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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26681/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma in Piazza Ilia Peikov 3, presso Parte_1
lo studio legale dell'Avvocato Francesco Dominici che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. Lavoro del 19.02.2024, con la quale è stato riconosciuto sussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario ex art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento) a far data dal 01.06.2023, notificato alla competente sede , veniva accertata la sussistenza del requisito CP_1
sanitario ex art. 1 della legge 18/80 dalla data sopra indicata;
che aveva inviato all' la documentazione ai fini della fase concessoria della prestazione in CP_1
argomento con modello Autocert. COD.AP70; che l non aveva mai CP_1 CP_1
erogato i ratei maturati a lui dovuti;
tutto ciò premesso conveniva innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' chiedendo di condannare l'istituto CP_1
previdenziale al pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento
01.06.2023 al 10.07.2024, oltre accessori di legge e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Benché ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva quindi discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, non può essere revocato in dubbio il diritto della parte ricorrente di ottenere da parte dell' il pagamento dei ratei arretrati dovuti per l'indennità di CP_1
accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologazione del tribunale di Roma, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuto riconoscimento dalla domanda amministrativa, non contestata dall'istituto. Peraltro, in atti risulta depositata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al non ricovero della ricorrente presso strutture con retta a carico dello Stato. Per quanto esposto, l' CP_1
deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo dall'intervenuto riconoscimento, intervenuto in data 1° giugno 2023. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante, al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dovuti per l'indennità di accompagnamento riconosciuta con Decreto di omologa del 19 febbraio 2024, con decorrenza dal mese di luglio 2024; condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15% e oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26681/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma in Piazza Ilia Peikov 3, presso Parte_1
lo studio legale dell'Avvocato Francesco Dominici che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. Lavoro del 19.02.2024, con la quale è stato riconosciuto sussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario ex art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento) a far data dal 01.06.2023, notificato alla competente sede , veniva accertata la sussistenza del requisito CP_1
sanitario ex art. 1 della legge 18/80 dalla data sopra indicata;
che aveva inviato all' la documentazione ai fini della fase concessoria della prestazione in CP_1
argomento con modello Autocert. COD.AP70; che l non aveva mai CP_1 CP_1
erogato i ratei maturati a lui dovuti;
tutto ciò premesso conveniva innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' chiedendo di condannare l'istituto CP_1
previdenziale al pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento
01.06.2023 al 10.07.2024, oltre accessori di legge e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Benché ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva quindi discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, non può essere revocato in dubbio il diritto della parte ricorrente di ottenere da parte dell' il pagamento dei ratei arretrati dovuti per l'indennità di CP_1
accompagnamento, riconosciuta con decreto di omologazione del tribunale di Roma, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuto riconoscimento dalla domanda amministrativa, non contestata dall'istituto. Peraltro, in atti risulta depositata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al non ricovero della ricorrente presso strutture con retta a carico dello Stato. Per quanto esposto, l' CP_1
deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo dall'intervenuto riconoscimento, intervenuto in data 1° giugno 2023. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante, al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dovuti per l'indennità di accompagnamento riconosciuta con Decreto di omologa del 19 febbraio 2024, con decorrenza dal mese di luglio 2024; condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15% e oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Paola Crisanti