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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2024, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. CIRO BELLUCCI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Angri alla Via dei Goti n. 183; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA SERGIO ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pompei alla Via Monsignor di Liegro n. 3; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2019, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 13.08.2006 e che dall'unione Controparte_1 coniugale erano nati tre figli: ed (in data 11.07.2007) nonchè (in Per_1 Per_2 Per_3 data 11.01.2010). Esponeva, inoltre, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale con decreto depositato in data 15.07.2014 e che, da quella data, non era stata ripristinata l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.03.2020, Controparte_1 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 03.04.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In merito al diritto di visita dell' va rilevato che i Servizi Sociali hanno evidenziato Pt_1 che, sebbene i rapporti tra i minori ed il padre non siano stati sempre costanti, tuttavia “non sono emersi elementi tali da dichiarare pregiudizievoli gli incontri dei ragazzi con la figura paterna” (v. Relazioni dei Servizi sociali depositata in data 29.03.2024).
Pertanto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 20.02.2024 nel fascicolo telematico di causa, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse dei figli minori , ed Per_1 Per_2
. Per_3
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e coniugi per matrimonio contratto a Sant'Angelo in data CP_1 CP_1
13.08.2006;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti depositato nel fascicolo telematico di causa in data 20.02.2024 da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 04.04.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo