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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7254 2022 e promossa da con socio unico in liquidazione in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore c.f. Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani per mandato in atti opponente
nei cui confronti il giudizio è stato interrotto e non riassunto
contro
:
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spadi per mandato in atti convenuta
e con la chiamata in riassunzione di:
c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani per mandato in atti chiamato in causa conclusioni per l'attore: In via principale.
1 1) Dichiararsi inammissibile, nell'ambito del presente giudizio, la riassunzione dell'originario processo promosso da contro l'ing. Parte_3 Controparte_1
nei confronti del socio unico . Parte_2
In via subordinata.
2) Nel denegato caso di reiezione della precedente domanda e nel denegato caso di accertamento della responsabilità sussidiaria del sig. ex art 2642 comma 2 Parte_2
c.c. limitarsi la condanna del medesimo alle somme che l'ing. non dovesse percepire CP_1
dalla Liquidazione Giudiziale della soc. Immobiliare Die B srl ed il tutto condizionatamente alla chiusura della procedura concorsuale.
3) in ogni caso: con integrale vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15% degli onorari oltre cpa ed iva se dovuta conclusioni per il convenuto:nel merito
- rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo n R.G. 5054/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2022, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che il credito vantato dall'Ing. nei confronti di Controparte_1
Immobiliare Dub s.r.l. in liquidazione ammonta ad euro 66.992,64 oltre agli interessi dal 2 settembre 2021 al saldo e conseguentemente condannarsi il Sig. , quale socio Parte_2
unico della Immobiliare Dueb s.r.l. in liquidazione, a pagare detto importo, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, all'Ing. Controparte_1
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi legale, oltre rimborso forfettario e c.p.a.; - alla luce della conclamata defatigatorietà e strumentalità della resistenza in giudizio del Sig.
[...]
condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da Pt_2
liquidarsi in via equitativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2474/2022 il Tribunale di Verona ha ingiunto a di Parte_1
pagare all'ing. la somma capitale di euro 66.992,64, oltre interessi e spese Controparte_1
legali, per attività professionale svolta a favore della società.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la società Dueb S.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il d.i. 247472022 sollevando eccezione di inadempimento per
2 la mancata comunicazione degli estremi della polizza assicurativa e contestando il quantum ingiunto.
Nelle more del giudizio, il difensore di parte opponente ha comunicato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e con provvedimento del 9.3.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato il 23 maggio 2023, l'ing. ha Controparte_1
riassunto la causa nei confronti del socio unico e con ricorso presentato ai Parte_2 sensi dell'art. 40 CCI ha chiesto, non essendo ancora trascorso l'anno dalla cancellazione,
l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Con sentenza in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Dueb S.r.l. in liquidazione.
Alla prima udienza utile del 5.6.2024 questo giudice ha sollevato d'ufficio il tema dell'ammissibilità dell'opposizione riassunta nei confronti del sig. su un Pt_2
presupposto successorio venuto meno con la reviviscenza della società della quale è stata aperta la liquidazione giudiziale.
Assunta in decisione sul punto, con ordinanza del 7.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo motivando che “sebbene la pretesa creditoria fondata sul fenomeno successorio non sia ammissibile essendo, nelle more, venuta meno l'estinzione della società, nel ricorso in riassunzione l'opposto ha richiamato anche la disciplina di cui all'art. 2462 c.c. che prevede la possibilità in caso di insolvenza della società, che il socio risponda delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta solo a lui quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 , o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c.
Secondo la dottrina, la previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio si pone quale sanzione derivante dal mancato rispetto di regole poste a tutela dei terzi per i casi di partecipazione di un socio unico alla società. Nel solco di questa interpretazione - confortata dal dato letterale dell'art. 2462 c.c. che prevede, quale presupposto costitutivo della responsabilità illimitata, in via disgiuntiva il mancato conferimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 2464 c.c. o il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari ex art. 2470 co 2 c.c.
– deve ritenersi l'astratta ammissibilità della domanda”.
3 Tanto premesso ritiene questo giudice, diversamente opinando rispetto a quanto rappresentato nella propria ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, che debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda dell'ing. CP_1
Ad un attento esame del ricorso in riassunzione infatti va evidenziato che il tema della responsabilità illimitata del socio unico è ivi sollevato in conseguenza e in ragione del fenomeno successorio al fine di aggredire i beni del successore oltre limiti della responsabilità che egli aveva secondo il tipo di rapporto sociale prescelto. L'opposto, infatti, nel paragrafo riservato all'art. 2462 c.c. conclude nei seguenti termini: “Sulla base di quanto sopra esposto, quindi, è possibile affermare che si siano realizzate tutte le condizioni previste dall'art. 2462, secondo comma, c. c. per poter ritenere sussistente la responsabilità illimitata dell'unico socio dell'estinta società . Parte_2 Controparte_2
Inoltre , in applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte le condizioni della compagine societaria e gli aspetti patrimoniali sopra descritti (nella specie la presenza di debiti ancora insoddisfatti ) innescano il fenomeno successorio in virtù del quale l'unico socio è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali, nella specie, Parte_2 personalmente ed illimitatamente”.
Ora è vero che nelle note ex art. 190 c.p.c. il creditore ha focalizzato la propria difesa sull'art. 2462 c.c. che dà al creditore la possibilità di acquisire un titolo per il recupero del proprio credito sia nei confronti della persona giuridica che nei confronti dei soci, in modo tale da avere più possibilità di soddisfare la propria pretesa, laddove il patrimonio sociale fosse incapiente.
In generale la responsabilità illimitata del socio unico non trova titolo nella successione alla società, bensì ha titolo autonomo nella legge, in presenza dei presupposti indicati dall'art. 2462, secondo comma, c.c. e in particolare dell'insolvenza della società, cui appunto tale responsabilità tende a porre rimedio a garanzia dei creditori.
Ma proprio perché il socio unico, ai sensi dell'art. 2462, secondo comma, cod. civ., risponde dei debiti della società non a titolo successorio, ma in virtù di titolo autonomo, tale azione non poteva essere avanzata nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vede necessariamente come parti il creditore ingiungente e il debitore ingiunto e, in caso di sua estinzione o morte, il suo successore ma non certo un soggetto che risponde ad altro titolo.
Sotto questo profilo non rilevano le difese dell'opposto circa la compatibilità e la coesistenza
4 delle domande giudiziali nei confronti del socio unico e l'insinuazione al passivo. Non si discute della possibile coesistenza;
il tema è che o si tratta di un fenomeno successorio (come per il vero risulta nel ricorso per riassunzione) e allora il fenomeno successorio è venuto meno, o si tratta di un'azione diversa che non poteva essere autonomamente introdotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tali motivi deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata di
[...]
Pt_2
La particolarità della fattispecie e la difficoltà di inquadramento giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 7254/2022, promosso da , Parte_3
dichiara inammissibile la domanda avanzata da
contro
; Controparte_1 Parte_4
compensa le spese di lite tra le parti
Verona, 17/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7254 2022 e promossa da con socio unico in liquidazione in persona del liquidatore pro Parte_1
tempore c.f. Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani per mandato in atti opponente
nei cui confronti il giudizio è stato interrotto e non riassunto
contro
:
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spadi per mandato in atti convenuta
e con la chiamata in riassunzione di:
c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani per mandato in atti chiamato in causa conclusioni per l'attore: In via principale.
1 1) Dichiararsi inammissibile, nell'ambito del presente giudizio, la riassunzione dell'originario processo promosso da contro l'ing. Parte_3 Controparte_1
nei confronti del socio unico . Parte_2
In via subordinata.
2) Nel denegato caso di reiezione della precedente domanda e nel denegato caso di accertamento della responsabilità sussidiaria del sig. ex art 2642 comma 2 Parte_2
c.c. limitarsi la condanna del medesimo alle somme che l'ing. non dovesse percepire CP_1
dalla Liquidazione Giudiziale della soc. Immobiliare Die B srl ed il tutto condizionatamente alla chiusura della procedura concorsuale.
3) in ogni caso: con integrale vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15% degli onorari oltre cpa ed iva se dovuta conclusioni per il convenuto:nel merito
- rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta al decreto ingiuntivo n R.G. 5054/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 7 settembre 2022, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che il credito vantato dall'Ing. nei confronti di Controparte_1
Immobiliare Dub s.r.l. in liquidazione ammonta ad euro 66.992,64 oltre agli interessi dal 2 settembre 2021 al saldo e conseguentemente condannarsi il Sig. , quale socio Parte_2
unico della Immobiliare Dueb s.r.l. in liquidazione, a pagare detto importo, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, all'Ing. Controparte_1
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi legale, oltre rimborso forfettario e c.p.a.; - alla luce della conclamata defatigatorietà e strumentalità della resistenza in giudizio del Sig.
[...]
condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da Pt_2
liquidarsi in via equitativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2474/2022 il Tribunale di Verona ha ingiunto a di Parte_1
pagare all'ing. la somma capitale di euro 66.992,64, oltre interessi e spese Controparte_1
legali, per attività professionale svolta a favore della società.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la società Dueb S.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il d.i. 247472022 sollevando eccezione di inadempimento per
2 la mancata comunicazione degli estremi della polizza assicurativa e contestando il quantum ingiunto.
Nelle more del giudizio, il difensore di parte opponente ha comunicato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e con provvedimento del 9.3.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato il 23 maggio 2023, l'ing. ha Controparte_1
riassunto la causa nei confronti del socio unico e con ricorso presentato ai Parte_2 sensi dell'art. 40 CCI ha chiesto, non essendo ancora trascorso l'anno dalla cancellazione,
l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Con sentenza in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Dueb S.r.l. in liquidazione.
Alla prima udienza utile del 5.6.2024 questo giudice ha sollevato d'ufficio il tema dell'ammissibilità dell'opposizione riassunta nei confronti del sig. su un Pt_2
presupposto successorio venuto meno con la reviviscenza della società della quale è stata aperta la liquidazione giudiziale.
Assunta in decisione sul punto, con ordinanza del 7.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo motivando che “sebbene la pretesa creditoria fondata sul fenomeno successorio non sia ammissibile essendo, nelle more, venuta meno l'estinzione della società, nel ricorso in riassunzione l'opposto ha richiamato anche la disciplina di cui all'art. 2462 c.c. che prevede la possibilità in caso di insolvenza della società, che il socio risponda delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta solo a lui quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 , o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c.
Secondo la dottrina, la previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio si pone quale sanzione derivante dal mancato rispetto di regole poste a tutela dei terzi per i casi di partecipazione di un socio unico alla società. Nel solco di questa interpretazione - confortata dal dato letterale dell'art. 2462 c.c. che prevede, quale presupposto costitutivo della responsabilità illimitata, in via disgiuntiva il mancato conferimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 2464 c.c. o il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari ex art. 2470 co 2 c.c.
– deve ritenersi l'astratta ammissibilità della domanda”.
3 Tanto premesso ritiene questo giudice, diversamente opinando rispetto a quanto rappresentato nella propria ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, che debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda dell'ing. CP_1
Ad un attento esame del ricorso in riassunzione infatti va evidenziato che il tema della responsabilità illimitata del socio unico è ivi sollevato in conseguenza e in ragione del fenomeno successorio al fine di aggredire i beni del successore oltre limiti della responsabilità che egli aveva secondo il tipo di rapporto sociale prescelto. L'opposto, infatti, nel paragrafo riservato all'art. 2462 c.c. conclude nei seguenti termini: “Sulla base di quanto sopra esposto, quindi, è possibile affermare che si siano realizzate tutte le condizioni previste dall'art. 2462, secondo comma, c. c. per poter ritenere sussistente la responsabilità illimitata dell'unico socio dell'estinta società . Parte_2 Controparte_2
Inoltre , in applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte le condizioni della compagine societaria e gli aspetti patrimoniali sopra descritti (nella specie la presenza di debiti ancora insoddisfatti ) innescano il fenomeno successorio in virtù del quale l'unico socio è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali, nella specie, Parte_2 personalmente ed illimitatamente”.
Ora è vero che nelle note ex art. 190 c.p.c. il creditore ha focalizzato la propria difesa sull'art. 2462 c.c. che dà al creditore la possibilità di acquisire un titolo per il recupero del proprio credito sia nei confronti della persona giuridica che nei confronti dei soci, in modo tale da avere più possibilità di soddisfare la propria pretesa, laddove il patrimonio sociale fosse incapiente.
In generale la responsabilità illimitata del socio unico non trova titolo nella successione alla società, bensì ha titolo autonomo nella legge, in presenza dei presupposti indicati dall'art. 2462, secondo comma, c.c. e in particolare dell'insolvenza della società, cui appunto tale responsabilità tende a porre rimedio a garanzia dei creditori.
Ma proprio perché il socio unico, ai sensi dell'art. 2462, secondo comma, cod. civ., risponde dei debiti della società non a titolo successorio, ma in virtù di titolo autonomo, tale azione non poteva essere avanzata nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vede necessariamente come parti il creditore ingiungente e il debitore ingiunto e, in caso di sua estinzione o morte, il suo successore ma non certo un soggetto che risponde ad altro titolo.
Sotto questo profilo non rilevano le difese dell'opposto circa la compatibilità e la coesistenza
4 delle domande giudiziali nei confronti del socio unico e l'insinuazione al passivo. Non si discute della possibile coesistenza;
il tema è che o si tratta di un fenomeno successorio (come per il vero risulta nel ricorso per riassunzione) e allora il fenomeno successorio è venuto meno, o si tratta di un'azione diversa che non poteva essere autonomamente introdotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tali motivi deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata di
[...]
Pt_2
La particolarità della fattispecie e la difficoltà di inquadramento giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 7254/2022, promosso da , Parte_3
dichiara inammissibile la domanda avanzata da
contro
; Controparte_1 Parte_4
compensa le spese di lite tra le parti
Verona, 17/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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