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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.14124/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14124/2022 R.G.A.C., all' esito dell'udienza del 26.11.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. Pinca Maurizio come Parte_1 da mandato in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dall' avv. Salvatore Graziuso e Francesca Belli come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: Indennità disoccupazione SP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire da parte dell l'indennità mensile di CP_1 disoccupazione NASpI e per l'effetto condannare l resistente CP_1 al pagamento in proprio favore della predetta indennità oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di Power
Distribuzione srl e di essere stato assorbito nel 2019 dalla azienda cessionaria , ha dedotto a fondamento della domanda Controparte_2 che con nota del 23.11.2021 il datore di lavoro aveva disposto il suo trasferimento e quello di altri lavoratori fuori provincia a Bari ovvero oltre 100 km dalla residenza e dalla precedente sede di lavoro;
che con nota del O.S. aveva impugnato stragiudizialmente il predetto Pt_2 trasferimento allegando l' incompatibilità della distanza della nuova sede di lavoro con le esigenze della famiglia;
che pertanto il lavoratore era stato costretto a presentare le dimissioni per giusta causa in data
17.12.2021 per “mancato rispetto condizioni contrattuali”; che in data
20.12.2021 aveva presentato all' domanda amministrativa per la CP_1 fruizione dell'indennità NASpI; che l con nota del 14.3.2022 CP_1 aveva comunicato il rigetto della pratica di disoccupazione con la seguente motivazione: “documentazione non comprovante la giusta causa delle dimissioni”; che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal d. lgs. 22/2015 per la fruizione dell'indennità NASpI. In particolare, sussiste il requisito della perdita involontaria della propria occupazione, avendo egli rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione delle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell' azienda distanza più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Ritenuto quindi illegittimo il rifiuto dell convenuto di CP_1 erogare l'indennità richiesta alla luce delle allegazioni e deduzioni che precedono, il ricorrente ha chiesto dichiarare il proprio diritto all' indennità di disoccupazione SP e per l' effetto condannare l'
all' indennità di disoccupazione oltre accessori come per legge. CP_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l si è costituito in CP_1 giudizio, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Premessa una ricognizione della normativa che disciplina la NASpI, nel merito l ha fatto rilevare che la domanda amministrativa di CP_1 erogazione dell'indennità non è stata accolta in quanto non è stata adeguatamente provata la giusta causa delle dimissioni. La causa è stata istruita per via documentale ed è stata discussa e decisa, previo deposito di note autorizzate, all'odierna udienza con sentenza ex art
127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto, va accolto.
Il giudizio verte sull'accertamento del diritto delle ricorrente a percepire dall il trattamento di disoccupazione denominato “Nuova CP_1
Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) a seguito di dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa. L ha motivato il CP_1 diniego della prestazione con il mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere di provare la giusta causa delle dimissioni.
La prestazione richiesta dalla ricorrente è stata istituita con il d. lgs. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo: “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In base alla normativa citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello lavorativo.
Come chiarito dallo stesso Istituto con la circolare n. 94/2015, la
NASpI viene riconosciuta anche nel caso di dimissioni del lavoratore che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato a titolo esemplificativo nella circolare n. 163/2003 (dimissioni motivate dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell'azienda ex art. 2112 comma 4 codice civile;
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente).
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l Controparte_3 aveva espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore “ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività”, concludendo che “anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91”.
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi
“in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda”, con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione (dimissioni ovvero risoluzione consensuale). Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l ha precisato che, in caso di risoluzione CP_1 consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, “è possibile accedere alla indennità di disoccupazione NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano”, con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento” sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, e che, “in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.”, di talchè “qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara che si è CP_1 dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione
(peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Ciò senza considerare che, nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che “in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto
n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art.
7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n.92 del 2012”, evidenziando poi che “alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”.
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto
(dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire il dipendente in una sede distante oltre 100 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione.
Detto trasferimento, oltretutto, non pare illegittimo, atteso che è stato giustificato dalla decisione aziendale di chiudere definitivamente il punto vendita di Galatone presso cui il ricorrente era adibito, apparendo in tal caso sussistenti le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” prescritte dall'art. 2103 c.c.
La circolare richiamata dalla parte resistente deve, pertanto, essere letta nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo
(perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di SP con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale. Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla SP ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Nel caso di specie la condotta datoriale era legittima (dunque non necessitava di essere impugnata in giudizio o stragiudizialmente) e tuttavia comportava una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla SP.
Nessun rilievo era stato, invece, sollevato in ordine ai restanti presupposti necessari per ottenere il beneficio richiesto, presupposti che, pertanto, devono reputarsi sussistenti.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all' indennità di Parte_1 disoccupazione SP richiesta con domanda del 20.12.2021 e per l' effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione per il CP_1 periodo e nella misura di legge, oltre interessi legali;
2. condanna altresì l convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.800,oo, oltre spese generali IVA e
CPA, con distrazione in favore dell' avv Pinca Maurizio, procuratore anticipatario.
Lecce, 26 novembre 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14124/2022 R.G.A.C., all' esito dell'udienza del 26.11.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. Pinca Maurizio come Parte_1 da mandato in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dall' avv. Salvatore Graziuso e Francesca Belli come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: Indennità disoccupazione SP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire da parte dell l'indennità mensile di CP_1 disoccupazione NASpI e per l'effetto condannare l resistente CP_1 al pagamento in proprio favore della predetta indennità oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di Power
Distribuzione srl e di essere stato assorbito nel 2019 dalla azienda cessionaria , ha dedotto a fondamento della domanda Controparte_2 che con nota del 23.11.2021 il datore di lavoro aveva disposto il suo trasferimento e quello di altri lavoratori fuori provincia a Bari ovvero oltre 100 km dalla residenza e dalla precedente sede di lavoro;
che con nota del O.S. aveva impugnato stragiudizialmente il predetto Pt_2 trasferimento allegando l' incompatibilità della distanza della nuova sede di lavoro con le esigenze della famiglia;
che pertanto il lavoratore era stato costretto a presentare le dimissioni per giusta causa in data
17.12.2021 per “mancato rispetto condizioni contrattuali”; che in data
20.12.2021 aveva presentato all' domanda amministrativa per la CP_1 fruizione dell'indennità NASpI; che l con nota del 14.3.2022 CP_1 aveva comunicato il rigetto della pratica di disoccupazione con la seguente motivazione: “documentazione non comprovante la giusta causa delle dimissioni”; che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal d. lgs. 22/2015 per la fruizione dell'indennità NASpI. In particolare, sussiste il requisito della perdita involontaria della propria occupazione, avendo egli rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione delle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell' azienda distanza più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Ritenuto quindi illegittimo il rifiuto dell convenuto di CP_1 erogare l'indennità richiesta alla luce delle allegazioni e deduzioni che precedono, il ricorrente ha chiesto dichiarare il proprio diritto all' indennità di disoccupazione SP e per l' effetto condannare l'
all' indennità di disoccupazione oltre accessori come per legge. CP_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l si è costituito in CP_1 giudizio, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Premessa una ricognizione della normativa che disciplina la NASpI, nel merito l ha fatto rilevare che la domanda amministrativa di CP_1 erogazione dell'indennità non è stata accolta in quanto non è stata adeguatamente provata la giusta causa delle dimissioni. La causa è stata istruita per via documentale ed è stata discussa e decisa, previo deposito di note autorizzate, all'odierna udienza con sentenza ex art
127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto, va accolto.
Il giudizio verte sull'accertamento del diritto delle ricorrente a percepire dall il trattamento di disoccupazione denominato “Nuova CP_1
Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) a seguito di dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa. L ha motivato il CP_1 diniego della prestazione con il mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere di provare la giusta causa delle dimissioni.
La prestazione richiesta dalla ricorrente è stata istituita con il d. lgs. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo: “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In base alla normativa citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello lavorativo.
Come chiarito dallo stesso Istituto con la circolare n. 94/2015, la
NASpI viene riconosciuta anche nel caso di dimissioni del lavoratore che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato a titolo esemplificativo nella circolare n. 163/2003 (dimissioni motivate dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell'azienda ex art. 2112 comma 4 codice civile;
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente).
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l Controparte_3 aveva espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore “ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività”, concludendo che “anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91”.
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi
“in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda”, con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione (dimissioni ovvero risoluzione consensuale). Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l ha precisato che, in caso di risoluzione CP_1 consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, “è possibile accedere alla indennità di disoccupazione NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano”, con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento” sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, e che, “in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.”, di talchè “qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara che si è CP_1 dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione
(peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Ciò senza considerare che, nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che “in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto
n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art.
7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n.92 del 2012”, evidenziando poi che “alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”.
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto
(dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire il dipendente in una sede distante oltre 100 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione.
Detto trasferimento, oltretutto, non pare illegittimo, atteso che è stato giustificato dalla decisione aziendale di chiudere definitivamente il punto vendita di Galatone presso cui il ricorrente era adibito, apparendo in tal caso sussistenti le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” prescritte dall'art. 2103 c.c.
La circolare richiamata dalla parte resistente deve, pertanto, essere letta nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo
(perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di SP con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale. Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla SP ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Nel caso di specie la condotta datoriale era legittima (dunque non necessitava di essere impugnata in giudizio o stragiudizialmente) e tuttavia comportava una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla SP.
Nessun rilievo era stato, invece, sollevato in ordine ai restanti presupposti necessari per ottenere il beneficio richiesto, presupposti che, pertanto, devono reputarsi sussistenti.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all' indennità di Parte_1 disoccupazione SP richiesta con domanda del 20.12.2021 e per l' effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione per il CP_1 periodo e nella misura di legge, oltre interessi legali;
2. condanna altresì l convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.800,oo, oltre spese generali IVA e
CPA, con distrazione in favore dell' avv Pinca Maurizio, procuratore anticipatario.
Lecce, 26 novembre 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa