TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8725/2021 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8725/2021 R.Gen.Aff.Cont
TRA
(CF: ) rapp.to e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione dagli avv.ti Paolo Pecora,
CO OS ed EN LL presso il cui studio è elett.te dom.to in
Napoli alla A. Scarlatti, 134;
- ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Claudia Conte presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 45;
- CONVENUTO
E
c.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Benedetta Musco
AR e CA IT, elett.te dom.ta presso lo Studio dall'avv. Vittoria
Fonseca, in Napoli, via Carducci n. 42
- CONVENUTO
- 1 - E
C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_3 P.IVA_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
NN CC ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'avv. Chiara Silvestri in (80133) Bari (BA), Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A;
- CONVENUTO
Oggetto: intermediazione mobiliare.
Conclusioni: come da verbali e scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio dovrà essere dichiarato estinto per le ragioni che si indicheranno di seguito, previa una sintetica ricostruzione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni nei confronti dei convenuti: “I) accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento dei convenuti
, e Banca Polare di Bari Controparte_1 Controparte_2
S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore o di ciascuno di essi per quanto di ragione, rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del con i contratti dedotti in lite. Accertarsi in Parte_1 particolare, l'inadempimento della Banca Polare di Bari S.p.A. rispetto alla gestione patrimoniale assunta e l'inadempimento della rispetto CP_2 all'obbligo di gestione e rimborso dei certificati obbligazionari contrattualmente assunto con gli atti del luglio 2017 e del 27 luglio 2020. Per
l'effetto, condannarsi , la e la Controparte_1 Controparte_2
Banca Polare di Bari S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero chi di ragione tra essi, a corrispondere all'attore l'importo di euro 750.000,00 oltre agli interessi contrattualmente convenuti in ragione del 4,5% dal maggio 2019 ed al risarcimento del maggior danno da inadempimento da liquidarsi secondo equità. II) In alternativa, condannare il dott. in solido con la Controparte_1
- 2 - e la Banca Polare di Bari S.p.A. in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, anche ai sensi dell'art. 31 co.3 D.Lgs.
58/1998, ovvero chi di ragione tra esse, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal pari ad euro 750.000,00, per le perdite delle Pt_1 somme di denaro subite dall'attore a causa delle condotte illecite del
, oltre interessi convenzionali pattuiti in contratto dal maggio 2019, CP_1 ovvero e quanto meno, oltre interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato (art 1219 2° comma n.1) c.c.), nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali sussistenti in re ipsa e da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del caso”.
Si costituiva in giudizio , che rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via Preliminare Si ribadisce, ai sensi dell'art. 214 cpc, il disconoscimento del contenuto e delle sottoscrizioni delle scritture private recanti la data Napoli 20.05.2010(doc. 31di parte attrice), Napoli
30.11.2010 (doc. 32 parte attrice), Napoli 30.11.2011 (doc. 33 parte attrice),
Luglio 2017 (doc. 37 parte attrice) e scrittura 20.07.2020 (doc. 40 parte attrice), e delle firme di girata apposte sugli assegni circolari allegati alla perizia dott. recanti il n. 671 per €50.000,00, n. 672 per € 40.000,00, Per_1
n. 892 per € 50.000,00, n. 893 per €50.000,00, n. 671 per €50.000,00, n. 672 per € 40.000,00, n. 892 per € 50.000,00,n. 893 per €50.000,00, n. 664 per €
50.000,00, n. 665 per€ 50.000,00, n. 666 per € 50.000,00, n. 671 per €
40.000,00e n. 672 per € 35.000,00. In via Principale: Si chiede il rigetto di tutte le domande ex adverso presentate nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate in fatto prima che in diritto. Con vittoria di
[...] spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che rassegnava le seguenti CP_2 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di anche quale incorporante di , CP_2 CP_4 con riferimento ai fatti antecedenti al 28 ottobre 2016, e per l'effetto respingere le domande attoree;
IN VIA PRINCIPALE - respingere le
- 3 - domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'attore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1227 c.c., nella causazione del preteso danno e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del danno e del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE - accertata e dichiarata la responsabilità del sig.
[...]
nella produzione del danno arrecato a parte attrice, Controparte_1 dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne la convenuta CP_2 da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
per l'effetto condannare il sig.
[...]
al pagamento in favore della di tutte le somme che Controparte_1 CP_2 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti dell'attore, CP_2
o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig. e della sua Controparte_1 responsabilità. Con ogni riserva di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio che Controparte_5 rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - autorizzare
[...]
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il Controparte_3 dott. e di conseguenza fissare, ai sensi della Controparte_1 sopra citata norma, una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da parte attrice,
- 4 - escludere, ovvero, in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento che dovesse essere condannata a pagare in favore Controparte_3 dell'attore a qualsivoglia titolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, I
e II comma, c.c., detraendo, in ogni caso, dagli importi in ipotesi riconosciuti all'attore, le somme da quest'ultimo incassate a titolo di cedole;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il terzo chiamato, sig. , a manlevare e tenere Controparte_1 indenne di tutte le somme che la fosse Controparte_3 CP_2 denegatamene condannata a pagare al sig. a qualsivoglia titolo. In Pt_1 ogni caso: - con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
In corso di causa, su ricorso della parte attrice (sub-procedimento r.g.
n. 8725-1/2021), con decreto inaudita altera parte n. 12268/2022 del
27.9.2022, confermato con ordinanza 24.10.2022 (emessi dal giudice precedente titolare del fascicolo, lo scrivente essendo subentrato con decorrenza udienza 26.1.2024), veniva disposto in favore dell'attore, ex artt.
669 quater e 671 c.p.c., il sequestro conservativo dei beni del convenuto
, fino a concorrenza di euro 750.000,00. Così Controparte_1 testualmente: < , nato a [...] il Controparte_6
20/11/1961 ed ivi residente a[...] (CF:
[...]
) al sequestro conservativo dei beni del Sig. C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], fino a C.F._4 concorrenza del complessivo valore di € 750.000,00>>.
La causa, istruita con produzione documentale, c.t.u. grafologica e prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024, poi rinviata su richiesta delle parti al 3.12.2024.
A detta udienza del 3.12.2024, i difensori della parte attrice e delle banche convenute dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo transattivo per effetto del quale avevano depositato telematicamente,
- 5 - in data 15.11.2024 e 12.11.2024, rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, con rispettive accettazioni, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. (per cessata la materia del contendere) con integrale compensazione delle spese di lite. I difensori delle banche convenute, peraltro, dichiaravano di aver notificato al convenuto Controparte_1
[...
rinuncia agli atti del giudizio, per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. (come da atti depositati nel fascicolo telematico), in attesa di accettazione da parte di controparte, avvenuta con atto depositato in data 1.4.2025 e dichiarata dal
Difensore nelle note di trattazione scritta udienza 2.4.2025.
Con atto a firma congiunta depositato il 27.6.2025, infine, i Difensori dell'attore e del convenuto dichiaravano che i Controparte_1 loro assistiti hanno raggiunto un accordo transattivo e chiedevano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio, l'inefficacia del sequestro conservativo e le conseguenti misure ripristinatorie, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.9.2025, infine, i predetti
Difensori, avendo altresì depositato nel fascicolo telematico l'accordo transattivo raggiunti dai rispettivi assistiti, dichiaravano e confermavano l'accordo transattivo raggiunto, con rispettive rinunce e accettazioni e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite, dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo con ordine di cancellazione della domanda di sequestro di cui alla nota di trascrizione del sequestro conservativo rg. 8725/21-1 del 29.09.22.
Orbene, atteso quanto sopra, vista la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio proposte dall'attore e dalla convenuta in riconvenzionale sia delle corrispondenti accettazioni, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo e ordine di cancellazione della trascrizione della relativa
- 6 - domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse le spese del procedimento cautelare in corso di causa.
Il presente giudizio va definito con sentenza, trattandosi di giudizio monocratico. Invero, la Suprema Corte suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. 6023/2007; 8041/2006; 8092/2004).
Negli stessi termini si è espressa Cass. 8796/2020: “Non va, infatti, sottaciuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di estinzione del processo, pur assunto nella forma della ordinanza, ha il contenuto decisorio di una sentenza (ex plurimis, v. Cass. 8/2/2008 n. 3128,
Cass. 8/2/2008 n. 3128 con richiami a Cass., 18/1/2005, n. 950; vedi anche
Cass., 22/6/2007, n. 14592; Cass., 6/4/2006, n. 8041)”. Essa reca infatti, una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio del processo e pertanto si palesa definitiva quanto ai presupposti e alle condizioni processuali della domanda giudiziale, derivando dall'effettivo contenuto decisorio del provvedimento proprio di una sentenza, l'esperibilità dei mezzi di impugnazione correlati alla natura che le è propria (vedi Cass. cit. n.
3128/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo in corso di causa ex artt.
669 quater e 671 c.p.c., disposto inaudita altera parte da esso Tribunale di
Napoli con decreto n. 12268 del 27 settembre 2022, poi confermato con l'ordinanza del 24.10.2022, con il quale a definizione del sub-procedimento iscritto al R.G.A.C. con n. 8725/2021-1 si è autorizzato il sig. Pt_1
- 7 - al sequestro conservativo dei beni del sig. Pt_1 Controparte_1 fino a concorrenza del complessivo valore di € 750.000,00;
- ordina al Conservatore dei RRII di Napoli 2 di cancellare la trascrizione eseguita in data 29 settembre 2022 ai nn. reg. gen. n. 46547 e reg. part. n.
35680 in danno di (CF: ). Controparte_1 C.F._2
Così deciso in Napoli, il 14/10/2025
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8725/2021 R.Gen.Aff.Cont
TRA
(CF: ) rapp.to e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione dagli avv.ti Paolo Pecora,
CO OS ed EN LL presso il cui studio è elett.te dom.to in
Napoli alla A. Scarlatti, 134;
- ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Claudia Conte presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 45;
- CONVENUTO
E
c.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Benedetta Musco
AR e CA IT, elett.te dom.ta presso lo Studio dall'avv. Vittoria
Fonseca, in Napoli, via Carducci n. 42
- CONVENUTO
- 1 - E
C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_3 P.IVA_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
NN CC ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'avv. Chiara Silvestri in (80133) Bari (BA), Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A;
- CONVENUTO
Oggetto: intermediazione mobiliare.
Conclusioni: come da verbali e scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio dovrà essere dichiarato estinto per le ragioni che si indicheranno di seguito, previa una sintetica ricostruzione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni nei confronti dei convenuti: “I) accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento dei convenuti
, e Banca Polare di Bari Controparte_1 Controparte_2
S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore o di ciascuno di essi per quanto di ragione, rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del con i contratti dedotti in lite. Accertarsi in Parte_1 particolare, l'inadempimento della Banca Polare di Bari S.p.A. rispetto alla gestione patrimoniale assunta e l'inadempimento della rispetto CP_2 all'obbligo di gestione e rimborso dei certificati obbligazionari contrattualmente assunto con gli atti del luglio 2017 e del 27 luglio 2020. Per
l'effetto, condannarsi , la e la Controparte_1 Controparte_2
Banca Polare di Bari S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero chi di ragione tra essi, a corrispondere all'attore l'importo di euro 750.000,00 oltre agli interessi contrattualmente convenuti in ragione del 4,5% dal maggio 2019 ed al risarcimento del maggior danno da inadempimento da liquidarsi secondo equità. II) In alternativa, condannare il dott. in solido con la Controparte_1
- 2 - e la Banca Polare di Bari S.p.A. in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, anche ai sensi dell'art. 31 co.3 D.Lgs.
58/1998, ovvero chi di ragione tra esse, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal pari ad euro 750.000,00, per le perdite delle Pt_1 somme di denaro subite dall'attore a causa delle condotte illecite del
, oltre interessi convenzionali pattuiti in contratto dal maggio 2019, CP_1 ovvero e quanto meno, oltre interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato (art 1219 2° comma n.1) c.c.), nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali sussistenti in re ipsa e da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del caso”.
Si costituiva in giudizio , che rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via Preliminare Si ribadisce, ai sensi dell'art. 214 cpc, il disconoscimento del contenuto e delle sottoscrizioni delle scritture private recanti la data Napoli 20.05.2010(doc. 31di parte attrice), Napoli
30.11.2010 (doc. 32 parte attrice), Napoli 30.11.2011 (doc. 33 parte attrice),
Luglio 2017 (doc. 37 parte attrice) e scrittura 20.07.2020 (doc. 40 parte attrice), e delle firme di girata apposte sugli assegni circolari allegati alla perizia dott. recanti il n. 671 per €50.000,00, n. 672 per € 40.000,00, Per_1
n. 892 per € 50.000,00, n. 893 per €50.000,00, n. 671 per €50.000,00, n. 672 per € 40.000,00, n. 892 per € 50.000,00,n. 893 per €50.000,00, n. 664 per €
50.000,00, n. 665 per€ 50.000,00, n. 666 per € 50.000,00, n. 671 per €
40.000,00e n. 672 per € 35.000,00. In via Principale: Si chiede il rigetto di tutte le domande ex adverso presentate nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate in fatto prima che in diritto. Con vittoria di
[...] spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che rassegnava le seguenti CP_2 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di anche quale incorporante di , CP_2 CP_4 con riferimento ai fatti antecedenti al 28 ottobre 2016, e per l'effetto respingere le domande attoree;
IN VIA PRINCIPALE - respingere le
- 3 - domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'attore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1227 c.c., nella causazione del preteso danno e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del danno e del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE - accertata e dichiarata la responsabilità del sig.
[...]
nella produzione del danno arrecato a parte attrice, Controparte_1 dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne la convenuta CP_2 da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
per l'effetto condannare il sig.
[...]
al pagamento in favore della di tutte le somme che Controparte_1 CP_2 stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti dell'attore, CP_2
o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig. e della sua Controparte_1 responsabilità. Con ogni riserva di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio che Controparte_5 rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - autorizzare
[...]
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il Controparte_3 dott. e di conseguenza fissare, ai sensi della Controparte_1 sopra citata norma, una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da parte attrice,
- 4 - escludere, ovvero, in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento che dovesse essere condannata a pagare in favore Controparte_3 dell'attore a qualsivoglia titolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, I
e II comma, c.c., detraendo, in ogni caso, dagli importi in ipotesi riconosciuti all'attore, le somme da quest'ultimo incassate a titolo di cedole;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare il terzo chiamato, sig. , a manlevare e tenere Controparte_1 indenne di tutte le somme che la fosse Controparte_3 CP_2 denegatamene condannata a pagare al sig. a qualsivoglia titolo. In Pt_1 ogni caso: - con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
In corso di causa, su ricorso della parte attrice (sub-procedimento r.g.
n. 8725-1/2021), con decreto inaudita altera parte n. 12268/2022 del
27.9.2022, confermato con ordinanza 24.10.2022 (emessi dal giudice precedente titolare del fascicolo, lo scrivente essendo subentrato con decorrenza udienza 26.1.2024), veniva disposto in favore dell'attore, ex artt.
669 quater e 671 c.p.c., il sequestro conservativo dei beni del convenuto
, fino a concorrenza di euro 750.000,00. Così Controparte_1 testualmente: < , nato a [...] il Controparte_6
20/11/1961 ed ivi residente a[...] (CF:
[...]
) al sequestro conservativo dei beni del Sig. C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], fino a C.F._4 concorrenza del complessivo valore di € 750.000,00>>.
La causa, istruita con produzione documentale, c.t.u. grafologica e prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024, poi rinviata su richiesta delle parti al 3.12.2024.
A detta udienza del 3.12.2024, i difensori della parte attrice e delle banche convenute dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo transattivo per effetto del quale avevano depositato telematicamente,
- 5 - in data 15.11.2024 e 12.11.2024, rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, con rispettive accettazioni, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. (per cessata la materia del contendere) con integrale compensazione delle spese di lite. I difensori delle banche convenute, peraltro, dichiaravano di aver notificato al convenuto Controparte_1
[...
rinuncia agli atti del giudizio, per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. (come da atti depositati nel fascicolo telematico), in attesa di accettazione da parte di controparte, avvenuta con atto depositato in data 1.4.2025 e dichiarata dal
Difensore nelle note di trattazione scritta udienza 2.4.2025.
Con atto a firma congiunta depositato il 27.6.2025, infine, i Difensori dell'attore e del convenuto dichiaravano che i Controparte_1 loro assistiti hanno raggiunto un accordo transattivo e chiedevano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio, l'inefficacia del sequestro conservativo e le conseguenti misure ripristinatorie, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.9.2025, infine, i predetti
Difensori, avendo altresì depositato nel fascicolo telematico l'accordo transattivo raggiunti dai rispettivi assistiti, dichiaravano e confermavano l'accordo transattivo raggiunto, con rispettive rinunce e accettazioni e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite, dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo con ordine di cancellazione della domanda di sequestro di cui alla nota di trascrizione del sequestro conservativo rg. 8725/21-1 del 29.09.22.
Orbene, atteso quanto sopra, vista la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio proposte dall'attore e dalla convenuta in riconvenzionale sia delle corrispondenti accettazioni, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo e ordine di cancellazione della trascrizione della relativa
- 6 - domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse le spese del procedimento cautelare in corso di causa.
Il presente giudizio va definito con sentenza, trattandosi di giudizio monocratico. Invero, la Suprema Corte suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. 6023/2007; 8041/2006; 8092/2004).
Negli stessi termini si è espressa Cass. 8796/2020: “Non va, infatti, sottaciuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di estinzione del processo, pur assunto nella forma della ordinanza, ha il contenuto decisorio di una sentenza (ex plurimis, v. Cass. 8/2/2008 n. 3128,
Cass. 8/2/2008 n. 3128 con richiami a Cass., 18/1/2005, n. 950; vedi anche
Cass., 22/6/2007, n. 14592; Cass., 6/4/2006, n. 8041)”. Essa reca infatti, una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio del processo e pertanto si palesa definitiva quanto ai presupposti e alle condizioni processuali della domanda giudiziale, derivando dall'effettivo contenuto decisorio del provvedimento proprio di una sentenza, l'esperibilità dei mezzi di impugnazione correlati alla natura che le è propria (vedi Cass. cit. n.
3128/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo in corso di causa ex artt.
669 quater e 671 c.p.c., disposto inaudita altera parte da esso Tribunale di
Napoli con decreto n. 12268 del 27 settembre 2022, poi confermato con l'ordinanza del 24.10.2022, con il quale a definizione del sub-procedimento iscritto al R.G.A.C. con n. 8725/2021-1 si è autorizzato il sig. Pt_1
- 7 - al sequestro conservativo dei beni del sig. Pt_1 Controparte_1 fino a concorrenza del complessivo valore di € 750.000,00;
- ordina al Conservatore dei RRII di Napoli 2 di cancellare la trascrizione eseguita in data 29 settembre 2022 ai nn. reg. gen. n. 46547 e reg. part. n.
35680 in danno di (CF: ). Controparte_1 C.F._2
Così deciso in Napoli, il 14/10/2025
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 8 -