Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 14577/2024 R.G.L. promosso da
, n.q. di erede di , con l'avv. Parte_1 Persona_1
FELICI CRISTINA
CONTRO
, con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 5/2/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 4/2/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14577/2024 R.G.L., promossa
D A
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. FELICI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura in VIA F. CP_1
LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta al CP_1
pagamento in favore della ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti alla sua dante causa, , a decorrere dal 5.1.2022 Persona_1
e sino alla data del decesso della stessa, avvenuto il 21.12.2023, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, liquidati con mod.
TE08 dell' datato 22.10.2024 in complessivi € 10.454,66 e non corrisposti, CP_1
oltre interessi legali a decorrere dal 6.5.2022 e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FELICI CRISTINA antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della CP_1
prestazione dovuta alla propria dante causa, il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale del 26 - 27/5/2024, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo che “In data 19/08/2024, è stata effettuata al patronato una richiesta di integrazione documenti. Nello specifico è stato richiesto di trasmettere la dichiarazione di responsabilità relativa allo stato di ricovero, che non è tuttavia pervenuta. Per tale motivo l'istanza è stata respinta in data 25/09/2024, per poi essere riaperta non appena gli eredi hanno trasmesso la documentazione richiesta ed è stata definita con pagamento in cassa sede (ovvero non corrisposto), come usualmente avviene con gli utenti deceduti.
Allo stato attuale non è stata tuttavia presentata da parte degli eredi alcuna domanda di "rate maturate e non riscosse", necessaria per potere effettuare il pagamento nei loro confronti”.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalla parte ricorrente, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente con le note scritte - dopo aver premesso che la documentazione in origine presentata in allegato alla domanda di liquidazione e di aver in ogni caso trasmesso all' , in data 29.11.2024, il modello di rate maturate e non riscosse CP_2
- ha dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto alla propria madre con decreto di omologa di questo Tribunale, insistendo per la condanna dell' . CP_2
Non è dubbio che il credito sia stato riconosciuto e liquidato dall con mod. CP_1
TE08 del 22.10.2024, al pagamento dei cui importi l va condannato, come CP_2
in parte dispositiva, oltre agli interessi come per legge.
Ed invero, il decreto di omologa alla cui liquidazione l doveva provvedere CP_1
nei termini di legge era stato emesso in favore della ricorrente in qualità di erede della madre ove la ricorrente aveva correttamente compilato Persona_1
il quadro della domanda amministrativa relativo alla dichiarazione di non ricovero.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025.
La Giudice
Paola Marino