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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 260/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
260 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Cocchiaro (c.f. Parte_1 C.F._1
. C.F._2
CP_1
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mele (c.f. Parte_2 C.F._3
). C.F._4
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1952/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 15.11.2024 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2024 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.1.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1952/2020 emessa dal Tribunale di Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020.
pagina 1 di 12 Con tale sentenza è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
680/2008 emesso il 14.11.2008 dallo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato in data
15.12.2008 e, per l'effetto, è stato revocato tale decreto, condannando la parte opposta ( ) a Parte_1 rimborsare alla parte opponente le spese di lite, liquidate in € 70,00 per spese e in € 1.378,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
In particolare, con il decreto opposto era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_2
2.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura), in favore del ricorrente, T_
, il quale, con ricorso depositato il 21.10.2008, aveva chiesto all'adìto Tribunale di ingiungere a
[...] PT
il pagamento del detto importo deducendo che:
[...]
1) Con scrittura privata conclusa dalle dette parti il 6.7.2002, era stato convenuto che Parte_2 corrispondesse a la somma mensile di lire 600.000 a titolo di canone di locazione relativo alla Parte_1 superficie e ai locali occupati per lo svolgimento delle attività di autolavaggio, servizio gomme e distribuzione di carburanti sito in Bellona (CE), in via A. Vinciguerra n.36, con la precisazione che tale somma dovesse restare invariata per la durata di tre anni, ossia per il periodo necessario affinchè trasferisse le suindicate Parte_2 attività, mentre per il periodo successivo il canone mensile dovesse essere pari a lire 800.000; 2) a seguito di provvedimento giudiziario l'impianto di distribuzione carburanti, con le annesse attività di lavaggio e servizio gomme, era stato chiuso, per poi essere riaperto il 16.4.2008, sicchè da tale data avrebbe dovuto Parte_2 versare il canone mensile di lire 800.000 (€. 400,00), coma da scrittura privata del 29.1.2008; 3) tuttavia PT
, dal mese di Aprile del 2008, non aveva corrisposto i dovuti canoni sino al mese di Ottobre 2008, per un
[...] totale di euro 2.000,00.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1952/2020 impugnata in questa sede ha deciso la controversia nei detti termini (accogliendo l'opposizione proposta da e revocando, di Parte_2 conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto) ritenendo, quanto al merito (dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, reputandole infondate):
a) Che il rapporto avente origine dalla scrittura del 6.7.2002 non potesse qualificarsi quale contratto di locazione, non trovandosi il bene nella disponibilità giuridica dell'asserito locatore bensì dell'usufruttuario Persona_1
(padre delle parti in causa), il quale aveva disposto che la somma mensile fosse elargita da a Parte_2
, per il periodo indicato, al fine del riequilibrare un rapporto tra i condividenti con l'accettazione Parte_1 anche delle parti in causa, trattandosi, dunque, di un contratto atipico, sottoscritto da e dalle parti, Persona_1 dal quale era scaturita l'obbligazione di corresponsione del pagamento della somma indicata con la funzione di riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto;
pagina 2 di 12 b) che, con la scrittura del 29.1.2008, i fratelli avessero, poi, proceduto a dividere i beni di cui erano nudi proprietari, fermo restando l'usufrutto in favore del genitore, con la conseguenza che nulla fosse mutato rispetto all'assetto originario;
c) che, con la scrittura del 29.1.2008, contestuale all'atto di divisione, e avessero Parte_2 T_ stabilito che solo nel caso di chiusura per motivi giudiziari l'impianto sarebbe rimasto nella disponibilità di PT
senza nulla corrispondere a , stabilendo, di comune accordo, che dal momento di inizio
[...] Parte_1 dell'attività avrebbe corrisposto a la pigione come stabilita nell'accordo del Parte_2 Parte_1
6.7.2002;
d) che, dunque, la scrittura del 29.1.2008 avesse richiamato espressamente, quale fonte dell'obbligazione, quella del 6.7.2002, con la conseguenza che non fosse mutato nulla e che il termine pigione non fosse stato utilizzato in senso tecnico- giuridico;
e) che la parte opposta non avesse provato l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte di , con la conseguenza che, a fronte della contestazione di parte opponente, la domanda Parte_2 di pagamento (evidentemente insita nel ricorso per ingiunzione) non potesse essere accolta e il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato.
****
, nel premettere che la controparte non avesse mai depositato l'originale dell'atto di opposizione e Parte_1 che, invece, tra gli atti depositati nel proprio fascicolo, esistesse copia dell'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione carburanti menzionata anche negli depositati per la richiesta di ingiunzione e riconosciuta anche nell'atto di opposizione, ha censurato la sentenza n. 1952/2020 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla base dei seguenti cinque motivi.
Con il primo ha sostenuto che la mancata produzione dell'atto introduttivo in originale non potesse permettere al giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti dell'opposizione spiegata, ivi compreso il mandato ad litem
e la validità.
Ragion per cui, trattandosi nel caso di specie di una “velina informe” – neanche, quindi, di una copia fotostatica
– il primo giudice avrebbe dovuto, secondo l'appellante, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Secondo , inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dovuto d'ufficio dichiarare improcedibile Parte_1
l'opposizione perché la parte opponente si era costituita con velina senza più depositare l'originale, necessario per la verifica della notifica dell'opposizione e della costituzione nei termini di legge (che sarebbe dovuta avvenire nei dieci o cinque giorni dalla notifica dell'atto di opposizione).
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che, secondo il rito locatizio, l'opponente/appellato avrebbe dovuto depositare, ai fini dell'ammissibilità e procedibilità dell'opposizione, l'originale dell' atto introduttivo e non una copia di una velina.
pagina 3 di 12 Ragion per cui, atteso il mancato deposito dell'atto in originale, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Con il quarto motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente interpretato Parte_1 il contratto del 6.7.2002 come un contratto atipico, anziché come un contratto di locazione valido ad ogni effetto, anche perché, anche ammesso che fosse usufruttuario del bene locato, aveva comunque Persona_1 partecipato all'atto accettando che la “pigione” fosse versata da a . Parte_2 Parte_1
Ha aggiunto che, anche ove qualificato come contratto atipico, si sarebbe dovuta applicare la disciplina della locazione, contenendo il contratto il bene da locare, il corrispettivo e la durata.
L'appellante ha così sostenuto che il contratto del 29/1/2008 avesse rappresentato solo una rinnovazione di quello del 6/7/2002, non recando la firma di per essere – come da atto notarile Persona_1 Parte_1 intercorso tra , e (n. rep.n.23284, racc.3231), datato 29.1.2008- Parte_2 Parte_1 Persona_1 proprietario assoluto del bene, avendo ricevuto la donazione dell'usufrutto.
Sul punto ha evidenziato che, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nell'atto di divisione e donazione del
29.1.2008 si leggesse:
- “che , intende donare al figlio parte del diritto di usufrutto da lui vantato sul predetto immobile e Persona_1 Parte_1 precisamente quello da lui vantato sulle p.lle 5141 sub.8, 5141 sub.6 e 5141 sub.4 del fol.5”, - “i condividendi si immettono da oggi nel solo possesso giuridico dei beni di rispettiva appartenenza, conseguiranno quello materiale al momento della consolidazione dell' usufrutto ad eccezione di che consegue sia il possesso giuridico che quello materiale per i beni censiti in catasto al fol.5 Parte_1
p.lla 5141 sub 8 e 5141 sub 6 e 5141 sub 4, oggetto della donazione che procede”;
- “ , dona a , che accetta il diritto di usufrutto che vanta e rappresenta sulle seguenti unità immobiliari facenti Persona_1 Parte_1 parte del fabbricato sito in Bellona Via Aldo Moro e precisamente: locale commerciale sito al piano terra del predetto fabbricato fol.5 p.lla
5141 sub.4”.
E ha sostenuto che la particella 5141, sub.4, corrispondesse al locale commerciale con annesso piazzale ove si svolgeva l' attività di distribuzione carburanti, bene oggetto del fitto, come stabilito nella scrittura del 6.7.2002.
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua anche nella Parte_1 parte in cui ha reputato non provati da (parte opposta) l'inizio dell'attività o la possibilità Parte_1 amministrativa di iniziare l'attività da parte di . Parte_2
In particolare, ribadito che il contratto del 29/1/2008 fosse solo la mera rinnovazione della locazione del 6/7/2002
e che, tenuto conto della suddetta donazione dell'usufrutto, non avrebbe dovuto fornire alcuna altra prova, ha richiamato il contratto di fitto del 4/12/2007 e l'autorizzazione amministrativa del ellona, attestante la CP_2 riapertura dell'attività di distribuzione carburanti, al fine di provare la funzionalità dell'impianto, sostenendo che con il detto contratto percepisse dalla società a cui aveva fittato l'impianto e aveva subaffittato il Parte_2 compendio immobiliare, in modo diretto o anche indiretto, una somma equivalente ad oltre 12.000,00 euro all'anno pagina 4 di 12 a partire dal 4 dicembre 2007 e, comunque, a partire dal 4 febbraio 2008, a fronte dei 300 euro del fitto concordato con lui (con l'appellante, si intende).
Posto, dunque, che le mensilità richieste con l'ingiunzione e per le quali esisteva morosità partivano dall'aprile
2008 e, cioè, due mesi dopo l'onere a carico della del pagamento dell'onere a suo carico, ad avviso CP_3 dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la funzionalità dell'impianto, producendo reddito all'appellato essendo, quindi, funzionante e dotato anche delle autorizzazioni amministrative.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza per i motivi espressi ai punti 1) 2) 3) 4) e 5) e che abbiansi qui per integralmente ripetuti
e trascritti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Iscritta la causa al n. 260/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata l'1.6.2021, , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. Parte_2
342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare preliminarmente la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello per i motivi suesposti e - nel merito, comunque rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1952/2020, resa il 28/07/2020 e pubblicata in data Parte_1
06/08/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa se dovute per legge.”.
Con ordinanza depositata il 22.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.4.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 6.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 3.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 15.11.2024 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2024 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 4.12.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 5 di 12 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016;
Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
pagina 6 di 12 ****
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte, sebbene integrando Parte_1 parzialmente la motivazione resa dal primo giudice (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord.,
12/03/2024, n. 6533).
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Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dei primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo tutti fondati sulla asserita inammissibilità dell'avversa opposizione al detto decreto ingiuntivo, per non avere la controparte depositato l'originale dell'atto di citazione, bensì solo la c.d. velina.
Sul punto va, infatti, rilevato, che la nullità dell'atto di opposizione per essersi la parte opponente costituita
(come rilevato anche dal primo giudice) soltanto con la c.d. velina dell'atto di opposizione (dato pacifico e desumibile anche dal fascicolo di primo grado di parte opponente con la relativa nota di iscrizione a ruolo, ridepositati dall'appellato, telematicamente, in questo secondo grado di giudizio, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2021), senza poi depositare l'originale, è stata sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dalla mancata tempestiva contestazione, da parte dell'opposto, della eventuale non conformità della c.d. velina rispetto all'originale.
Ed invero, nella comparsa di riposta depositata in primo grado il 14.5.2009 da (cfr. tale Parte_1 comparsa, ridepositata telematicamente, in appello, dall'appellato , unitamente ad altri atti e Parte_2 documenti del primo grado, in allegato alla propria comparsa di risposta), l'opposto aveva espressamente fatto riferimento all'atto di opposizione notificato da il 23.1.2009 (“Letto l'atto di opposizione ad istanza Parte_2 di notificato il 23/01/2009…) senza alcuna contestazione circa l'eventuale conformità della copia Parte_2 all'originale, ma contestando l'avversa opposizione solo in relazione a questioni di merito, attinenti alla sussistenza dei titoli posti a fondamento del credito fatto valere in sede monitoria.
Il profilo concernente l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione era stato sollevato da – Parte_1 almeno in base agli atti a disposizione di questa Corte - solo con la comparsa conclusionale depositata il
19.2.2020 (cfr. tale comparsa, esaminabile dal fascicolo telematico del primo grado) e, dunque, tardivamente
(avendo la comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, non essendo consentito al giudice pronunciarsi su questioni nuove prospettate per la prima volta con tale atto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592; Sez. I, Ord., 23/06/2022,
n. 20232; Sez. I, Ord., 28/04/2022, n. 13347; Sez. II, 15/12/1988, n. 6823).
E al riguardo va detto che la Corte di Cassazione, invero, a Sezioni Unite, ha chiarito, sebbene con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra pagina 7 di 12 una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
05/08/2016, n. 16598; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21075; Sez. III, Ord., 26/03/2024, n.
8173; Sez. III, Ord., 23/03/2024, n. 7924; Sez. VI - 3, Ord., 17/01/2018, n. 1063 ).
E tale impostazione, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è stata ritenuta applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2021, n. 4478; Sez. II, Ord., 07/11/2018, n. 28411; Sez. VI - 3, Ord., 19/09/2017, n.
21692), come nel caso di specie.
Ragion per cui, si ribadisce, la costituzione, in primo grado, dell'opposto, senza contestare tempestivamente la conformità all'originale della copia utilizzata dall'opponente per l'iscrizione a ruolo (e, quindi, per la relativa costituzione), ha sanato la nullità determinata dalla mancata produzione in giudizio, da parte di Parte_2 dell'originale dell'atto di opposizione.
Con la conseguenza che risulta comunque corretta – sia pure integrandone la motivazione, si ribadisce- la valutazione del primo giudice circa la tempestività dell'opposizione, pur essendosi la parte opponente costituita con la c.d. velina.
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Anche gli altri due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Va riportata, in primo luogo, al riguardo, la motivazione del primo giudice posta a fondamento, quanto al merito, dell'accoglimento dell'opposizione proposta da : Parte_2
“Parte opposta ha richiamato e depositato le scritture dalle quali origina l'obbligazione di pagamento, la scrittura del 06.07.2002 e quella del 29.01.2008. A parere del giudice il rapporto che emerge dalla scrittura del 06.07.2002 non può qualificarsi quale contratto di locazione non trovandosi il bene nella disponibilità giuridica dell'asserito locatore, bensì dell'usufruttuario sig. , il quale ha Persona_1 disposto che la somma mensile fosse elargita da a , per il periodo indicato, al fine del riequilibrare il Parte_2 Parte_1 rapporto tra i condividenti con l'accettazione anche dalle odierne parti in causa, trattandosi invece, di un contratto atipico –sottoscritto dal sig. e dalle parti- dal quale origina l'obbligazione di corresponsione del pagamento della somma indicata con la funzione di Persona_1 riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto; con la scrittura del 29.01.2008 i fratelli hanno, poi, proceduto alla divisione dei beni di cui erano nudi proprietari, fermo restando l'usufrutto in favore del genitore, con la conseguenza che nulla è mutato rispetto all'assetto originario. Con la scrittura del 29.01.2008, contestuale all'atto di divisione, e Parte_2 T_ hanno stabilito che solo nel caso di chiusura per motivi giudiziari l'impianto rimarrà nella disponibilità del sig. senza nulla Parte_2 corrispondere a;
si stabilisce di comune accordo che dal momento di inizio dell'attività il sig. Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 12 corrisponderà al sig. il pigione come stabilito nell'accordo del 06.07.2002 intercorso tra di loro..”. Dunque la scrittura Parte_1 richiama espressamente quale fonte dell'obbligo la scrittura del 06.07.2002, con la conseguenza che nulla è mutato. Alla luce di quanto sopra esposto il termine pigione non è utilizzato in senso tecnico- giuridico. Parte opposta, inoltre, non ha provato l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte del sig. . Non si rinviene nella produzione dell'opposto, depositata in Parte_2 data 14.05.2009, l'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione di carburante. Dall'indice si evince che è stata depositata la comparsa di costituzione, il fascicolo depositato per la richiesta di ingiunzione contenente l'accordo del
06.07.2002; copia dell'accordo del 2008; copia del contratto notar copia dichiarazione resa da FA AN. Si rinvengono Per_2 solo i documenti espressamente richiamati e, in particolare, il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo, l'accordo del
06.07.2002; la scrittura del 29.01.2008; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 17.04.2007 resa al comune di Caserta che non riguarda l'autorizzazione di cui sopra. Ne consegue che a fronte della contestazione di parte opponente la domanda non può essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.”.
Dunque, le rationes decidendi sottese all'accoglimento, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell'opposizione proposta da sono state due, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in primo Parte_2 luogo, che il rapporto contrattuale tra le parti, sorto in virtù della scrittura del 6.7.2002, richiamata nel successivo accordo del 29.1.2008, non potesse essere ricondotto ad un contratto tipico di locazione bensì ad un contratto atipico avente “la funzione di riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto”
e, in secondo luogo, che, comunque, la parte opposta non avesse dimostrato il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, non avendo provato, in base alla documentazione prodotta, “l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte del sig. .”. Parte_2
E la Corte, nel riscontrare che correttamente l'appellante ha criticato entrambe le rationes decidendi (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/08/2024, n. 23150; Sez. III, Ord., 02/07/2024, n. 18194; Sez. Lav., Ord., 19.10.2021, n.
28919; Sez. 1 -, Ord. n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 21490 del 07/11/2005)
– censurando, con il quarto motivo, la qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti operata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e, con il quinto, la ritenuta mancanza di prova circa i suddetti elementi costitutivi del credito vantato in sede monitoria – ritiene, tuttavia, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104; Sez. lavoro, Ord., 19/02/2024, n. 4394), che, effettivamente, l'appello non possa trovare accoglimento.
non ha provato, comunque (anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto contrattuale in Parte_1 oggetto) l'effettivo verificarsi della condizione alla quale le parti, con la scrittura del 29.1.2008 (ridepositata telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta) avevano ancorato il pagamento, da parte dello stesso a , della pigione, “come stabilito nell'accordo del Parte_2 Parte_1
6-7-2002 intercorso tra di loro” (cfr. punto 2 dell'accordo del 29.1.2008).
Condizione rappresentata (come correttamente rilevato dal primo giudice) dall'inizio dell'attività (o dalla possibilità di farlo) da parte di . Parte_2
pagina 9 di 12 Posto, infatti, che nel ricorso per ingiunzione (ridepositato telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta), , dopo avere espressamente dedotto che l'impianto di Parte_1 distribuzione carburanti (con le annesse attività di autolavaggio e servizio gomme), era stato chiuso a seguito di provvedimento giudiziario e che, in data 16.4.2008, era stato riaperto (ragion per cui da tale data sarebbe iniziato l'obbligo, per , di versare il canone di lire 800.000,00 mensili come da atto del 29.1.2008, punto 2), Parte_2 avrebbe dovuto dimostrare il verificarsi di tale condizione.
[... Ma il contratto di affitto di ramo di azienda del 4.12.2007 (concluso dalla società Impianti Carburanti sas
, in persona del socio accomandatario , e la società prodotto in CP_4 Persona_1 Controparte_5 questa sede dall'appellante non prova in modo convincente - anche ammesso che, come dallo stesso dedotto, fosse stato prodotto in primo grado (e che, quindi, non possa incorrere nel divieto dei nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c.)- l'effettivo verificarsi della condizione per l'esigibilità del pagamento della pigione in questione, rappresentata, si ripete – come rilevato dal primo giudice- dall'inizio dell'attività o dalla possibilità amministrativa di iniziare l'attività, da parte di , dal 16.4.2008. Parte_2
Si tratta, infatti, di un contratto non stipulato da (bensì concluso, si ribadisce, dalla società Parte_2
Impianti Carburanti sas di FA Emilio, in persona del socio accomandatario , e dalla società Persona_1
peraltro in data anteriore rispetto al 16.4.2008), il che esclude, in assenza di elementi di segno Controparte_5 contrario, che l'attività fosse iniziata proprio dall'opponente/appellato e che, quindi, l'impianto fosse utilizzato proprio da quest'ultimo in modo diretto o anche indiretto (come invece sostenuto dall'appellante).
A ciò si aggiunge che agli atti non risulta alcuna prova - al fine della dimostrazione, quantomeno indiziaria, dell'esercizio dell'attività, da parte di , mediante la riapertura dell'impianto di distribuzione Parte_2 carburanti (o della possibilità amministrativa di esercitarla) dal 16.4.2008 - del pagamento, da parte dell'affittuaria
(ossia della , del canone previsto nel detto contratto del 4.12.2007 e, quindi, dell'effettiva Controparte_5 esecuzione di tale rapporto.
Quanto, poi, all'autorizzazione amministrativa del che, secondo l'appellante, avrebbe Parte_3 attestato la riapertura dell'attività di distribuzione carburanti, la Corte rileva che tale autorizzazione è stata solo richiamata nell'atto di appello, ma non vi è alcuna prova che fosse stata depositata tempestivamente in primo grado, non essendo peraltro stata censurata specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., la decisione, sul punto, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo cui, nell'ambito della produzione documentale dell'opposto, non era stata rinveniva l'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione di carburante, non riguardando, peraltro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 17.4.2017, resa al , la detta autorizzazione. Parte_4
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che:
pagina 10 di 12 a) l'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata la nascita di una determinata pretesa di pagamento integra un elemento costitutivo della pretesa medesima e, pertanto, mentre il relativo onere probatorio grava sull'attore, alla stregua delle regole dettate dall'art. 2697 c.c., la deduzione della mancata verificazione di tale condizione costituisce non già un'eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa, non soggetta ad alcun termine di decadenza, dovendo la carenza di un fatto costitutivo del diritto dell'attore essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., 18/07/1980, n. 4701; cfr. anche, in argomento, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
26/08/2024, n. 23120; Sez. III, 14/12/2016, n. 25597);
b) e l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.1.100,01 ad €.5.200,00, in base al valore della controversia (pari ad euro 2.000,00, così determinato in base al criterio c.d. del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 260/2021 R.G.A.C., così provvede: pagina 11 di 12 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1952/2020 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Raffaele Mele, difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Parte_2 complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
260 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Cocchiaro (c.f. Parte_1 C.F._1
. C.F._2
CP_1
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mele (c.f. Parte_2 C.F._3
). C.F._4
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1952/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 15.11.2024 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2024 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 18.1.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1952/2020 emessa dal Tribunale di Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020.
pagina 1 di 12 Con tale sentenza è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
680/2008 emesso il 14.11.2008 dallo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato in data
15.12.2008 e, per l'effetto, è stato revocato tale decreto, condannando la parte opposta ( ) a Parte_1 rimborsare alla parte opponente le spese di lite, liquidate in € 70,00 per spese e in € 1.378,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
In particolare, con il decreto opposto era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_2
2.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura), in favore del ricorrente, T_
, il quale, con ricorso depositato il 21.10.2008, aveva chiesto all'adìto Tribunale di ingiungere a
[...] PT
il pagamento del detto importo deducendo che:
[...]
1) Con scrittura privata conclusa dalle dette parti il 6.7.2002, era stato convenuto che Parte_2 corrispondesse a la somma mensile di lire 600.000 a titolo di canone di locazione relativo alla Parte_1 superficie e ai locali occupati per lo svolgimento delle attività di autolavaggio, servizio gomme e distribuzione di carburanti sito in Bellona (CE), in via A. Vinciguerra n.36, con la precisazione che tale somma dovesse restare invariata per la durata di tre anni, ossia per il periodo necessario affinchè trasferisse le suindicate Parte_2 attività, mentre per il periodo successivo il canone mensile dovesse essere pari a lire 800.000; 2) a seguito di provvedimento giudiziario l'impianto di distribuzione carburanti, con le annesse attività di lavaggio e servizio gomme, era stato chiuso, per poi essere riaperto il 16.4.2008, sicchè da tale data avrebbe dovuto Parte_2 versare il canone mensile di lire 800.000 (€. 400,00), coma da scrittura privata del 29.1.2008; 3) tuttavia PT
, dal mese di Aprile del 2008, non aveva corrisposto i dovuti canoni sino al mese di Ottobre 2008, per un
[...] totale di euro 2.000,00.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1952/2020 impugnata in questa sede ha deciso la controversia nei detti termini (accogliendo l'opposizione proposta da e revocando, di Parte_2 conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto) ritenendo, quanto al merito (dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, reputandole infondate):
a) Che il rapporto avente origine dalla scrittura del 6.7.2002 non potesse qualificarsi quale contratto di locazione, non trovandosi il bene nella disponibilità giuridica dell'asserito locatore bensì dell'usufruttuario Persona_1
(padre delle parti in causa), il quale aveva disposto che la somma mensile fosse elargita da a Parte_2
, per il periodo indicato, al fine del riequilibrare un rapporto tra i condividenti con l'accettazione Parte_1 anche delle parti in causa, trattandosi, dunque, di un contratto atipico, sottoscritto da e dalle parti, Persona_1 dal quale era scaturita l'obbligazione di corresponsione del pagamento della somma indicata con la funzione di riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto;
pagina 2 di 12 b) che, con la scrittura del 29.1.2008, i fratelli avessero, poi, proceduto a dividere i beni di cui erano nudi proprietari, fermo restando l'usufrutto in favore del genitore, con la conseguenza che nulla fosse mutato rispetto all'assetto originario;
c) che, con la scrittura del 29.1.2008, contestuale all'atto di divisione, e avessero Parte_2 T_ stabilito che solo nel caso di chiusura per motivi giudiziari l'impianto sarebbe rimasto nella disponibilità di PT
senza nulla corrispondere a , stabilendo, di comune accordo, che dal momento di inizio
[...] Parte_1 dell'attività avrebbe corrisposto a la pigione come stabilita nell'accordo del Parte_2 Parte_1
6.7.2002;
d) che, dunque, la scrittura del 29.1.2008 avesse richiamato espressamente, quale fonte dell'obbligazione, quella del 6.7.2002, con la conseguenza che non fosse mutato nulla e che il termine pigione non fosse stato utilizzato in senso tecnico- giuridico;
e) che la parte opposta non avesse provato l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte di , con la conseguenza che, a fronte della contestazione di parte opponente, la domanda Parte_2 di pagamento (evidentemente insita nel ricorso per ingiunzione) non potesse essere accolta e il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato.
****
, nel premettere che la controparte non avesse mai depositato l'originale dell'atto di opposizione e Parte_1 che, invece, tra gli atti depositati nel proprio fascicolo, esistesse copia dell'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione carburanti menzionata anche negli depositati per la richiesta di ingiunzione e riconosciuta anche nell'atto di opposizione, ha censurato la sentenza n. 1952/2020 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla base dei seguenti cinque motivi.
Con il primo ha sostenuto che la mancata produzione dell'atto introduttivo in originale non potesse permettere al giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti dell'opposizione spiegata, ivi compreso il mandato ad litem
e la validità.
Ragion per cui, trattandosi nel caso di specie di una “velina informe” – neanche, quindi, di una copia fotostatica
– il primo giudice avrebbe dovuto, secondo l'appellante, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Secondo , inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dovuto d'ufficio dichiarare improcedibile Parte_1
l'opposizione perché la parte opponente si era costituita con velina senza più depositare l'originale, necessario per la verifica della notifica dell'opposizione e della costituzione nei termini di legge (che sarebbe dovuta avvenire nei dieci o cinque giorni dalla notifica dell'atto di opposizione).
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che, secondo il rito locatizio, l'opponente/appellato avrebbe dovuto depositare, ai fini dell'ammissibilità e procedibilità dell'opposizione, l'originale dell' atto introduttivo e non una copia di una velina.
pagina 3 di 12 Ragion per cui, atteso il mancato deposito dell'atto in originale, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Con il quarto motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente interpretato Parte_1 il contratto del 6.7.2002 come un contratto atipico, anziché come un contratto di locazione valido ad ogni effetto, anche perché, anche ammesso che fosse usufruttuario del bene locato, aveva comunque Persona_1 partecipato all'atto accettando che la “pigione” fosse versata da a . Parte_2 Parte_1
Ha aggiunto che, anche ove qualificato come contratto atipico, si sarebbe dovuta applicare la disciplina della locazione, contenendo il contratto il bene da locare, il corrispettivo e la durata.
L'appellante ha così sostenuto che il contratto del 29/1/2008 avesse rappresentato solo una rinnovazione di quello del 6/7/2002, non recando la firma di per essere – come da atto notarile Persona_1 Parte_1 intercorso tra , e (n. rep.n.23284, racc.3231), datato 29.1.2008- Parte_2 Parte_1 Persona_1 proprietario assoluto del bene, avendo ricevuto la donazione dell'usufrutto.
Sul punto ha evidenziato che, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nell'atto di divisione e donazione del
29.1.2008 si leggesse:
- “che , intende donare al figlio parte del diritto di usufrutto da lui vantato sul predetto immobile e Persona_1 Parte_1 precisamente quello da lui vantato sulle p.lle 5141 sub.8, 5141 sub.6 e 5141 sub.4 del fol.5”, - “i condividendi si immettono da oggi nel solo possesso giuridico dei beni di rispettiva appartenenza, conseguiranno quello materiale al momento della consolidazione dell' usufrutto ad eccezione di che consegue sia il possesso giuridico che quello materiale per i beni censiti in catasto al fol.5 Parte_1
p.lla 5141 sub 8 e 5141 sub 6 e 5141 sub 4, oggetto della donazione che procede”;
- “ , dona a , che accetta il diritto di usufrutto che vanta e rappresenta sulle seguenti unità immobiliari facenti Persona_1 Parte_1 parte del fabbricato sito in Bellona Via Aldo Moro e precisamente: locale commerciale sito al piano terra del predetto fabbricato fol.5 p.lla
5141 sub.4”.
E ha sostenuto che la particella 5141, sub.4, corrispondesse al locale commerciale con annesso piazzale ove si svolgeva l' attività di distribuzione carburanti, bene oggetto del fitto, come stabilito nella scrittura del 6.7.2002.
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua anche nella Parte_1 parte in cui ha reputato non provati da (parte opposta) l'inizio dell'attività o la possibilità Parte_1 amministrativa di iniziare l'attività da parte di . Parte_2
In particolare, ribadito che il contratto del 29/1/2008 fosse solo la mera rinnovazione della locazione del 6/7/2002
e che, tenuto conto della suddetta donazione dell'usufrutto, non avrebbe dovuto fornire alcuna altra prova, ha richiamato il contratto di fitto del 4/12/2007 e l'autorizzazione amministrativa del ellona, attestante la CP_2 riapertura dell'attività di distribuzione carburanti, al fine di provare la funzionalità dell'impianto, sostenendo che con il detto contratto percepisse dalla società a cui aveva fittato l'impianto e aveva subaffittato il Parte_2 compendio immobiliare, in modo diretto o anche indiretto, una somma equivalente ad oltre 12.000,00 euro all'anno pagina 4 di 12 a partire dal 4 dicembre 2007 e, comunque, a partire dal 4 febbraio 2008, a fronte dei 300 euro del fitto concordato con lui (con l'appellante, si intende).
Posto, dunque, che le mensilità richieste con l'ingiunzione e per le quali esisteva morosità partivano dall'aprile
2008 e, cioè, due mesi dopo l'onere a carico della del pagamento dell'onere a suo carico, ad avviso CP_3 dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la funzionalità dell'impianto, producendo reddito all'appellato essendo, quindi, funzionante e dotato anche delle autorizzazioni amministrative.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza per i motivi espressi ai punti 1) 2) 3) 4) e 5) e che abbiansi qui per integralmente ripetuti
e trascritti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Iscritta la causa al n. 260/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata l'1.6.2021, , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. Parte_2
342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare preliminarmente la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello per i motivi suesposti e - nel merito, comunque rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1952/2020, resa il 28/07/2020 e pubblicata in data Parte_1
06/08/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa se dovute per legge.”.
Con ordinanza depositata il 22.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.4.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 6.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 3.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 15.11.2024 dalla difesa dell'appellante e l'11.11.2024 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 4.12.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 5 di 12 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ancora in via preliminare va detto, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016;
Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte, sebbene integrando Parte_1 parzialmente la motivazione resa dal primo giudice (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord.,
12/03/2024, n. 6533).
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Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dei primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo tutti fondati sulla asserita inammissibilità dell'avversa opposizione al detto decreto ingiuntivo, per non avere la controparte depositato l'originale dell'atto di citazione, bensì solo la c.d. velina.
Sul punto va, infatti, rilevato, che la nullità dell'atto di opposizione per essersi la parte opponente costituita
(come rilevato anche dal primo giudice) soltanto con la c.d. velina dell'atto di opposizione (dato pacifico e desumibile anche dal fascicolo di primo grado di parte opponente con la relativa nota di iscrizione a ruolo, ridepositati dall'appellato, telematicamente, in questo secondo grado di giudizio, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2021), senza poi depositare l'originale, è stata sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dalla mancata tempestiva contestazione, da parte dell'opposto, della eventuale non conformità della c.d. velina rispetto all'originale.
Ed invero, nella comparsa di riposta depositata in primo grado il 14.5.2009 da (cfr. tale Parte_1 comparsa, ridepositata telematicamente, in appello, dall'appellato , unitamente ad altri atti e Parte_2 documenti del primo grado, in allegato alla propria comparsa di risposta), l'opposto aveva espressamente fatto riferimento all'atto di opposizione notificato da il 23.1.2009 (“Letto l'atto di opposizione ad istanza Parte_2 di notificato il 23/01/2009…) senza alcuna contestazione circa l'eventuale conformità della copia Parte_2 all'originale, ma contestando l'avversa opposizione solo in relazione a questioni di merito, attinenti alla sussistenza dei titoli posti a fondamento del credito fatto valere in sede monitoria.
Il profilo concernente l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione era stato sollevato da – Parte_1 almeno in base agli atti a disposizione di questa Corte - solo con la comparsa conclusionale depositata il
19.2.2020 (cfr. tale comparsa, esaminabile dal fascicolo telematico del primo grado) e, dunque, tardivamente
(avendo la comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, non essendo consentito al giudice pronunciarsi su questioni nuove prospettate per la prima volta con tale atto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592; Sez. I, Ord., 23/06/2022,
n. 20232; Sez. I, Ord., 28/04/2022, n. 13347; Sez. II, 15/12/1988, n. 6823).
E al riguardo va detto che la Corte di Cassazione, invero, a Sezioni Unite, ha chiarito, sebbene con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra pagina 7 di 12 una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
05/08/2016, n. 16598; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21075; Sez. III, Ord., 26/03/2024, n.
8173; Sez. III, Ord., 23/03/2024, n. 7924; Sez. VI - 3, Ord., 17/01/2018, n. 1063 ).
E tale impostazione, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è stata ritenuta applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2021, n. 4478; Sez. II, Ord., 07/11/2018, n. 28411; Sez. VI - 3, Ord., 19/09/2017, n.
21692), come nel caso di specie.
Ragion per cui, si ribadisce, la costituzione, in primo grado, dell'opposto, senza contestare tempestivamente la conformità all'originale della copia utilizzata dall'opponente per l'iscrizione a ruolo (e, quindi, per la relativa costituzione), ha sanato la nullità determinata dalla mancata produzione in giudizio, da parte di Parte_2 dell'originale dell'atto di opposizione.
Con la conseguenza che risulta comunque corretta – sia pure integrandone la motivazione, si ribadisce- la valutazione del primo giudice circa la tempestività dell'opposizione, pur essendosi la parte opponente costituita con la c.d. velina.
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Anche gli altri due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Va riportata, in primo luogo, al riguardo, la motivazione del primo giudice posta a fondamento, quanto al merito, dell'accoglimento dell'opposizione proposta da : Parte_2
“Parte opposta ha richiamato e depositato le scritture dalle quali origina l'obbligazione di pagamento, la scrittura del 06.07.2002 e quella del 29.01.2008. A parere del giudice il rapporto che emerge dalla scrittura del 06.07.2002 non può qualificarsi quale contratto di locazione non trovandosi il bene nella disponibilità giuridica dell'asserito locatore, bensì dell'usufruttuario sig. , il quale ha Persona_1 disposto che la somma mensile fosse elargita da a , per il periodo indicato, al fine del riequilibrare il Parte_2 Parte_1 rapporto tra i condividenti con l'accettazione anche dalle odierne parti in causa, trattandosi invece, di un contratto atipico –sottoscritto dal sig. e dalle parti- dal quale origina l'obbligazione di corresponsione del pagamento della somma indicata con la funzione di Persona_1 riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto; con la scrittura del 29.01.2008 i fratelli hanno, poi, proceduto alla divisione dei beni di cui erano nudi proprietari, fermo restando l'usufrutto in favore del genitore, con la conseguenza che nulla è mutato rispetto all'assetto originario. Con la scrittura del 29.01.2008, contestuale all'atto di divisione, e Parte_2 T_ hanno stabilito che solo nel caso di chiusura per motivi giudiziari l'impianto rimarrà nella disponibilità del sig. senza nulla Parte_2 corrispondere a;
si stabilisce di comune accordo che dal momento di inizio dell'attività il sig. Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 12 corrisponderà al sig. il pigione come stabilito nell'accordo del 06.07.2002 intercorso tra di loro..”. Dunque la scrittura Parte_1 richiama espressamente quale fonte dell'obbligo la scrittura del 06.07.2002, con la conseguenza che nulla è mutato. Alla luce di quanto sopra esposto il termine pigione non è utilizzato in senso tecnico- giuridico. Parte opposta, inoltre, non ha provato l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte del sig. . Non si rinviene nella produzione dell'opposto, depositata in Parte_2 data 14.05.2009, l'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione di carburante. Dall'indice si evince che è stata depositata la comparsa di costituzione, il fascicolo depositato per la richiesta di ingiunzione contenente l'accordo del
06.07.2002; copia dell'accordo del 2008; copia del contratto notar copia dichiarazione resa da FA AN. Si rinvengono Per_2 solo i documenti espressamente richiamati e, in particolare, il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo, l'accordo del
06.07.2002; la scrittura del 29.01.2008; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 17.04.2007 resa al comune di Caserta che non riguarda l'autorizzazione di cui sopra. Ne consegue che a fronte della contestazione di parte opponente la domanda non può essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.”.
Dunque, le rationes decidendi sottese all'accoglimento, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell'opposizione proposta da sono state due, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in primo Parte_2 luogo, che il rapporto contrattuale tra le parti, sorto in virtù della scrittura del 6.7.2002, richiamata nel successivo accordo del 29.1.2008, non potesse essere ricondotto ad un contratto tipico di locazione bensì ad un contratto atipico avente “la funzione di riequilibrare i rapporti tra i futuri condividenti nel periodo temporale indicato nell'atto”
e, in secondo luogo, che, comunque, la parte opposta non avesse dimostrato il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, non avendo provato, in base alla documentazione prodotta, “l'inizio dell'attività o la possibilità amministrativa di iniziare l'attività da parte del sig. .”. Parte_2
E la Corte, nel riscontrare che correttamente l'appellante ha criticato entrambe le rationes decidendi (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/08/2024, n. 23150; Sez. III, Ord., 02/07/2024, n. 18194; Sez. Lav., Ord., 19.10.2021, n.
28919; Sez. 1 -, Ord. n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 21490 del 07/11/2005)
– censurando, con il quarto motivo, la qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti operata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e, con il quinto, la ritenuta mancanza di prova circa i suddetti elementi costitutivi del credito vantato in sede monitoria – ritiene, tuttavia, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104; Sez. lavoro, Ord., 19/02/2024, n. 4394), che, effettivamente, l'appello non possa trovare accoglimento.
non ha provato, comunque (anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto contrattuale in Parte_1 oggetto) l'effettivo verificarsi della condizione alla quale le parti, con la scrittura del 29.1.2008 (ridepositata telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta) avevano ancorato il pagamento, da parte dello stesso a , della pigione, “come stabilito nell'accordo del Parte_2 Parte_1
6-7-2002 intercorso tra di loro” (cfr. punto 2 dell'accordo del 29.1.2008).
Condizione rappresentata (come correttamente rilevato dal primo giudice) dall'inizio dell'attività (o dalla possibilità di farlo) da parte di . Parte_2
pagina 9 di 12 Posto, infatti, che nel ricorso per ingiunzione (ridepositato telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta), , dopo avere espressamente dedotto che l'impianto di Parte_1 distribuzione carburanti (con le annesse attività di autolavaggio e servizio gomme), era stato chiuso a seguito di provvedimento giudiziario e che, in data 16.4.2008, era stato riaperto (ragion per cui da tale data sarebbe iniziato l'obbligo, per , di versare il canone di lire 800.000,00 mensili come da atto del 29.1.2008, punto 2), Parte_2 avrebbe dovuto dimostrare il verificarsi di tale condizione.
[... Ma il contratto di affitto di ramo di azienda del 4.12.2007 (concluso dalla società Impianti Carburanti sas
, in persona del socio accomandatario , e la società prodotto in CP_4 Persona_1 Controparte_5 questa sede dall'appellante non prova in modo convincente - anche ammesso che, come dallo stesso dedotto, fosse stato prodotto in primo grado (e che, quindi, non possa incorrere nel divieto dei nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c.)- l'effettivo verificarsi della condizione per l'esigibilità del pagamento della pigione in questione, rappresentata, si ripete – come rilevato dal primo giudice- dall'inizio dell'attività o dalla possibilità amministrativa di iniziare l'attività, da parte di , dal 16.4.2008. Parte_2
Si tratta, infatti, di un contratto non stipulato da (bensì concluso, si ribadisce, dalla società Parte_2
Impianti Carburanti sas di FA Emilio, in persona del socio accomandatario , e dalla società Persona_1
peraltro in data anteriore rispetto al 16.4.2008), il che esclude, in assenza di elementi di segno Controparte_5 contrario, che l'attività fosse iniziata proprio dall'opponente/appellato e che, quindi, l'impianto fosse utilizzato proprio da quest'ultimo in modo diretto o anche indiretto (come invece sostenuto dall'appellante).
A ciò si aggiunge che agli atti non risulta alcuna prova - al fine della dimostrazione, quantomeno indiziaria, dell'esercizio dell'attività, da parte di , mediante la riapertura dell'impianto di distribuzione Parte_2 carburanti (o della possibilità amministrativa di esercitarla) dal 16.4.2008 - del pagamento, da parte dell'affittuaria
(ossia della , del canone previsto nel detto contratto del 4.12.2007 e, quindi, dell'effettiva Controparte_5 esecuzione di tale rapporto.
Quanto, poi, all'autorizzazione amministrativa del che, secondo l'appellante, avrebbe Parte_3 attestato la riapertura dell'attività di distribuzione carburanti, la Corte rileva che tale autorizzazione è stata solo richiamata nell'atto di appello, ma non vi è alcuna prova che fosse stata depositata tempestivamente in primo grado, non essendo peraltro stata censurata specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., la decisione, sul punto, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo cui, nell'ambito della produzione documentale dell'opposto, non era stata rinveniva l'autorizzazione amministrativa attestante la riapertura dell'attività di distribuzione di carburante, non riguardando, peraltro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 17.4.2017, resa al , la detta autorizzazione. Parte_4
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che:
pagina 10 di 12 a) l'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata la nascita di una determinata pretesa di pagamento integra un elemento costitutivo della pretesa medesima e, pertanto, mentre il relativo onere probatorio grava sull'attore, alla stregua delle regole dettate dall'art. 2697 c.c., la deduzione della mancata verificazione di tale condizione costituisce non già un'eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa, non soggetta ad alcun termine di decadenza, dovendo la carenza di un fatto costitutivo del diritto dell'attore essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., 18/07/1980, n. 4701; cfr. anche, in argomento, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
26/08/2024, n. 23120; Sez. III, 14/12/2016, n. 25597);
b) e l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.1.100,01 ad €.5.200,00, in base al valore della controversia (pari ad euro 2.000,00, così determinato in base al criterio c.d. del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 260/2021 R.G.A.C., così provvede: pagina 11 di 12 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1952/2020 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, pubblicata il 6.8.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Raffaele Mele, difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Parte_2 complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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