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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di OR, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1403/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Sassano del Foro di OR
PARTE ATTRICE
CONTRO di OR, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 OR
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di OR del 13.1.2025, notificato il 16.1.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 9.3.2023, volta a ottenere il rilascio del permesso Pt_1 di soggiorno per protezione speciale, il Questore di OR, con provvedimento Prot. nr. 100/2025, reso in data 13.1.2025 e notificato il 16.1.2025 (cfr. doc. 0 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto non risultano sussistere i requisiti per il rilascio del permesso richiesto.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: presente in Italia dal 2016, nel corso degli anni ha lavorato con Pt_1 continuità con regolari contratti di lavoro e ha conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (cfr. doc.12, 13, 14, 20 e 21 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito né è comparso in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, con decreto depositato in data 7.2.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 16.7.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Con riferimento alla situazione lavorativa, il ricorrente, già titolare dal 2023 di numerosi contratti di lavoro (cfr. doc. 12 e 13 ricorso introduttivo), attualmente lavora come operaio, con contratto a tempo determinato, già più volte prorogato e in scadenza al 29.8.2025, presso In Opera s.p.a., filiale di MO SE (TO) (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di maggio
2025, CU 2025).
Il ricorrente, nel corso dell'udienza del 16.7.2025, dimostrando una buona padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di vivere a OR (cfr. contratto di locazione) e di avere ottenuto il diploma di licenza media (cfr. doc. 14 ricorso introduttivo).
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, l'impegno in ambito formativo, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1 lavorativa in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sulle spese di lite Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 9.1.1976 (CUI: ), del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata C.F._1 biennale secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D. Lvo 130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di OR, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1403/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Sassano del Foro di OR
PARTE ATTRICE
CONTRO di OR, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 OR
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di OR del 13.1.2025, notificato il 16.1.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 9.3.2023, volta a ottenere il rilascio del permesso Pt_1 di soggiorno per protezione speciale, il Questore di OR, con provvedimento Prot. nr. 100/2025, reso in data 13.1.2025 e notificato il 16.1.2025 (cfr. doc. 0 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto non risultano sussistere i requisiti per il rilascio del permesso richiesto.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: presente in Italia dal 2016, nel corso degli anni ha lavorato con Pt_1 continuità con regolari contratti di lavoro e ha conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (cfr. doc.12, 13, 14, 20 e 21 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito né è comparso in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, con decreto depositato in data 7.2.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 16.7.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Con riferimento alla situazione lavorativa, il ricorrente, già titolare dal 2023 di numerosi contratti di lavoro (cfr. doc. 12 e 13 ricorso introduttivo), attualmente lavora come operaio, con contratto a tempo determinato, già più volte prorogato e in scadenza al 29.8.2025, presso In Opera s.p.a., filiale di MO SE (TO) (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di maggio
2025, CU 2025).
Il ricorrente, nel corso dell'udienza del 16.7.2025, dimostrando una buona padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di vivere a OR (cfr. contratto di locazione) e di avere ottenuto il diploma di licenza media (cfr. doc. 14 ricorso introduttivo).
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, l'impegno in ambito formativo, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1 lavorativa in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sulle spese di lite Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 9.1.1976 (CUI: ), del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata C.F._1 biennale secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D. Lvo 130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno