Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/06/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Ravì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capo D'Orlando, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mauro Aquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sospensione lavori e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS- del Comune di Capo d’Orlando;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capo D'Orlando;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Capo d’Orlando, dotato di corte pertinenziale privata, all’interno della quale avrebbe eseguito opere di ristrutturazione su un muretto di confine, già esistente, a seguito delle quali il Comune intimato avrebbe emesso l’ordinanza impugnata con il ricorso in esame.
2. Con il predetto provvedimento, l’Ente locale avrebbe intimato al ricorrente la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino dei luoghi, con rimozione di quanto realizzato, preannunciando, per l’ipotesi di inadempimento, l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, per un importo variabile tra 2.0000,00 e 20.000,00 euro, oltre che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e della relativa area di sedime.
3. In particolare, sarebbe stata contestata al ricorrente l’illegittima realizzazione di un muro divisorio a confine tra le particelle -OMISSIS-(di sua proprietà) e la -OMISSIS-, di proprietà di terzi, per le seguenti ragioni:
a) la realizzazione dell’opera sarebbe stata soggetta a CILA, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f) della L.R. 16/2016;
b) insistendo in zona vincolata ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 15 della L.R. 78/1976, necessitava delle prescritte autorizzazioni e n.o. da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli;
b) essendo ricompresa nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale marittimo, necessitava altresì dell’autorizzazione dell’Autorità marittima prevista dall’art. 55 del Codice della navigazione;
4. A dire del ricorrente, l’atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
I) Violazione di legge – violazione della l.31/2017; d.p.r. 380/2001; l.r. 16/2016 - errore di fatto – difetto di istruttoria – travisamento - violazione della l.241/90 - eccesso di potere - illegittimità.
- Non sarebbe chiara la consistenza documentale e fattuale dei luoghi oggetto di accertamento, stante che nell’atto impugnato vengono citate anche particelle non più esistenti (ad es. la 866), con conseguente difetto di istruttoria e motivazione.
- l’opera non necessitava di alcun titolo edilizio in quanto preesistente, e ristrutturata attraverso materiale di scarso impatto visivo, per dimensioni e sagoma, senza comportare un’alterazione ambientale, estetica e funzionale dei luoghi;
- il ricorrente avrebbe esercitato meramente lo ius excludendi alios , e non lo ius edificandi , avendo l’opera finalità meramente divisorie e di tutela della privacy rispetto al fondo limitrofo, senza avere alcun impatto visivo all’esterno e dal mare, dovendosi così escludere che la stessa possa comportare potenziale disturbo alla navigazione; erroneo sarebbe, dunque, il riferimento nell’ordinanza demolitoria all’assenza di autorizzazione ai sensi all’art. 55 cod. nav., peraltro applicabile solo alle “nuove opere” (e non anche a quelle preesistenti) erette in prossimità del demanio marittimo;
- l’opera realizzata rientrerebbe tra quelle fatte oggetto di liberalizzazione ai sensi dell’allegato A, n. 13, del D.P.R .31/2017, in quanto muro di cinta eseguito nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non interessante bene vincolato;
II) Violazione di legge – violazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - errore di fatto – eccesso di potere – illegittimità.
- l’atto sarebbe affetto da incompetenza in quanto il potere sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni del codice della navigazione spetterebbe all’autorità marittima;
III) Violazione di legge - errore di fatto – eccesso di potere – contraddittorietà manifesta – abnormità - violazione della l.241/90 – violazione dell’art.97 cost.
- il comune avrebbe errato nel ritenere che l’opera rientrasse tra quelle di cui all’art. 3, comma 2, lett. f) della L.R. 16/2016, eseguibili previa presentazione di CILA, in quanto a dire del ricorrente l’opera rientrerebbe invece tra quelle di cui alla lettera p) dell’art. 3, comma 1, della L.R. 16/2016, eseguibili senza alcun titolo edilizio, ovvero, al limite, in quelle di cui all’art. 3 comma 2 lettera i) della medesima L.R. 16/2016;
- in ogni caso, anche ove fosse necessaria la CILA, per come contestato con l’atto impugnato, a dire del ricorrente l’Amministrazione avrebbe errato nel disporre la sospensione dei lavori e il ripristino dei luoghi, in quanto il comma 6 dell’art. 3 della L.R. 16/2016 prevede come unica sanzione per la mancata presentazione della comunicazione la sanzione pecuniaria pari ad euro mille;
- l’atto conterrebbe anche l’elencazione di manufatti insistenti su particelle non appartenenti al ricorrente e dunque privi di alcuna rilevanza in relazione al contenuto dell’atto impugnato, circostanza che lo renderebbe inintellegibile in relazione alla descrizione delle opere contestate, violando così il diritto di difesa del ricorrente, per il quale sarebbe complesso comprendere la rilevata consistenza dei luoghi;
- l’atto sarebbe altresì contraddittorio in quanto, pur avendo rilevato che le opere fossero realizzabili attraverso il regime della CILA, ha al contempo contestato al ricorrente l’insistenza delle stesse in zona destinata a “litorale” sul quale vigerebbe il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, nonché il vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla lett. a) dell’art. 15 della L.R. 78/1976;
- l’atto sarebbe stato emesso sulla base di un accertamento tecnico redatto in assenza di qualsiasi misurazione, e fondato sulla base di mere presunzioni dei tecnici, basatisi su approssimazioni dovute alla scala grafica della mappa catastale;
- l’atto, infine, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/1990.
5. Il Comune si è costituito per resistere al giudizio, depositando puntuale memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
6. Non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente evocata, la controinteressata, occupante il fondo limitrofo.
7. Scambiate le memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato, in quanto nessuna delle censure formulate è meritevole di accoglimento.
8.1. Il ricorrente sostiene di aver effettuato lavori di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un muretto già esistente, pertanto a suo dire costituenti interventi di edilizia libera non necessitanti di alcuna autorizzazione, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera p) della L.R. 16/2016 ( ricostruzione e ripristino di muri a secco altezza massima di m 1,50 ) ovvero, eventualmente, ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera i) della medesima legge ( ricostruzione e ripristino muri a secco di altezza compresa tra m 1,50 e m 1,70 ).
8.1.1. L’assunto non può essere condiviso.
Non può, infatti, ritenersi che l’intervento realizzato dal ricorrente rientri tra le opere di edilizia libera realizzabili senza alcun titolo di cui all’art. 3 comma 1, della L.R .16/2016, ed in particolare tra quelle di cui alla lettera p) , invocata dal ricorrente, riguardante la ricostruzione e il ripristino di muri a secco di altezza massima pari a metri 1.50, in quanto, in disparte la dubbia qualificabilità dell’opera realizzata dal ricorrente quale muro a secco (essendo stato realizzato con blocchetti di cemento e conglomerato cementizio), la predetta disposizione è stata comunque dichiarata incostituzionale nel 2023.
Parimenti incostituzionale è stata dichiarata la disposizione di cui al successivo comma 2, lettera i) dell’art. 3 della L.R. 16/2016, nella parte in cui ricomprendeva, tra le opere assoggettate alla sola CILA, le opere di ricostruzione di muri a secco di altezza compresa tra metri 1,50 e metri 1,70.
Va dunque condiviso l’inquadramento prospettato dal provvedimento impugnato, che riconduce le opere realizzate a quelle di cui al comma 2, lettera f), del citato art. 3 della L.R. 16/2016 (“ costruzione di recinzioni ”), che dunque necessitavano (al pari di quelle di cui alla lettera i) ) la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è corretto nel punto in cui contesta la mancata presentazione della comunicazione.
8.2. Afferma il ricorrente, poi, che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la mancata presentazione della CILA avrebbe potuto comportare esclusivamente l’applicazione della sanzione pecuniaria fino ad euro mille e non anche l’emissione di un ordine di sospensione lavori e ripristino dei luoghi ai sensi all’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
8.2.1. Anche tale assunto non coglie nel segno.
L’assenza della CILA, infatti, è solo una delle plurime irregolarità poste a fondamento del provvedimento ablatorio adottato dall’Amministrazione, la quale ha altresì contestato al ricorrente l’assenza delle autorizzazioni o di nulla osta da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli sussistenti nell’area, ed in particolare:
a) il vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004;
b) il vincolo di inedificabilità assoluta in quanto area ricompresa entro i 150 metri dalla battigia, ex art. 15 della L.R. 78/1976;
c) il vincolo demaniale marittimo ai sensi dell’art. 55 cod. nav., in quanto area ricompresa entro una zona di trenta metri dal litorale.
Con riferimento al vincolo paesaggistico, il ricorrente sostiene che le opere realizzate non necessitavano in realtà di alcuna autorizzazione, in quanto ricomprese tra quelle elencate all’Allegato A, punto 13 del D.P.R. 31/2017, e dunque escluse dall’autorizzazione paesaggistica.
Il predetto punto A.13, tuttavia, esenta dall’autorizzazione “ gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito sufficiente prova del rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture del muretto previamente esistente.
Dal contenuto del provvedimento impugnato, anzi, è dato evincere che è stata contestata al ricorrente la sopraelevazione dell’esistente muro paraterra a margine delle particelle -OMISSIS- con le particelle -OMISSIS- e la traslazione di circa 40/50 cm verso Messina della delimitazione realizzata, rispetto a quella preesistente tra le particelle -OMISSIS-, per come risultante dalla mappa catastale, “ con presumibile occupazione di suolo demaniale ”.
È evidente, pertanto, che, al di là della formula dubitativa utilizzata in relazione all’occupazione di suolo demaniale, l’Amministrazione ha inteso contestare al ricorrente delle opere nuove e diverse rispetto alla mera ricostruzione di un muretto preesistente.
Le contestazioni formulate dal ricorrente non sono utili a confutare quanto riportato nel provvedimento impugnato che, peraltro, prende le mosse da un sopralluogo effettuato in contraddittorio, in occasione del quale sono state compiute puntuali misurazioni, riportate minuziosamente nel corpo dell’atto (non riscontrandosi, dunque, i lamentati vizi di istruttoria e motivazione e inintellegibilità).
Ne consegue che le opere contestate, non possono essere ricondotte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a quelle di cui al punto A.13 del D.P.R. 31/2017, in quanto non costituenti semplici interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di recinzioni o muri di cinta, nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche esistenti, bensì trattandosi di vere e proprie opere nuove e diverse.
Era necessaria, pertanto, oltre alla presentazione della CILA, anche l’autorizzazione paesaggistica.
8.3. Le predette irregolarità appaiono di per sé sole sufficienti a giustificare la legittimità dell’ordinanza demolitoria adottata, che si appalesa essere un atto plurimotivato (cfr., sul punto, ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 21 marzo 2025, n.2373).
8.4. Tuttavia, per completezza, il Collegio rileva che è parimenti corretta, l’ulteriore contestazione mossa dal Comune, inerente la ricadenza delle opere in area di inedificabilità assoluta ai sensi della L.R. 78/1976, in quanto ricomprese entro la fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia.
Anche qualora le opere fossero effettivamente consistite nella semplice ristrutturazione del muro preesistente, peraltro, il ricorrente avrebbe dovuto preventivamente ottenere l’autorizzazione o il nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, attestante il rispetto delle condizioni di cui all’art. 15 della predetta norma.
8.5. Infine, trattandosi, per come sopra argomentato, di opere nuove e diverse rispetto alle preesistenti, le stesse ricadevano altresì nel disposto di cui all’art. 55 cod. nav., necessitando dell’ulteriore atto abilitativo ivi previsto.
8.6. Quanto alla lamentata omissione della comunicazione di cui all’art. 7 della L.241/1990, il Collegio ritiene sufficiente richiamare l’ormai costante e consolidato orientamento secondo cui “ l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Si tratta invero di provvedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 02/04/2025, n. 2816).
9. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e vengono liquidate in dispositivo. Nulla deve disporsi, invece, nei riguardi della controinteressata, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori di legge.
Nulla spese nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.