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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1013/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1013/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARIO ANTONIO ANGELELLI ed
RT LE per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Genova impugnata per Parte_1
tutti i motivi ex ante rappresentati;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge dell'odierno giudizio;
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , Controparte_1
e , hanno Controparte_2 Controparte_3
convenuto in giudizio il ed il Parte_1 Controparte_4
per veder accertato lo status di cittadini italiani iure sanguinis,
[...]
precisando di esser discendenti diretti di un avo italiano, signor
[...]
nato il [...] a [...], noto anche Persona_1
con l'alias emigrato in Uruguay e ivi deceduto nel 1904 Persona_2
(indicato ancora italiano, nome nel certificato Persona_2
1.2. Il si costituiva in giudizio con il patrocinio Parte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo la carenza di interesse pag. 2/13 ad agire “per non avere i ricorrenti provato, ma soltanto dedotto, di aver preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza”.
Nel merito, si rimetteva al Tribunale circa “la valutazione della probanza della documentazione ex adverso depositata a sostegno delle deduzioni svolte – rilevandosi peraltro che non pare abbia legittimazione a resistere il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pure evocato in lite” evidenziando “profili problematici emergono dalla documentazione ex adverso prodotta sub da doc. 1 a doc. 4”.
Evidenziava poi che l'avo risultava nato nel 1836 in epoca preunitaria, in uno Stato preunitario
1.3. Con sentenza n. 1551/2024, il Tribunale accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava “che le ricorrenti (…) sono cittadini italiani e ordina al
e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Parte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile (…)”.
Difatti, preliminarmente riconosciuto l'interesse ad agire dei ricorrenti, evidenziava che “Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale di
Roma, il Codice Civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Tuttavia, i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita.”
pag. 3/13 Ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo risultante in vita nel marzo 1861, rilevava che “la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti
(completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità e non contestati)”.
Evidenziava, inoltre, che per contro il Ministero “non ha addotto circostanze estintive o impeditive;
ha solo espresso perplessità sulla documentazione (doc. n. 1 -4), dubbi che appaiono comunque ininfluenti poiché relativi principalmente a differenze letterali del nome dei genitori del signor ”. Per_1
2.1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11 novembre
2024, il ha impugnato la predetta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo, il impugna la sentenza per “Applicabilità Parte_1
dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et
11) CC 1865. Violazione degli artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13 CC 1865.”
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e della l. n. 555/1912, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del
Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, avendo l'avo raggiunto con certezza l'Uruguay al più tardi nel
1862, e dunque certo prima dell'entrata in vigore nel 1866 del Codice civile italiano, al caso di specie sarebbe quindi applicabile il Codice Civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34 il quale statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di
pag. 4/13 non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Il Ministero ritiene assolto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. dal momento che l'avo aveva affrontato un viaggio “verso terre lontane”, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza per Parte_1
“Errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti ricorrenti a fondamento della domanda”.
In particolare, evidenzia che “l'avo capostipite Persona_1
risulta indicato nell'atto di battesimo sub doc. 1 quale figlio di Per_3
e , nonché nato nel 1836 a RI (Savona).
[...] Persona_4
Tuttavia, nell'atto di matrimonio con la sig.ra (doc. 2), Parte_2
lo stesso è indicato quale figlio di e . Persona_3 Persona_5
Ancora, nell'atto di matrimonio con la sig.ra (doc. 3), Persona_6
avvenuto nel 1883, è indicato quale figlio di e di Persona_7
, nonché nato a [...], di età di 45 anni (ma se fosse Persona_8
effettivamente nato nel 1836, nel 1883 avrebbe dovuto avere 47 anni). Per finire, come se non bastasse, nell'atto di nascita della propria figlia, sig.ra
(doc. 4), i nonni in linea paterna sono indicati essere Persona_9
e ”. Persona_10 Persona_4
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/13 L'appello è infondato.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il è che l'avo in questione Parte_1
aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
3.3. Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano pag. 6/13 essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento appare errato nella parte in cui si considera provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.4. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Parte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel Parte_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
pag. 7/13 3.5. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del OV di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
OV , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole
pag. 8/13 stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_11
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
pag. 9/13 3.6. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter Parte_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui Parte_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
pag. 10/13 domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
3.7. Con il secondo motivo di appello il contesta la veridicità Parte_1
della documentazione prodotta in primo grado dai ricorrenti, a causa di asseriti “profili problematici” relativi ai doc. da 1 a 4, in particolari di differenze letterali del nome dei genitori del signor . Per_1
Si ritiene che le incongruenze individuate, seppur presenti, rappresentino dei semplici refusi che non incidono sulla veridicità dei documenti, anche alla luce di una valutazione complessiva degli stessi. Va peraltro rilevato che anche l'indicazione dell'età non appare probante tenuto conto che anche con riferimento all'età della sposa per la quale Persona_12
viene indicata nell'atto di matrimonio del 27/12/1883 (matrimonio celebrato i 1/12/1883), l'età “di anni 20” e nell'atto di nascita della figlia in data 13/3/1888 l'età di 23 anni ossia un'età non coerente con Per_13
quanto indicato prima, che tuttavia non pare comportare confusione pag. 11/13 sull'identificazione né induce a formulare un giudizio di falsità dei documenti.
Anche questo motivo di appello va quindi rigettato.
3.8. Pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
3.9. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello proposto dal Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1551/2024 emessa in data 17.05.2024, che conferma;
- compensa le spese del grado di appello;
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1013/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1013/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARIO ANTONIO ANGELELLI ed
RT LE per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Genova impugnata per Parte_1
tutti i motivi ex ante rappresentati;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge dell'odierno giudizio;
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , Controparte_1
e , hanno Controparte_2 Controparte_3
convenuto in giudizio il ed il Parte_1 Controparte_4
per veder accertato lo status di cittadini italiani iure sanguinis,
[...]
precisando di esser discendenti diretti di un avo italiano, signor
[...]
nato il [...] a [...], noto anche Persona_1
con l'alias emigrato in Uruguay e ivi deceduto nel 1904 Persona_2
(indicato ancora italiano, nome nel certificato Persona_2
1.2. Il si costituiva in giudizio con il patrocinio Parte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo la carenza di interesse pag. 2/13 ad agire “per non avere i ricorrenti provato, ma soltanto dedotto, di aver preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza”.
Nel merito, si rimetteva al Tribunale circa “la valutazione della probanza della documentazione ex adverso depositata a sostegno delle deduzioni svolte – rilevandosi peraltro che non pare abbia legittimazione a resistere il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pure evocato in lite” evidenziando “profili problematici emergono dalla documentazione ex adverso prodotta sub da doc. 1 a doc. 4”.
Evidenziava poi che l'avo risultava nato nel 1836 in epoca preunitaria, in uno Stato preunitario
1.3. Con sentenza n. 1551/2024, il Tribunale accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava “che le ricorrenti (…) sono cittadini italiani e ordina al
e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Parte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile (…)”.
Difatti, preliminarmente riconosciuto l'interesse ad agire dei ricorrenti, evidenziava che “Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale di
Roma, il Codice Civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Tuttavia, i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita.”
pag. 3/13 Ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo risultante in vita nel marzo 1861, rilevava che “la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti
(completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità e non contestati)”.
Evidenziava, inoltre, che per contro il Ministero “non ha addotto circostanze estintive o impeditive;
ha solo espresso perplessità sulla documentazione (doc. n. 1 -4), dubbi che appaiono comunque ininfluenti poiché relativi principalmente a differenze letterali del nome dei genitori del signor ”. Per_1
2.1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11 novembre
2024, il ha impugnato la predetta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo, il impugna la sentenza per “Applicabilità Parte_1
dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et
11) CC 1865. Violazione degli artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13 CC 1865.”
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e della l. n. 555/1912, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del
Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, avendo l'avo raggiunto con certezza l'Uruguay al più tardi nel
1862, e dunque certo prima dell'entrata in vigore nel 1866 del Codice civile italiano, al caso di specie sarebbe quindi applicabile il Codice Civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34 il quale statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di
pag. 4/13 non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Il Ministero ritiene assolto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. dal momento che l'avo aveva affrontato un viaggio “verso terre lontane”, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza per Parte_1
“Errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti ricorrenti a fondamento della domanda”.
In particolare, evidenzia che “l'avo capostipite Persona_1
risulta indicato nell'atto di battesimo sub doc. 1 quale figlio di Per_3
e , nonché nato nel 1836 a RI (Savona).
[...] Persona_4
Tuttavia, nell'atto di matrimonio con la sig.ra (doc. 2), Parte_2
lo stesso è indicato quale figlio di e . Persona_3 Persona_5
Ancora, nell'atto di matrimonio con la sig.ra (doc. 3), Persona_6
avvenuto nel 1883, è indicato quale figlio di e di Persona_7
, nonché nato a [...], di età di 45 anni (ma se fosse Persona_8
effettivamente nato nel 1836, nel 1883 avrebbe dovuto avere 47 anni). Per finire, come se non bastasse, nell'atto di nascita della propria figlia, sig.ra
(doc. 4), i nonni in linea paterna sono indicati essere Persona_9
e ”. Persona_10 Persona_4
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/13 L'appello è infondato.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il è che l'avo in questione Parte_1
aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
3.3. Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano pag. 6/13 essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento appare errato nella parte in cui si considera provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.4. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Parte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel Parte_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
pag. 7/13 3.5. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del OV di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
OV , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole
pag. 8/13 stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_11
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
pag. 9/13 3.6. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter Parte_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui Parte_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
pag. 10/13 domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
3.7. Con il secondo motivo di appello il contesta la veridicità Parte_1
della documentazione prodotta in primo grado dai ricorrenti, a causa di asseriti “profili problematici” relativi ai doc. da 1 a 4, in particolari di differenze letterali del nome dei genitori del signor . Per_1
Si ritiene che le incongruenze individuate, seppur presenti, rappresentino dei semplici refusi che non incidono sulla veridicità dei documenti, anche alla luce di una valutazione complessiva degli stessi. Va peraltro rilevato che anche l'indicazione dell'età non appare probante tenuto conto che anche con riferimento all'età della sposa per la quale Persona_12
viene indicata nell'atto di matrimonio del 27/12/1883 (matrimonio celebrato i 1/12/1883), l'età “di anni 20” e nell'atto di nascita della figlia in data 13/3/1888 l'età di 23 anni ossia un'età non coerente con Per_13
quanto indicato prima, che tuttavia non pare comportare confusione pag. 11/13 sull'identificazione né induce a formulare un giudizio di falsità dei documenti.
Anche questo motivo di appello va quindi rigettato.
3.8. Pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
3.9. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello proposto dal Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1551/2024 emessa in data 17.05.2024, che conferma;
- compensa le spese del grado di appello;
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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