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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1720 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Francesca Pt_1 P.IVA_1 Bianchini e Saverio Cosi nel cui studio in Roma Via Crescenzio 20 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Pasquale Varì nel cui studio in Roma Via Piemonte 39 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
; CP_2
pag. 1 di 8 PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5455 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Parte attrice premetteva quanto segue. Al fine di non vedersi inibiti i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, nonché preclusa la possibilità di procedere alla compensazione dei medesimi, come da D.L. 78/2010, si faceva rilasciare la propria lista dei carichi pendenti presso l'esattore. Rilevava, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza di atti interruttivi, nonché interesse ad agire essendo stato costretto a chiedere l'intervento del Giudice. Pertanto impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nn. 09720010762516842000, 09720010762516943000, 09720010762517044000, 09720010842959519000, 09720030474223272000, 09720040372386235000, 09720060013391136000, 09720060163606958000, 09720070116833302000, 09720080093294270000, 09720080255188872000, 09720080296968318000, 09720090098763360000, 09720090296643407000, 09720100062111437000, 09720100062111639000, 09720100175364514000, 09720100325489558000, 09720100374270482000, 09720110055213749000, 09720110103701121000, 09720110201968355000, 09720120031504691000, 09720120150223037000, 09720120212573772000, 09720130299992947000, 09720150094301472000. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., chiedeva una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interessi, anche ai sensi dell'art. 615, comma 1 e 2, c.p.c. Chiedeva di dichiararsi illegittimi e non dovuti i provvedimenti impugnati con pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. Si costituiva e deduceva la mancanza Controparte_1 della giurisdizione per i carichi tributari e la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allega i referti id notifica delle cartelle e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del difensore antistatario. La rimaneva contumace. CP_2
pag. 2 di 8 All'udienza del 23.1.24 presente il solo difensore della
[...]
il giudice rinviava per la decisione con termine per memorie;
le CP_1 memorie per la udienza odierna erano presentate unicamente dal difensore dell' . Pertanto, il giudice invitata le parti alle conclusioni alla data CP_1 odierna in forma scritta e la causa era posta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato: “a) Dichiara la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, presso la quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, solo per quanto concerne i carichi tributari;
b) Dichiara inammissibile il ricorso per i carichi non tributari;
c) Condanna Pt_1 al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell' che si liquidano in euro 2.000,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% ed accessori di legge, in relazione al valore dei carichi impugnati, alla durata e alla relativa semplicità della controversia;
d) Nulla per le spese di lite della ”. CP_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione per i carichi tributari. In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione). Nel caso in esame, sussiste – per molte cartelle - la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. Ordinanza del 15/09/2023 n. 26681 - Corte di Cassazione. Si osserva che l'estratto di ruolo riporta la data 8.1.2020, mentre il ricorso è stato depositato nel 2023. Inoltre, l'estratto di ruolo – per i carichi non tributari - non è impugnabile. Si osserva che il 6 settembre 2022 è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha regolato gli effetti nel tempo della disposizione del cd. decreto fiscale il quale aveva sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. La norma aveva precisato che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. All'indomani dell'introduzione, col citato decreto fiscale, del nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973 erano emersi due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito,
pag. 3 di 8 analizzati nella ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 4526/2022. In particolare, il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nei primi mesi del 2022 si era concentrato sulla valenza nel tempo da riconoscere allo ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. Le Sezioni Unite hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.” E' su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni. In primo luogo, la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n. 619/2021. Lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto. Con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.” Si tratta delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
pag. 4 di 8 In conclusione, le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione - ne hanno escluso la natura di disposizione autentica nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo;
i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione. Il ricorso è inammissibile e le spese conteggiate, secondo la regola della soccombenza, a carico del ricorrente come da dispositivo e in favore del difensore della dichiaratosi antistatario. Controparte_1 Nulla per le spese della non costituitasi.”. CP_2
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.”.
Ha resistito l' rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, contrariis reiectis, respingere l'appello di controparte, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5455/2024 del Tribunale Civile di Roma, con cui è stata respinta l'opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nn. 09720010762516842000, 09720010762516943000, 09720010762517044000, 09720010842959519000, 09720030474223272000, 09720040372386235000, 09720060013391136000, 09720060163606958000, 09720070116833302000, 09720080093294270000, 09720080255188872000, 09720080296968318000,
pag. 5 di 8 09720090098763360000, 09720090296643407000, 09720100062111437000, 09720100062111639000, 09720100175364514000, 09720100325489558000, 09720100374270482000, 09720110055213749000, 09720110103701121000, 09720110201968355000, 09720120031504691000, 09720120150223037000, 09720120212573772000, 09720130299992947000, 09720150094301472000, 09720160119411859000, 09720170073638555000 e 09720170210582065000. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Dichiarata la contumacia della , dopo il mutamento CP_2 del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene due motivi. Pt_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “OMESSA PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di prescrizione sollevata nel corpo dell'opposizione ex art.. 615 c.p.c. agli estratti di ruolo, trascurando che secondo la giurisprudenza la prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella esattoriale, sarebbe stata quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha vagliato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente perché ha negato che egli avesse interesse alla impugnazione degli estratti di ruolo, in applicazione del decreto fiscale che ha introdotto il nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973, che codifica l'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare gli estratti di ruolo, tutte le volte che non sia provato il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, facendo pure applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 619/2021, la quale ha stabilito che la norma novellata si debba applicare a tutte le opposizioni incluse quelle già pendenti. E' evidente che la mancanza di interesse alla impugnazione degli estratti di ruolo, per non avere provato il pregiudizio per le Pt_1 semplici pendenze esattoriali, assorbe ogni questione legata alla eccepita pag. 6 di 8 prescrizione delle pretese portate dalle cartelle rimaste prive di successive iniziative esecutive, restando pure irrilevante che fosse stata eccepita anche la prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SUL RILIEVO D'UFFICIO DELLA PRESCRIZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe trascurato che la prescrizione dovesse essere rilevata d'ufficio perché determinerebbe la carenza di titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Sembra di capire che l'asserita ed erronea rilevabilità d'ufficio della prescrizione, supererebbe, secondo l'appellante, il difetto di interesse ad impugnare gli estratti di ruolo. In realtà, il difetto di interesse toglie qualsiasi legittimazione all'impugnazione di atti, in relazione ai quali nessuna valutazione officiosa può compiere il giudice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento del valore indeterminabile della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti dell' , nella contumacia Controparte_1 della , contro la sentenza n. 5455 pubblicata il 27/3/2024 resa CP_2 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore dell' , e per essa in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 7 di 8 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1720 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Francesca Pt_1 P.IVA_1 Bianchini e Saverio Cosi nel cui studio in Roma Via Crescenzio 20 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Pasquale Varì nel cui studio in Roma Via Piemonte 39 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
; CP_2
pag. 1 di 8 PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5455 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Parte attrice premetteva quanto segue. Al fine di non vedersi inibiti i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, nonché preclusa la possibilità di procedere alla compensazione dei medesimi, come da D.L. 78/2010, si faceva rilasciare la propria lista dei carichi pendenti presso l'esattore. Rilevava, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza di atti interruttivi, nonché interesse ad agire essendo stato costretto a chiedere l'intervento del Giudice. Pertanto impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nn. 09720010762516842000, 09720010762516943000, 09720010762517044000, 09720010842959519000, 09720030474223272000, 09720040372386235000, 09720060013391136000, 09720060163606958000, 09720070116833302000, 09720080093294270000, 09720080255188872000, 09720080296968318000, 09720090098763360000, 09720090296643407000, 09720100062111437000, 09720100062111639000, 09720100175364514000, 09720100325489558000, 09720100374270482000, 09720110055213749000, 09720110103701121000, 09720110201968355000, 09720120031504691000, 09720120150223037000, 09720120212573772000, 09720130299992947000, 09720150094301472000. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., chiedeva una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interessi, anche ai sensi dell'art. 615, comma 1 e 2, c.p.c. Chiedeva di dichiararsi illegittimi e non dovuti i provvedimenti impugnati con pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. Si costituiva e deduceva la mancanza Controparte_1 della giurisdizione per i carichi tributari e la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allega i referti id notifica delle cartelle e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del difensore antistatario. La rimaneva contumace. CP_2
pag. 2 di 8 All'udienza del 23.1.24 presente il solo difensore della
[...]
il giudice rinviava per la decisione con termine per memorie;
le CP_1 memorie per la udienza odierna erano presentate unicamente dal difensore dell' . Pertanto, il giudice invitata le parti alle conclusioni alla data CP_1 odierna in forma scritta e la causa era posta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato: “a) Dichiara la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, presso la quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, solo per quanto concerne i carichi tributari;
b) Dichiara inammissibile il ricorso per i carichi non tributari;
c) Condanna Pt_1 al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell' che si liquidano in euro 2.000,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% ed accessori di legge, in relazione al valore dei carichi impugnati, alla durata e alla relativa semplicità della controversia;
d) Nulla per le spese di lite della ”. CP_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione per i carichi tributari. In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione). Nel caso in esame, sussiste – per molte cartelle - la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. Ordinanza del 15/09/2023 n. 26681 - Corte di Cassazione. Si osserva che l'estratto di ruolo riporta la data 8.1.2020, mentre il ricorso è stato depositato nel 2023. Inoltre, l'estratto di ruolo – per i carichi non tributari - non è impugnabile. Si osserva che il 6 settembre 2022 è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha regolato gli effetti nel tempo della disposizione del cd. decreto fiscale il quale aveva sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. La norma aveva precisato che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. All'indomani dell'introduzione, col citato decreto fiscale, del nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973 erano emersi due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito,
pag. 3 di 8 analizzati nella ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 4526/2022. In particolare, il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nei primi mesi del 2022 si era concentrato sulla valenza nel tempo da riconoscere allo ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. Le Sezioni Unite hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.” E' su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni. In primo luogo, la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n. 619/2021. Lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto. Con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.” Si tratta delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
pag. 4 di 8 In conclusione, le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione - ne hanno escluso la natura di disposizione autentica nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo;
i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione. Il ricorso è inammissibile e le spese conteggiate, secondo la regola della soccombenza, a carico del ricorrente come da dispositivo e in favore del difensore della dichiaratosi antistatario. Controparte_1 Nulla per le spese della non costituitasi.”. CP_2
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.”.
Ha resistito l' rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, contrariis reiectis, respingere l'appello di controparte, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5455/2024 del Tribunale Civile di Roma, con cui è stata respinta l'opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nn. 09720010762516842000, 09720010762516943000, 09720010762517044000, 09720010842959519000, 09720030474223272000, 09720040372386235000, 09720060013391136000, 09720060163606958000, 09720070116833302000, 09720080093294270000, 09720080255188872000, 09720080296968318000,
pag. 5 di 8 09720090098763360000, 09720090296643407000, 09720100062111437000, 09720100062111639000, 09720100175364514000, 09720100325489558000, 09720100374270482000, 09720110055213749000, 09720110103701121000, 09720110201968355000, 09720120031504691000, 09720120150223037000, 09720120212573772000, 09720130299992947000, 09720150094301472000, 09720160119411859000, 09720170073638555000 e 09720170210582065000. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Dichiarata la contumacia della , dopo il mutamento CP_2 del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene due motivi. Pt_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “OMESSA PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di prescrizione sollevata nel corpo dell'opposizione ex art.. 615 c.p.c. agli estratti di ruolo, trascurando che secondo la giurisprudenza la prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella esattoriale, sarebbe stata quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha vagliato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente perché ha negato che egli avesse interesse alla impugnazione degli estratti di ruolo, in applicazione del decreto fiscale che ha introdotto il nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973, che codifica l'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare gli estratti di ruolo, tutte le volte che non sia provato il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, facendo pure applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 619/2021, la quale ha stabilito che la norma novellata si debba applicare a tutte le opposizioni incluse quelle già pendenti. E' evidente che la mancanza di interesse alla impugnazione degli estratti di ruolo, per non avere provato il pregiudizio per le Pt_1 semplici pendenze esattoriali, assorbe ogni questione legata alla eccepita pag. 6 di 8 prescrizione delle pretese portate dalle cartelle rimaste prive di successive iniziative esecutive, restando pure irrilevante che fosse stata eccepita anche la prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SUL RILIEVO D'UFFICIO DELLA PRESCRIZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe trascurato che la prescrizione dovesse essere rilevata d'ufficio perché determinerebbe la carenza di titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
Sembra di capire che l'asserita ed erronea rilevabilità d'ufficio della prescrizione, supererebbe, secondo l'appellante, il difetto di interesse ad impugnare gli estratti di ruolo. In realtà, il difetto di interesse toglie qualsiasi legittimazione all'impugnazione di atti, in relazione ai quali nessuna valutazione officiosa può compiere il giudice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento del valore indeterminabile della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti dell' , nella contumacia Controparte_1 della , contro la sentenza n. 5455 pubblicata il 27/3/2024 resa CP_2 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore dell' , e per essa in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 7 di 8 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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