TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 441 del registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)”, promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vegliante e C.F._1
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerarda Carbone ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 2 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 21 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Cerignola (FG) il 29 aprile 2017, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola (Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 2017, Ufficio 1), indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Con sentenza del 16 aprile 2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione coniugale delle parti e si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio per la definizione della questione divorzile.
Alla udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 21 febbraio 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 4 Non va tenuta in considerazione la richiesta del di rivedere le condizioni Pt_1 di divorzio, aderendo il Collegio alla interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale “l'eventuale revoca del consenso proveniente da una delle parti non giustifica l'arresto della procedura poiché la domanda è comune e paritetica”, precisando altresì che: “il tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il divorzio e, in caso di esito positivo, accertare che le condizioni previste nell'accordo siano conformi alle norme inderogabili ed agli interessi dei figli” (Corte di cassazione, ordinanza n. 19348/2021).
Fermo restando, quindi, che va pronunciata la sentenza di divorzio, sulle questioni accessorie allo stesso il Collegio rileva che le originarie pattuizioni delle parti risultano essere del tutto conformi alle norme di ordine pubblico.
Peraltro, va precisato che in sede di separazione coniugale, come da verbale di udienza del 26 marzo 2024, le parti modificarono le condizioni accessorie alla domanda, senza limitare, comunque, che quella modifica dovesse avere vigore solo per la fase di separazione, sicché, avendo proposto una domanda congiunta, di separazione e di divorzio, deve intendersi che il loro accordo, se pur modificato, valga per l'una e per l'altra fase processuale.
Nel merito, e nello specifico, conformi all'ordine pubblico ed all'interesse della prole sono le previsioni del loro affidamento (in forma condivisa ad entrambi i genitori) ed il diritto di visita del genitore non collocatario, disciplinato in modo tale da garantire ai minori un facile accesso al padre, genitore non collocatario.
Il contributo per il mantenimento della prole è adeguato al soddisfacimento delle loro esigenze e proporzionato ai redditi dell'obbligato (val la pena di rilevare che il esercita attività lavorativa e che l'importo previsto nel verbale di udienza Pt_1 del 26 marzo 2024, pari ad euro 150,00 mensili per ogni figlio, è lo stesso che viene previsto per i genitori obbligati e privi di occupazione lavorativa, sicché una ulteriore decurtazione non sarebbe certo ammissibile).
Le parti hanno dichiarato di avere regolato le questioni patrimoniali tra loro pendenti, non prevedendo alcun assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola (FG) il 29 aprile 2017 (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola, Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 2017, Ufficio 1);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, come integrate nel verbale di udienza del 26 marzo 2024:
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 441 del registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)”, promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vegliante e C.F._1
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerarda Carbone ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 2 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 21 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Cerignola (FG) il 29 aprile 2017, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola (Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 2017, Ufficio 1), indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Con sentenza del 16 aprile 2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione coniugale delle parti e si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio per la definizione della questione divorzile.
Alla udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 21 febbraio 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 4 Non va tenuta in considerazione la richiesta del di rivedere le condizioni Pt_1 di divorzio, aderendo il Collegio alla interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale “l'eventuale revoca del consenso proveniente da una delle parti non giustifica l'arresto della procedura poiché la domanda è comune e paritetica”, precisando altresì che: “il tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il divorzio e, in caso di esito positivo, accertare che le condizioni previste nell'accordo siano conformi alle norme inderogabili ed agli interessi dei figli” (Corte di cassazione, ordinanza n. 19348/2021).
Fermo restando, quindi, che va pronunciata la sentenza di divorzio, sulle questioni accessorie allo stesso il Collegio rileva che le originarie pattuizioni delle parti risultano essere del tutto conformi alle norme di ordine pubblico.
Peraltro, va precisato che in sede di separazione coniugale, come da verbale di udienza del 26 marzo 2024, le parti modificarono le condizioni accessorie alla domanda, senza limitare, comunque, che quella modifica dovesse avere vigore solo per la fase di separazione, sicché, avendo proposto una domanda congiunta, di separazione e di divorzio, deve intendersi che il loro accordo, se pur modificato, valga per l'una e per l'altra fase processuale.
Nel merito, e nello specifico, conformi all'ordine pubblico ed all'interesse della prole sono le previsioni del loro affidamento (in forma condivisa ad entrambi i genitori) ed il diritto di visita del genitore non collocatario, disciplinato in modo tale da garantire ai minori un facile accesso al padre, genitore non collocatario.
Il contributo per il mantenimento della prole è adeguato al soddisfacimento delle loro esigenze e proporzionato ai redditi dell'obbligato (val la pena di rilevare che il esercita attività lavorativa e che l'importo previsto nel verbale di udienza Pt_1 del 26 marzo 2024, pari ad euro 150,00 mensili per ogni figlio, è lo stesso che viene previsto per i genitori obbligati e privi di occupazione lavorativa, sicché una ulteriore decurtazione non sarebbe certo ammissibile).
Le parti hanno dichiarato di avere regolato le questioni patrimoniali tra loro pendenti, non prevedendo alcun assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola (FG) il 29 aprile 2017 (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola, Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 2017, Ufficio 1);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, come integrate nel verbale di udienza del 26 marzo 2024:
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 4 di 4