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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 01/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 476/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TI NT NA, con domicilio eletto in VIA DUCA
DEGLI ABRUZZI 6 66034 LANCIANO [CH] ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
• accertare e dichiarare l'inadempimento della Società “
[...]
con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), C.so Controparte_1
Vittorio Emanuele 19 (Partita Iva: ) in relazione alle P.IVA_2 obbligazioni assunte con il contratto del 10.2.2021 avente ad oggetto la pagina1 di 5 manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico dell'Impianto
Sportivo Di Meco sito in , Quartiere Santa Rita;
Pt_1
• per l'effetto condannare la Società “ con Controparte_1 sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), C.so Vittorio Emanuele 19 (Partita
Iva: ) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento P.IVA_2 contrattuale al pagamento della complessiva somma di € 30.906,74, così risultante:
-euro 15.106,74 oltre IVA (restituzione di quanto corrisposto)
-euro 10.000,00 (somma necessaria per la manutenzione ordinaria)
-euro 5.800,00 oltre IVA (somma necessaria a seguito dell'omessa manutenzione),
o altra risultante a seguito della compiuta istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per la convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il ha citato in giudizio la società Parte_1 [...] per sentirla dichiarare inadempiente agli obblighi Controparte_1 manutentivi (ordinari e straordinari) del capo sintetico facente parte dell'Impianto sportivo Di Meco, che la convenuta aveva assunto in base al contratto di appalto del 10/02/21, per l'importo a seguito di ribasso, concordato in e 15106,74 oltre IVA percependone il pagamento anticipato in data 29/09/2021; ha contestato la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto, pur a fronte di reiterate contestazioni e solleciti, comportando al necessità per il Comun e di rivolgersi ad altro operatore, con conseguenti ulteriori esborsi.
La società convenuta regolarmente citata è rimasta contumace
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale pagina2 di 5 articolata dall'attore dalla documentazione prodotta
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 1/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito spiegati.
II. Va innanzitutto notato che il ha allegato una copia del Pt_1 contratto (schema) priva di sottoscrizione delle parti;
tuttavia risultano documentati sia il pagamento dell'importo pattuito in favore della convenuta (con mandato di pagamento 6364 del
18.10.21, a fronte di liquidazione 2152 del 29.9.21, su atto di liquidazione del 23/9/21, con cui il ha corrisposto l'importo Pt_1 di € 18.430,22 in pagamento della fattura 56PA del 21/9/21 e messa da per manutenzione campo sintetico Di Controparte_1
Meco, sia i solleciti successivamente inviati con i quali il Pt_1 sollecitava l'adempimento agli obblighi manutentivi assunti in contratto.
III. A fronte dei solleciti assume rilievo la comunicazione pec del
29/8/22 con cui ha preso atto delle contestazioni di Controparte_1 inadempimento ricevute, a fronte delle quali non ha sollevato elementi contrari, scusandosi per l'accaduto ed imputando l'occorso a disguidi intercorsi con propria subappaltante, che a provai volta diffidava all'esecuzione delle prestazioni richiesta dal che Pt_1 tuttavia sono rimaste non eseguite.
IV. A fronte di tali rilevi emergenti dalla documentazione menzionata, la prova per testi addotta dal tramite i propri dipendenti Pt_1 [...]
(responsabile de servizio) e (funzionario tecnico), Pt_2 Tes_1 hanno confermato che le prestazioni manutentive sul campo sportivo sintetico della struttura non hanno avuto luogo, ed hanno confermato lo stato di fatto rappresentato nelle foto allegate e loro mostrate in sede di escusione, da cui si evince lo stato di degrado derivante dall'omessa manutenzione del manto erboso sintetico.
pagina3 di 5 V. Emerge dunque che la controprestazione dovuta dalla
[...]
a fronte del percepito ammontare di cui al contratto di CP_1 appalto ed alla connessa fattura n.56/21 non è stata eseguita e questo comporta la risoluzione del contratto per l'inadempimento della convenuta.
VI. Ne consegue l'obbligo della convenuta di restituzione del corrispettivo ricevuto, con gli interessi, e senza rivalutazione, costituendo obbligazione di valuta.
VII. Non può invece trovare favore la domanda di pagamento delle ulteriori somme avanzata dal in primo luogo perché la Pt_1 spesa non è stata documentata (non si rinvengono in atti i documenti 10 e 11 menzionati nella citazione), ed a sopperire a tale mancanza non è sufficiente la dichiarazione del teste Tes_1 secondo cui l'importo di spesa per l'affidamento dei lavori a ditta esterna è stato di circa € 10.000,00, quindi superiore a quello che egli aveva quantificato in € 5.800 + IVA nella propria relazione aggiornata al maggio 2024.
VIII. D'altro canto, non sono specificamente individuati i lavori affidati alla ditta esterna, onde non è possibile il raffronto con le previsioni contrattuali ineseguite, necessario alla configurazione del danno risarcibile che ne sia derivato. Deve quindi ritenersi che le prestazioni affidate ad altra ditta esterna non possano distinguersi da quelle non eseguite da , e la sostanziale Controparte_1 equiparabilità dell'importo asseritamente versato al terzo per l'esecuzione dei medesimi (15800 oltre iva, comunque non provato
) a quello dedotto in contratto (15106,74 oltre IVA) non permette di configurare in capo al l'insorgenza di danno specifico, Pt_1 quale la maggiore spesa affrontata, e che necessiti di ristoro ulteriore alla restituzione del corrispettivo.
IX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 500
Fase introduttiva 500
pagina4 di 5 Fase istruttoria - trattazione 1000
Fase decisionale 1000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara il contratto del 10.2.2021 concluso tra le parti e recante ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico dell'Impianto Sportivo Di Meco sito in , Quartiere Santa Rita, risolto per l'inadempimento dela Pt_1 convenuta;
2. NA la convenuta a restituire all'attore l'importo di
€ 15.106,74 oltre IVA con interessi di legge dalla domanda al saldo
3. NA la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 19 dicembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 01/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 476/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TI NT NA, con domicilio eletto in VIA DUCA
DEGLI ABRUZZI 6 66034 LANCIANO [CH] ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
• accertare e dichiarare l'inadempimento della Società “
[...]
con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), C.so Controparte_1
Vittorio Emanuele 19 (Partita Iva: ) in relazione alle P.IVA_2 obbligazioni assunte con il contratto del 10.2.2021 avente ad oggetto la pagina1 di 5 manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico dell'Impianto
Sportivo Di Meco sito in , Quartiere Santa Rita;
Pt_1
• per l'effetto condannare la Società “ con Controparte_1 sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), C.so Vittorio Emanuele 19 (Partita
Iva: ) a titolo di risarcimento del danno per inadempimento P.IVA_2 contrattuale al pagamento della complessiva somma di € 30.906,74, così risultante:
-euro 15.106,74 oltre IVA (restituzione di quanto corrisposto)
-euro 10.000,00 (somma necessaria per la manutenzione ordinaria)
-euro 5.800,00 oltre IVA (somma necessaria a seguito dell'omessa manutenzione),
o altra risultante a seguito della compiuta istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per la convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il ha citato in giudizio la società Parte_1 [...] per sentirla dichiarare inadempiente agli obblighi Controparte_1 manutentivi (ordinari e straordinari) del capo sintetico facente parte dell'Impianto sportivo Di Meco, che la convenuta aveva assunto in base al contratto di appalto del 10/02/21, per l'importo a seguito di ribasso, concordato in e 15106,74 oltre IVA percependone il pagamento anticipato in data 29/09/2021; ha contestato la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto, pur a fronte di reiterate contestazioni e solleciti, comportando al necessità per il Comun e di rivolgersi ad altro operatore, con conseguenti ulteriori esborsi.
La società convenuta regolarmente citata è rimasta contumace
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale pagina2 di 5 articolata dall'attore dalla documentazione prodotta
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 1/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito spiegati.
II. Va innanzitutto notato che il ha allegato una copia del Pt_1 contratto (schema) priva di sottoscrizione delle parti;
tuttavia risultano documentati sia il pagamento dell'importo pattuito in favore della convenuta (con mandato di pagamento 6364 del
18.10.21, a fronte di liquidazione 2152 del 29.9.21, su atto di liquidazione del 23/9/21, con cui il ha corrisposto l'importo Pt_1 di € 18.430,22 in pagamento della fattura 56PA del 21/9/21 e messa da per manutenzione campo sintetico Di Controparte_1
Meco, sia i solleciti successivamente inviati con i quali il Pt_1 sollecitava l'adempimento agli obblighi manutentivi assunti in contratto.
III. A fronte dei solleciti assume rilievo la comunicazione pec del
29/8/22 con cui ha preso atto delle contestazioni di Controparte_1 inadempimento ricevute, a fronte delle quali non ha sollevato elementi contrari, scusandosi per l'accaduto ed imputando l'occorso a disguidi intercorsi con propria subappaltante, che a provai volta diffidava all'esecuzione delle prestazioni richiesta dal che Pt_1 tuttavia sono rimaste non eseguite.
IV. A fronte di tali rilevi emergenti dalla documentazione menzionata, la prova per testi addotta dal tramite i propri dipendenti Pt_1 [...]
(responsabile de servizio) e (funzionario tecnico), Pt_2 Tes_1 hanno confermato che le prestazioni manutentive sul campo sportivo sintetico della struttura non hanno avuto luogo, ed hanno confermato lo stato di fatto rappresentato nelle foto allegate e loro mostrate in sede di escusione, da cui si evince lo stato di degrado derivante dall'omessa manutenzione del manto erboso sintetico.
pagina3 di 5 V. Emerge dunque che la controprestazione dovuta dalla
[...]
a fronte del percepito ammontare di cui al contratto di CP_1 appalto ed alla connessa fattura n.56/21 non è stata eseguita e questo comporta la risoluzione del contratto per l'inadempimento della convenuta.
VI. Ne consegue l'obbligo della convenuta di restituzione del corrispettivo ricevuto, con gli interessi, e senza rivalutazione, costituendo obbligazione di valuta.
VII. Non può invece trovare favore la domanda di pagamento delle ulteriori somme avanzata dal in primo luogo perché la Pt_1 spesa non è stata documentata (non si rinvengono in atti i documenti 10 e 11 menzionati nella citazione), ed a sopperire a tale mancanza non è sufficiente la dichiarazione del teste Tes_1 secondo cui l'importo di spesa per l'affidamento dei lavori a ditta esterna è stato di circa € 10.000,00, quindi superiore a quello che egli aveva quantificato in € 5.800 + IVA nella propria relazione aggiornata al maggio 2024.
VIII. D'altro canto, non sono specificamente individuati i lavori affidati alla ditta esterna, onde non è possibile il raffronto con le previsioni contrattuali ineseguite, necessario alla configurazione del danno risarcibile che ne sia derivato. Deve quindi ritenersi che le prestazioni affidate ad altra ditta esterna non possano distinguersi da quelle non eseguite da , e la sostanziale Controparte_1 equiparabilità dell'importo asseritamente versato al terzo per l'esecuzione dei medesimi (15800 oltre iva, comunque non provato
) a quello dedotto in contratto (15106,74 oltre IVA) non permette di configurare in capo al l'insorgenza di danno specifico, Pt_1 quale la maggiore spesa affrontata, e che necessiti di ristoro ulteriore alla restituzione del corrispettivo.
IX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 500
Fase introduttiva 500
pagina4 di 5 Fase istruttoria - trattazione 1000
Fase decisionale 1000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e dichiara il contratto del 10.2.2021 concluso tra le parti e recante ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico dell'Impianto Sportivo Di Meco sito in , Quartiere Santa Rita, risolto per l'inadempimento dela Pt_1 convenuta;
2. NA la convenuta a restituire all'attore l'importo di
€ 15.106,74 oltre IVA con interessi di legge dalla domanda al saldo
3. NA la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 19 dicembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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