Art. 4. Elevazione dei limiti di somma.
Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .
Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .