento del danno, causato da colpevole inerzia dell' , oltre interessi/rivalutazione dal 19.7.2019 al soddisfo, ed CP_1
oltre compensi di lite di I e II grado. si costituiva nel presente grado eccependo di CP_1 avere correttamente applicato la normativa vigente, non avendo l'istante dichiarato, al momento della corresponsione delle somme, le detrazioni cui avrebbe diritto per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono ex art. 21, co. 4 TUIR. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'art. 21 T.U.I.R. prevede, al comma 4, che l'imposta sugli emolumenti arretrati è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni (di imposta) previste dall'art. 12 e dall'art. 13, commi 1 e 2, dello stesso
T.U.I.R. “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
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Tuttavia non può ritenersi condivisibile l'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per sottrarre dall'importo delle trattenute fiscali relative agli arretrati pensionistici liquidati all'appellante le detrazioni di imposta che al medesimo soggetto sarebbero spettate per il medesimo periodo.
In particolare si rileva che nel modello TE08 del 19.07.2019, contenente la comunicazione di liquidazione della pensione IO con determinazione degli arretrati, nel paragrafo intitolato “imponibilità fiscale” l' ha scritto che “L'assegno è CP_1 fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”.
Da tale affermazione deve desumersi che l' –quale soggetto erogatore della CP_1
prestazione fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni perché l'appellante potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione, e che quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare, l' medesimo avesse tenuto CP_2 conto delle predette detrazioni, che assorbivano l'importo delle tassazione separata, a norma del predetto art.21 TUIR. Pertanto la somma liquidata nel modello TE08 non doveva essere assoggettata ad ulteriore trattenute fiscali o, perlomeno,
l'assoggettamento andava ridotto nei termini invocati dalla parte con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo trattenuto pari ad € 844,650, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, con distrazione.
Per un mero refuso nel dispositivo la somma da rimborsare è indicata in € invece che in
€ 844,65.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/08/2023 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
08/05/2023 n. 1560 del Tribunale di Lecce, così provvede:
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ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna l' a rimborsare in favore di CP_1 [...] la somma di € 810,26 trattenuta sugli arretrati di pensione IO oltre Parte_1
interessi o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 249,50 per il primo grado ed in € 247,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pierlucio Napoli.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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