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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 753/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della Giudice dott.ssa Veronica
TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione il 17 settembre
2025, avente ad oggetto “divisione dei beni caduti in successione” e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
FO (LT) alla via Lungomare Città di Ferrara n.179 ed elettivamente domiciliato in ZA (NA) alla via A. Saviano n. 1, presso lo studio dell'avv. Agrippino De Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
ATTORE
E
nato ad [...] il [...], residente in [...]CP_1
OL La Strada (CE) al Viale Italia n.29 , C.F.
, C.F._1
, nato ad [...] il [...] residente in Controparte_2
Capodrise (CE) alla via E. De Filippo n. 26 , C.F.
, elettivamente domiciliati in Napoli al viale C.F._2 Antonio GR n.16 presso lo studio del Prof. Avv. Andrea
Tomasino che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
CONVENUTI
, nata ad [...] il [...], residente in Controparte_3
Afragola alla via Don Minzoni n.20, C.F. C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2025 i difensori costituiti si sono riportati all'accordo transattivo raggiunto e hanno chiesto la compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore premetteva: a) che le parti sono tutte eredi di , C.F. Persona_1
, nato ad [...] il [...] e ivi C.F._4
deceduto ab intestato in data 27/11/2011; b) che in data 23/11/2012 , veniva presentata dichiarazione di successione presso l'Ufficio
Registro di L'AQUILA al n. 1311 vol. 9990 dall'erede , CP_1
c) che tutti i diritti reali del de cuius sui beni immobili di cui ai progressivi dal n. 1 al n.24 nonché dal n.29 al n. 31 son o stati liquidati e ripartiti in favore dei coeredi odierne parti in causa con la sentenza n. 10927/2019 resa dal Tribunale di Napoli -X sezione- dott. Forziati, il 9/12/2019; d) che per i beni mobili di cui ai progressivi n. 1 dell'allegato B2 della detta dichiarazione di successione (pag. 5)- quota di partecipazione al capitale sociale della Eurolegno RL per
400/1000 - si precisa che tale società è stata posta in liquidazione in data 10/10/2014 e cancellata dal registro delle imprese in data
3/4/2015; e)che in ragione di ciò , allo stato, l'asse ereditario presenta il seguente attivo:
1- piena proprietà di 1000/1000 dell'appartamento, sito in FO (LT) via Appia, riportato in catasto al NCEU del Comune di FO foglio 16, n.2165 sub. 9, cat. A/2, classe 3 vani 10, rendita € 1.032,91(progressivo n.25-quadro B1-intercalare 3) , 2-piena proprietà di 1000/1000 dell'appartamento, sito in RO (AQ), riportato in catasto al NCEU foglio 23, n.415, sub.6, cat. A/2, classe
3, vani 8 rendita € 888,31, quota di possesso del de cuius
1000/1000(progressivo n. 26-quadro B1-intercalare 3);
3. piena proprietà di 1000/1000 del locale, sito in RO (AQ), riportato in catasto al NCEU foglio 23, n.414, sub.20, cat. C/2, classe 3, mq.216, rendita € 680,48, quota di possesso del de cuius 35/1000 (progressivo n. 27-quadro B1-intercalare 3);
4- piena proprietà di 1000/1000 del locale, sito in RO (AQ), riportato in catasto al NCEU foglio
23, n.414, sub.21, cat. C/2, classe 3, mq.162, rendita € 510,36, quota di possesso del de cuius 35/1000 (progressivo n. 28-quadro B1- intercalare 3);
5- quota di partecipazione per 200/1000 del capitale sociale della AU RL , partita IVA e cf , con sede l egale P.IVA_1
in FRATTAMAGGIORE (NA) VIAROMA 225, il cui rapp.te legale ed amministratore unico è la coerede (progressivo n. 2 Controparte_3
del quadro B2 );
6- quota di possesso per 500/1000, pari a complessivi
€ 42.928, della giacenza sul c/c n. 15474 c/o agenzia BNL di
Frattamaggiore, cointestato al de cuius e al coniuge superstite,
(progressivo n. 1 dell'allegato B4,pag.6, della detta dichiarazione di successione); quota di possesso per 500/1000, pari a € 0,00, del deposito titoli n. 4500447688, c/o agenzia BNL di Frattamaggiore, cointestato al de cuius e al coniuge superstite, (si veda progressivo n.
2 dell'allegato B4,pag.6, della detta dichiarazione di successione); f) che vani sono stati i vari tentativi esperiti per una divisione bonaria così come esito negativo ha avuto la mediazione obbligatoria di cui al
D.Lgs.n.28/2010 per la mancata adesione e comparizione dei convenuti coeredi.
Per questi motivi
, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e onde vedersi accogliere le
[...] Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni: 1) procedere allo scioglimento della comunione ereditaria nominando, all'uopo, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
2) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole qu ote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
3) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
4) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
e con comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_2
risposta del 20/4/2022 non si opponevano alla divisione dei beni caduti in successione.
sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_3
Il giudizio subiva diversi rinvii per la definizione bonaria della lite.
I difensori costituiti, in data 6/12/2023, depositavano l'accordo transattivo sottoscritto da tutte le parti e medio tempore rappresentavano che l'accordo transattivo era stato eseguito parzialmente pertanto chiedevano di proseguire il giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la causa non veniva istruita essendo matura per la decisione e veniva trattenuta per la decisione in data 21/2/2025 con i termini di legge.
La causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire sull'accordo raggiunto e in parte ineseguito
All'udienza del 17/9/2025, i difensori convenivano per la pronuncia di cessazione della materia del contendere nonché la compensazione delle spese di lite e la causa veniva trattenuta per la decisione senza i termini di legge.
Occorre in via preliminare dichiarare la contumacia di
[...]
la quale sebbene regolarmente citata non si è costituita in CP_3
giudizio.
Osserva la Giudice che l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il
5/12/2022 e depositato il 6/12/2023 costituisce parte integrante della presente sentenza e impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, rileva la Giudice che la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332; Cass., SS.UU., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav. , 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047) .
Il giudice può, quindi, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa (come nel caso di specie), una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse dell e parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa .
Quanto alle spese del presente giudizio, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della “soccombenza virtuale”, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra le parti ha avuto ad oggetto anche la regolamentazione delle spese laddove le parti hanno chiesto espressamente all'udienza del 17/9/2025 la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Aversa, così deciso il 2/10/2025
La Giudice
Veronica TT