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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2025
REPUBBLICA IT ALIAN A
IN NOME DEL POPOLO IT ALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 715 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. , e per esso il procuratore Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. COMBA FEDERICO e CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SCARINCI ROBERTA Controparte_2 P.IVA_2
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE APPELLANTE: in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lodi,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO: accertare e dichiarare la competenza per valore del Giudice di Pace di Lodi - NEL MERITO: previo accertamento in via incidentale della inefficacia e/o nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo e/o lesiva di norma imperativa
(art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza LEXITOR), condannare a rimborsare all'appellante tutti gli oneri non maturati per Controparte_2 effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari ad Euro 1.212,75 (al netto degli importi già rimborsati) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
1 PARTE APPELLATA:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare tutte le censure mosse alla sentenza n. 96/25 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Lodi, Giudice Dott.ssa Giuseppina Crisafulli, in data 24
Marzo 2025, a definizione del procedimento recante RG:3065/23, e per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Lodi
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: nel merito, rigettare le domande attoree posto che il contratto, per cui è causa, è stato sottoscritto nel rispetto della normativa primaria e secondaria (Disposizioni di trasparenza) che ancora regolamenta la disciplina dell'estinzione anticipata e che prevede la chiara distinzione tra costi up front e recurring, in forza della quale è stato effettuato, correttamente, il rimborso al momento dell'estinzione anticipata.
IN VIA SUBORDINATA: laddove il Giudice riconoscesse le pretese di parte ricorrente, che venga applicato il corretto criterio di calcolo del “costo ammortizzato”.
In via istruttoria: con ogni riserva di integrazione e/o modifiche nei successivi ed eventuali termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il 26.2.2019 ha stipulato con un contratto di finanziamento (n. Parte_1 CP_2
20713) per complessivi 37.800 euro, con rimborso rateale a mezzo 120 rate mensili da
315 euro ciascuna, mediante cessione del quinto.
Il 13.7.2023, dopo il pagamento di 50 delle 120 rate, ha estinto anticipatamente Parte_1 il finanziamento;
ha eseguito un rimborso di soli 175 euro, oltre a quanto CP_2 dovuto per interessi residui, con riferimento agli oneri non maturati per anticipata estinzione. ha quindi chiesto al GdP di Lodi di condannare – previa eventuale dichiarazione Parte_1 di inefficacia della clausola d'irripetibilità ex artt. 33 ss. cod. cons. – il mutuante a restituirgli la somma di 1.212,75 euro al netto degli importi già rimborsati.
Tale importo è stato così determinato: commissioni di attivazione versate per 2.079,00 euro;
commissioni di gestione versate per 300,00 euro, così per totali 2.379,00 euro, somma che, divisa per 120 e moltiplicata per 70, diminuita di 175 euro (già pagati), restituisce come rimborso dovuto 1.212,75 euro.
2. Il GdP, con sentenza n. 96/2025 (depositata il 24.3.2025 ancorché rimessa in decisione il 10.4.2024), ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo che “l'oggetto del contendere non è di competenza del Giudice di Pace per incompetenza per valore, in quanto dovendo disquisire in ordine al contratto e alle clausole contrattuali bisogna prendere in considerazione tutto il contratto e il valore dello stesso che nel caso de quo
2 supera il valore di euro 10.000,00, che è l'attuale valore di competenza del Giudice di
Pace.
Il contratto de quo è un contratto di finanziamento per complessivi euro 37.800,00 con estinzione anticipata e pertanto esaminare detto contratto e le clausole ivi contenute al fine di determinare la vessatorietà o meno di alcune di esse ai fini di determinare il merito della pretesa, significa esaminare tutto il contratto e la competenza si determina proprio in base alla domanda che viene presentata”.
3. ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
Con unico motivo di appello, ha censurato la declinatoria della competenza effettuata dal
GdP e ha chiesto, previa dichiarazione di nullità della sentenza gravata, il giudizio nel merito, con accoglimento delle originarie domande.
, costituitasi, ha insistito per la conferma della sentenza e, nel merito, ha CP_2 affermato la non rimborsabilità dei costi per intermediazione, lamentando in ogni caso la propria carenza di legittimazione. In ogni caso, ha richiamato più recente giurisprudenza sovranazionale, che avrebbe superato il precedente orientamento formatosi post Lexitor.
Da ultimo, ha chiesto di applicare il criterio di calcolo del c.d. costo ammortizzato in caso di accoglimento della domanda.
4. All'udienza del 16.9.2025 le difese hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e, discussa la causa ex art. 351 c.p.c., il giudice ha riservato la sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
5. L'appello è fondato.
5.1. La decisione sulla competenza, adottata con sentenza (e non già con ordinanza, come avrebbe imposto l'art. 279 c.p.c.), è inesatta.
Tanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 36323/23 e 27229/22), quanto numerosi precedenti di merito (Trib. Torino, 3794/25; Trib. Roma, 3728/24), in vicende esattamente sovrapponibili a quelle in esame, hanno affermato che – sulla base delle disposizioni in punto di competenza per valore (artt. 7, 10, 12 c.p.c.) – in assenza di contestazione sull'intero rapporto negoziale, la competenza deve individuarsi in base al petitum immediato. Nel caso in esame, l'originaria domanda di era chiaramente limitata, come si Parte_1 comprende dalla lettura delle domande svolte, qui trascritte: “a) condannare il convenuto a rimborsare a tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata Parte_1 estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari ad Euro 1.212,75 (al netto dei rimborsi già effettuati dal convenuto) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a b) il tutto nei limiti di Controparte_1 competenza per valore del Giudice di Pace adito;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'eventuale accertamento, in via incidentale, della nullità ex art. 33 cod. cons. era espressamente limitato alla clausola di irripetibilità degli oneri.
3 5.2. Accolto il motivo di appello in punto competenza avverso la decisione del giudice di pace, secondo il condiviso orientamento di legittimità (Cass. 33456/19 e 13263/15), poiché non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e
354 c.p.c., il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. 6. Occorre dunque che il Tribunale giudichi nel merito, nei termini infra illustrati.
6.1. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata. A tal fine, basti evidenziare che la stessa ha ammesso (v. pag. 5 atto di appello) di aver CP_2 direttamente percepito anche gli importi dovuti a titolo di intermediazione. Sicché, la domanda è stata correttamente formulata, ex art. 2033 c.c., verso l'accipiens della somma dovuta in forza del rapporto negoziale tra e . Parte_1 CP_2
6.2. Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Poiché il contratto con è stato stipulato il 26.2.2019, in merito al dato normativo CP_2
e alla relativa interpretazione si debbono premettere le considerazioni che seguono.
Si applica, ratione temporis, l'art. 125-sexies t.u.b. nella versione vigente tra il 2010 e il 24.7.2021, da interpretarsi alla luce della nota sentenza della Corte giust., 11.9.2019, C-
383/18, Lexitor, secondo la quale “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Secondo la consolidata giurisprudenza (tra cui, inter alia, Cass. 14836/24 e, nel merito,
Trib. Milano, 5960/25, Trib. Busto A., 769/25; Trib. Sondrio, 198/25; App. Milano, sent. 3090/24, 2611/22), che ha recepito la predetta sentenza lussemburghese, il consumatore che abbia esercitato la facoltà di anticipata estinzione ha diritto di ripetere non solo i costi connessi alla durata del contratto (c.d. recurring, quali ad esempio gli interessi e i costi assicurativi), ma anche tutti gli altri costi, direttamente collegati all'erogazione del finanziamento (c.d. up front, tra cui, ad esempio, spese di istruttoria e commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).
La Corte Costituzionale – per quanto qui rileva, considerando il diverso contesto normativo applicabile – con la nota pronuncia n. 263/22, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. 2, d.l. 73/21 (convertito con l. 106/2021), con conseguente diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.
Il richiamo operato dall'appellata a Corte giust., 9.2.2023, C-555/21, è del tutto inesatto e non pertinente, giacché tale pronuncia concerne un settore di credito completamente eterogeneo e peculiare, ossia quello immobiliare;
pertanto, quanto affermato dal giudice
4 lussemburghese in tale ultima pronuncia non può trovare applicazione in questa sede, neppure in via analogica (v. le condivisibili considerazioni di Trib. Milano, 5960/25). Parimenti, occorre ricordare che la giurisprudenza (Cass. 25977/23) riconosce la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, in quanto pone a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33,
d.lgs. 206/05. Nel caso di specie, quindi, previo accertamento – come richiesto dall'appellante – della nullità della clausola che esclude la ripetibilità degli oneri per i quali è causa (pag. 4, par. 4 del contratto, voce “rimborso anticipato”, doc. 6 , la domanda di Parte_1 Parte_1 dev'essere integralmente accolta. Anche rispetto al criterio di calcolo, la domanda originariamente formulata è fondata.
Parte appellata ha (in modo alquanto superficiale) lamentato che il conteggio operato da era stato eseguito determinando l'ammontare delle spese da restituire in ragione Parte_1 del criterio proporzionale lineare, anziché di quello ammortizzato. La doglianza non può essere condivisa, se solo si consideri come, salvo prova contraria nel caso di specie non fornita, la componente della rata decrescente in esecuzione del piano di ammortamento attenga agli interessi e non anche agli oneri differenti, i quali debbono presumersi come suddivisi in misura proporzionale fra tutte le rate del programma restitutorio. In tale contesto deve ritenersi che la scelta operata dal legislatore in sede di modifica dell'art. 125 sexies TUB, trovi applicazione solo per i contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore del dato normativo richiamato e non, quindi, in questa sede.
Il conteggio operato, non contestato sotto il profilo aritmetico, appare corretto. Per tali ragioni, quindi, la pretesa di parte appellante, diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alle rate residue alla data di estinzione anticipata del contratto, deve trovare accoglimento, con l'effetto che la clausola contrattuale diretta a distinguere i costi rimborsabili da quelli non suscettibili di rimborso non possa che essere dichiarata nulla, in quanto confliggente con l'art. 125 sexies TUB, da considerarsi norma imperativa. Su tali somme (1.212,75 euro) sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso avanti al GdP. Il versamento sarà eseguito tenuto conto del mandato all'incasso conferito.
7. Le spese seguono la soccombenza. Si liquidano nei minimi per entrambi i gradi di giudizio per le fasi effettivamente svoltesi.
8. Appare opportuna la trasmissione della sentenza all'ufficio del GdP di Lodi, in ragione della pronuncia in punto di competenza di cui al superiore par.
5.1 e in coerenza con quanto ordinariamente effettua la Corte territoriale con il Tribunale quale giudice di prime cure in caso di riforma dei provvedimenti giudiziari.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 715 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello promosso da contro la sentenza n. 96/2025 del Parte_1
Giudice di Pace di Lodi del 24.3.2025; 2) Dichiara nulla tale sentenza;
3) Previo accertamento della nullità della clausola di irripetibilità del contratto stipulato il 26.2.2019, dichiara tenuta alla restituzione, in favore dell'attore, di CP_2
1.212,75 euro, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace;
4) Condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, CP_2 che si liquidano in 650,00 euro per il giudizio avanti al Giudice di Pace, in 1.280,00 euro per questo giudizio, oltre esborsi per complessivi 299,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) Dispone, per le ragioni in motivazione, la comunicazione del provvedimento al
Giudice di Pace di Lodi presso la propria cancelleria.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 29/09/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
6
REPUBBLICA IT ALIAN A
IN NOME DEL POPOLO IT ALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 715 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. , e per esso il procuratore Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. COMBA FEDERICO e CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SCARINCI ROBERTA Controparte_2 P.IVA_2
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE APPELLANTE: in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lodi,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO: accertare e dichiarare la competenza per valore del Giudice di Pace di Lodi - NEL MERITO: previo accertamento in via incidentale della inefficacia e/o nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo e/o lesiva di norma imperativa
(art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza LEXITOR), condannare a rimborsare all'appellante tutti gli oneri non maturati per Controparte_2 effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari ad Euro 1.212,75 (al netto degli importi già rimborsati) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
1 PARTE APPELLATA:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare tutte le censure mosse alla sentenza n. 96/25 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Lodi, Giudice Dott.ssa Giuseppina Crisafulli, in data 24
Marzo 2025, a definizione del procedimento recante RG:3065/23, e per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Lodi
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: nel merito, rigettare le domande attoree posto che il contratto, per cui è causa, è stato sottoscritto nel rispetto della normativa primaria e secondaria (Disposizioni di trasparenza) che ancora regolamenta la disciplina dell'estinzione anticipata e che prevede la chiara distinzione tra costi up front e recurring, in forza della quale è stato effettuato, correttamente, il rimborso al momento dell'estinzione anticipata.
IN VIA SUBORDINATA: laddove il Giudice riconoscesse le pretese di parte ricorrente, che venga applicato il corretto criterio di calcolo del “costo ammortizzato”.
In via istruttoria: con ogni riserva di integrazione e/o modifiche nei successivi ed eventuali termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il 26.2.2019 ha stipulato con un contratto di finanziamento (n. Parte_1 CP_2
20713) per complessivi 37.800 euro, con rimborso rateale a mezzo 120 rate mensili da
315 euro ciascuna, mediante cessione del quinto.
Il 13.7.2023, dopo il pagamento di 50 delle 120 rate, ha estinto anticipatamente Parte_1 il finanziamento;
ha eseguito un rimborso di soli 175 euro, oltre a quanto CP_2 dovuto per interessi residui, con riferimento agli oneri non maturati per anticipata estinzione. ha quindi chiesto al GdP di Lodi di condannare – previa eventuale dichiarazione Parte_1 di inefficacia della clausola d'irripetibilità ex artt. 33 ss. cod. cons. – il mutuante a restituirgli la somma di 1.212,75 euro al netto degli importi già rimborsati.
Tale importo è stato così determinato: commissioni di attivazione versate per 2.079,00 euro;
commissioni di gestione versate per 300,00 euro, così per totali 2.379,00 euro, somma che, divisa per 120 e moltiplicata per 70, diminuita di 175 euro (già pagati), restituisce come rimborso dovuto 1.212,75 euro.
2. Il GdP, con sentenza n. 96/2025 (depositata il 24.3.2025 ancorché rimessa in decisione il 10.4.2024), ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo che “l'oggetto del contendere non è di competenza del Giudice di Pace per incompetenza per valore, in quanto dovendo disquisire in ordine al contratto e alle clausole contrattuali bisogna prendere in considerazione tutto il contratto e il valore dello stesso che nel caso de quo
2 supera il valore di euro 10.000,00, che è l'attuale valore di competenza del Giudice di
Pace.
Il contratto de quo è un contratto di finanziamento per complessivi euro 37.800,00 con estinzione anticipata e pertanto esaminare detto contratto e le clausole ivi contenute al fine di determinare la vessatorietà o meno di alcune di esse ai fini di determinare il merito della pretesa, significa esaminare tutto il contratto e la competenza si determina proprio in base alla domanda che viene presentata”.
3. ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
Con unico motivo di appello, ha censurato la declinatoria della competenza effettuata dal
GdP e ha chiesto, previa dichiarazione di nullità della sentenza gravata, il giudizio nel merito, con accoglimento delle originarie domande.
, costituitasi, ha insistito per la conferma della sentenza e, nel merito, ha CP_2 affermato la non rimborsabilità dei costi per intermediazione, lamentando in ogni caso la propria carenza di legittimazione. In ogni caso, ha richiamato più recente giurisprudenza sovranazionale, che avrebbe superato il precedente orientamento formatosi post Lexitor.
Da ultimo, ha chiesto di applicare il criterio di calcolo del c.d. costo ammortizzato in caso di accoglimento della domanda.
4. All'udienza del 16.9.2025 le difese hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e, discussa la causa ex art. 351 c.p.c., il giudice ha riservato la sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
5. L'appello è fondato.
5.1. La decisione sulla competenza, adottata con sentenza (e non già con ordinanza, come avrebbe imposto l'art. 279 c.p.c.), è inesatta.
Tanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 36323/23 e 27229/22), quanto numerosi precedenti di merito (Trib. Torino, 3794/25; Trib. Roma, 3728/24), in vicende esattamente sovrapponibili a quelle in esame, hanno affermato che – sulla base delle disposizioni in punto di competenza per valore (artt. 7, 10, 12 c.p.c.) – in assenza di contestazione sull'intero rapporto negoziale, la competenza deve individuarsi in base al petitum immediato. Nel caso in esame, l'originaria domanda di era chiaramente limitata, come si Parte_1 comprende dalla lettura delle domande svolte, qui trascritte: “a) condannare il convenuto a rimborsare a tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata Parte_1 estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, pari ad Euro 1.212,75 (al netto dei rimborsi già effettuati dal convenuto) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a b) il tutto nei limiti di Controparte_1 competenza per valore del Giudice di Pace adito;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'eventuale accertamento, in via incidentale, della nullità ex art. 33 cod. cons. era espressamente limitato alla clausola di irripetibilità degli oneri.
3 5.2. Accolto il motivo di appello in punto competenza avverso la decisione del giudice di pace, secondo il condiviso orientamento di legittimità (Cass. 33456/19 e 13263/15), poiché non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e
354 c.p.c., il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. 6. Occorre dunque che il Tribunale giudichi nel merito, nei termini infra illustrati.
6.1. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata. A tal fine, basti evidenziare che la stessa ha ammesso (v. pag. 5 atto di appello) di aver CP_2 direttamente percepito anche gli importi dovuti a titolo di intermediazione. Sicché, la domanda è stata correttamente formulata, ex art. 2033 c.c., verso l'accipiens della somma dovuta in forza del rapporto negoziale tra e . Parte_1 CP_2
6.2. Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Poiché il contratto con è stato stipulato il 26.2.2019, in merito al dato normativo CP_2
e alla relativa interpretazione si debbono premettere le considerazioni che seguono.
Si applica, ratione temporis, l'art. 125-sexies t.u.b. nella versione vigente tra il 2010 e il 24.7.2021, da interpretarsi alla luce della nota sentenza della Corte giust., 11.9.2019, C-
383/18, Lexitor, secondo la quale “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Secondo la consolidata giurisprudenza (tra cui, inter alia, Cass. 14836/24 e, nel merito,
Trib. Milano, 5960/25, Trib. Busto A., 769/25; Trib. Sondrio, 198/25; App. Milano, sent. 3090/24, 2611/22), che ha recepito la predetta sentenza lussemburghese, il consumatore che abbia esercitato la facoltà di anticipata estinzione ha diritto di ripetere non solo i costi connessi alla durata del contratto (c.d. recurring, quali ad esempio gli interessi e i costi assicurativi), ma anche tutti gli altri costi, direttamente collegati all'erogazione del finanziamento (c.d. up front, tra cui, ad esempio, spese di istruttoria e commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).
La Corte Costituzionale – per quanto qui rileva, considerando il diverso contesto normativo applicabile – con la nota pronuncia n. 263/22, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. 2, d.l. 73/21 (convertito con l. 106/2021), con conseguente diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.
Il richiamo operato dall'appellata a Corte giust., 9.2.2023, C-555/21, è del tutto inesatto e non pertinente, giacché tale pronuncia concerne un settore di credito completamente eterogeneo e peculiare, ossia quello immobiliare;
pertanto, quanto affermato dal giudice
4 lussemburghese in tale ultima pronuncia non può trovare applicazione in questa sede, neppure in via analogica (v. le condivisibili considerazioni di Trib. Milano, 5960/25). Parimenti, occorre ricordare che la giurisprudenza (Cass. 25977/23) riconosce la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, in quanto pone a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33,
d.lgs. 206/05. Nel caso di specie, quindi, previo accertamento – come richiesto dall'appellante – della nullità della clausola che esclude la ripetibilità degli oneri per i quali è causa (pag. 4, par. 4 del contratto, voce “rimborso anticipato”, doc. 6 , la domanda di Parte_1 Parte_1 dev'essere integralmente accolta. Anche rispetto al criterio di calcolo, la domanda originariamente formulata è fondata.
Parte appellata ha (in modo alquanto superficiale) lamentato che il conteggio operato da era stato eseguito determinando l'ammontare delle spese da restituire in ragione Parte_1 del criterio proporzionale lineare, anziché di quello ammortizzato. La doglianza non può essere condivisa, se solo si consideri come, salvo prova contraria nel caso di specie non fornita, la componente della rata decrescente in esecuzione del piano di ammortamento attenga agli interessi e non anche agli oneri differenti, i quali debbono presumersi come suddivisi in misura proporzionale fra tutte le rate del programma restitutorio. In tale contesto deve ritenersi che la scelta operata dal legislatore in sede di modifica dell'art. 125 sexies TUB, trovi applicazione solo per i contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore del dato normativo richiamato e non, quindi, in questa sede.
Il conteggio operato, non contestato sotto il profilo aritmetico, appare corretto. Per tali ragioni, quindi, la pretesa di parte appellante, diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alle rate residue alla data di estinzione anticipata del contratto, deve trovare accoglimento, con l'effetto che la clausola contrattuale diretta a distinguere i costi rimborsabili da quelli non suscettibili di rimborso non possa che essere dichiarata nulla, in quanto confliggente con l'art. 125 sexies TUB, da considerarsi norma imperativa. Su tali somme (1.212,75 euro) sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso avanti al GdP. Il versamento sarà eseguito tenuto conto del mandato all'incasso conferito.
7. Le spese seguono la soccombenza. Si liquidano nei minimi per entrambi i gradi di giudizio per le fasi effettivamente svoltesi.
8. Appare opportuna la trasmissione della sentenza all'ufficio del GdP di Lodi, in ragione della pronuncia in punto di competenza di cui al superiore par.
5.1 e in coerenza con quanto ordinariamente effettua la Corte territoriale con il Tribunale quale giudice di prime cure in caso di riforma dei provvedimenti giudiziari.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 715 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello promosso da contro la sentenza n. 96/2025 del Parte_1
Giudice di Pace di Lodi del 24.3.2025; 2) Dichiara nulla tale sentenza;
3) Previo accertamento della nullità della clausola di irripetibilità del contratto stipulato il 26.2.2019, dichiara tenuta alla restituzione, in favore dell'attore, di CP_2
1.212,75 euro, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace;
4) Condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, CP_2 che si liquidano in 650,00 euro per il giudizio avanti al Giudice di Pace, in 1.280,00 euro per questo giudizio, oltre esborsi per complessivi 299,00 euro, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge;
5) Dispone, per le ragioni in motivazione, la comunicazione del provvedimento al
Giudice di Pace di Lodi presso la propria cancelleria.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 29/09/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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