Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12651 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2025, proposto da
AL SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 4562/2023 pubblicata il 4 maggio 2023 RG n. 4251/2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha domandato l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarando “il diritto del ricorrente a percepire il CIA per il periodo di lavoro svolto dal 8.10.2020 al 6.7.2022, per un totale di n. 516 giornate” e condannato l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.150,68 oltre interessi dal dovuto al saldo. Tale sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata in data 4 7 2023, ed è passata in giudicato.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come dimostra la documentazione prodotta in atti, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento delle somme indicate nella sentenza ottemperanda, la quale è rimasta del tutto ineseguita.
In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO