Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA III SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, con l'avv. Salvatore Barone;
C.F._1
contro
), con l'Avv. Walter Perez. Controparte_1 P.IVA_1
***
Concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.
______________
La domanda risarcitoria ex art. 2051 c. c. di parte attrice va disattesa.
Oltre a tutto quanto già esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria dep. il 27 marzo u. sc. che ha ritenuto la causa matura per essere decisa a cagione dell'insufficiente prospettazione del nesso eziologico, va ancora osservato quanto segue.
Con decisione del 30 giugno 2022, n. 20943, nella materia che qui occupa le
SS. UU. della S. C. hanno fissato i seguenti principi:
- “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
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- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
2 prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Di tali principi, va qui adesso posto in evidenza soprattutto l'ultimo.
Esso, come può osservarsi, consiste nell'applicazione all'istituto del danno
“cagionato” da cosa in custodia dei principi generali già da tempo affermati dalla S. C. in materia di accertamento del nesso eziologico.
Sul punto, è noto l'insegnamento secondo cui “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum” (SS. UU. n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n.
10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez.
3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Orbene, alla luce dei superiori principi, il pedone che inciampa per strada non può invocare la responsabilità ex art. 2051 c. c. del custode della strada limitandosi a stigmatizzare tout court la cattiva condizione della strada (e cioè a dire limitandosi a prospettare, secondo la teoria condizionalistica pura, che se la strada non fosse stata in cattive condizioni egli non sarebbe inciampato), ma deve altresì prospettare che la possibilità di inciampare in quella strada non costituisca, in base ad una valutazione ex ante, un evento inverosimile ovverosia un fatto “da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
La mera prospettazione secondo cui “il giorno 19 gennaio 2018, intorno alle
3 ore 20:45, in , l'odierna attrice, nel far rientro presso la propria CP_1
abitazione di via Basile, camminava sul marciapiede della via Morosoli, quando, improvvisamente, a causa del manto stradale dissestato ed irregolare (v. documentazione fotografica allegata, doc. 1), la sig.ra Pt_1
non si avvedeva di un rialzamento innaturale del terreno, non visibile e non segnalato, causato da un avvallamento che si era formato sul marciapiede e cadeva rovinosamente al suolo” non soddisfa le condizioni or ora indicate.
E d'altra parte, secondo quanto già fatto rilevare nella citata ordinanza dep. il 27 marzo u. sc., anche a volere colmare il deficit di prospettazione con le fotografie prodotte da parte attrice, la domanda risulta comunque deficitaria: palese essendo dalle riproduzioni fotografiche la totale innocuità della cosa.
Secondo soccombenza, parte attrice deve rifondere parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.282,00 (massimo abbattimento di tutti i parametri, essendo stata la causa decisa già in base alla prospettazione).
P. t. m.
Il g u., dott. G Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta le domande di parte attrice, condanna a rifondere Parte_2
il delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.282,00, oltre CP_1
c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimbors a forfait come da d. m. 55/2014.
Così deciso in Catania, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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