TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 10 febbraio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4630/2024 R.G, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Gravina di Catania, via Fasano, n. 38, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federica Fischetti, che l0 rappresentata e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 10.5.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «ritenere e dichiarare che il ricorrente sig. è invalido con necessità di assistenza continua Parte_1
1 non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, oppure con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ai sensi della legge n.
508/88, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla citata legge, fin dalla presentazione della domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore e difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i diritti e gli onorari».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.2.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , Persona_2
specialista in medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dall'attento
2 esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla l. n. 18/80, sia dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta dalla seguente pluralità di patologie «Pregressa fibrillazione atriale permanente a bassa risposta ventricolare trattata con impianto Pacemaker monocamerale (Dicembre 2022) in trattamento per scompenso cardiaco cronico in classe
NYHA II;
-Pregresso versamento pleurico bilaterale maggiore a destra, ove concomita atelettasia;
-Diabete mellito I-D; Spondilodiscoartrosi, osteoporosi con crolli vertebrali
multipli; -Acromegalia; -Incontinenza urinaria;
-Grave compromissione dello stato generale in soggetto con complesso invalidante multiorgano, non collaborante, mutacico/afasico».
Il CTU ha provveduto alla valutazione delle patologie riscontrate alla luce dell'esame obiettivo condotto e dei riscontri clinico-strumentali acquisiti, ritenendo che il complesso patologico rilevato riduca capacità e la validità del soggetto in modo totale e permanente al
100% (Cento%), con diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a norma della L.18/80.
Tale conclusione, del resto, è coerente con le risultanze dell'esame obiettivo, durante il quale il CTU ha riscontrato l'impossibilità di parte ricorrente di deambulare in autonomia e di eseguire in autonomia i cambi posturali.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di settembre 2024.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 l.
n. 18/1980 a partire dal mese di settembre 2024, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare
solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è
3 destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici», riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010). CP_1
5. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono devono essere compensate integralmente, stante la reciproca soccombenza delle parti, per essere stato il requisito sanitario oggetto del presente giudizio riconosciuto a partire da data successiva a quella di introduzione del presente giudizio di opposizione.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- dichiara che è soggetto con necessità di assistenza continua non Parte_1
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani a partire dal mese di settembre 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 10 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli
4