Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 285/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 285/2025, promossa con ricorso depositato il 24.01.2025 da:
1) Parte_1
nato ad [...] il 18 settembre1958, cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Tecla Veronica Di Gaetano;
2) Parte_2
nata ad [...], il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Stefano Cenacchi;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Avellino in data 26 agosto 1985
(abbi 1985 atto n. 245 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data
19.07.2006 omologato con decreto del 25.09.2006 depositato il 26.09.2006 dal Tribunale di
Varese; con i seguenti figli: nata il [...] e , nato il 23 Persona_1 Persona_2
dicembre 1993, entrambi maggiorenni e autosufficienti.
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 ed , in comune di Avellino, in data 26 agosto 1985 e trascritto all'Ufficio Parte_2
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 245 Parte 2 Serie A, anno 1985, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Il signor si impegna a cedere e trasferire al proprio figlio , entro Parte_1 Per_2 due mesi dall'emissione della sentenza di divorzio, senza alcun corrispettivo e con spese a proprio carico, la piena proprietà della quota di un mezzo della casa coniugale sita nel
Comune di Varese, Via Ronchelli n. 37, e precisamente:
- appartamento censito al Catasto fabbricati, alla sezione MA, foglio di mappa 3, mappale
2909/33 (duemilanovecentonove subalterno trentatrè) – Via Giovanni Battista Ronchelli – piano secondo – scala 2 - Categoria A/2 – Classe 3 – vani 7,5 – Superficie Catastale Totale mq.135 – Totale escluse aree scoperte mq.129 – Rendita Catastale euro 852,15;
- autorimessa censita al Catasto Fabbricati, alla sezione MA, foglio di mappa 3, mappale
2909/22 (duemilanovecentonove subalterno ventidue) – Via Giovanni Battista Ronchelli n. 35
- 41 – piano terreno – Categoria C/6 – Classe 7 – metri quadrati 17 – Rendita Catastale euro 59,70, unitamente alla piena proprietà delle proporzionali quote millesimali dell'intero edificio, il tutto quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte tra i coniugi e quale sistemazione solutorio–compensativa ed una tantum, in virtù della “causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto quello dei rapporti e degli equilibri personali, nell'ambito della definizione e regolamentazione complessiva dei rapporti tra i coniugi e connesso, funzionale e indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi coniugale, così da ottenere gli sgravi fiscali conseguenti previsti dall'art. 19 della legge n.
74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni).
3. Il sig. entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso asporterà dalla Pt_1
casa coniugale i beni già individuati e di seguito indicati:
• un candelabro pagina 2 di 4 • due candelieri
• un binocolo
• una formaggera della bisnonna
• una pentola ovale
• due tappeti grandi
• uno scrittoio
• un mobile nonna (su cui vedi infra)
• quattro gomme invernali Jeep (su cui vedi infra)
• due gemelli
• una carovana araba
• una nave in bottiglia My Flower
• N 1 lampada in legno marina
• attrezzi vari (in garage)
• libri vari (in garage)
• un orologio con bracciale in oro marca Altanus;
• una collana con Cristo in oro;
• un bracciale in oro;
• la fede nuziale del sig. Pt_1
• i gemelli nonché una cucina, mobili e altri oggetti di provenienza dalla famiglia del SI. contenuti all'interno dei due garage siti in Varese, Via Monsignor Proserpio, di Pt_1
esclusiva proprietà della SI.ra (tra cui il mobile nonna e le quattro gomme invernali Pt_2
Jeep già inseriti nell'elenco sopra riportato).
Nel momento in cui i predetti garage verranno liberati, il SI. consegnerà le relative Pt_1
chiavi alla SI.ra ; Pt_2
4. le parti dichiarano che i figli sono economicamente autosufficienti e, quindi, reciprocamente nessuno dei due è tenuto ad alcun contributo economico a favore dei figli;
5. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, reciprocamente rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno alimentare e/o di alimento;
6. Spese di lite interamente compensate.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 19/02/2025)
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nato ad [...] il 18 settembre1958, e , nata ad [...]
Avellino, il 28 gennaio 1959, contratto dai coniugi in data 26 agosto 1985 in Avellino, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avellino (anno 1985, n.
245, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4