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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria GR d'RI Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 84/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 127/21 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 23/2/21 a conclusione del giudizio vertente tra
, c.f. n. , nato il [...] a Sant'Elia a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Campobasso alla C.da Colle dell'Orso n. 39/a, rapp.to e difeso dall'avv. Marilena Della
Sala del Foro di Avellino, c.f. n. , con studio in Avellino alla Via Fosso S. CodiceFiscale_2
Lucia n. 6, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, con cui elettivamente domicilia in
Campobasso al Corso Bucci n. 76 presso l'avv. Mario Petrucciani del Foro di Campobasso;
pec: tdomicilia Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n.1, p.iva , già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del l.r.p.t. Dott. ed elett.te dom.ta in San Valentino Controparte_2 CP_3
Torio (SA) al Corso Umberto I, 5, presso e nello studio dell'avv. Mauro Dello Iacono (c.f. fax 081/5187475), dal quale viene rapp.ta e difesa, con procura rilasciata in C.F._3 calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
pec
Email_2
APPELLATA
in persona del l.r.p.t., Controparte_4 Controparte_5 sita in FA (TR) al km 428 Autostrada del Sole
APPELLATA - contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 127/21 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ed – Stazione di rifornimento Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
FA Ovest- Enirete PV 07429, ritenendo non provato il nesso causale tra il rifornimento di carburante, effettuato da nella menzionata stazione di rifornimento, ed il danno subito dalla sua Pt_1 autovettura.
L'appellante censura i passaggi motivazionali della sentenza nella parte in cui argomentano in merito alla insussistenza del nesso causale. Chiede pertanto riformarsi la sentenza, con condanna degli appellati, in via solidale, al pagamento della somma di euro 8.975,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita (già , che ha preliminarmente eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha sostenuto le argomentazioni del giudice di primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello.
1.Eccezione di inammissibilità.
L'appello proposto risponde ai requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 342 c.p.c. Rivolge alla sentenza impugnata censure puntuali, attinenti alla ricostruzione del fatto ed ai segmenti di ragionamento svolto dal giudice, proponendo una ricostruzione antitetica. Indica inoltre specificamente il capo della decisione impugnato.
Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata. 2. Ricostruzione del fatto
E' ampiamente provato, come riconosciuto dal giudice di primo grado, che il giorno 10/6/16
[...]
, a bordo della sua autovettura Mercedes Benz E 220 (targata EV412KW), stava viaggiando Pt_1 lungo l'Autostrada del Sole. Giunto nella stazione di servizio Ovest – Enirete PV 07429, CP_5 effettuò un rifornimento di gasolio. Riprese poi il viaggio con destinazione Campobasso. Giunto al km 548, l'auto perse potenza;
si notò la fuoriuscita di fumo bianco ed il veicolo rimase in panne. Pt_1 contattò telefonicamente il servizio di assistenza Mercedes Benz, che inviò un carro attrezzi e trasportò la vettura nel deposito ACI di Fiano Romano e successivamente nell'officina Mercedes
Benz Roma s.p.a.
Il teste , esaminato all'udienza del 6/12/18, ha dichiarato che quel giorno viaggiava Testimone_1 in auto con Giunti alla stazione di servizio il suo amico effettuò un rifornimento Pt_1 CP_5 di carburante, per poi ripartire alla volta di Pietradefusi, dove il teste abitava. Durante il tragitto l'auto mostrò anomalie evidenti al motore (perdita di potenza, rumori metallici, fumo bianco) ed arrestò la marcia al km 538 dell'Autostrada del Sole. Ha confermato che chiese l'intervento di un carro Pt_1 attrezzi che trasportò l'autovettura nella concessionaria Mercedes Benz Roma s.p.a. Ha poi aggiunto che, dopo le verifiche in officina, il meccanico della Mercedes comunicò, in sua presenza, a che Pt_1
“il guasto era dovuto ad una anomalia del carburante […] definito anomalo o adulterato”. ha Tes_1 infine precisato che il rifornimento di gasolio, avvenuto nella stazione di servizio, fu l'unico effettuato nel tragitto da Bologna fino al luogo del guasto.
La testimonianza di è circostanziata e priva di salti logici, coerente intrinsecamente ed Tes_1 estrinsecamente. Deve pertanto ritenersi attendibile. E' confortata da numerose prove documentali.
E' stata acquisita la ricevuta di pagamento, rilasciata da Enirete PU 07429 in data 10/6/16 ore 19,46, che attesta il pagamento di euro 80 per il rifornimento di gasolio effettuato nella stazione di servizio
Ovest. E' in atti anche una scheda carburante, intestata a che documenta ulteriormente CP_5 Pt_1 tale circostanza.
La ricevuta, rilasciata da in data 10/6/16, documenta l'intervento stradale avvenuto alle CP_7 ore 21,27 ed il trasporto della Mercedes Benz nel deposito di Fiano.
L'appellante ha altresì prodotto nel giudizio di primo grado il preventivo di riparazione del veicolo, rilasciato in data 14/6/16 da Mercedes Benz Roma s.p.a. Prevede numerosi interventi alle componenti meccaniche, tra cui il serbatoio carburante (svuotamento e riempimento), l'impianto di alimentazione
(pulizia), il filtro carburante (sostituzione), gli iniettori di carburante (sostituzione). Il costo degli interventi ammonta complessivamente ad euro 9.304,57. I descritti interventi evidenziano in modo incontrovertibile quanto rappresentato dal teste , Tes_1 vale a dire che il guasto denunciato da era riconducibile alla pessima qualità del carburante, che Pt_1 danneggiò l'impianto di alimentazione dell'auto e gli iniettori di carburante, rendendo necessario lo svuotamento e la pulizia del serbatoio dell'auto.
L'eziologia del guasto al motore è definitivamente comprovata dalla relazione ispettiva redatta dall'ispettorato della compagnia assicuratrice , con la quale aveva stipulato una CP_8 CP_1 polizza assicurativa. La relazione ispettiva, redatta dal perito muove inizialmente da Persona_1 una ricognizione degli interventi di riparazione eseguiti sul veicolo. Conferma pienamente le voci di danno riportate nel preventivo Mercedes ed i conseguenti interventi di riparazione eseguiti nell'officina Mercedes, per un costo complessivo di euro 7.791,12 (cfr. fattura del 24/6/16 rilasciata da Mercedes Benz Roma s.p.a.). Il perito conferma, attraverso l'esame dei documenti in atti, che Pt_1 effettuò un rifornimento di carburante presso l'area di servizio FA Ovest il 10/6/16 alle 19,46. In particolare acquistò 56,82 litri di gasolio, pagando 80 euro. Percorse poi 110 km prima di essere costretto a fermarsi.
Estremamente interessanti sono i risultati delle analisi compiute dal perito sul carburante prelevato dai meccanici della Mercedes dal serbatoio dell'autovettura. Erano stati conservati circa 40 litri di gasolio, che furono sottoposti ad analisi. Il perito eseguì una prova con reagente, da cui emerse la presenza nel carburante di “una discreta quantità di soluzione acquosa”. Inoltre il perito ebbe modo di accertare, impiegando la medesima metodologia, “una rilevante presenza di acqua” anche sul fondo del serbatoio della Mercedes.
Colamussi quindi concluse la relazione sostenendo che “la causa del guasto è dovuta ad una rilevante presenza di acqua e altre impurità del carburante”.
La relazione ispettiva appare particolarmente attendibile ove si consideri che la compagnia assicuratrice era portatrice di interessi certamente contrapposti a quelli del danneggiato.
A queste conclusioni giunge infine il consulente tecnico d'ufficio, nominato dalla Corte. A suo giudizio “il danno che il sig. ha subito sulla Mercedes […] è sicuramente imputabile alla Pt_1 presenza di acqua all'interno del carburante”.
3. Valutazione delle prove. Responsabilità per danno
Acquisiti tali incontrovertibili elementi probatori, occorre stabilire se il gasolio, compromesso dalla Cont presenza di acqua ed altre impurità, fosse proprio quello venduto dal distributore della
Spiega il CTU che “tutte le miscele di gasolio contengono una certa percentuale di acqua. È importante mantenere la quantità di acqua al di sotto del punto di saturazione in modo che rimanga acqua disciolta e non diventi acqua libera. Quando il contenuto di acqua supera il punto di saturazione, l'acqua in eccesso rimane come acqua libera e si deposita sul fondo del serbatoio a causa della sua maggiore densità. Ciò si verifica quando il contenuto totale di acqua aumenta o quando si hanno cambiamenti di condizioni ambientali e/o climatiche, come ad esempio una variazione di temperatura che inevitabilmente va ad influenzare la solubilità dell'acqua nella soluzione”.
Attraverso l'esame del libretto di circolazione del veicolo, il CTU ha accertato che il serbatoio della
Mercedes aveva una capacità di 59 litri. Tenuto conto che effettuò un rifornimento di 56,82 litri Pt_1 di carburante, il gasolio residuo presente all'interno del serbatoio prima del rifornimento era di 2,18 litri. Osserva il consulente che “con un volume così piccolo di gasolio, anche l'eventuale (e fisiologico, ndr) millilitro di acqua presente risulta particolarmente importante […]. Infatti, il millilitro di acqua rimasto nel serbatoio assume un valore di concentrazione in percentuale v/v dello
0,05%. A questa concentrazione l'acqua è presente di sicuro come acqua libera e di conseguenza depositata sul fondo del serbatoio […]”. Sulla base di tali premesse il consulente osserva che “questa ipotetica quantità di acqua libera presente all'interno del serbatoio potrebbe essere stata distribuita, sotto forma di micro goccioline, su tutto il serbatoio a seguito del rifornimento che ha comportato un mescolamento nei liquidi presenti nel serbatoio. Queste micro goccioline di acqua, presenti in piccole quantità, per produrre danni al motore hanno necessitato di più tempo, di conseguenza il sig. Pt_1 può aver percorso un tratto di strada significativo prima di accusare il problema al motore”.
Tali valutazioni trovano conforto anche nelle considerazioni espresse da il quale ha Per_1
Cont escluso che “gli agenti inquinanti” fossero stati erogati dal distributore risultando “anomalo il fatto che l'autovettura abbia potuto percorrere 110 km quando una quantità d'acqua così rilevante avrebbe dovuto causare il guasto dopo aver percorso pochi chilometri”. Proprio quest'ultima circostanza (vale a dire la lunga percorrenza prima del guasto agli iniettori), a giudizio dei due tecnici, Cont non è compatibile con l'erogazione, nella stazione di rifornimento di gasolio compromesso dalla presenza di acqua. Cont Il rapporto di intervento, redatto dall'operatore della sull'impianto dell' eseguito a Parte_2 distanza di quattro giorni dall'evento, esclude la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio. Si tratta di una circostanza indiziaria precisa, anche se non risolutiva, come sostenuto dal CTU.
Alla stregua di tali considerazioni tecniche non è quindi dimostrato che il giorno 10/6/16 l'area di rifornimento erogò carburante di cattiva qualità. Conclude infatti il CTU che “non è CP_5 possibile stabilire una diretta correlazione tra il danno subito dal sig. ed il carburante erogato Pt_1 dalla stazione di servizio”.
Non può perciò configurarsi alcuna responsabilità per danno da prodotto difettoso, ai sensi degli artt,
116 e ss. d. l.vo n. 206/05. L'appello va conseguentemente rigettato. Le spese del grado, comprensive di quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 84/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 13/3/21 da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. 127/21 del Tribunale Controparte_1 di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che si liquidano in euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'appellante;
4) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 22/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria GR d'RI)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria GR d'RI Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 84/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 127/21 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 23/2/21 a conclusione del giudizio vertente tra
, c.f. n. , nato il [...] a Sant'Elia a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Campobasso alla C.da Colle dell'Orso n. 39/a, rapp.to e difeso dall'avv. Marilena Della
Sala del Foro di Avellino, c.f. n. , con studio in Avellino alla Via Fosso S. CodiceFiscale_2
Lucia n. 6, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, con cui elettivamente domicilia in
Campobasso al Corso Bucci n. 76 presso l'avv. Mario Petrucciani del Foro di Campobasso;
pec: tdomicilia Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n.1, p.iva , già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del l.r.p.t. Dott. ed elett.te dom.ta in San Valentino Controparte_2 CP_3
Torio (SA) al Corso Umberto I, 5, presso e nello studio dell'avv. Mauro Dello Iacono (c.f. fax 081/5187475), dal quale viene rapp.ta e difesa, con procura rilasciata in C.F._3 calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
pec
Email_2
APPELLATA
in persona del l.r.p.t., Controparte_4 Controparte_5 sita in FA (TR) al km 428 Autostrada del Sole
APPELLATA - contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 127/21 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ed – Stazione di rifornimento Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
FA Ovest- Enirete PV 07429, ritenendo non provato il nesso causale tra il rifornimento di carburante, effettuato da nella menzionata stazione di rifornimento, ed il danno subito dalla sua Pt_1 autovettura.
L'appellante censura i passaggi motivazionali della sentenza nella parte in cui argomentano in merito alla insussistenza del nesso causale. Chiede pertanto riformarsi la sentenza, con condanna degli appellati, in via solidale, al pagamento della somma di euro 8.975,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita (già , che ha preliminarmente eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha sostenuto le argomentazioni del giudice di primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello.
1.Eccezione di inammissibilità.
L'appello proposto risponde ai requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 342 c.p.c. Rivolge alla sentenza impugnata censure puntuali, attinenti alla ricostruzione del fatto ed ai segmenti di ragionamento svolto dal giudice, proponendo una ricostruzione antitetica. Indica inoltre specificamente il capo della decisione impugnato.
Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata. 2. Ricostruzione del fatto
E' ampiamente provato, come riconosciuto dal giudice di primo grado, che il giorno 10/6/16
[...]
, a bordo della sua autovettura Mercedes Benz E 220 (targata EV412KW), stava viaggiando Pt_1 lungo l'Autostrada del Sole. Giunto nella stazione di servizio Ovest – Enirete PV 07429, CP_5 effettuò un rifornimento di gasolio. Riprese poi il viaggio con destinazione Campobasso. Giunto al km 548, l'auto perse potenza;
si notò la fuoriuscita di fumo bianco ed il veicolo rimase in panne. Pt_1 contattò telefonicamente il servizio di assistenza Mercedes Benz, che inviò un carro attrezzi e trasportò la vettura nel deposito ACI di Fiano Romano e successivamente nell'officina Mercedes
Benz Roma s.p.a.
Il teste , esaminato all'udienza del 6/12/18, ha dichiarato che quel giorno viaggiava Testimone_1 in auto con Giunti alla stazione di servizio il suo amico effettuò un rifornimento Pt_1 CP_5 di carburante, per poi ripartire alla volta di Pietradefusi, dove il teste abitava. Durante il tragitto l'auto mostrò anomalie evidenti al motore (perdita di potenza, rumori metallici, fumo bianco) ed arrestò la marcia al km 538 dell'Autostrada del Sole. Ha confermato che chiese l'intervento di un carro Pt_1 attrezzi che trasportò l'autovettura nella concessionaria Mercedes Benz Roma s.p.a. Ha poi aggiunto che, dopo le verifiche in officina, il meccanico della Mercedes comunicò, in sua presenza, a che Pt_1
“il guasto era dovuto ad una anomalia del carburante […] definito anomalo o adulterato”. ha Tes_1 infine precisato che il rifornimento di gasolio, avvenuto nella stazione di servizio, fu l'unico effettuato nel tragitto da Bologna fino al luogo del guasto.
La testimonianza di è circostanziata e priva di salti logici, coerente intrinsecamente ed Tes_1 estrinsecamente. Deve pertanto ritenersi attendibile. E' confortata da numerose prove documentali.
E' stata acquisita la ricevuta di pagamento, rilasciata da Enirete PU 07429 in data 10/6/16 ore 19,46, che attesta il pagamento di euro 80 per il rifornimento di gasolio effettuato nella stazione di servizio
Ovest. E' in atti anche una scheda carburante, intestata a che documenta ulteriormente CP_5 Pt_1 tale circostanza.
La ricevuta, rilasciata da in data 10/6/16, documenta l'intervento stradale avvenuto alle CP_7 ore 21,27 ed il trasporto della Mercedes Benz nel deposito di Fiano.
L'appellante ha altresì prodotto nel giudizio di primo grado il preventivo di riparazione del veicolo, rilasciato in data 14/6/16 da Mercedes Benz Roma s.p.a. Prevede numerosi interventi alle componenti meccaniche, tra cui il serbatoio carburante (svuotamento e riempimento), l'impianto di alimentazione
(pulizia), il filtro carburante (sostituzione), gli iniettori di carburante (sostituzione). Il costo degli interventi ammonta complessivamente ad euro 9.304,57. I descritti interventi evidenziano in modo incontrovertibile quanto rappresentato dal teste , Tes_1 vale a dire che il guasto denunciato da era riconducibile alla pessima qualità del carburante, che Pt_1 danneggiò l'impianto di alimentazione dell'auto e gli iniettori di carburante, rendendo necessario lo svuotamento e la pulizia del serbatoio dell'auto.
L'eziologia del guasto al motore è definitivamente comprovata dalla relazione ispettiva redatta dall'ispettorato della compagnia assicuratrice , con la quale aveva stipulato una CP_8 CP_1 polizza assicurativa. La relazione ispettiva, redatta dal perito muove inizialmente da Persona_1 una ricognizione degli interventi di riparazione eseguiti sul veicolo. Conferma pienamente le voci di danno riportate nel preventivo Mercedes ed i conseguenti interventi di riparazione eseguiti nell'officina Mercedes, per un costo complessivo di euro 7.791,12 (cfr. fattura del 24/6/16 rilasciata da Mercedes Benz Roma s.p.a.). Il perito conferma, attraverso l'esame dei documenti in atti, che Pt_1 effettuò un rifornimento di carburante presso l'area di servizio FA Ovest il 10/6/16 alle 19,46. In particolare acquistò 56,82 litri di gasolio, pagando 80 euro. Percorse poi 110 km prima di essere costretto a fermarsi.
Estremamente interessanti sono i risultati delle analisi compiute dal perito sul carburante prelevato dai meccanici della Mercedes dal serbatoio dell'autovettura. Erano stati conservati circa 40 litri di gasolio, che furono sottoposti ad analisi. Il perito eseguì una prova con reagente, da cui emerse la presenza nel carburante di “una discreta quantità di soluzione acquosa”. Inoltre il perito ebbe modo di accertare, impiegando la medesima metodologia, “una rilevante presenza di acqua” anche sul fondo del serbatoio della Mercedes.
Colamussi quindi concluse la relazione sostenendo che “la causa del guasto è dovuta ad una rilevante presenza di acqua e altre impurità del carburante”.
La relazione ispettiva appare particolarmente attendibile ove si consideri che la compagnia assicuratrice era portatrice di interessi certamente contrapposti a quelli del danneggiato.
A queste conclusioni giunge infine il consulente tecnico d'ufficio, nominato dalla Corte. A suo giudizio “il danno che il sig. ha subito sulla Mercedes […] è sicuramente imputabile alla Pt_1 presenza di acqua all'interno del carburante”.
3. Valutazione delle prove. Responsabilità per danno
Acquisiti tali incontrovertibili elementi probatori, occorre stabilire se il gasolio, compromesso dalla Cont presenza di acqua ed altre impurità, fosse proprio quello venduto dal distributore della
Spiega il CTU che “tutte le miscele di gasolio contengono una certa percentuale di acqua. È importante mantenere la quantità di acqua al di sotto del punto di saturazione in modo che rimanga acqua disciolta e non diventi acqua libera. Quando il contenuto di acqua supera il punto di saturazione, l'acqua in eccesso rimane come acqua libera e si deposita sul fondo del serbatoio a causa della sua maggiore densità. Ciò si verifica quando il contenuto totale di acqua aumenta o quando si hanno cambiamenti di condizioni ambientali e/o climatiche, come ad esempio una variazione di temperatura che inevitabilmente va ad influenzare la solubilità dell'acqua nella soluzione”.
Attraverso l'esame del libretto di circolazione del veicolo, il CTU ha accertato che il serbatoio della
Mercedes aveva una capacità di 59 litri. Tenuto conto che effettuò un rifornimento di 56,82 litri Pt_1 di carburante, il gasolio residuo presente all'interno del serbatoio prima del rifornimento era di 2,18 litri. Osserva il consulente che “con un volume così piccolo di gasolio, anche l'eventuale (e fisiologico, ndr) millilitro di acqua presente risulta particolarmente importante […]. Infatti, il millilitro di acqua rimasto nel serbatoio assume un valore di concentrazione in percentuale v/v dello
0,05%. A questa concentrazione l'acqua è presente di sicuro come acqua libera e di conseguenza depositata sul fondo del serbatoio […]”. Sulla base di tali premesse il consulente osserva che “questa ipotetica quantità di acqua libera presente all'interno del serbatoio potrebbe essere stata distribuita, sotto forma di micro goccioline, su tutto il serbatoio a seguito del rifornimento che ha comportato un mescolamento nei liquidi presenti nel serbatoio. Queste micro goccioline di acqua, presenti in piccole quantità, per produrre danni al motore hanno necessitato di più tempo, di conseguenza il sig. Pt_1 può aver percorso un tratto di strada significativo prima di accusare il problema al motore”.
Tali valutazioni trovano conforto anche nelle considerazioni espresse da il quale ha Per_1
Cont escluso che “gli agenti inquinanti” fossero stati erogati dal distributore risultando “anomalo il fatto che l'autovettura abbia potuto percorrere 110 km quando una quantità d'acqua così rilevante avrebbe dovuto causare il guasto dopo aver percorso pochi chilometri”. Proprio quest'ultima circostanza (vale a dire la lunga percorrenza prima del guasto agli iniettori), a giudizio dei due tecnici, Cont non è compatibile con l'erogazione, nella stazione di rifornimento di gasolio compromesso dalla presenza di acqua. Cont Il rapporto di intervento, redatto dall'operatore della sull'impianto dell' eseguito a Parte_2 distanza di quattro giorni dall'evento, esclude la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio. Si tratta di una circostanza indiziaria precisa, anche se non risolutiva, come sostenuto dal CTU.
Alla stregua di tali considerazioni tecniche non è quindi dimostrato che il giorno 10/6/16 l'area di rifornimento erogò carburante di cattiva qualità. Conclude infatti il CTU che “non è CP_5 possibile stabilire una diretta correlazione tra il danno subito dal sig. ed il carburante erogato Pt_1 dalla stazione di servizio”.
Non può perciò configurarsi alcuna responsabilità per danno da prodotto difettoso, ai sensi degli artt,
116 e ss. d. l.vo n. 206/05. L'appello va conseguentemente rigettato. Le spese del grado, comprensive di quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 84/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 13/3/21 da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. 127/21 del Tribunale Controparte_1 di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che si liquidano in euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'appellante;
4) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 22/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria GR d'RI)