Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2025REG.PROV.COLL.
N. 07312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7312 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia,
contro
- il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Braga e Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Ministero dell’Interno e la Questura di RE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima) n. 595/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno e della Questura di RE;
Vista la dichiarazione del 17 gennaio 2025, notificata alle parti il 17 gennaio 2025, con la quale la ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui è stato annullato l’ammonimento del Questore al -OMISSIS-, eccependo in particolare che il giudice di prime cure “ non ha dato peso a quanto emerso dalla approfondita e laboriosa istruttoria condotta dalla Questura e anziché apprezzare in modo prudente la sensibilità con cui gli organi di polizia, rinnovato l’esercizio del potere amministrativo e garantito appieno il contraddittorio, avevano ritenuto pienamente sussistenti i presupposti per procedere all’ammonimento del -OMISSIS-, ha esercitato un inammissibile sindacato di merito spingendosi ad affermare che “dall’ampia documentazione versata in atti da entrambe le parti […] il quadro indiziario non appare univoco e convincente ”.
2. -OMISSIS- si è costituito, sostenendo la legittimità della sentenza qui in scrutinio.
3. La Questura di RE si è costituita, con tesi adesive all’appellante.
4. In esito alla camera di consiglio -OMISSIS-, con ord. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza cautelare “ considerato, alla luce della sommaria delibazione tipica della presente fase, che prima facie il provvedimento questorile impugnato sembra poggiare su un’accurata istruttoria; Rilevato, altresì, che l’evidente delicatezza della situazione -OMISSIS- impone, in un corretto bilanciamento degli opposti interessi, e fatte salve le valutazioni demandate alla sede di merito, di far conservare al provvedimento impugnato in primo grado i suoi effetti dissuasivi, preventivi e di deterrenza, in riferimento ai non facili rapporti intercorrenti tra le parti ”.
5.1. Dopo ulteriori depositi delle parti, con dichiarazione in data 17 gennaio 2025, notificata in pari data alle parti, il legale dell’appellante ha comunicato di “ rinunciare agli atti e all’appello proposto a spese di lite compensate, anche per la fase cautelare, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di RE…. Sottoscrivono in segno di accettazione, anche ai fini della compensazione, avendone la procura, l’Avv. Caterina Silvia Braga e l’Avv. Piermario Strapparava per il sig. -OMISSIS- ”.
5.2. In data 21 gennaio, il legale dell’appellante ha inoltre chiesto che “ l’Ecc.mo Collegio voglia dare atto di detta medesima rinuncia con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di RE (Sezione Prima) n. 595/2024 …le spese di lite siano compensate fra tutte le parti, atteso che: ▪ i difensori dell’appellato sig. -OMISSIS- hanno sottoscritto l’atto di rinuncia per accettazione del medesimo, anche ai fini della compensazione delle spese di lite; ▪ l'Avvocatura Generale dello Stato non ha proposto appello autonomo, né svolto alcuna attività difensiva in vista della udienza pubblica ”.
5.3. Sempre in data 21 gennaio, il legale della controparte -OMISSIS- ha depositato note d’udienza in cui i legali “ chiedono si dia atto a verbale della loro presenza in udienza e confermano la dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti e all’appello a spese di lite compensate, anche per la fase cautelare, con passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lombardia…e conseguente cessazione della materia del contendere ”.
6. All’udienza pubblica del 23 gennaio la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio prende atto della rinuncia all’appello comunicata dalla ricorrente e della mancata opposizione delle parti appellate e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c ), c.p.a.
2. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO