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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17 dicembre 2025, davanti al giudice dott.
ER La Mantia, sono presenti l'Avv. Manuela Blanchi in sostituzione degli
Avv.ti CA e Tarantola per parte ricorrente e l'Avv. Vittorio Bertorello in sostituzione dell'Avv. Marina Peschiera per le resistenti.
I difensori discutono la causa, precisando le conclusioni nel seguente modo: per parte ricorrente: come in ricorso introduttivo per parte resistente: come in memoria di costituzione, aderendo quindi alle richieste di controparte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. ER La Mantia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1321/2024 promossa da Parte_1
c.f.: , c.f.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.f.: , elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._3
Chiavari (GE), Piazza Cavour 13/6, presso e nello studio degli Avv.ti Silvio
1 CA e CI Tarantola, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
-ricorrenti-
contro
, nata a [...], Arequipa (Perù) il 28 Controparte_1
marzo 1993, e nata ad [...] Controparte_2
(Perù) il 27 luglio 1943, elettivamente domiciliate in Mantova, Via Chiassi 54, presso e nello studio dell'Avv. Marina Peschiera, che le rappresenta e difende per mandato in atti
-resistenti -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 1/2/2024, Parte_1
e agivano in giudizio nei confronti di Parte_3 Parte_2 [...]
e chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
fosse dichiarato l'acquisto in proprio favore del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Favale di Malvaro, Via Castello, contraddistinti al Catasto Terreni e Fabbricati del predetto Comune come segue:
- foglio 13, mappale 38;
- foglio 13, mappale 38, sub. 1, categoria area urbana;
- foglio 13, mappale 38, sub. 2, categoria C/6,;
- foglio 13, mappale 38, sub. 3, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 4, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 5, categoria A/3;
2 - foglio 13, mappale 38, sub. 6, categoria A/3
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- che, con atto a rogito Notaio del 22/2/1973, il proprio Persona_1
padre, sig. ed il fratello, sig. avevano Persona_2 Parte_4
acquistato, per la quota di ½ ciascuno, il terreno sito a Favale di Malvaro
e censito al NCT di detto Comune al foglio 13, mapp. 38;
- che il sig. dalla data del 22/2/1973 e fino al decesso Persona_2
avvenuto il 30/6/2013, aveva sempre avuto il possesso pacifico ed esclusivo del terreno, senza che nessuno avesse mai avanzato alcuna pretesa;
- che il proprio padre aveva inoltre costruito sul terreno tre fabbricati nel
1974, nel 1976 e nel 2002. I primi due fabbricati erano attualmente accatastati al Catasto Fabbricati (con corrispondenza anche al Catasto
Terreni) del Comune di Favale di Malvaro al foglio 13 mappale 509 e al foglio 13 mappale 510. Il terzo fabbricato risultava invece graffato al mappale 38 (con corrispondenza anche al Catasto Terreni) e, in seguito a variazioni e/o frazionamenti, veniva così classificato: fg. 13 mapp. 38 sub. 1 categoria area urbana;
fg. 13 mapp. 38 sub. 2 categoria C/6; fg.
13 mapp. 38 sub. 3 categoria C/6; fg. 13 mapp. 38 sub. 4 categoria C/6; fg. 13 mapp. 38 sub. 5 categoria A/3; fg. 13 mapp. 38 sub. 6 categoria
A/3;
- che il sig. deceduto il 6/9/1996 in Perù, aveva lasciato come Parte_4
uniche eredi le resistenti, le quali, così come in precedenza il proprio padre, si erano sempre disinteressate dei beni in questione, tra l'altro neppure inseriti nella dichiarazione di successione del sig. Parte_4
- di essere gli unici eredi del sig. Persona_2
- di avere posseduto gli immobili da oltre 20 anni e di avere sempre pagato l'IMU;
3 - che gli immobili medesimi risultavano già catastalmente intestati ad essi attori a causa dell'erronea trascrizione anche su detti beni della sentenza n. 68/2000 del Tribunale di Chiavari, avente in realtà ad oggetto i fabbricati di cui ai predetti mappali 509 e 510 del foglio 13.
Previa costituzione delle resistenti, le quali concludevano nel senso riportato a pagina 3 della comparsa del 24/9/2025, all'udienza del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, la domanda avanzata da Parte_1 Parte_2
e appare fondata e merita, pertanto, accoglimento,
[...] Parte_3
dato che le circostanze poste a fondamento della domanda medesima devono considerarsi adeguatamente provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Al riguardo, giova infatti evidenziare che e Controparte_1
hanno aderito all'accoglimento Controparte_2
della pretesa attorea e hanno riconosciuto espressamente (a) il possesso ultraventennale, continuato pacifico e pubblico dei beni che qui interessano in capo ai ricorrenti, (b) il possesso in via esclusiva degli immobili da parte del sig. dalla data di acquisto (22/2/1973) sino al 30/6/2013, (c) il Persona_2
mancato inserimento dei beni nella dichiarazione di successione del sig.
[...]
(d) il pagamento da parte dei ricorrenti, e prima ancora del loro padre, Pt_4
delle imposte e delle tasse relative ai beni in questione.
Alla luce delle circostanze sopra indicate, il rapporto dei signori Parte_3
e con gli immobili sopra
[...] Parte_2 Parte_1
richiamati denota un possesso pieno, corrispondente cioè al diritto di proprietà, possesso esercitato da più di vent'anni con animus possidendi, per cui devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi di cui all'art. 1158 cod. civ. per l'accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, alla luce dell'integrale adesione di parte resistente alla domanda dei ricorrenti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara che nata ad [...]ù) il 12/10/1961, Parte_1
nata ad [...]ù) il 23/5/1964 e nato Parte_2 Parte_3
a Chiavari il 28/8/1971 hanno acquistato per usucapione a norma di legge la proprietà degli immobili siti in Favale di Malvaro, Via Castello, contraddistinti al
Catasto Terreni e Fabbricati del predetto Comune come segue:
- foglio 13, mappale 38;
- foglio 13, mappale 38, sub. 1, categoria area urbana;
- foglio 13, mappale 38, sub. 2, categoria C/6,;
- foglio 13, mappale 38, sub. 3, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 4, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 5, categoria A/3;
- foglio 13, mappale 38, sub. 6, categoria A/3
Manda alle competenti Autorità, su regolare richiesta di parte interessata, di eseguire le prescritte trascrizioni e volturazioni.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ER La Mantia
5
ER La Mantia, sono presenti l'Avv. Manuela Blanchi in sostituzione degli
Avv.ti CA e Tarantola per parte ricorrente e l'Avv. Vittorio Bertorello in sostituzione dell'Avv. Marina Peschiera per le resistenti.
I difensori discutono la causa, precisando le conclusioni nel seguente modo: per parte ricorrente: come in ricorso introduttivo per parte resistente: come in memoria di costituzione, aderendo quindi alle richieste di controparte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. ER La Mantia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1321/2024 promossa da Parte_1
c.f.: , c.f.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.f.: , elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._3
Chiavari (GE), Piazza Cavour 13/6, presso e nello studio degli Avv.ti Silvio
1 CA e CI Tarantola, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
-ricorrenti-
contro
, nata a [...], Arequipa (Perù) il 28 Controparte_1
marzo 1993, e nata ad [...] Controparte_2
(Perù) il 27 luglio 1943, elettivamente domiciliate in Mantova, Via Chiassi 54, presso e nello studio dell'Avv. Marina Peschiera, che le rappresenta e difende per mandato in atti
-resistenti -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 1/2/2024, Parte_1
e agivano in giudizio nei confronti di Parte_3 Parte_2 [...]
e chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
fosse dichiarato l'acquisto in proprio favore del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Favale di Malvaro, Via Castello, contraddistinti al Catasto Terreni e Fabbricati del predetto Comune come segue:
- foglio 13, mappale 38;
- foglio 13, mappale 38, sub. 1, categoria area urbana;
- foglio 13, mappale 38, sub. 2, categoria C/6,;
- foglio 13, mappale 38, sub. 3, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 4, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 5, categoria A/3;
2 - foglio 13, mappale 38, sub. 6, categoria A/3
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- che, con atto a rogito Notaio del 22/2/1973, il proprio Persona_1
padre, sig. ed il fratello, sig. avevano Persona_2 Parte_4
acquistato, per la quota di ½ ciascuno, il terreno sito a Favale di Malvaro
e censito al NCT di detto Comune al foglio 13, mapp. 38;
- che il sig. dalla data del 22/2/1973 e fino al decesso Persona_2
avvenuto il 30/6/2013, aveva sempre avuto il possesso pacifico ed esclusivo del terreno, senza che nessuno avesse mai avanzato alcuna pretesa;
- che il proprio padre aveva inoltre costruito sul terreno tre fabbricati nel
1974, nel 1976 e nel 2002. I primi due fabbricati erano attualmente accatastati al Catasto Fabbricati (con corrispondenza anche al Catasto
Terreni) del Comune di Favale di Malvaro al foglio 13 mappale 509 e al foglio 13 mappale 510. Il terzo fabbricato risultava invece graffato al mappale 38 (con corrispondenza anche al Catasto Terreni) e, in seguito a variazioni e/o frazionamenti, veniva così classificato: fg. 13 mapp. 38 sub. 1 categoria area urbana;
fg. 13 mapp. 38 sub. 2 categoria C/6; fg.
13 mapp. 38 sub. 3 categoria C/6; fg. 13 mapp. 38 sub. 4 categoria C/6; fg. 13 mapp. 38 sub. 5 categoria A/3; fg. 13 mapp. 38 sub. 6 categoria
A/3;
- che il sig. deceduto il 6/9/1996 in Perù, aveva lasciato come Parte_4
uniche eredi le resistenti, le quali, così come in precedenza il proprio padre, si erano sempre disinteressate dei beni in questione, tra l'altro neppure inseriti nella dichiarazione di successione del sig. Parte_4
- di essere gli unici eredi del sig. Persona_2
- di avere posseduto gli immobili da oltre 20 anni e di avere sempre pagato l'IMU;
3 - che gli immobili medesimi risultavano già catastalmente intestati ad essi attori a causa dell'erronea trascrizione anche su detti beni della sentenza n. 68/2000 del Tribunale di Chiavari, avente in realtà ad oggetto i fabbricati di cui ai predetti mappali 509 e 510 del foglio 13.
Previa costituzione delle resistenti, le quali concludevano nel senso riportato a pagina 3 della comparsa del 24/9/2025, all'udienza del 17/12/2025 la causa era trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, la domanda avanzata da Parte_1 Parte_2
e appare fondata e merita, pertanto, accoglimento,
[...] Parte_3
dato che le circostanze poste a fondamento della domanda medesima devono considerarsi adeguatamente provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Al riguardo, giova infatti evidenziare che e Controparte_1
hanno aderito all'accoglimento Controparte_2
della pretesa attorea e hanno riconosciuto espressamente (a) il possesso ultraventennale, continuato pacifico e pubblico dei beni che qui interessano in capo ai ricorrenti, (b) il possesso in via esclusiva degli immobili da parte del sig. dalla data di acquisto (22/2/1973) sino al 30/6/2013, (c) il Persona_2
mancato inserimento dei beni nella dichiarazione di successione del sig.
[...]
(d) il pagamento da parte dei ricorrenti, e prima ancora del loro padre, Pt_4
delle imposte e delle tasse relative ai beni in questione.
Alla luce delle circostanze sopra indicate, il rapporto dei signori Parte_3
e con gli immobili sopra
[...] Parte_2 Parte_1
richiamati denota un possesso pieno, corrispondente cioè al diritto di proprietà, possesso esercitato da più di vent'anni con animus possidendi, per cui devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi di cui all'art. 1158 cod. civ. per l'accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, alla luce dell'integrale adesione di parte resistente alla domanda dei ricorrenti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara che nata ad [...]ù) il 12/10/1961, Parte_1
nata ad [...]ù) il 23/5/1964 e nato Parte_2 Parte_3
a Chiavari il 28/8/1971 hanno acquistato per usucapione a norma di legge la proprietà degli immobili siti in Favale di Malvaro, Via Castello, contraddistinti al
Catasto Terreni e Fabbricati del predetto Comune come segue:
- foglio 13, mappale 38;
- foglio 13, mappale 38, sub. 1, categoria area urbana;
- foglio 13, mappale 38, sub. 2, categoria C/6,;
- foglio 13, mappale 38, sub. 3, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 4, categoria C/6;
- foglio 13, mappale 38, sub. 5, categoria A/3;
- foglio 13, mappale 38, sub. 6, categoria A/3
Manda alle competenti Autorità, su regolare richiesta di parte interessata, di eseguire le prescritte trascrizioni e volturazioni.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ER La Mantia
5