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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10528/2017 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10528/2017 avente ad oggetto: contratto d'opera, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig. Parte_2
, con sede in Vitulazio (CE) alla Via Dante, rapp.ta e
[...]
difesa dagli avvocati Giuseppe Capasso (Cod.Fisc.
) e Michele Massimiliano Capasso (Cod. C.F._1
Fisc. e con loro elettivamente C.F._2
domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla P.zza Salvo
D'Acquisto n. 1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mercone, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e avv. US AB (Cod. Fisc. , in proprio e C.F._3
quale difensore del sig. (Cod. Fisc. CP_1
entrambi elettivamente domiciliati presso C.F._4 lo studio dell'avv. US AB in Caserta al Corso Trieste n.33, in virtù di procura in atti Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per i resistenti: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la ricorrente società cooperativa ha premesso di operare con proprie maestranze nel settore edile e che nel maggio dell'anno
2013 veniva incaricata verbalmente dai sigg.ri US AB e per l'esecuzione di lavori di manutenzione e CP_1 ristrutturazione del loro fabbricato, adibito a civile abitazione, sito in Capodrise alla Via Musone.
La ricorrente ha dedotto che le opere da eseguire risultavano tutte indicate nella comunicazione di inizio lavori inoltrata con nota prot. 6594 del 20.05.2013 a firma dei resistenti e che le attività iniziavano il 20.05.2013, senza previsione espressa di un termine per l'ultimazione e la consegna del cantiere.
La società cooperativa ha, dunque, precisato di aver iniziato le opere di svellimento dei vecchi correnti di marmo, di smaltimento del materiale di risulta e di aver eseguito la fornitura e posa in opera di nuovi correnti di marmo bianco di
Carrara. Ha, altresì, dedotto di aver eseguito svellimento dei
- 2 - vecchi pavimenti e posa in opera dei nuovi, opere murarie, rasature ai muri, trattamenti con isolante e pittura lavabile, smontaggio grondaia esistente e montaggio grondaia nuova, interventi su pareti e tubazioni degli scarichi.
La ricorrente ha, poi, dedotto che nel prosieguo dei lavori e, più precisamente, nel mese di luglio 2013 il committente avv. AB
US richiedeva e otteneva in consegna le chiavi del cantiere senza, tuttavia, permettere alla ricorrente di potervi accedere per ultimare i lavori iniziati.
Così, la società cooperativa ricorrente ha precisato di aver richiesto con telegramma del 15.07.2013 le chiavi per accedere al cantiere, cui seguiva però missiva dell'avv. US di denuncia dell'inadempimento dell'appaltatore in quanto avrebbe disertato il cantiere e non avrebbe restituito quanto pagatole in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti;
a tale missiva la ricorrente società ha dedotto di aver tempestivamente replicato contestando gli addebiti di inadempimento contrattuale mossi e il recesso unilaterale seguito e chiedendo, altresì, il pagamento di quanto dovuto per i lavori realizzati.
La società cooperativa ha, così, dedotto di aver adito l'intestato
Tribunale con procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al RG.n. 3705/2013 onde procedere alla determinazione del credito relativo alle opere eseguite presso il cantiere de quo, per cui veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. Controparte_2
La ricorrente ha precisato che all'esito dell'accertamento peritale svolto, l'ing. rassegnava le seguenti conclusioni “…nel CP_2 pieno rispetto del contraddittorio, sono state rilevate tutte le lavorazioni rinvenute sul fabbricato di proprietà dell'avv. AB
US, riscontrando i seguenti interventi edili: La demolizione della pavimentazione e dei correnti in marmo sul balcone al
- 3 - primo piano;
La posa in opera dello strato di impermeabilizzazione sul piano di calpestio del balcone al primo piano;
La presenza di un foro nel solaio del balcone al primo piano;
La rimozione dello strato di rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche dalle facciate Ovest e Sud del fabbricato;
Il rifacimento dei frontalini dei balconi del piano rialzato, del primo piano e della copertura del fabbricato;
Il ripristino dello spigolo della muratura antistante la scala di accesso lungo la facciata Est;
La realizzazione di un cassettone in laterizio forato al piano terra lungo la facciata Sud;
La posa in opera della tubazione in pvc di diametro di 200 millimetri lungo la facciata Sud;
Il rifacimento della fascia di muratura lungo il lato Ovest della copertura;
La chiusura delle tracce elettriche a piano terra sul lato est;
La demolizione del battiscopa a scaglie di marmo al piano terra;
La realizzazione e la successiva demolizione di una parete in Siporex sul balcone al piano rialzato sul lato Sud;
Lo smontaggio delle ornie in marmo alla porta del balcone al primo piano;
La spicconatura di una fascia di copertura lungo il lato Ovest e la successiva posa in opera dell'impermeabilizzazione; Lo smontaggio della grondaia e la posa in opera di nuovo canale di gronda in lamiera preverniciata lungo il lato Ovest della copertura;
La spicconatura ed il rifacimento dell'intonaco sul soffitto del balcone al primo piano, sui pilastri al piano terra disposti sul lato Ovest e sul lato Sud/Est, sulla trave ed il balcone del lato
Sud/Est ed al disotto del balcone del piano rialzato posto sul lato Ovest. Vieppiù che, per eseguire gli interventi edili precedentemente menzionati, l'Impresa si è servita di un ponteggio costituito da elementi a telaio sovrapponibili che il
CTU ha computato considerando la superficie del fabbricato effettivamente asservita nel periodo compreso tra l'inizio dei
- 4 - lavori avvenuto giorno 20 maggio 2013, così come indicato nella comunicazione di inizio lavori protocollata al Comune di
Capodrise il 20.05.2013, fino alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all' Parte_3
dall'Avv. AB US il 15.07.2013. (…) Il C.T.U.,
[...]
pertanto, lette le osservazioni dei consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale, sulla base del Prezzario della Regione
Campania dell'anno 2013 e dei prezzi desunti dalle tabelle della
Commissione ANCE della Regione Campania, nonché dalle indagini di mercato effettuate presso alcune imprese edili operanti nella Provincia di Caserta, ha potuto determinare il costo delle lavorazioni eseguite dall' Parte_3
sul fabbricato dell'avv. AB US, pari ad €
[...]
20.055,31 (I.V.A. al 10% inclusa).”
La società cooperativa istante ha, dunque, precisato che all'esito dell'indagine peritale svolta in sede di ATP sarebbe venuto in rilievo un costo per i lavori eseguiti in favore dei resistenti sigg.ri US pari ad € 20.055,31.
La società cooperativa istante ha concluso, pertanto, previa declaratoria di accertamento del proprio credito per le lavorazioni eseguite, per la condanna dei resistenti al pagamento di € 11.510,00 quale differenza tra l'importo pari ad € 28.010,61 loro dovuto detratto di quello già versatogli pari ad € 16.500,00, oltre interessi e rivalutazione. In via gradata, la società cooperativa ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento di
€ 11.510,61 a titolo di ingiustificato arricchimento in relazione ai lavori de quibus, con ulteriore condanna degli stessi ex art. 96
c.p.c. per aver disertato l'invito a negoziazione assistita, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione e notificato ritualmente il ricorso e pedissequo decreto di comparizione, i resistenti si sono
- 5 - costituiti tempestivamente contestando l'assunto della società cooperativa ricorrente.
In particolare, i sigg.ri US hanno dedotto che sul finire dell'anno 2012 veniva loro presentato il sig. Parte_2
(legale rappresentante della soc.
[...] Parte_3
dal sig. , cui i resistenti si erano rivolti
[...] Parte_4 per l'esecuzione di lavori alla facciata del fabbricato di proprietà del Il , a dire dei resistenti, CP_1 Parte_4
avendo cessato la propria attività come ditta operante nel settore edile, aveva proposto ai sig.ri US l'ultimazione di una serie di lavorazioni sulla facciata per il tramite della società cooperativa del (per cui avrebbe lavorato come Parte_2 operaio lo stesso per l'importo già pattuito in precedenza Pt_4 di € 16.000,00 oltre I.V.A.
Così, secondo i resistenti, la cooperativa ricorrente nel maggio
2013 iniziava i lavori che avrebbero dovuto concludersi, per patto espresso, entro 15-20 gg lavorativi e, invece, si protraevano per più tempo in quanto il aveva proceduto col Parte_2 montaggio di un'impalcatura sui tre lati dello stabile - anche sui lati serviti da balconi profondi e alti 3 mt, quindi, lavorabili con semplici cavalletti mobili – e, contemporaneamente, gestiva altri cantieri, tra cui quello relativo ai locali attigui al bar
“Audiovision” esistente nei pressi del fabbricato dei resistenti.
I resistenti hanno anche dedotto che, nonostante l'uso di un'impalcatura idonea a diverse lavorazioni gestite da più operai, i lavori sulla facciata del loro stabile proseguivano lentamente con un solo operaio, a volte col massimo di due, e che il , sebbene compulsato con più Parte_2 richieste, non forniva loro le documentazioni POS e PIMUS prescritte dalla normativa in materia di ponteggi.
I committenti resistenti, dunque, hanno dedotto di aver
- 6 - contestato più volte i ritardi nell'ultimazione dei lavori, oltre alla mancata consegna dei documenti appena richiamati e, nonostante ciò, di aver provveduto comunque al pagamento dell'importo richiesto dalla ricorrente, oltretutto quietanzato non come “acconto”, ma di aver inspiegabilmente ricevuto, successivamente, un'altra richiesta di pagamento per ulteriori somme non dovute, peraltro relative a lavori ancora in corso e, comunque, non ultimati corredata da un nuovo preventivo retrodatato al marzo 2013.
I resistenti hanno, così, precisato di aver contestato fermamente l'ulteriore richiesta di pagamento avanzata dalla che Parte_3 replicava abbandonando il cantiere senza ultimare i lavori, lasciando l'impalcatura montata intorno al fabbricato e rimossa solo nelle more della conclusione del procedimento per ATP già promosso innanzi l'intestato Tribunale.
I resistenti hanno anche dedotto che i lavori abbandonati dalla soc. cooperativa nel luglio 2013 venivano ultimati solo Pt_3 nel novembre 2013 dalla la quale Controparte_3 completava tutto in sole due settimane con l'impiego di circa sei operai.
In conclusione, i sigg.ri US hanno chiesto, in via preliminare,
l'estromissione del in quanto quest'ultimo non CP_1 avrebbe preso parte ad alcun accordo con la ricorrente e nemmeno sarebbe stato convocato in relazione alla procedura di negoziazione assistita, e nel merito il rigetto del ricorso;
in ogni caso con riduzione della pretesa avanzata. Hanno chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per inadempimento avuto riguardo sia l'abbandono inopinato del cantiere che la mancata consegna del PIMUS, POS e DVR nonché la protrazione indebita dei lavori con conseguente mancato uso per
7 mesi del garage, giardino e balconi, oltre il costo di montaggio
- 7 - e smontaggio sostenuto per il nuovo ponteggio necessario all'ultimazione dei lavori.
La causa, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estromissione del e disposto il CP_1 mutamento del rito in ragione della necessità di istruzione non sommaria ma ordinaria, veniva rinviata ex art. 184 c.p.c. e, all'esito della riserva assunta all'udienza del 23.09.2019, questo giudice, tenuto conto che le parti, in ragione degli elementi allegati in fase introduttiva, avrebbero potuto addivenire ad un accordo conciliativo, ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: “1)i convenuti verseranno all'attrice la somma di € 3.000,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla domanda azionata nel presente giudizio;
2) i convenuti, versando il predetto importo, rinunceranno ad ogni pretesa azionata con il presente giudizio in via riconvenzionale;
3) i convenuti verseranno all'attrice, a titolo di spese di lite, la somma di € 1.200,00 per compensi ed €
150,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) le spese occorse per la CTU saranno poste a carico dei convenuti;
(…) ”.
Tuttavia, tra le parti non si è pervenuto ad alcun accordo in ragione dell'indisponibilità a transigere la lite manifestata, in particolare, dalla società cooperativa istante.
Dunque, veniva espletata l'istruttoria testimoniale e all'udienza cartolare del 23.09.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
La società cooperativa istante ha agito in giudizio al fine di
- 8 - ottenere il pagamento dei lavori di ristrutturazione della facciata eseguiti su incarico dei convenuti sul fabbricato adibito a civile abitazione sito in Capodrise alla Via Musone. Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10).
Così, la traccia giurisprudenziale di maggior rilievo espressa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n.
13533, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
- 9 - dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto
- 10 - stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass.
n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
In una successiva pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n.
22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che non
è dato dubitare che siano intercorsi effettivamente tra le parti degli accordi verbali per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della facciata del fabbricato, adibito a civile abitazione, de quo.
Difatti, i convenuti non hanno contestato di aver affidato all' i lavori di ristrutturazione presso il Parte_5 fabbricato immobiliare ubicato in Capodrise alla Via Musone.
Per cui, pur in assenza di uno specifico contratto siglato tra le parti la sussistenza di un contratto di appalto per i lavori di rifacimento de quibus è risultata incontestata tra le parti, oltreché confermata da tutti i testi escussi.
La società cooperativa istante ha lamentato, però, il parziale pagamento dell'importo pattuito per l'esecuzione di detti lavori.
I convenuti sig.ri US, dal loro canto, hanno contestato l'inadempimento contrattuale circa i termini di esecuzione dell'incarico di ristrutturazione e, nello specifico, la mancata ultimazione dei lavori nel termine asseritamente pattuito di 15-
- 11 - 20 gg lavorativi. In aggiunta, i convenuti hanno contestato l'ulteriore importo richiestogli dalla società cooperativa rispetto al corrispettivo asseritamente pattuito in occasione del conferimento dell'incarico e, peraltro, già versato pari ad €
16.000,00 (oltre I.V.A.).
Preliminarmente, avuto specifico riguardo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nell'interesse del
[...]
onde ottenere una declaratoria di estromissione dal CP_1 giudizio di quest'ultimo per non aver preso parte agli accordi verbali siccome esclusivamente intervenuti tra la cooperativa edilizia e il convenuto US AB, va osservato quanto segue.
L'eccezione va disattesa in quanto la documentazione tempestivamente prodotta e, in particolare, la nota prot. 6594 del
20.05.2013 “Comunicazione di Inizio Lavori di manutenzione” depositata presso il Comune di Capodrise nonché la comunicazione del 17.05.2013 avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia con benefici fiscali D.L. n.83/2012, entrambe a firma del restituiscono proprio la CP_1 titolarità passiva del medesimo nel rapporto contrattuale dedotto nel presente contenzioso. Per cui appare indubbio che il
[...]
attivatosi specificamente in qualità di proprietario CP_1 dell'immobile da ristrutturare (Cfr. “Comunicazione di Inizio
Lavori di manutenzione” del 20.05.2013) per le dichiarazioni previste dalla legge, sia intervenuto anch'egli come parte, unitamente al figlio AB US, nella stipula degli accordi verbali conclusi con la cooperativa Pt_3
Di conseguenza, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata ai fini dell'estromissione, con conferma della titolarità passiva nel rapporto de quo anche del
. CP_1
Ciò chiarito, a questo punto l'indagine deve essere volta
- 12 - all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra i sigg.ri US e quelle effettivamente svolte dalla società cooperativa CA nonché dell'esecuzione nei termini dell'accordo intervenuto.
Va, anzitutto, detto che nel corso del giudizio la cooperativa ha allegato il “Computo Metrico” avente ad oggetto Pt_3
“Lavori fuori computo esecutivo come accorso tra la
[...]
e il sig. e il sig. US AB” Pt_5 CP_1 dell'08.07.2013, il “Documento Unico di Regolarità
Contributiva” DURC oltre alla “Dichiarazione di Assunzione di responsabilità dell'Impresa” ex Circolare del Ministro delle
Finanze e dei Lavori Pubblici 24 febbraio 1998 n. 57/E.
In aggiunta, la cooperativa edilizia ha allegato al ricorso introduttivo (cfr. all. 12 produzione parte ricorrente) le risultanze peritali rassegnate all'esito del procedimento per ATP RG.
3705/2013, tempestivamente promosso, dal CTU ing.
[...] il quale ha avuto cura di chiarire tutte le lavorazioni CP_2 effettivamente eseguite dall' e che “per Parte_5 eseguire gli interventi edili precedentemente menzionati,
l'Impresa si è servita di un ponteggio costituito da elementi a telaio sovrapponibili che il CTU ha computato considerando la superficie del fabbricato effettivamente asservita nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori avvenuto giorno 20 maggio 2013, così come indicato nella comunicazione di inizio lavori protocollata al Comune di Capodrise il 20.05.2013, fino alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all' dall'Avv. AB US il Parte_3
15.07.2013. (…) Il C.T.U., pertanto, lette le osservazioni dei consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale, sulla base del Prezzario della Regione Campania dell'anno 2013 e dei prezzi desunti dalle tabelle della Commissione ANCE della Regione
- 13 - Campania, nonché dalle indagini di mercato effettuate presso alcune imprese edili operanti nella Provincia di Caserta, ha potuto determinare il costo delle lavorazioni eseguite dall' sul fabbricato dell'avv. Parte_3
AB US, pari ad € 20.055,31 (I.V.A. al 10% inclusa. (vedi pag. 27 relazione ”. CP_2
Del resto, i testi escussi sigg.ri e Per_1 Tes_1 Pt_4 confermano solo genericamente gli accordi verbali per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, lo svolgimento nel periodo maggio/luglio 2013 e la brusca interruzione di rapporti lavorativi cui è seguito l'abbandono del cantiere da parte della cooperativa impossibilitata ad accedervi dalla committenza che non restituiva le chiavi, non venendo in rilievo, invece, con certezza che tra le parti fosse stato effettivamente fissato un termine per l'ultimazione di detti lavori con l'impiego di numerose maestranze.
Avuto, poi, riguardo le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 va osservato che egli più volte riferisce di circostanze apprese dal convenuto US AB, istante in riconvenzionale.
Orbene, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice. (Cfr Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – Ordinanza n. 3137/16).
Trattasi, dunque, qui di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris, in quanto tale di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr
- 14 - Cass. n. 7746/2020; Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'inadempimento denunciato.
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa non si è rivelata assolutamente idonea a suffragare le eccezioni di inadempimento per come mosse dai convenuti.
Per ciò che attiene le somme dovute alla società cooperativa per le lavorazioni effettuate sul fabbricato dei sigg.ri US sito in
Capodrise alla Via Musone, va rilevato che sia l' Parte_5
che i convenuti hanno confermato la circostanza
[...] dell'avvenuto pagamento per l'importo pari ad € 16.500,00
(comprensivo di I.V.A.) per cui, tenuto conto di quanto rassegnato dal c.t.u. all'esito dell'ATP espletata, all'istante va riconosciuto il residuo importo di € 3.555,31, oltre interessi dalla domanda, quale somma risultante dalla differenza di € 20.055,31 detratto l'acconto ricevuto pari ad € 16.500,00.
Pertanto, la domanda della va accolta Parte_3 parzialmente nel limite della predetta somma.
La domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nei confronti della onde ottenere la Controparte_4 condanna al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento contrattuale in ordine al termine di consegna va rigettata in ragione del fatto che all'esito dell'indagine istruttoria condotta nel corso del giudizio alcun inadempimento rispetto ad un termine espresso di ultimazione lavori è venuto in rilievo.
Per completezza va anche detto che i convenuti non hanno nemmeno documentato in alcun modo il preteso risarcimento.
- 15 - Dunque, non viene in rilievo alcuna prova di una specifica ed effettiva lesione del patrimonio.
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'istante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave circa l'istaurazione del presente giudizio.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez.
Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che l' Parte_3
abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema
[...] genericità delle allegazioni nei propri scritti difensivi, dai quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese
Nei rapporti tra le parti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata (tenendo conto anche delle spese relative al procedimento di ATP). Dette spese vanno compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda, valutato unitamente al rigetto della riconvenzionale.
- 16 - In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio eseguita in sede di ATP (R.g.n. 3705/2013).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda della Parte_3
e condanna i convenuti al pagamento, in favore della
[...]
stessa, del residuo importo pari ad € 3.555,31 oltre interessi dalla domanda;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
• compensa nella misura del 50 % le spese di lite e condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, che si liquidano in € 1.967,00 per compensi, € 200,00 per spese
(comprese le spese relative al procedimento di ATP e già calcolate tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone le spese occorse per la CTU redatta in sede di ATP in capo ad entrambe le parti nella misura del 50 % per ciascuna di esse.
Santa Maria Capua Vetere, 24.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10528/2017 avente ad oggetto: contratto d'opera, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig. Parte_2
, con sede in Vitulazio (CE) alla Via Dante, rapp.ta e
[...]
difesa dagli avvocati Giuseppe Capasso (Cod.Fisc.
) e Michele Massimiliano Capasso (Cod. C.F._1
Fisc. e con loro elettivamente C.F._2
domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla P.zza Salvo
D'Acquisto n. 1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mercone, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e avv. US AB (Cod. Fisc. , in proprio e C.F._3
quale difensore del sig. (Cod. Fisc. CP_1
entrambi elettivamente domiciliati presso C.F._4 lo studio dell'avv. US AB in Caserta al Corso Trieste n.33, in virtù di procura in atti Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per i resistenti: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la ricorrente società cooperativa ha premesso di operare con proprie maestranze nel settore edile e che nel maggio dell'anno
2013 veniva incaricata verbalmente dai sigg.ri US AB e per l'esecuzione di lavori di manutenzione e CP_1 ristrutturazione del loro fabbricato, adibito a civile abitazione, sito in Capodrise alla Via Musone.
La ricorrente ha dedotto che le opere da eseguire risultavano tutte indicate nella comunicazione di inizio lavori inoltrata con nota prot. 6594 del 20.05.2013 a firma dei resistenti e che le attività iniziavano il 20.05.2013, senza previsione espressa di un termine per l'ultimazione e la consegna del cantiere.
La società cooperativa ha, dunque, precisato di aver iniziato le opere di svellimento dei vecchi correnti di marmo, di smaltimento del materiale di risulta e di aver eseguito la fornitura e posa in opera di nuovi correnti di marmo bianco di
Carrara. Ha, altresì, dedotto di aver eseguito svellimento dei
- 2 - vecchi pavimenti e posa in opera dei nuovi, opere murarie, rasature ai muri, trattamenti con isolante e pittura lavabile, smontaggio grondaia esistente e montaggio grondaia nuova, interventi su pareti e tubazioni degli scarichi.
La ricorrente ha, poi, dedotto che nel prosieguo dei lavori e, più precisamente, nel mese di luglio 2013 il committente avv. AB
US richiedeva e otteneva in consegna le chiavi del cantiere senza, tuttavia, permettere alla ricorrente di potervi accedere per ultimare i lavori iniziati.
Così, la società cooperativa ricorrente ha precisato di aver richiesto con telegramma del 15.07.2013 le chiavi per accedere al cantiere, cui seguiva però missiva dell'avv. US di denuncia dell'inadempimento dell'appaltatore in quanto avrebbe disertato il cantiere e non avrebbe restituito quanto pagatole in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti;
a tale missiva la ricorrente società ha dedotto di aver tempestivamente replicato contestando gli addebiti di inadempimento contrattuale mossi e il recesso unilaterale seguito e chiedendo, altresì, il pagamento di quanto dovuto per i lavori realizzati.
La società cooperativa ha, così, dedotto di aver adito l'intestato
Tribunale con procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al RG.n. 3705/2013 onde procedere alla determinazione del credito relativo alle opere eseguite presso il cantiere de quo, per cui veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. Controparte_2
La ricorrente ha precisato che all'esito dell'accertamento peritale svolto, l'ing. rassegnava le seguenti conclusioni “…nel CP_2 pieno rispetto del contraddittorio, sono state rilevate tutte le lavorazioni rinvenute sul fabbricato di proprietà dell'avv. AB
US, riscontrando i seguenti interventi edili: La demolizione della pavimentazione e dei correnti in marmo sul balcone al
- 3 - primo piano;
La posa in opera dello strato di impermeabilizzazione sul piano di calpestio del balcone al primo piano;
La presenza di un foro nel solaio del balcone al primo piano;
La rimozione dello strato di rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche dalle facciate Ovest e Sud del fabbricato;
Il rifacimento dei frontalini dei balconi del piano rialzato, del primo piano e della copertura del fabbricato;
Il ripristino dello spigolo della muratura antistante la scala di accesso lungo la facciata Est;
La realizzazione di un cassettone in laterizio forato al piano terra lungo la facciata Sud;
La posa in opera della tubazione in pvc di diametro di 200 millimetri lungo la facciata Sud;
Il rifacimento della fascia di muratura lungo il lato Ovest della copertura;
La chiusura delle tracce elettriche a piano terra sul lato est;
La demolizione del battiscopa a scaglie di marmo al piano terra;
La realizzazione e la successiva demolizione di una parete in Siporex sul balcone al piano rialzato sul lato Sud;
Lo smontaggio delle ornie in marmo alla porta del balcone al primo piano;
La spicconatura di una fascia di copertura lungo il lato Ovest e la successiva posa in opera dell'impermeabilizzazione; Lo smontaggio della grondaia e la posa in opera di nuovo canale di gronda in lamiera preverniciata lungo il lato Ovest della copertura;
La spicconatura ed il rifacimento dell'intonaco sul soffitto del balcone al primo piano, sui pilastri al piano terra disposti sul lato Ovest e sul lato Sud/Est, sulla trave ed il balcone del lato
Sud/Est ed al disotto del balcone del piano rialzato posto sul lato Ovest. Vieppiù che, per eseguire gli interventi edili precedentemente menzionati, l'Impresa si è servita di un ponteggio costituito da elementi a telaio sovrapponibili che il
CTU ha computato considerando la superficie del fabbricato effettivamente asservita nel periodo compreso tra l'inizio dei
- 4 - lavori avvenuto giorno 20 maggio 2013, così come indicato nella comunicazione di inizio lavori protocollata al Comune di
Capodrise il 20.05.2013, fino alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all' Parte_3
dall'Avv. AB US il 15.07.2013. (…) Il C.T.U.,
[...]
pertanto, lette le osservazioni dei consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale, sulla base del Prezzario della Regione
Campania dell'anno 2013 e dei prezzi desunti dalle tabelle della
Commissione ANCE della Regione Campania, nonché dalle indagini di mercato effettuate presso alcune imprese edili operanti nella Provincia di Caserta, ha potuto determinare il costo delle lavorazioni eseguite dall' Parte_3
sul fabbricato dell'avv. AB US, pari ad €
[...]
20.055,31 (I.V.A. al 10% inclusa).”
La società cooperativa istante ha, dunque, precisato che all'esito dell'indagine peritale svolta in sede di ATP sarebbe venuto in rilievo un costo per i lavori eseguiti in favore dei resistenti sigg.ri US pari ad € 20.055,31.
La società cooperativa istante ha concluso, pertanto, previa declaratoria di accertamento del proprio credito per le lavorazioni eseguite, per la condanna dei resistenti al pagamento di € 11.510,00 quale differenza tra l'importo pari ad € 28.010,61 loro dovuto detratto di quello già versatogli pari ad € 16.500,00, oltre interessi e rivalutazione. In via gradata, la società cooperativa ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento di
€ 11.510,61 a titolo di ingiustificato arricchimento in relazione ai lavori de quibus, con ulteriore condanna degli stessi ex art. 96
c.p.c. per aver disertato l'invito a negoziazione assistita, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione e notificato ritualmente il ricorso e pedissequo decreto di comparizione, i resistenti si sono
- 5 - costituiti tempestivamente contestando l'assunto della società cooperativa ricorrente.
In particolare, i sigg.ri US hanno dedotto che sul finire dell'anno 2012 veniva loro presentato il sig. Parte_2
(legale rappresentante della soc.
[...] Parte_3
dal sig. , cui i resistenti si erano rivolti
[...] Parte_4 per l'esecuzione di lavori alla facciata del fabbricato di proprietà del Il , a dire dei resistenti, CP_1 Parte_4
avendo cessato la propria attività come ditta operante nel settore edile, aveva proposto ai sig.ri US l'ultimazione di una serie di lavorazioni sulla facciata per il tramite della società cooperativa del (per cui avrebbe lavorato come Parte_2 operaio lo stesso per l'importo già pattuito in precedenza Pt_4 di € 16.000,00 oltre I.V.A.
Così, secondo i resistenti, la cooperativa ricorrente nel maggio
2013 iniziava i lavori che avrebbero dovuto concludersi, per patto espresso, entro 15-20 gg lavorativi e, invece, si protraevano per più tempo in quanto il aveva proceduto col Parte_2 montaggio di un'impalcatura sui tre lati dello stabile - anche sui lati serviti da balconi profondi e alti 3 mt, quindi, lavorabili con semplici cavalletti mobili – e, contemporaneamente, gestiva altri cantieri, tra cui quello relativo ai locali attigui al bar
“Audiovision” esistente nei pressi del fabbricato dei resistenti.
I resistenti hanno anche dedotto che, nonostante l'uso di un'impalcatura idonea a diverse lavorazioni gestite da più operai, i lavori sulla facciata del loro stabile proseguivano lentamente con un solo operaio, a volte col massimo di due, e che il , sebbene compulsato con più Parte_2 richieste, non forniva loro le documentazioni POS e PIMUS prescritte dalla normativa in materia di ponteggi.
I committenti resistenti, dunque, hanno dedotto di aver
- 6 - contestato più volte i ritardi nell'ultimazione dei lavori, oltre alla mancata consegna dei documenti appena richiamati e, nonostante ciò, di aver provveduto comunque al pagamento dell'importo richiesto dalla ricorrente, oltretutto quietanzato non come “acconto”, ma di aver inspiegabilmente ricevuto, successivamente, un'altra richiesta di pagamento per ulteriori somme non dovute, peraltro relative a lavori ancora in corso e, comunque, non ultimati corredata da un nuovo preventivo retrodatato al marzo 2013.
I resistenti hanno, così, precisato di aver contestato fermamente l'ulteriore richiesta di pagamento avanzata dalla che Parte_3 replicava abbandonando il cantiere senza ultimare i lavori, lasciando l'impalcatura montata intorno al fabbricato e rimossa solo nelle more della conclusione del procedimento per ATP già promosso innanzi l'intestato Tribunale.
I resistenti hanno anche dedotto che i lavori abbandonati dalla soc. cooperativa nel luglio 2013 venivano ultimati solo Pt_3 nel novembre 2013 dalla la quale Controparte_3 completava tutto in sole due settimane con l'impiego di circa sei operai.
In conclusione, i sigg.ri US hanno chiesto, in via preliminare,
l'estromissione del in quanto quest'ultimo non CP_1 avrebbe preso parte ad alcun accordo con la ricorrente e nemmeno sarebbe stato convocato in relazione alla procedura di negoziazione assistita, e nel merito il rigetto del ricorso;
in ogni caso con riduzione della pretesa avanzata. Hanno chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per inadempimento avuto riguardo sia l'abbandono inopinato del cantiere che la mancata consegna del PIMUS, POS e DVR nonché la protrazione indebita dei lavori con conseguente mancato uso per
7 mesi del garage, giardino e balconi, oltre il costo di montaggio
- 7 - e smontaggio sostenuto per il nuovo ponteggio necessario all'ultimazione dei lavori.
La causa, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estromissione del e disposto il CP_1 mutamento del rito in ragione della necessità di istruzione non sommaria ma ordinaria, veniva rinviata ex art. 184 c.p.c. e, all'esito della riserva assunta all'udienza del 23.09.2019, questo giudice, tenuto conto che le parti, in ragione degli elementi allegati in fase introduttiva, avrebbero potuto addivenire ad un accordo conciliativo, ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: “1)i convenuti verseranno all'attrice la somma di € 3.000,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla domanda azionata nel presente giudizio;
2) i convenuti, versando il predetto importo, rinunceranno ad ogni pretesa azionata con il presente giudizio in via riconvenzionale;
3) i convenuti verseranno all'attrice, a titolo di spese di lite, la somma di € 1.200,00 per compensi ed €
150,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) le spese occorse per la CTU saranno poste a carico dei convenuti;
(…) ”.
Tuttavia, tra le parti non si è pervenuto ad alcun accordo in ragione dell'indisponibilità a transigere la lite manifestata, in particolare, dalla società cooperativa istante.
Dunque, veniva espletata l'istruttoria testimoniale e all'udienza cartolare del 23.09.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
La società cooperativa istante ha agito in giudizio al fine di
- 8 - ottenere il pagamento dei lavori di ristrutturazione della facciata eseguiti su incarico dei convenuti sul fabbricato adibito a civile abitazione sito in Capodrise alla Via Musone. Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10).
Così, la traccia giurisprudenziale di maggior rilievo espressa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n.
13533, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
- 9 - dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto
- 10 - stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass.
n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08).
In una successiva pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n.
22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che non
è dato dubitare che siano intercorsi effettivamente tra le parti degli accordi verbali per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della facciata del fabbricato, adibito a civile abitazione, de quo.
Difatti, i convenuti non hanno contestato di aver affidato all' i lavori di ristrutturazione presso il Parte_5 fabbricato immobiliare ubicato in Capodrise alla Via Musone.
Per cui, pur in assenza di uno specifico contratto siglato tra le parti la sussistenza di un contratto di appalto per i lavori di rifacimento de quibus è risultata incontestata tra le parti, oltreché confermata da tutti i testi escussi.
La società cooperativa istante ha lamentato, però, il parziale pagamento dell'importo pattuito per l'esecuzione di detti lavori.
I convenuti sig.ri US, dal loro canto, hanno contestato l'inadempimento contrattuale circa i termini di esecuzione dell'incarico di ristrutturazione e, nello specifico, la mancata ultimazione dei lavori nel termine asseritamente pattuito di 15-
- 11 - 20 gg lavorativi. In aggiunta, i convenuti hanno contestato l'ulteriore importo richiestogli dalla società cooperativa rispetto al corrispettivo asseritamente pattuito in occasione del conferimento dell'incarico e, peraltro, già versato pari ad €
16.000,00 (oltre I.V.A.).
Preliminarmente, avuto specifico riguardo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nell'interesse del
[...]
onde ottenere una declaratoria di estromissione dal CP_1 giudizio di quest'ultimo per non aver preso parte agli accordi verbali siccome esclusivamente intervenuti tra la cooperativa edilizia e il convenuto US AB, va osservato quanto segue.
L'eccezione va disattesa in quanto la documentazione tempestivamente prodotta e, in particolare, la nota prot. 6594 del
20.05.2013 “Comunicazione di Inizio Lavori di manutenzione” depositata presso il Comune di Capodrise nonché la comunicazione del 17.05.2013 avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia con benefici fiscali D.L. n.83/2012, entrambe a firma del restituiscono proprio la CP_1 titolarità passiva del medesimo nel rapporto contrattuale dedotto nel presente contenzioso. Per cui appare indubbio che il
[...]
attivatosi specificamente in qualità di proprietario CP_1 dell'immobile da ristrutturare (Cfr. “Comunicazione di Inizio
Lavori di manutenzione” del 20.05.2013) per le dichiarazioni previste dalla legge, sia intervenuto anch'egli come parte, unitamente al figlio AB US, nella stipula degli accordi verbali conclusi con la cooperativa Pt_3
Di conseguenza, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata ai fini dell'estromissione, con conferma della titolarità passiva nel rapporto de quo anche del
. CP_1
Ciò chiarito, a questo punto l'indagine deve essere volta
- 12 - all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra i sigg.ri US e quelle effettivamente svolte dalla società cooperativa CA nonché dell'esecuzione nei termini dell'accordo intervenuto.
Va, anzitutto, detto che nel corso del giudizio la cooperativa ha allegato il “Computo Metrico” avente ad oggetto Pt_3
“Lavori fuori computo esecutivo come accorso tra la
[...]
e il sig. e il sig. US AB” Pt_5 CP_1 dell'08.07.2013, il “Documento Unico di Regolarità
Contributiva” DURC oltre alla “Dichiarazione di Assunzione di responsabilità dell'Impresa” ex Circolare del Ministro delle
Finanze e dei Lavori Pubblici 24 febbraio 1998 n. 57/E.
In aggiunta, la cooperativa edilizia ha allegato al ricorso introduttivo (cfr. all. 12 produzione parte ricorrente) le risultanze peritali rassegnate all'esito del procedimento per ATP RG.
3705/2013, tempestivamente promosso, dal CTU ing.
[...] il quale ha avuto cura di chiarire tutte le lavorazioni CP_2 effettivamente eseguite dall' e che “per Parte_5 eseguire gli interventi edili precedentemente menzionati,
l'Impresa si è servita di un ponteggio costituito da elementi a telaio sovrapponibili che il CTU ha computato considerando la superficie del fabbricato effettivamente asservita nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori avvenuto giorno 20 maggio 2013, così come indicato nella comunicazione di inizio lavori protocollata al Comune di Capodrise il 20.05.2013, fino alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all' dall'Avv. AB US il Parte_3
15.07.2013. (…) Il C.T.U., pertanto, lette le osservazioni dei consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale, sulla base del Prezzario della Regione Campania dell'anno 2013 e dei prezzi desunti dalle tabelle della Commissione ANCE della Regione
- 13 - Campania, nonché dalle indagini di mercato effettuate presso alcune imprese edili operanti nella Provincia di Caserta, ha potuto determinare il costo delle lavorazioni eseguite dall' sul fabbricato dell'avv. Parte_3
AB US, pari ad € 20.055,31 (I.V.A. al 10% inclusa. (vedi pag. 27 relazione ”. CP_2
Del resto, i testi escussi sigg.ri e Per_1 Tes_1 Pt_4 confermano solo genericamente gli accordi verbali per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, lo svolgimento nel periodo maggio/luglio 2013 e la brusca interruzione di rapporti lavorativi cui è seguito l'abbandono del cantiere da parte della cooperativa impossibilitata ad accedervi dalla committenza che non restituiva le chiavi, non venendo in rilievo, invece, con certezza che tra le parti fosse stato effettivamente fissato un termine per l'ultimazione di detti lavori con l'impiego di numerose maestranze.
Avuto, poi, riguardo le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 va osservato che egli più volte riferisce di circostanze apprese dal convenuto US AB, istante in riconvenzionale.
Orbene, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice. (Cfr Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – Ordinanza n. 3137/16).
Trattasi, dunque, qui di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris, in quanto tale di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr
- 14 - Cass. n. 7746/2020; Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'inadempimento denunciato.
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa non si è rivelata assolutamente idonea a suffragare le eccezioni di inadempimento per come mosse dai convenuti.
Per ciò che attiene le somme dovute alla società cooperativa per le lavorazioni effettuate sul fabbricato dei sigg.ri US sito in
Capodrise alla Via Musone, va rilevato che sia l' Parte_5
che i convenuti hanno confermato la circostanza
[...] dell'avvenuto pagamento per l'importo pari ad € 16.500,00
(comprensivo di I.V.A.) per cui, tenuto conto di quanto rassegnato dal c.t.u. all'esito dell'ATP espletata, all'istante va riconosciuto il residuo importo di € 3.555,31, oltre interessi dalla domanda, quale somma risultante dalla differenza di € 20.055,31 detratto l'acconto ricevuto pari ad € 16.500,00.
Pertanto, la domanda della va accolta Parte_3 parzialmente nel limite della predetta somma.
La domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nei confronti della onde ottenere la Controparte_4 condanna al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento contrattuale in ordine al termine di consegna va rigettata in ragione del fatto che all'esito dell'indagine istruttoria condotta nel corso del giudizio alcun inadempimento rispetto ad un termine espresso di ultimazione lavori è venuto in rilievo.
Per completezza va anche detto che i convenuti non hanno nemmeno documentato in alcun modo il preteso risarcimento.
- 15 - Dunque, non viene in rilievo alcuna prova di una specifica ed effettiva lesione del patrimonio.
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'istante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave circa l'istaurazione del presente giudizio.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez.
Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che l' Parte_3
abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema
[...] genericità delle allegazioni nei propri scritti difensivi, dai quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese
Nei rapporti tra le parti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata (tenendo conto anche delle spese relative al procedimento di ATP). Dette spese vanno compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda, valutato unitamente al rigetto della riconvenzionale.
- 16 - In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio eseguita in sede di ATP (R.g.n. 3705/2013).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda della Parte_3
e condanna i convenuti al pagamento, in favore della
[...]
stessa, del residuo importo pari ad € 3.555,31 oltre interessi dalla domanda;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
• compensa nella misura del 50 % le spese di lite e condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, che si liquidano in € 1.967,00 per compensi, € 200,00 per spese
(comprese le spese relative al procedimento di ATP e già calcolate tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone le spese occorse per la CTU redatta in sede di ATP in capo ad entrambe le parti nella misura del 50 % per ciascuna di esse.
Santa Maria Capua Vetere, 24.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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