Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da EN LT s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. stefano.bonatti@milano.pecavvocati.it e lorella.fumarola@milano.pecavvocati.it;
contro
ASL di IN, in persona del direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Giampaolo Delli Cicchi e Andrea Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni 268/A e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. g.dellicicchi2014@pec.libero.it;
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Fiammetta Fusco dell’avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. fiammetta.fusco@pec.regione.lazio.it;
nei confronti
HI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) della deliberazione del Commissario straordinario della ASL di IN n. 6 del 13 gennaio 2025, con la quale si è preso atto dell’adesione, in data 29 novembre 2024, alla convenzione per l’acquisizione di tomografi e risonanze magnetiche per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio (CIG B486BD2CD4) per la fornitura di una risonanza magnetica da 1,5 tesla per le esigenze del presidio ospedaliero di Alatri;
2) della nota prot. n. 57901 del 5 settembre 2024 con la quale l’ASL IN ha chiesto alla centrale acquisti regionale l’adesione alla citata convenzione;
3) del messaggio p.e.o. del 22 ottobre 2024 con la quale la centrale acquisti regionale ha comunicato la disponibilità all’adesione;
4) dell’atto aziendale con cui in data 29 novembre 2024 si è proceduto all’adesione;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i pareri richiamati dalla deliberazione suddetta, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato;
C) il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL di IN e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale n. G11565 del 2 settembre 2022, la Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta (CIG B486BD2CD4, numero gara 8681607), svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione “STELLA”, per l’acquisizione, suddivisa in tre lotti territoriali, di “ tomografi a risonanze magnetiche per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio ” – in particolare, sono specificamente menzionate: Policlinico Tor Vergata, Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO), ASL Roma 3, San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, ASL di Viterbo e ASL di Rieti – per un importo complessivo di euro 7.067.603,56 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza. Detta procedura è stata espletata in vista dell’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero finanziato con le risorse previste dal reg. (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Il disciplinare di gara ha previsto che la Regione Lazio operi in qualità di stazione appaltante e centrale acquisti responsabile della sottoscrizione della convenzione e che, nel periodo di validità di essa, le singole aziende sanitarie possano emettere ordinativi di fornitura fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore dell’appalto messo a gara. Al confronto competitivo hanno partecipato soltanto HI s.p.a. e EN LT s.r.l. e, nonostante si sia classificata al secondo posto in tutti e tre i lotti territoriali, con determinazione dirigenziale n. G15031 del 3 novembre 2022 l’odierna ricorrente EN LT s.r.l. si è comunque aggiudicata il lotto n. 2 (per un importo a base d’asta di euro 2.213.540,99) in applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, mentre la controinteressata HI s.p.a. ha ottenuto i lotti nn. 1 e 3 (con una base d’asta rispettivamente di euro 2.904.721,32 e di 1.522.340,66). Conseguentemente, in data 2 dicembre 2022 le due imprese hanno sottoscritto separate convenzioni aventi una durata di ventiquattro mesi: EN LT s.r.l. per il lotto n. 2, per un controvalore massimo di euro 2.358.097,40 e HI s.p.a. unitariamente per l’esecuzione dei lotti nn. 1 e 3 per complessivi euro 4.709.506,16.
Nel vigore delle suddette convenzioni, con delibera di giunta regionale n. 622 del 9 ottobre 2023 è stato approvato, ai sensi del d.l. 22 giugno 2023 n. 75, conv. nella l. 10 agosto 2023 n. 112, il piano degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, nei cui ambito sono state individuate esigenze di ristrutturazione e acquisizione di tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi ospedalieri sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso. Con successiva delibera giuntale n. 22 del 18 gennaio 2024 è stato a tal fine indicato, tra l’altro, l’intervento di ristrutturazione degli spazi e di potenziamento delle attrezzature del pronto soccorso dell’Ospedale S. Benedetto di Alatri di competenza della ASL di IN (ID 218, CUP B53D23034250002).
Quest’ultima azienda, quindi, con nota prot. n. 49741 del 25 luglio 2024 ha domandato alla Regione Lazio di poter aderire alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta de qua per l’acquisto di una risonanza magnetica da 1,5 tesla da installare presso il suddetto nosocomio, significando di non avere capienza sui finanziamenti PNRR ma sui fondi per il Giubileo 2025, con un codice unico di progetto (CUP) attivo. Mediante atto deliberativo n. 454 del 29 luglio 2024, poi, la stessa ASL ha espresso l’orientamento “ di indire con successivo atto la procedura di gara aperta per la fornitura chiavi in mano di una risonanza magnetica per il presidio di Alatri ”. Con successiva nota prot. n. 57901 del 5 settembre 2024, la medesima azienda ha nuovamente chiesto alla Regione Lazio di poter aderire alla convenzione attuativa della suddetta gara centralizzata al fine di acquisire la risonanza magnetica da destinare all’ospedale di Altri. Avendo ricevuto favorevole riscontro dagli uffici regionali in data 22 ottobre 2024 e venendo così abilitata ad operare sul relativo portale telematico per l’adesione alla convenzione di cui al lotto n. 1, con nota del 29 novembre 2024 la ASL di IN ha emesso un ordinativo di fornitura dell’apparecchio di suo interesse verso HI s.p.a., per un controvalore di euro 671.343,17. Dell’adesione alla gara de qua l’organo di vertice della ASL di IN ha preso atto mediante deliberazione del commissario straordinario n. 6 del 13 gennaio 2025.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 12 febbraio 2025 e depositato il successivo giorno 17, EN LT s.r.l., premettendo di avere un interesse strumentale all’annullamento dell’adesione della ASL di IN alla suddetta convenzione affinché la commessa così aggiudicata alla controinteressata sia reimmessa sul mercato e ritenendo che sia stato disposto un affidamento diretto in spregio ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 54, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 1, 50, comma 1, lett. b) e 59, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, oltre a eccesso di potere e violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici, perché la ASL resistente non ha esplicitato le ragioni della propria scelta e cioè se si trattasse di c.d. adesione contrattuale – prassi che consente di estendere un appalto anche a vantaggio di un’amministrazione diversa che non abbia sin dall’inizio aderito alla procedura – ovvero di adesione ad un accordo quadro ex art. 1, comma 456, l. 27 dicembre 2006 n. 296, che sarebbero in ogni caso illegittime perché: a) quanto all’adesione contrattuale, la legge di gara non contiene una clausola di estensione ad altre aziende ospedaliere e sanitarie diverse da quelle indicate; b) quanto all’adesione ad accordo quadro, è indispensabile che l’amministrazione interessata figuri tra i possibili beneficiari sin dalla data della sua conclusione e che sia chiaramente individuata in uno dei documenti di gara mediante una menzione esplicita e che il numero di dispositivi da fornire non sia esaurito né raggiunto l’importo massimo spendibile; c) HI s.p.a. non era il “ primo aggiudicatario utile ”, posto che anche EN LT s.r.l. ha ottenuto un lotto, sì che l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare ambo i fornitori;
II) violazione degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost., 17, d.lgs. n. 36 del 2023, dei principi fondamentali in materia di appalti pubblici, dato che del tutto irragionevolmente la ASL di IN ha dapprima deliberato di indire una procedura aperta il 29 luglio 2024 e poi, in violazione dell’auto-vincolo così assunto, ha aderito a una procedura di acquisizione già esistente, ha quindi assunto il 29 novembre 2024 una determinazione contrattuale sulla base di un assenso regionale meramente informale, salvo poi prendere finalmente atto della negoziazione con l’impresa controinteressata soltanto il 13 gennaio 2025.
Si è costituita in giudizio l’ASL di IN, che ha preliminarmente eccepito l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento, essendo la gara de qua finanziata con fondi PNRR. Nel merito, ha sottolineato come a termini dell’art. 3 del disciplinare di gara la procedura centralizzata in parola sia stata indetta per sopperire alle esigenze delle “ aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio ”, tra le quali essa senz’altro rientra, senza che l’adesione possa ritenersi preclusa dal fatto che detta ASL non figurasse espressamente tra quelle indicate nei documenti di gara. Ciò in quanto tale documentazione rappresenta “ il quadro di adesioni già raccolte all’atto di indizione della procedura, ma non esclude affatto ” che possano aderire ulteriori aziende sanitarie e ospedaliere regionali, trattandosi di accordo quadro suscettibile di subire modifiche durante il periodo di durata, ai sensi dell’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, come anche espressamente previsto dall’art. 3.2 del disciplinare di gara. Parimenti, ha sottolineato che a valere sulla convenzione n. 1 stipulata fra Regione Lazio e HI s.p.a. vi era ancora un margine di utilizzo, essendo il valore complessivo incrementato del quinto d’obbligo pari a euro 3.726.933,27 e ciò al contrario del lotto n. 2, aggiudicato alla ricorrente, ove l’eventuale ordinativo della ASL di IN avrebbe superato il budget massimo di euro 3.032.056,41 computato includendovi il quinto d’obbligo. Ha inoltre evidenziato che l’atto deliberativo del 29 luglio 2024 non può essere considerato, per quanto qui di interesse, alla stregua una determina a contrarre, dato che per la fornitura della risonanza magnetica per il presidio di Alatri si è soltanto disposto “ di indire con successivo atto ” la relativa procedura d’acquisto. Ha infine insistito sul fatto che l’acquisizione si è perfezionata tramite adesione a una convenzione affidata a livello regionale alle condizioni ivi stabilite, senza che possa parlarsi di un surrettizio affidamento senza gara.
Si è costituita anche la Regione Lazio, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse, dato che EN s.r.l. si è classificata seconda in tutti e tre i lotti territoriali ed è risultata aggiudicataria solo per effetto del numero limite di lotti aggiudicabili fissato dalla legge di gara. Ha poi sottolineato che l’apparecchiatura da essa offerta è più costosa (euro 687.000,00) di quella della controinteressata (euro 671.343,17) e che la convenzione quadro stipulata dalla ricorrente è stata completamente esaurita, sì che l’incremento del quinto d’obbligo non avrebbe comunque consentito di finanziare l’acquisto di un ulteriore risonanza. Ne consegue che l’adesione dell’ASL di IN alla convenzione stipulata dalla regione con HI s.p.a. non ha cagionato alla ricorrente alcun danno specifico, atteso che non sarebbe stato in ogni caso possibile emettere un ordinativo di fornitura a EN LT s.r.l. Nel merito, sul solo primo mezzo di gravame, l’unico di diretto interesse della Regione Lazio, l’ente territoriale ha sottolineato l’irrilevanza dell’omessa menzione della ASL di IN negli atti di gara, dato che essa ha agito come soggetto aggregatore e centrale acquisti, ai sensi degli artt. 3, comma 4, l. reg. 10 agosto 2016 n. 12 e 1, comma 449, l. 27 dicembre 2006 n. 296, stipulando una convenzione quadro valevole sull’intero territorio regionale cui le aziende sanitarie sono obbligate ad aderire.
Con ordinanza 7 marzo 2025 n. 49, questo tribunale ha denegato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, rilevando l’insussistenza di un evidente fumus boni iuris nella posizione della società ricorrente, come pure la carenza di un periculum in mora , stanti, da un lato, la strumentalità dell’interesse azionato e la natura soltanto economica del pregiudizio dedotto e, dall’altro, il contrapposto rilevante interesse pubblico sotteso all’acquisizione de qua , che è funzionale alle esigenze poste dal Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e che, quindi, soggiace all’applicazione dell’art. 48, d.l. 31 maggio 2021 n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021 n. 108 e dell’art. 125 cod. proc. amm.
In vista dell’udienza pubblica di discussione del 7 maggio 2025, le parti hanno depositato scritti difensivi nei quali hanno ribadito le posizioni già assunte. In particolare, la ricorrente ha argomentato sull’inapplicabilità dell’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50 cit., agli accordi quadro e sulla non correttezza dei calcoli operati dall’amministrazione per ricostruire la capienza della convenzione; ha anche affermato che i lavori presso l’Ospedale S. Benedetto di Alatri sarebbero fermi, con ciò contraddicendosi le ragioni di urgenza dedotte in fase cautelare. Infine, ha domandato il risarcimento del danno occorso, quantificando in euro 40,280,00. La ASL di IN ha evidenziato che, al contrario, l’applicazione del quinto d’obbligo agli accordi quadro non è preclusa dalla legge ed ha controdedotto in merito alla capienza del budget della convenzione con HI s.p.a. Ha poi rappresentato che il completamento dei lavori per la posa in opera del macchinario è previsto per il 27 maggio 2025, data alla quale sarà consegnato.
Stante la rilevanza dei documenti depositati dalla ASL di IN il 26 aprile 2025, la trattazione del merito del ricorso è stata differita all’udienza del 4 giugno 2025.
La società ricorrente, quindi, ha notificato il 12 maggio 2025 e depositato il successivo giorno 14 un’istanza di esibizione di documenti amministrativi ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., nei confronti della Fondazione Policlinico di Tor Vergata (PTV), in merito alla quale in data 14 maggio 2025 ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse, per avere l’ente pubblico in questione soddisfatto la richiesta conoscitiva, in realtà, già dal 18 aprile 2025.
Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile anche la Fondazione PTV.
In vista della discussione del merito del ricorso, la ASL di IN ha depositato una memoria con la quale ha sottolineato che la documentazione relativa agli acquisti operati dalla Fondazione PTV conferma la correttezza della valutazione regionale in ordine alla capienza residua della convenzione di cui è causa, dato che le deliberazioni n. 1432 del 12 dicembre 2023 e n. 465 del 16 aprile 2024 citate dalla ricorrente (al pari della delibera IFO n. 902 dell’11 novembre 2024), non costituiscono atti di adesione alla stessa ma separati acquisti di forniture e servizi supplementari che sono contabilmente estranei al relativo plafond .
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato, potendo il collegio definirlo direttamente nel merito in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., che consentono di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2025 n. 1432; TAR Lazio, IN, sez. I, 24 marzo 2025 n. 234; Roma, sez. IV- bis , 7 marzo 2024 n. 4612; IN, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 4; Roma, sez. I, 7 dicembre 2023 n. 18458; sez. II, 29 novembre 2023 n.17960; sez. II, 28 novembre 2023 n. 17826).
Si prescinde quindi dall’esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti per scrutinare direttamente nel merito le censure rivolte da EN LT s.r.l. all’operato della ASL di IN.
2.1 Non può, dunque, essere condiviso il primo mezzo di impugnazione.
2.1.1 La procedura di cui alla citata determinazione dirigenziale del 2 settembre 2022, indetta dalla Regione Lazio in qualità di soggetto aggregatore e centrale acquisti per l’acquisizione, suddivisa in tre lotti territoriali, di “ tomografi a risonanze magnetiche per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio ” e per un importo complessivo di euro 7.067.603,56, è ascrivibile alla categoria degli accordi quadro di cui agli artt. 1, comma 449, l. n. 296 del 2006 – per il quale “ Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a. ” – e 3, comma 4, l. reg. n. 12 del 2016. Si tratta, in particolare, del contratto pubblico definito dall’art. 3, comma 1, lett. iii), d.lgs. n. 50 del 2016, vigente all’epoca dell’indizione della gara, come “ l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste ”.
In tal senso, la procedura in parola è stata indetta a beneficio di un’intera categoria di enti pubblici (“ le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio ”), con predeterminazione del bene oggetto della fornitura, delle condizioni della stessa ( in primis il prezzo unitario), della durata dell’accordo (ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con le imprese aggiudicatarie, ossia dal 2 dicembre 2022) e del budget massimo di spesa a valere su ciascuna di tali convenzioni e dei lotti sottostanti. Ciò, del resto, è confermato dalla lettura del preambolo di tali convenzioni, la cui lett. I chiarisce proprio che esse rappresentano “ le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole amministrazioni contraenti con l’emissione dei relativi ordinativi di fornitura ( i.e. i contratti) ”.
Ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 50 cit., l’accordo può essere eseguito solo dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate nella documentazione di gara e cioè a dire dalla Regione Lazio, che è parte contraente pubblica delle suddette convenzioni con i fornitori ( i.e. EN LT s.r.l. e HI s.p.a.) e dalle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, che sono legittimate a emettere singoli ordinativi di fornitura, rispetto ai quali soltanto possono definirsi “ contraenti ” e responsabili per le obbligazioni da questi nascenti. A tale ultimo riguardo, l’art. 2, comma 1, lett. b), delle suddette convenzioni definisce le “ aziende sanitarie ”, cioè la particolare categoria di enti pubblici regionali che possono assumere la qualità di “ contraenti ” come “ le aziende sanitarie locali della Regione Lazio nell’ambito dei cui territori di competenza il fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti ”.
Tale puntualizzazione è dirimente per consentire alla ASL di IN di avvalersi della gara centralizzata de qua , atteso che la definizione convenzionale di azienda sanitaria contraente non è affatto limitata a quelle specifiche realtà citate nominatim nei documenti di gara – il Policlinico Tor Vergata, l’IFO, l’ASL Roma 3, il San Camillo Forlanini, il San Giovanni Addolorata, l’ASL di Viterbo e l’ASL di Rieti – per le cui esigenze iniziali la gara è stata indetta e consente, quindi, l’adesione di altri soggetti pubblici purché appartenenti alla categoria delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. Del resto, l’interpretazione degli atti amministrativi, quali sono le convenzioni in discorso, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 cod. civ. e ss. per i contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale (TAR Lazio, IN, sez. I, 26 febbraio 2024 n. 167; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2023 n. 5992; sez. VI, 14 dicembre 2022 n. 10937; sez. III, 23 dicembre 2022 n. 10301). Né, d’altro canto, EN LT s.r.l. ha esteso la propria impugnazione alle suddette clausole convenzionali che definiscono il perimetro applicativo dell’accordo quadro in parola, argomentandone la contrarietà a legge.
2.1.2 Appurato che l’ASL resistente era pienamente titolata ad avvalersi della gara centralizzata indetta il 2 settembre 2022, occorre soffermarsi sulla capienza del relativo accordo quadro rispetto alla fornitura de qua .
A termini dell’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50 cit., “ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ”. L’istituto del c.d. quinto d’obbligo e, quindi, il diritto potestativo dell’amministrazione di modificare l’oggetto del contratto entro tale limite, “ ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione appaltante ” e in considerazione di ciò nessuna norma giuridica prescrive che di esso debba tenersi conto ai fini della determinazione del valore dell’appalto oggetto di gara (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 febbraio 2020 n. 284). Trattandosi di un istituto previsto dalla legge per tutti i contratti pubblici, non v’è alcuna ragione per escludere dal suo perimetro applicativo gli accordi quadro; del resto, tale tesi di parte ricorrente non è supportata da alcun riferimento normativo o giurisprudenziale.
Conseguentemente, al fine di calcolare la capienza del budget della convenzione tra Regione Lazio e HI s.p.a. occorre fare riferimento agli importi indicati dall’art. 4, comma 2, della convenzione stessa, e cioè euro 3.105.777,73 (IVA esclusa) per il lotto n. 1 e euro 1.603.728,43 (IVA esclusa) per il lotto n. 3 che, incrementati ex art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50 cit., restituiscono un valore di euro 3.726.933,28 e 1.924.474,116. A termini del successivo art. 14, comma 1, poi, il prezzo di una risonanza magnetica è quantificato in euro 671.343,17.
Sul punto, la Regione Lazio ha chiarito che a valere sul suddetto budget sono stati eseguiti ordinativi per complessivi euro 3.043.912,68 e segnatamente da parte del Policlinico Tor Vergata per euro 1.495.006,84, di IFO per euro 808.502,42 e dell’ASL Roma 3 per euro 740.403.42; ne consegue che per il finanziamento dell’acquisto della ASL di IN erano disponibili euro 683.020,60, a fronte del costo di un tomografo di euro 671.343,17.
Infatti, in tale somma non possono computarsi gli acquisti svolti dal Policlinico Tor Vergata e da IFO per servizi c.d. supplementari rispettivamente per un controvalore rispettivo di euro 907.785,16 e di euro 143.155,00, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 106 cit., per il quale “ I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: […] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi ”. La disposizione de qua costituisce uno strumento assolutamente derogatorio rispetto al principio del confronto concorrenziale e alla regola della gara ed è per questo rigidamente perimetrata dalla natura supplementare rispetto all’iniziale oggetto negoziale, dall’insorgere di una necessità successiva all’originaria aggiudicazione, dal fatto di non essere la prestazione ricompresa nell’appalto iniziale e dalle specifiche difficoltà che verrebbero a crearsi in mancanza (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2020 n. 5962).
Il ricorso all’istituto può quindi ammettersi quando sorga, dopo la stipula del contratto, un evento o una circostanza nuova, tale da richiedere “ una modifica del contratto senza la quale l’interesse che sta alla base della stipula verrebbe ad essere in vario modo frustrato o, comunque, non completamente o proficuamente realizzato ” (TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 4 aprile 2023 n. 139; TAR Toscana, sez. III, 8 giugno 2017 n. 783). Infatti, la nozione di servizi supplementari deve essere interpretata “con il rigore imposto dalla deviazione dalle regole concorrenziali che essa (eccezionalmente) importa ”, avendo riguardo “non già a prestazioni meramente aggiuntive, bensì a prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest’ultima” (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5962).
Nella specie, parte ricorrente non ha specificamente confutato che gli acquisti indicati dall’ASL di IN (es. la citata delibera della Fondazione PTV del 16 aprile 2024) non siano stati disposti in applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 106, sì che deve concludersi che le spese così giustificate da Fondazione PTV e IFO avevano natura supplementare e, come tali, essendo comunque necessarie ma non incluse nell’appalto iniziale, non concorrevano al raggiungimento del budget de quo .
2.1.3 Avendo la ASL di IN facoltà di avvalersi della convenzione stipulata dalla Regione Lazio con HI s.p.a. ed essendo la stessa capiente, non v’era motivo per l’amministrazione di interpellare l’odierna ricorrente, stimolando un confronto competitivo con la controinteressata. Infatti, come chiarito dalla parte pubblica e non contestato – ed anzi ammesso da EN LT s.r.l. a pag. 5 della memoria del 18 aprile 2025, ove si afferma che la “ difesa avversaria […] si è limitata a dimostrare esclusivamente l’assenza di capienza del solo lotto n. 2 ” – il budget residuo del lotto n. 2 aggiudicatole non era sufficiente per sostenere l’acquisto del tomografo necessario all’Ospedale di Alatri. La posizione della ricorrente rispetto alla controinteressata non era quindi sovrapponibile e tale da obbligare a un confronto competitivo.
2.1.4 Per le ragioni sopra illustrate, dunque, il primo motivo di gravame è complessivamente infondato e da rigettare.
2.2 Con il secondo ordine di censure, EN LT s.r.l. ha contestato il fatto che la ASL di IN avrebbe dapprima deliberato di indire una procedura aperta il 29 luglio 2024 e poi, in violazione dell’auto-vincolo così assunto, aderito a una procedura di acquisizione già esistente, assunto il 29 novembre 2024 una determinazione contrattuale sulla base di un assenso regionale meramente informale, salvo poi prendere finalmente atto della negoziazione con l’impresa controinteressata soltanto il 13 gennaio 2025.
2.2.1 Il motivo è infondato perché, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, alcun auto-vincolo si è mai data la ASL di IN mediante l’atto deliberativo del 29 luglio 2024 rispetto alla specifica acquisizione di cui è causa, atteso che con tale atto sono state indette cinque procedure negoziate, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36 cit., per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali destinate ai pronto soccorso della stessa azienda tra le quali, tuttavia, non rientra quella relativa alla fornitura chiavi in mano di una risonanza magnetica per il presidio di Alatri.
Infatti, nell’atto deliberativo del 29 luglio 2024 la ASL di IN, pur prendendo atto dell’esigenza di munirsi di un tomografo per l’ospedale di Alatri, non si è determinata a contrarre per il suo acquisto né, tantomeno, ha avviato la relativa procedura di gara o pubblicato un bando, essendosene soltanto riservata l’indizione in un momento successivo. Ciò comporta che, non essendo stata approvata e pubblicata una regola di gara per tale acquisizione, non sussiste il quid minimo rispetto al quale poter applicare il principio dell’auto-vincolo, che esclude ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione nella concreta attuazione della lex specialis (che deve dunque esistere) salva la possibilità di procedere all’annullamento di essa nell’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2024 n. 5475; sez. V, 5 marzo 2020 n. 1604). Pertanto, alcun affidamento giuridicamente meritevole di terzi può fondarsi sulla prefata statuizione, il cui valore è solo programmatico ed interno all’organizzazione della ASL, la quale aveva piena facoltà di disattendere il suo iniziale orientamento, atteso che l’elemento oggettivo che può dar luogo ad un affidamento “ si sostanzia in un provvedimento che attribuisca al destinatario inequivocabilmente e concretamente un vantaggio, che ne ampli perciò, in tal modo, la sfera giuridica ” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 1° luglio 2020 n. 1176). Infatti, ciò che rende un affidamento ragionevole e meritevole di tutela è “ che il vantaggio che il privato difende sia chiaro, certo e univoco e che trovi la sua fonte in un comportamento attivo, in un atto cioè efficace e vincolante, non essendo all’uopo idoneo, ad esempio, un mero atto endoprocedimentale ed impotente ” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 1° luglio 2020 n. 1176; in termini v.: Cons. Stato., sez. V., 3 agosto 2012 n. 4440).
Tali conclusioni sono congruenti anche con quella giurisprudenza, che il collegio condivide, per la quale stante l’obbligo normativo di acquisto di beni e servizi tramite adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (come è nella specie), “ non sussiste alcun dovere della stazione appaltante di indicare le ragioni della mancata indizione di un’autonoma procedura di affidamento, in quanto un siffatto obbligo motivazionale è richiesto – al contrario – nel caso di scelta della p.a. di procedere in via autonoma, senza l’utilizzo delle ridette convenzioni ” (Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2023 n. 10456; sez. III, 30 agosto 2022 n. 7562; sez. V, 29 maggio 2018 n. 3230).
2.2.2 Chiarito che era nella facoltà della ASL di IN poter liberamente abdicare dall’inziale intenzione di indire una procedura di gara aperta per l’acquisto del bene di cui è causa, le ulteriori censure sulla presunta irragionevolezza della linea di condotta seguita, oltre a non presentarsi sorrette da un concreto interesse, difettando un affidamento giuridicamente tutelabile all’indizione di una gara, sono comunque manifestamente destituite di fondamento.
Dalla lettura del fascicolo processuale, infatti, si evince che, dopo essersi orientata ad avviare una procedura di gara, la ASL di IN ha verificato la possibilità di aderire a una convenzione stipulata dalla Regione Lazio come centrale di committenza ed ancora vigente che le consentiva di ottenere celermente il bene a cui aveva interesse e, appurato che tale possibilità sussisteva, se ne è avvalsa. Non si comprende, quindi, quale dovrebbe essere la patologia, meritevole di annullamento in sede giurisdizionale, di una simile azione amministrativa, che si è limitata a fare applicazione di norme ed istituti previsti dalla legge per ottenere il risultato voluto.
2.3 In definitiva, la domanda annullatoria è del tutto infondata e da respingere, con conseguente inevitabile rigetto anche di quella risarcitoria.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta; respinge la domanda risarcitoria.
Condanna EN LT s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della ASL di IN e della Regione Lazio che sono liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00) in favore della prima ed euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge che, nel caso della Regione Lazio, sono quelli previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’amministrazione da parte di professionisti dipendenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO