CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2350/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10259/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240201520607000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1521/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720240201520607 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 22.03.2025 per omesso parziale versamento del Contributo unificato tributario, oltre sanzione ed interessi, anno 2018, in relazione al giudizio iscritto al nr. 16486/2018 R.G. dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme ingiunte e degli interessi, la prescrizione della pretesa impositiva, degli interessi e delle sanzioni, nonché la violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 24.06.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni concernenti l'attività dell'Ente impositore, evidenziando per il resto l'infondatezza della domanda attrice.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario depositato in data 17.11.2025, nel quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima eccezione sollevata dalla contribuente non ha pregio e deve essere disattesa, in quanto la suddetta CGT ha dato dimostrazione di avere ritualmente notificato alla medesima l'invito al pagamento in data 14.12.2018 presso il domicilio eletto, per cui la mancata impugnazione di quest'ultimo atto ha reso la pretesa ormai definitiva;
analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al successivo avviso di irrogazione della sanzione notificato il 09.05.2019. La censura di difetto di motivazione non supera la soglia della manifesta infondatezza, poiché, da un lato, il contenuto della cartella è stabilito da apposito D.M., dall'altro, la stessa contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e diritto, in diretta connessione con i prefati atti presupposti ritualmente notificati, per esercitare compiutamente il fondamentale diritto di difesa, come confermato dal contenuto puntuale e mirato del gravame. Anche la doglianza di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi non merita l'adesione del Giudicante, posto che gli accessori sono calcolati in funzione di specifiche disposizioni normative, per cui ciascun contribuente può agevolmente verificare la correttezza degli stessi. La deduzione di prescrizione della pretesa non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione, sul rilievo assorbente che la prescrizione del CUT non è affatto quinquennale bensì pacificamente decennale, a tenore dell'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo nr. 112 del 1999 (ex multis Cassazione, nnrr. 2999 e 27093 del 2022), ora abrogato, non trascurando di considerare, inoltre, che si tratta di un tributo avente pacificamente natura erariale e come tale soggetto al termine decennale;
in tale ottica, preme inoltre osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione,
SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per cui nel caso specifico anche il termine di prescrizione degli interessi e della sanzione è decennale. L'articolo 25 del D.P.
R. nr. 602 del 1973, infine, non si applica al CUT poiché riguarda unicamente le imposte sul reddito.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella misura di Euro 750,00 (settecentocinquanta//00) per ciascuna
Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nella misura di Euro 750,00 (settecentocinquanta//00) per ciascuna Amministrazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10259/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240201520607000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1521/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720240201520607 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 22.03.2025 per omesso parziale versamento del Contributo unificato tributario, oltre sanzione ed interessi, anno 2018, in relazione al giudizio iscritto al nr. 16486/2018 R.G. dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme ingiunte e degli interessi, la prescrizione della pretesa impositiva, degli interessi e delle sanzioni, nonché la violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 24.06.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni concernenti l'attività dell'Ente impositore, evidenziando per il resto l'infondatezza della domanda attrice.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario depositato in data 17.11.2025, nel quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima eccezione sollevata dalla contribuente non ha pregio e deve essere disattesa, in quanto la suddetta CGT ha dato dimostrazione di avere ritualmente notificato alla medesima l'invito al pagamento in data 14.12.2018 presso il domicilio eletto, per cui la mancata impugnazione di quest'ultimo atto ha reso la pretesa ormai definitiva;
analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al successivo avviso di irrogazione della sanzione notificato il 09.05.2019. La censura di difetto di motivazione non supera la soglia della manifesta infondatezza, poiché, da un lato, il contenuto della cartella è stabilito da apposito D.M., dall'altro, la stessa contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e diritto, in diretta connessione con i prefati atti presupposti ritualmente notificati, per esercitare compiutamente il fondamentale diritto di difesa, come confermato dal contenuto puntuale e mirato del gravame. Anche la doglianza di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi non merita l'adesione del Giudicante, posto che gli accessori sono calcolati in funzione di specifiche disposizioni normative, per cui ciascun contribuente può agevolmente verificare la correttezza degli stessi. La deduzione di prescrizione della pretesa non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione, sul rilievo assorbente che la prescrizione del CUT non è affatto quinquennale bensì pacificamente decennale, a tenore dell'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo nr. 112 del 1999 (ex multis Cassazione, nnrr. 2999 e 27093 del 2022), ora abrogato, non trascurando di considerare, inoltre, che si tratta di un tributo avente pacificamente natura erariale e come tale soggetto al termine decennale;
in tale ottica, preme inoltre osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione,
SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per cui nel caso specifico anche il termine di prescrizione degli interessi e della sanzione è decennale. L'articolo 25 del D.P.
R. nr. 602 del 1973, infine, non si applica al CUT poiché riguarda unicamente le imposte sul reddito.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella misura di Euro 750,00 (settecentocinquanta//00) per ciascuna
Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nella misura di Euro 750,00 (settecentocinquanta//00) per ciascuna Amministrazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)