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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
19.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6396/2024 avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Carducci n. 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro
Faggiano, che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
DE De GA n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
13.3.2024, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
19585/2022) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per l'ottenimento della pensione di inabilità e/o assegno d'invalidità civile (ex lege n. 118/71), relativamente alla domanda amministrativa del 25.2.2022.
1 Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “ si può affermare che ci si trova di fronte
[...] ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 67% (sessantasette per cento) dal 25.02.2022.”, non riconoscendo in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, l'omessa diagnosi di alcune patologie sofferte, dall'altro, la sottovalutazione della patologia psichiatrica.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una Parte_1 nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per la pensione di inabilità e/o assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche maturate.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale, all'udienza del 02.10.2024, veniva nominato altro C.T.U., dott.ssa
[...]
al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla Per_2 ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni rese, l'udienza del 19.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Nel caso in esame, il primo consulente, dott. , ha diagnosticato in capo alla ricorrente Per_1 le seguenti patologie: “Endometriosi in soggetto isterectomizzato;
Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva”, accertando una invalidità in misura del 67%.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 67% (sessantasette per cento) dal 25.02.2022.”.
Tuttavia, alla luce tanto delle contestazioni sollevate, quanto della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, si rendeva necessario, pertanto, la nomina di un nuovo C.T.U., dott.ssa al fine di valutare compiutamente la gravità del Persona_2 complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Ciò detto, nella nuova relazione resa il nuovo consulente, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa nonché quella successivamente sopravvenuta al primo accesso peritale, accertava che: “[…] dalla raccolta anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria agli atti si evince l'endometriosi veniva diagnosticata alla ricorrente all'età di 25 anni;
in tale epoca infatti si sottoponeva ad intervento chirurgico di asportazione di una cisti endometriosica all'ovaio destro. Successivamente, nel 2019, una RM eseguita evidenziava aree endometriosiche “lungo il decorso del legamento utero-sacrale di destra ed a livello della parete anteriore del retto”, che non hanno, comunque, necessitato di alcun trattamento. Nel 2022, all'età di 50 anni, si sottoponeva ad intervento chirurgico di isterectomia subtotale per una fibromatosi uterina. Per quanto attiene la valutazione di tale complessivo quadro anatomofunzionale, considerato che le vigenti tabelle dell'invalidità civile, approvate con D.M. 05/02/92, prevedono il tasso invalidante del 25% (codice 6603) gli esiti di isterectomia in età fertile (anche se nel nostro caso l'isterectomia avveniva all'età di 50 anni quindi al limite massimo della fertilità), e che è possibile valutare con il 15% di invalidità (codice 9322 per analogia non esistendo codice specifico per tale patologia) l'endometriosi (patologia cronica e benigna), il suddetto complessivo quadro patologico andrà valutato con il tasso invalidante del
36%. Nel frattempo, nel 2015, a causa di un episodio di occlusione intestinale da blocco infiammatorio aderenziale dell'ultima ansa di tenue e appendice, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico di resezione segmentaria del tenue ed appendicectomia. Tali esiti, puramente anatomici (non evidenziandosi all'esame documentale degli atti ed a quello anamnestico alcuna ripercussione funzionale intestinale), considerati anche gli esiti, anch'essi puramente anatomici, dell'intervento chirurgico di plastica per laparocele, ed i diverticoli al sigma evidenziati nel corso della colonscopia eseguita nel febbraio 2025 (che peraltro ha evidenziato l'assenza di flogosi), andranno valutati con il tasso invalidante del 25% (per
3 analogia e riduzione al codice 6420). Applicando la formula del Balthazard si giunge ad una riduzione della capacità lavorativa del 52%. Per quanto attiene la patologia osteoarticolare, caratterizzata da note di spondiloartrosi lombosacrale con piccola ernia discale L5-S1 evidenziate alla RM eseguita nel febbraio 2025, questa si manifesta dal punto di vista clinico con una limitazione articolare ai gradi estremi del tratto rachideo lombosacrale che si accompagna ad un conservato tonotrofismo delle masse muscolari del rachide e degli arti;
la forza prensile è conservata ed i cambi posturali e la deambulazione avvengono in piena autonomia. Considerati anche gli episodi di lombosciatalgia destra che la ricorrente tratta con terapia farmacologica, tale quadro anatomo-funzionale andrà valutato con il tasso di invalidità pari al 20% (per riduzione al codice 7010 che prevede l'anchilosi del rachide lombosacrale, situazione questa assolutamente non presente). Applicando la formula del Balthazard si giunge ad una riduzione della capacità lavorativa del 61%. Con un tasso di invalidità pari al 15%
(codice 2207), andranno valutate, infine, sempre secondo le tabelle di invalidità vigenti, le note ansiosodepressive riscontrate alla ricorrente. Durante il colloquio libero la ricorrente è apparsa, infatti, vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, con sfera intellettiva conservata;
sempre al colloquio libero si è rilevata solo una lieve riduzione del tono dell'umore con note ansiose”.
Inoltre, in risposta alle contestazioni specifiche formulate dalla ricorrente nel presente ricorso in opposizione, il C.T.U. così chiariva: “Per quanto attiene “l'endometriosi in esiti di asportazione della cisti ovarica endometriosica destra e di laparoisterectomia subtotale per fibromatosi uterina”, non appare assolutamente corretto il riferimento al codice 9323 (e quindi la valutazione del 70%) indicato dagli Avvocati di parte;
tale codice si riferisce infatti ad una patologia neoplastica a prognosi favorevole ma con “grave compromissione funzionale”, assolutamente non evidenziata né nell'esame clinico-anamnestico né in quello documentale.
Inoltre è stata da me largamente valutata con il codice 6603, che prevede il tasso invalidante del
25% per gli esiti di isterectomia “in età fertile”; nel nostro caso, invece, l'isterectomia avveniva all'età di 50 anni della ricorrente, quindi in età fisiologicamente non più fertile oppure al limite massimo della fertilità. Per quanto attiene la patologia osteoarticolare il codice 7010 prevede un range del 31%-40% per “l'anchilosi” del rachide lombosacrale, cioè per un “blocco” articolare del rachide lombosacrale, situazione questa assolutamente non presente nel caso in esame. L'esame clinico, infatti, ha evidenziato una limitazione articolare “ai gradi estremi” del tratto rachideo lombosacrale con conservato tonotrofismo delle masse muscolari del rachide e degli arti, cambi posturali e deambulazione pienamente autonomi. Pertanto, appare corretta, considerati anche gli episodi di lombosciatalgia destra che la ricorrente tratta con terapia farmacologica, la mia precedente valutazione del 20% di ridotta capacità lavorativa, per riduzione al codice 7010. Per quanto attiene, infine la patologia psichiatrica non è possibile, come affermano gli Avvocati di parte, la valutazione di un tasso di invalidità pari al 25% (codice
2209: sindrome depressiva endoreattiva media) più un ulteriore tasso di invalidità pari al 15%
(codice 2207: nevrosi ansiosa), basandosi su solo due certificati specialistici rispettivamente del
4 gennaio 2023 ed aprile del 2023. Precedentemente e successivamente a tale periodo non vi è agli atti alcuna documentazione in merito;
pertanto tale evidenza, in uno con l'esame clinico attuale che depone per semplici “note ansiosodepressive”, depongono per una condizione attualmente ben controllata che non ha necessitato, dopo tale periodo, di ulteriore apporto specialistico”
Ed ha, infine, così concluso:” Alla luce di quanto esposto si conferma per la Sig.ra
la mia precedente valutazione di “invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa pari a 67%”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (L. n. 117/81).
Ciò detto va ricordato, in primo luogo, che sul piano medico legale non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, L. n. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 17400 del
29/08/2016, Cass. n. 11185 del 23/04/2019).
Nella specie, come detto, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate in capo alla sig.ra e, all'esito di un approfondito esame Parte_1 obiettivo, ha concluso per la sussistenza di un quadro clinico determinante una invalidità in misura del 67%.
Ulteriormente, va precisato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u., infatti, hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso in esame, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott.ssa tali doglianze non Per_2
5 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Anche le ulteriori censure sollevate dalla parte opponente nelle note di udienza depositate il
12.11.2025 non appaiono inficiare la ricostruzione del quadro clinico ben evidenziato dal CTU.
In particolare è sufficiente rilevare , al fine di confermare che la percentuale invalidante della parte ricorrente non supera la soglia del 73% utile per il riconoscimento dell'invocato requisito sanitario, che non appare aderente alla realtà fattuale la rivendicazione dell'applicazione delle doppia percentuale (codice tabellari 2205 e 2207) per la patologia ansiosa depressiva per la quale difetta , come riconosce la stessa opponente documentazione sanitaria recente risalendo quella depositata alla prima parte dell'anno 2023 (gennaio ed aprile). In proposito il CTU correttamente conclude per la presenza di “note ansioso-depressive “ evidenziando come sopra riportato “
…che durante il colloquio libero la ricorrente è apparsa, infatti, vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, con sfera intellettiva conservata….” Situazione oggettiva che esclude che possa riconoscersi la percentuale complessiva del 38 come richiesto .
Alla luce di tali considerazioni, dovendosi escludere il raggiungimento della percentuale invalidante per l'assegno di invalidità, il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
19.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6396/2024 avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Carducci n. 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro
Faggiano, che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
DE De GA n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
13.3.2024, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
19585/2022) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per l'ottenimento della pensione di inabilità e/o assegno d'invalidità civile (ex lege n. 118/71), relativamente alla domanda amministrativa del 25.2.2022.
1 Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “ si può affermare che ci si trova di fronte
[...] ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 67% (sessantasette per cento) dal 25.02.2022.”, non riconoscendo in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, l'omessa diagnosi di alcune patologie sofferte, dall'altro, la sottovalutazione della patologia psichiatrica.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una Parte_1 nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per la pensione di inabilità e/o assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche maturate.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale, all'udienza del 02.10.2024, veniva nominato altro C.T.U., dott.ssa
[...]
al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla Per_2 ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni rese, l'udienza del 19.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Nel caso in esame, il primo consulente, dott. , ha diagnosticato in capo alla ricorrente Per_1 le seguenti patologie: “Endometriosi in soggetto isterectomizzato;
Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva”, accertando una invalidità in misura del 67%.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 67% (sessantasette per cento) dal 25.02.2022.”.
Tuttavia, alla luce tanto delle contestazioni sollevate, quanto della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, si rendeva necessario, pertanto, la nomina di un nuovo C.T.U., dott.ssa al fine di valutare compiutamente la gravità del Persona_2 complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Ciò detto, nella nuova relazione resa il nuovo consulente, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa nonché quella successivamente sopravvenuta al primo accesso peritale, accertava che: “[…] dalla raccolta anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria agli atti si evince l'endometriosi veniva diagnosticata alla ricorrente all'età di 25 anni;
in tale epoca infatti si sottoponeva ad intervento chirurgico di asportazione di una cisti endometriosica all'ovaio destro. Successivamente, nel 2019, una RM eseguita evidenziava aree endometriosiche “lungo il decorso del legamento utero-sacrale di destra ed a livello della parete anteriore del retto”, che non hanno, comunque, necessitato di alcun trattamento. Nel 2022, all'età di 50 anni, si sottoponeva ad intervento chirurgico di isterectomia subtotale per una fibromatosi uterina. Per quanto attiene la valutazione di tale complessivo quadro anatomofunzionale, considerato che le vigenti tabelle dell'invalidità civile, approvate con D.M. 05/02/92, prevedono il tasso invalidante del 25% (codice 6603) gli esiti di isterectomia in età fertile (anche se nel nostro caso l'isterectomia avveniva all'età di 50 anni quindi al limite massimo della fertilità), e che è possibile valutare con il 15% di invalidità (codice 9322 per analogia non esistendo codice specifico per tale patologia) l'endometriosi (patologia cronica e benigna), il suddetto complessivo quadro patologico andrà valutato con il tasso invalidante del
36%. Nel frattempo, nel 2015, a causa di un episodio di occlusione intestinale da blocco infiammatorio aderenziale dell'ultima ansa di tenue e appendice, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico di resezione segmentaria del tenue ed appendicectomia. Tali esiti, puramente anatomici (non evidenziandosi all'esame documentale degli atti ed a quello anamnestico alcuna ripercussione funzionale intestinale), considerati anche gli esiti, anch'essi puramente anatomici, dell'intervento chirurgico di plastica per laparocele, ed i diverticoli al sigma evidenziati nel corso della colonscopia eseguita nel febbraio 2025 (che peraltro ha evidenziato l'assenza di flogosi), andranno valutati con il tasso invalidante del 25% (per
3 analogia e riduzione al codice 6420). Applicando la formula del Balthazard si giunge ad una riduzione della capacità lavorativa del 52%. Per quanto attiene la patologia osteoarticolare, caratterizzata da note di spondiloartrosi lombosacrale con piccola ernia discale L5-S1 evidenziate alla RM eseguita nel febbraio 2025, questa si manifesta dal punto di vista clinico con una limitazione articolare ai gradi estremi del tratto rachideo lombosacrale che si accompagna ad un conservato tonotrofismo delle masse muscolari del rachide e degli arti;
la forza prensile è conservata ed i cambi posturali e la deambulazione avvengono in piena autonomia. Considerati anche gli episodi di lombosciatalgia destra che la ricorrente tratta con terapia farmacologica, tale quadro anatomo-funzionale andrà valutato con il tasso di invalidità pari al 20% (per riduzione al codice 7010 che prevede l'anchilosi del rachide lombosacrale, situazione questa assolutamente non presente). Applicando la formula del Balthazard si giunge ad una riduzione della capacità lavorativa del 61%. Con un tasso di invalidità pari al 15%
(codice 2207), andranno valutate, infine, sempre secondo le tabelle di invalidità vigenti, le note ansiosodepressive riscontrate alla ricorrente. Durante il colloquio libero la ricorrente è apparsa, infatti, vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, con sfera intellettiva conservata;
sempre al colloquio libero si è rilevata solo una lieve riduzione del tono dell'umore con note ansiose”.
Inoltre, in risposta alle contestazioni specifiche formulate dalla ricorrente nel presente ricorso in opposizione, il C.T.U. così chiariva: “Per quanto attiene “l'endometriosi in esiti di asportazione della cisti ovarica endometriosica destra e di laparoisterectomia subtotale per fibromatosi uterina”, non appare assolutamente corretto il riferimento al codice 9323 (e quindi la valutazione del 70%) indicato dagli Avvocati di parte;
tale codice si riferisce infatti ad una patologia neoplastica a prognosi favorevole ma con “grave compromissione funzionale”, assolutamente non evidenziata né nell'esame clinico-anamnestico né in quello documentale.
Inoltre è stata da me largamente valutata con il codice 6603, che prevede il tasso invalidante del
25% per gli esiti di isterectomia “in età fertile”; nel nostro caso, invece, l'isterectomia avveniva all'età di 50 anni della ricorrente, quindi in età fisiologicamente non più fertile oppure al limite massimo della fertilità. Per quanto attiene la patologia osteoarticolare il codice 7010 prevede un range del 31%-40% per “l'anchilosi” del rachide lombosacrale, cioè per un “blocco” articolare del rachide lombosacrale, situazione questa assolutamente non presente nel caso in esame. L'esame clinico, infatti, ha evidenziato una limitazione articolare “ai gradi estremi” del tratto rachideo lombosacrale con conservato tonotrofismo delle masse muscolari del rachide e degli arti, cambi posturali e deambulazione pienamente autonomi. Pertanto, appare corretta, considerati anche gli episodi di lombosciatalgia destra che la ricorrente tratta con terapia farmacologica, la mia precedente valutazione del 20% di ridotta capacità lavorativa, per riduzione al codice 7010. Per quanto attiene, infine la patologia psichiatrica non è possibile, come affermano gli Avvocati di parte, la valutazione di un tasso di invalidità pari al 25% (codice
2209: sindrome depressiva endoreattiva media) più un ulteriore tasso di invalidità pari al 15%
(codice 2207: nevrosi ansiosa), basandosi su solo due certificati specialistici rispettivamente del
4 gennaio 2023 ed aprile del 2023. Precedentemente e successivamente a tale periodo non vi è agli atti alcuna documentazione in merito;
pertanto tale evidenza, in uno con l'esame clinico attuale che depone per semplici “note ansiosodepressive”, depongono per una condizione attualmente ben controllata che non ha necessitato, dopo tale periodo, di ulteriore apporto specialistico”
Ed ha, infine, così concluso:” Alla luce di quanto esposto si conferma per la Sig.ra
la mia precedente valutazione di “invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa pari a 67%”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (L. n. 117/81).
Ciò detto va ricordato, in primo luogo, che sul piano medico legale non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, L. n. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 17400 del
29/08/2016, Cass. n. 11185 del 23/04/2019).
Nella specie, come detto, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate in capo alla sig.ra e, all'esito di un approfondito esame Parte_1 obiettivo, ha concluso per la sussistenza di un quadro clinico determinante una invalidità in misura del 67%.
Ulteriormente, va precisato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u., infatti, hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso in esame, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott.ssa tali doglianze non Per_2
5 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Anche le ulteriori censure sollevate dalla parte opponente nelle note di udienza depositate il
12.11.2025 non appaiono inficiare la ricostruzione del quadro clinico ben evidenziato dal CTU.
In particolare è sufficiente rilevare , al fine di confermare che la percentuale invalidante della parte ricorrente non supera la soglia del 73% utile per il riconoscimento dell'invocato requisito sanitario, che non appare aderente alla realtà fattuale la rivendicazione dell'applicazione delle doppia percentuale (codice tabellari 2205 e 2207) per la patologia ansiosa depressiva per la quale difetta , come riconosce la stessa opponente documentazione sanitaria recente risalendo quella depositata alla prima parte dell'anno 2023 (gennaio ed aprile). In proposito il CTU correttamente conclude per la presenza di “note ansioso-depressive “ evidenziando come sopra riportato “
…che durante il colloquio libero la ricorrente è apparsa, infatti, vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, con sfera intellettiva conservata….” Situazione oggettiva che esclude che possa riconoscersi la percentuale complessiva del 38 come richiesto .
Alla luce di tali considerazioni, dovendosi escludere il raggiungimento della percentuale invalidante per l'assegno di invalidità, il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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