Sentenza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/08/2022, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/08/2022
N. 01363/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno e Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'Informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- adottata in data 9.12.2020 dalla Prefettura di Lecce in danno di -OMISSIS-;
- della nota di pari data, prot. -OMISSIS-, a mezzo della quale la Prefettura di Lecce ha comunicato alla odierna ricorrente l'adozione della misura in parola;
- di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Lecce, dagli organi investigativi e di polizia, dalle Forze dell'Ordine, dalla Direzione Investigativa Antimafia Sezione Operativa di Lecce e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta ancorché non conosciuti, quali, in particolare:
- del verbale della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 1.10.2019 presso la Prefettura di Lecce;
- delle informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria e, segnatamente, della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2020 della Direzione Investigativa Antimafia Direzione Operativa di Lecce;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2020 e della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2020 della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce;
- del diniego di accesso agli atti sottesi alla misura interdittiva, frapposto dalla Prefettura di Lecce con provvedimento del 20 gennaio 2021, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- inoltrata a mezzo pec in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, presupposto, connesso o conseguente sotteso alla misura in oggetto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/3/2021, per l’annullamento:
del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Aeroportuale di Puglia e Basilicata di E.N.A.C., comunicato in data 12 febbraio 2021, con il quale è sospesa per 12 mesi l'autorizzazione all'apertura all'attività di traffico aereo di aviazione generale dell'aeroporto -OMISSIS- e pertanto di chiusura dello scalo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/8/2021, per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1.07.2021 adottato dalla Prefettura di Lecce e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 1.07.2021 con cui l'U.T.G. di Lecce ha respinto l'istanza di aggiornamento dell'Informazione antimafia presentata dalla ricorrente in data 11.05.2021 confermando il provvedimento interdittivo già oggetto di ricorso;
- del verbale di riunione del Gruppo Interforze tenutosi in data 25.06.2021, mai comunicato e solo citato nel suddetto provvedimento, con cui l'organo tecnico ha deliberato di confermare la misura interdittiva;
- delle valutazioni e dei giudizi espressi dalla Prefettura in sede di riesame ed aggiornamento;
- degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti e di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, presupposto, connesso o conseguente sotteso alla misura in oggetto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/2/2022, per l’annullamento:
- del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Aeroportuale di Puglia e Basilicata di E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. -OMISSIS- del 9.12.2021, comunicato con nota -OMISSIS- del 10.12.2021, con cui si è disposta la decadenza a decorrere dal 18 dicembre 2021 della società ricorrente dall'autorizzazione per l'apertura dell'aeroporto -OMISSIS- all'attività di traffico aereo di aviazione generale e non commerciale e scuola di volo e volo aereo, già rilasciata con provvedimento E.N.A.C. n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e provvedimenti già gravati col ricorso introduttivo e con i successivi atti di motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e di E.N.A.C. - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Maruotti, in sostituzione degli avv.ti A. Clarizia e F. Zaccone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - proprietaria e gestore dell’Aereoporto-OMISSIS- “-OMISSIS-” - impugna, con ricorso notificato l’08/02/2021 e depositato in giudizio il 18/02/2021, il decreto interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- adottato in data 9.12.2020 e notificato in pari data dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, recante informativa che “ in relazione alla società "-OMISSIS-" (P.I. -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS-, sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i. ”, essendo emersa “ la vicinanza e la comunanza di interessi economici tra noti esponenti dell'associazione camorristica nota come clan dei -OMISSIS- e -OMISSIS-…. stante il ruolo di primo piano svolto all'interno della stessa dal -OMISSIS- che, oltre a ricoprire l'incarico di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne detiene anche la quota sociale di maggioranza per il tramite della società "-OMISSIS-", di cui il -OMISSIS- è socio al 41% ”, nonché tutte le valutazioni e gli accertamenti compiuti sottesi alla misura anzidetta e, in particolare, il verbale della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 1.10.2019 presso la Prefettura di Lecce, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria e, segnatamente, la nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2020 della Direzione Investigativa Antimafia Direzione Operativa di Lecce, la nota prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2020 la nota prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2020 della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, il diniego di accesso agli atti istruttori (poi esibiti nel corso del presente giudizio) sottesi alla misura interdittiva, frapposto dalla Prefettura di Lecce con provvedimento del 20 gennaio 2021, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- inoltrata a mezzo p.e.c. in pari data.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91 E 93 D. LGS. n. 159/2011. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 3 LEGGE n. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. n. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA E CORRETTA ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLE MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO DI POTERE.
Il 19/02/2021, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Con un primo atto di motivi aggiunti notificati il 02/03/2021 e depositati in giudizio il 05/03/2021, la Società ricorrente impugna, altresì (per illegittimità derivata), il provvedimento di E.N.A.C. del 12 febbraio 2021, con il quale è stata sospesa per 12 mesi l’autorizzazione all’apertura all’attività di traffico aereo di aviazione generale dell’aeroporto -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 21- quater , comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il 03/03/2021, i difensori di parte ricorrente hanno depositato in giudizio un’istanza per chiedere la discussione orale da remoto della Camera di Consiglio fissata per il giorno 9 marzo 2021, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020.
Il 05/03/2021, si è costituito in giudizio l’E.N.A.C., depositando una memoria di costituzione per resistere al ricorso, contestandone integralmente il contenuto, e chiedendo a questo Tribunale di respingere il ricorso perché inammissibile, improcedibile, irricevibile e comunque infondato nel merito.
Il 05/03/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per le Amministrazioni resistenti, per controdedurre esclusivamente in relazione al ricorso principale, deducendo l’insussistenza dei termini a difesa con riferimento all’atto di motivi aggiunti, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare e per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso.
L’08/03/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio note di udienza, riportandosi agli atti defensionali e documenti depositati ed insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 09/03/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore di quest’ultima ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, gli altri avvocati nulla hanno osservato e il Presidente di questa Sezione ha accolto l'istanza avanzata dal difensore della Società ricorrente, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari e la fissazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 20 luglio 2021.
Il 18/06/2021, i difensori di parte ricorrente hanno depositato in giudizio un’istanza per il rinvio della pubblica udienza del 20/07/2021, considerato “ che la società ricorrente in data 11 maggio 2021 ha presentato alla Prefettura di Lecce istanza di aggiornamento ex artt. 84 e ss., 91 co. 5 e 93 co. 7 d.lgs. 159/2011, dopo aver adottato doverose misure di dissociazione e di “self cleaning” intese a garantire la concreta estromissione delle figure controindicate dalla governance della “-OMISSIS-” e dalla compagine della società -OMISSIS-, socio di maggioranza della istante ” e “ che pende ancora l’istanza presso la Prefettura ”.
Il 15/07/2021, i difensori della Società ricorrente, considerato che “ con nota prot. -OMISSIS- del 1.07.2021 la Prefettura di Lecce ha comunicato alla deducente il provvedimento prot. -OMISSIS- di pari data con cui ha rigettato la suddetta istanza di aggiornamento e confermato l’informativa antimafia già gravata nel presente giudizio ”, hanno depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 20/07/2021, per consentire la proposizione di ulteriori motivi aggiunti avverso il citato provvedimento di diniego d’aggiornamento antimafia.
Nella pubblica udienza del 20/07/2021, il Presidente di questa Sezione, letta la richiesta di rinvio depositata da parte ricorrente per la proposizione di motivi aggiunti, ha disposto il rinvio della causa all'Udienza Pubblica dell'8 marzo 2022.
Con un secondo atto di motivi aggiunti notificati il 29/07/2021 e depositati in giudizio il 04/08/2021, la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1.07.2021, e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 1.07.2021, con cui la Prefettura di Lecce ha respinto l’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia presentata dalla ricorrente in data 11.05.2021, confermando il provvedimento interdittivo già oggetto di ricorso, nonché il verbale di riunione del Gruppo Interforze tenutosi in data 25.06.2021, con cui l’organo tecnico ha deliberato di confermare la misura interdittiva, oltrechè le valutazioni e i giudizi espressi dalla Prefettura in sede di riesame ed aggiornamento.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, ha dedotto le seguenti censure:
I. PRIMO MOTIVO AGGIUNTO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91 E 93 D. LGS. n. 159/2011. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 3 LEGGE n. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. n. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA E CORRETTA ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLE MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO DI POTERE.
II. SECONDO MOTIVO AGGIUNTO.
ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA PER LE MEDESIME RAGIONI DEL RICOSO INTRODUTTIVO.
Con terzo atto di motivi aggiunti notificati in data 3-4/02/2022 e depositati in giudizio il 03/02/2022, la Società ricorrente impugna (per illegittimità derivata) il provvedimento di E.N.A.C. del 09/12/2021, con cui, in base all’art. 67, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011, si è disposta la decadenza a decorrere dal 18 dicembre 2021 della Società ricorrente dall’autorizzazione per l’apertura dell’aeroporto -OMISSIS- all’attività di traffico aereo di aviazione generale e non commerciale e scuola di volo e volo aereo, già rilasciata con provvedimento E.N.A.C. n. -OMISSIS-.
Il 05/02/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per controdedurre in relazione ai secondi motivi aggiunti, stante l’insussistenza dei termini a difesa con riferimento all’atto dei terzi motivi aggiunti notificati solo in data 4 febbraio 2022, insistendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti.
Il 15/02/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una ulteriore memoria difensiva per ribadire l’insussistenza dei termini a difesa con riferimento al III° atto di motivi aggiunti notificato solo in data 3 febbraio 2022, insistendo e per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso.
Il 18/02/2022, i difensori di parte ricorrente hanno depositato in giudizio note di udienza con contestuale richiesta di rinvio per consentire il rispetto dei termini a difesa, insistendo comunque per l’accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con conseguente annullamento di tutti gli atti ivi impugnati.
Il 04/03/2022, l’E.N.A.C. ha depositato in giudizio note di udienza, insistendo affinché, nel merito, sia dichiarata l’inammissibilità, l’improcedibilità e, gradatamente, l’infondatezza del ricorso principale e per motivi aggiunti.
Nella udienza pubblica dell'8 marzo 2022, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio con adesione di tutte le parti, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 27 luglio 2022.
Il 24/06/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, anche in replica alla produzione documentale avversaria, al fine di rimarcare e ribadire la fondatezza del ricorso introduttivo e, in particolare, dei successivi motivi aggiunti (diretti contro il diniego di aggiornamento e la revoca dell’autorizzazione da parte dell’E.N.A.C.).
Il 24/06/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per controdedurre in relazione ai terzi motivi aggiunti, notificati solo in data 4 febbraio 2022, insistendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti.
Il 05/07/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica per ribadire brevemente la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché, in replica, l’assoluta carenza di pregio delle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con conseguente annullamento di tutti gli atti ivi impugnati.
Il 06/07/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti.
Il 26/07/2022, l’E.N.A.C. ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, insistendo affinché, nel merito, sia dichiarata l’inammissibilità, l’improcedibilità e, gradatamente, l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Nella pubblica udienza del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame formulato nel ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente lamenta la illegittimità del gravato decreto prefettizio interdittivo antimafia del 09/12/2020 e dei relativi atti presupposti sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti, per grave difetto di istruttoria e di motivazione e per sviamento di potere, nonché sotto il profilo della violazione dei principi generali di legalità, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, atteso - essenzialmente - che “ la misura gravata risulta incentrata su di una errata, parziale, frammentaria, inattendibile e superata rappresentazione degli elementi posti a relativo fondamento ”, evidenziando, in particolare:
- che il provvedimento gravato si riferisce anzitutto alla misura cautelare adottata in data 26.6.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 2606/2016 R.G.N.R., “ senza tuttavia considerare e valorizzare la rilevante circostanza per cui la stessa misura sia stata immediatamente annullata dal Tribunale del Riesame ”;
- che nello stesso “ si richiamano vicende risalenti per lo più agli anni 2000 (in realtà, fatti estorsivi subiti dal -OMISSIS-), quali elementi indiziari di contiguità o continuità dei rapporti tra il -OMISSIS- ed ambienti criminali ” e che, comunque, “ tutti gli elementi addotti a sostegno dell’informativa gravata siano datati ed inattuali, risalendo nella più prossima delle ipotesi ad epoca antecedente di oltre un decennio”;
- che, con riferimento agli accadimenti vagliati dal Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione, la ditta individuale -OMISSIS- sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 - bis D. Lgs. n. 159/2011 (“ regime che, come noto, consente all’impresa interdetta di continuare ad operare nel modo dei contratti pubblici e nei rapporti con la P.A. in un regime di “legalità controllata” ”), nel mentre, con il provvedimento gravato, lo stesso -OMISSIS-, ancorché sottoposto a controllo, “ si vede contraddittoriamente qualificato come “strumento di contagio” rispetto alla ricorrente -OMISSIS- ”;
- che il giudizio espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1959/2019) nel procedimento che ha riguardato la società -OMISSIS-, riferibile al Sig. -OMISSIS-, fratello del Sig. -OMISSIS-, “ riguarda società e vicende del tutto estranee alla -OMISSIS- ed alla stessa ditta individuale -OMISSIS- ”.
Tutte le articolate censure prospettate dalla parte ricorrente sono infondate.
Giova, anzitutto, ricordare che le Informazioni antimafia, nella definizione contenuta nell’art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., consistono nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011, nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicate nel comma 4 dell’art. 84 del c.d. Codice antimafia.
Osserva il Collegio che l'Informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di "cautela avanzata", a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere "più probabile che non" (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell'impresa destinataria (così, ex multis , Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020, n. 6284).
Ha altresì chiarito il Consiglio di Stato “ che la legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso, inevitabilmente, ad una clausola generale, aperta, che, tuttavia, non costituisce una “norma in bianco” né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino, e insindacabile per il giudice, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati” (quelli dell'art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì, il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità, da intendersi qui non nel senso, tradizionale e ampio, di ponderazione comparativa di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi, ma in quello, più moderno e specifico, di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di prevenzione secondo corretti canoni di inferenza logica ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19/06/2020, n. 3945).
Ciò premesso, non si ravvisa a carico dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio la sussistenza dei vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, che le plurime circostanze dalle quali, nella specie, è stato desunto il concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa in relazione alla Società ricorrente rientrano tra quelle a tal fine previste dal legislatore (nel Codice antimafia) come intese dal diritto vivente e che il predetto quadro complessivo indiziario è desumile anche dall’autonoma valutazione compiuta dal Prefetto dei significativi fatti (anche se taluni risalenti nel tempo) indicati quali elementi indizianti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1959/2019 riguardante i fratelli -OMISSIS- (nella quale si legge della “ vicinanza dei due fratelli e, in particolare, di -OMISSIS-, per quanto qui rileva, al mondo della criminalità organizzata… ”) e nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2020 dal G.I.P del Tribunale di Napoli a carico, tra gli altri, di -OMISSIS-, anche se poi annullata in sede di riesame dal Tribunale di Napoli (nel cui provvedimento, però, si afferma che “ nel caso in esame … si è infatti dinanzi ad un imprenditore né vittima né socio del clan ma inquadrabile nel tertium genus di imprenditori cd. “amici” del clan … ”), indipendentemente dagli esiti del relativo procedimento penale (n. 2606/2016 R.G.N.R.) per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (in relazione ai rapporti dei fratelli -OMISSIS- con esponenti di spicco del clan dei -OMISSIS-), nell’ambito del quale, peraltro, l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in data 29.3.2021, ha avanzato al G.I.P. richiesta di rinvio a giudizio (anche) a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, con l’accusa di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., commi I, II, III, IV, V, VI e VIII, per i fatti commessi nel 2017 in -OMISSIS-, e in disparte il fatto che, da ulteriori accertamenti istruttori, sia pure successivi alla gravata misura interdittiva antimafia, “ è emersa la pendenza a carico del suddetto -OMISSIS- di un ulteriore procedimento penale e segnatamente del procedimento iscritto al n. 1354/2019 di RGNR presso la Procura della Repubblica di Benevento nel contesto del quale è stato richiesto il rinvio a giudizio per plurime ipotesi di concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e emissione di fatture per operazioni inesistenti commesse dal -OMISSIS- in concorso con altri soggetti tra il 2019 ed il 2020 tra -OMISSIS- ”; dall’altro lato, che l’ammissione alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 del Decreto Lgs. n. 159/2011 della ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS- (peraltro dapprima revocata in appello e poi di nuovo recentemente ripristinata) comporta solo la temporanea sospensione degli effetti della informativa interdittiva antimafia applicata nel 2019 dalla Prefettura di Caserta nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS- (già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ricorrente e già socio al 41% della società "-OMISSIS-", che detiene la quota sociale di maggioranza della Società odierna ricorrente).
2. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame formulato nel secondo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta, poi, la illegittimità in via autonoma (oltrechè lamentare, con il secondo motivo di gravame, la illegittimità in via derivata) del gravato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1.07.2021, con cui la Prefettura di Lecce ha respinto l’istanza di aggiornamento dell’Informazione antimafia, ex art. 91 (“ Informazione antimafia ”) comma 5 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., e confermato il provvedimento interdittivo già oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, per i medesimi vizi di violazione di legge e eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di motivazione e/o per sviamento di potere, nonché per la violazione dei principi generali di legalità, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, già prospettati nei confronti dell’originario provvedimento prefettizio interdittivo, evidenziando, in particolare:
- che “ il provvedimento qui impugnato si risolve in un chiaro paradosso laddove coloro i quali prima non erano controindicati per l’azienda - ma solo condizionati dalla presenza nella governance societaria del -OMISSIS- - lo diventerebbero oggi semplicemente perché “ex soci” del soggetto inizialmente indicato come controindicato e poi di fatto e di diritto estromesso dalla compagine societaria (in segno di dissociazione e di self cleaning) dopo l’adozione della misura antimafia ”;
- che “ dopo l’ annullamento del controllo giudiziario (concesso alla ditta -OMISSIS-) ad opera della Corte di appello di Napoli (decreto n. 30/21 del 24.02.2021), il -OMISSIS- ha immediatamente interposto ricorso per Cassazione conclusosi con la decisione del Giudice di legittimità (del 3.06.2021) di annullamento con rinvio della statuizione d’appello ed il conseguente decreto del Tribunale di prime cure che, preso atto di ciò, in data 18.06.2021 ha immediatamente disposto la “…conseguente riattivazione dei poteri del controllore giudiziario ivi nominato…” ”;
- che “ Resterebbe, quindi, nelle valutazioni prefettizie, un unico ed isolato elemento ricavabile da un antico procedimento penale (presunta richiesta di finanziamento fraudolento) a carico del nuovo Vice presidente del CdA della -OMISSIS- (-OMISSIS-) risalente addirittura al 2004, definito con una pronunzia irrevocabile di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato nel lontano 2012 dall’AGO, e precedentemente vagliato come ininfluente all’atto dell’adozione dell’originario provvedimento interdittivo ”.
Anche tutte le predette censure sono infondate.
Occorre anzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 91 (“ Informazione antimafia ”), comma 5, del D. Lgs. n. 159/2011, “ Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ” e che, “ Per consolidata giurisprudenza, il superamento del rischio di inquinamento mafioso che è alla base della istruttoria posta in essere dalla Prefettura a seguito di istanza di aggiornamento è da ricondursi al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2019, n. 161; 17 febbraio 2017, n. 739) ”, che “ La doverosa attualizzazione del pericolo infiltrativo, anche per quanto attiene alle informazioni antimafia, richiede di valutare se siano intervenuti elementi di fatto suscettibili di mutare, anche sul piano logico, la valutazione di contiguità mafiosa, che non può ritenersi elisa o attenuata neanche dal mero trascorrere del tempo, stante la ininterrotta “contiguità” a logiche mafiose” ” e che “ è proprio il principio del “più probabile che non”, che governa non solo il procedimento di rilascio dell’informativa antimafia ma anche quello dell’aggiornamento... ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19/06/2020, n. 3945, cit.).
In particolare, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ ciò che occorre verificare, nel caso di adozione di misure di self cleaning, non è lo scopo soggettivamente perseguito dall’ente attinto dall’informativa e dai suoi esponenti, bensì l’effettiva idoneità delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato l’adozione della precedente informazione antimafia…D’altra parte, è consolidato indirizzo interpretativo … che alcune operazioni societarie possono disvelare un’attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con il passato continuando a subire, consapevolmente o non, i tentativi di ingerenza (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707; 7 marzo 2013, n. 1386) ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19/06/2020, n. 3945, cit.).
Ciò premesso, osserva il Collegio, che, nella specie, anche in applicazione del principio del “più probabile che non”, le “ misure di dissociazione e di “self cleaning” intese a garantire la concreta estromissione del -OMISSIS- -OMISSIS- dalla governance della “-OMISSIS-” e dalla compagine della società -OMISSIS-, socio di maggioranza della istante ”, prospettate nell’istanza di aggiornamento dell’11/05/2021 (ossia, essenzialmente, l’azzeramento del capitale sociale riconducibile, anche indirettamente, a -OMISSIS- -OMISSIS- e l’estromissione di quest’ultimo da ogni ruolo), come puntualmente indicato nella motivazione del provvedimento prefettizio del 01/07/2021 di conferma del provvedimento interdittivo antimafia del 09/12/2020, non evidenziano una reale ed effettiva discontinuità rispetto al precedente assetto gestionale e proprietario della Società ricorrente realmente idoneo - sul piano concreto - a recidere quei collegamenti con la criminalità organizzata ragionevolmente (discrezionalmente) ravvisati dalla Prefettura di Lecce (che hanno dato adito al legittimo sospetto del pericolo di condizionamento mafioso), non essendo subentrati nella compagine societaria de qua soggetti proprietari e/o gestori effettivamente nuovi e/o terzi, bensì intranei alle tradizionali dinamiche societarie della -OMISSIS- S.r.l. (avendo i predetti condiviso sempre le scelte e gli indirizzi d’impresa del -OMISSIS- -OMISSIS-), apparendo, quindi, secondo la valutazione discrezionale del Prefetto, meramente di facciata e sospette di camouflage (anche per la stringente tempistica rispetto all’originario provvedimento di Interdittiva antimafia impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio).
In altri termini, pur se - in linea generale - le misure di self cleaning non implicano la necessità della completa sostituzione del precedente assetto gestorio e/o proprietario dell’impresa, al contempo si ritiene che le misure stesse non comportino sempre - di per sé stesse - il superamento del preesistente accertato pericolo di infiltrazioni mafiose nell’impresa e che le documentate modifiche sopravvenute allegate dalla Società ricorrente nell’istanza di aggiornamento dell’Informativa antimafia presentata l’11/05/2021 siano state - nella specie - discrezionalmente, logicamente e correttamente valutate dalla Prefettura di Lecce come complessivamente tali da non comportare il venir meno delle preesistenti pregnanti circostanze (puntualmente indicate nell’impugnata Interdittiva antimafia del 09/12/2020) rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 comma 5 del Decreto Lgs. n. 159/2011.
A conferma di quanto sopra, giova, altresì, richiamare, il disposto del recente art. 92 (“ Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia ”), comma 2- quater , del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., secondo il quale “ Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ”, che, se pur non esclude che l’impresa interessata possa adottare immediate misure di self cleaning organizzative, al fine di depurarsi da quegli elementi aziendali che avevano dato luogo al sospetto di infiltrazione o agevolazione e di ripristinare la piena legalità dell’impresa cercando di evitare gli effetti negativi dell’Interdittiva, consente, indubbiamente, all’Autorità prefettizia di valutarle discrezionalmente - anche per i tempi e le modalità con cui sono state poste in essere - come inidonee (sul piano concreto) a creare una netta cesura con il passato e, pertanto, di ritenerle di natura meramente formale e di facciata.
In particolare, si legge nella motivazione del gravato provvedimento prefettizio di conferma dell’originaria misura interdittiva:
- che “ nella compagine della -OMISSIS- non sono subentrati soggetti terzi o nuovi rispetto alla compagine societaria ”;
- che “ anche il restyling della -OMISSIS-, come detto più volte socia di maggioranza della -OMISSIS-, non ha comportato il subentro al -OMISSIS- dì soggetti terzi o nuovi ”, con “ una evidente continuità nell'assetto gestionale e proprietario della -OMISSIS- senza soluzione alcuna rispetto alla passata gestione ”;
- che “ la presenza degli stessi soggetti, seppur con incarichi diversi, all'interno della compagine sociale deponga significativamente a favore di una valutazione meramente formale delle modifiche societarie intervenute e pertanto non idonea a mutare in senso proprio gli assetti degli organi societari e realizzare un reale mutamento dei vertici aziendali ”; e
- che “ le dedotte misure di self cleaning sono intervenute poco tempo dopo l'adozione dell'interdittiva antimafia, a fronte di un assetto gestionale stabilmente inserito e collaudato da tempo, e, per i tempi e le modalità con cui sono stati posti in essere, rafforzano la tesi della natura meramente formale degli stessi e sostanzialmente elusiva della normativa antimafia vigente ”.
Alla luce di quanto sopra, non può essere condivisa (perché non vera) la tesi di parte ricorrente secondo cui detto provvedimento “ poggia oggi su un unico inconferente ed incoerente elemento ”, ossia “ un precedente penale (che tale non è) riferito all’attuale vice presidente del CdA di -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”, rispetto al quale, a ben vedere, nel provvedimento di conferma della misura interdittiva impugnato, si afferma, solo e ad abundantiam , che “ lo stesso -OMISSIS-, peraltro, risulta soggetto controindicato ”, ed inoltre appare irrilevante, ai fini di causa, la mancata valutazione della riconferma da parte dell’A.G.O. “ della misura del controllo giudiziario in favore del -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della ditta individuale, con conseguente possibilità per quest’ultimo di rendersi parte contrattuale della P.A. ”, anche tenuto conto che, come sopra detto, l’ammissione alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 del Decreto Lgs. n. 159/2011 della ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS- comporta solo la temporanea sospensione degli effetti della informativa interdittiva antimafia applicata nel 2019 dalla Prefettura di Caserta nei confronti della medesima ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-.
3. - L’acclarata infondatezza del ricorso introduttivo e del secondo atto di motivi aggiunti comporta, altresì, l’infondatezza del primo e del terzo atto di motivi aggiunti, con cui la Società ricorrente ha impugnato, (unicamente) per illegittimità derivata, i consequenziali (doverosi) provvedimenti dell’E.N.A.C., con cui è stata dapprima sospesa per 12 mesi l'autorizzazione all'apertura all'attività di traffico aereo di aviazione generale dell'aeroporto -OMISSIS- e successivamente è stata disposta la decadenza a decorrere dal 18 dicembre 2021 della Società ricorrente dalla suddetta autorizzazione.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
5. - Sussistono i presupposti di legge (tra cui la novità delle questioni giuridiche trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.