TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2022 / 2434
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , con l'avv. MOSCATELLI VALERIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. BALZANI ANDREA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza delL'08.11.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da ottenere l'affido congiunto dei figli minori (28.01.2011) Controparte_1 Per_1
e (23.05.2015) con collocazione presso di sé; porre a carico del padre un contributo al Per_2 mantenimento dei figli per l'importo complessivo di € 1.200 (ovvero € 600 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della ricorrente
1 dell'importo di € 600, oltre alla conferma dell'obbligo di concorrere al canone locativo pagato da essa ricorrente, che aveva spontaneamente rilasciato la casa coniugale al marito, nella misura di € 500/mese prevedendo un aumento del mantenimento ad € 800 ove venisse meno il canone locativo;
riconoscere il diritto della ricorrente a percepire dal resistente una somma di denaro pari al 40% del
TFR del per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio quando verrà CP_1 percepito per effetto della cessazione del rapporto lavorativo e, infine, autorizzare le parti ad ottenere dalle competenti autorità il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la resistente modificava le proprie domande riducendo la richiesta di contributo per il mantenimento dei figli minori ad € 800, oltre al
70% da parte del padre per le spese straordinarie e rinunciava al contributo al proprio mantenimento, fermo, però, il contributo per il canone locativo mensile di € 500; rinunciava alla domanda relativa al riconoscimento del 40% del TFR, modificava il proposto calendario delle visite.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, alla richiesta di affido congiunto Controparte_1 dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed insistendo per l'assegnazione a sé della casa familiare di sua proprietà, già rilasciata dalla ricorrente;
svolgeva domanda riconvenzionale per l'addebito, che successivamente rinunciava non riproponendola nella precisazione delle conclusioni. Inoltre, insisteva affinché il contributo alla locazione della casa ove risiedono la ricorrente ed i suoi figli fosse determinato nella misura del 50% o 60% della somma di € 500 pari all'intero canone di locazione;
chiedeva, poi, che il calendario delle visite padre-figli, attesa la loro non più tenera età, fosse libero, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con la madre o in subordine secondo il calendario proposto nella memoria di costituzione che prevedeva sostanzialmente fine settimana alterati con pernottamenti nel week-end e un pomeriggio e nella settimana senza week-end un pernottamento infrasettimanale e un pomeriggio;
offriva di contribuire al mantenimento dei figli versando € 700 complessivi, oltre al 60% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
infine, insisteva per il rigetto della domanda di assegno divorzile ma in via subordinata, chiedeva che questo venisse determinato in un importo massimo di
€ 200 o € 300 da disporsi solo ove sussistente lo stato di disoccupazione e per non oltre 12 mesi.
Con sentenza parziale n. 74/2023 pubblicata il 01/02/2023 veniva pronunziato il divorzio tra le parti e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; con ordinanza del 03-04.12.2023 il G.I. ritenute inammissibili le istanze istruttorie, siccome riguardanti circostanze irrilevanti nella loro generica formulazione (le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita paterno, che deve essere garantito nel rispetto del calendario indicato dal Presidente), ovvero non specificamente contestate, ma infine ammesse (l'attività lavorativa della ricorrente); ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell' 08.11.2024 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni accessorie.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, va disposto l'affidamento condiviso tra
[...]
e dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 trattandosi della soluzione concordata da entrambe le parti che appare la più tutelante per i minori.
Quanto al diritto di visita del padre, la ricorrente propone un calendario che esclude i pernottamenti;
l'esclusione è del tutto ingiustificata alla luce dell'età dei minori rispettivamente di 14 e 10 anni e parrebbe porsi in linea con l'atteggiamento ostruzionistico materno, già denunciato dal padre.
Le visite vanno regolate nel modo che segue: il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2 nella settimana con Week End, indicativamente il martedì o il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle ore 19.00 al lunedì mattina alle 8.30 (o ingresso a scuola); nella
2 settimana senza Week End, indicativamente il martedì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo, con salvezza del diritto del padre a recuperare i periodi di frequentazione della prole eventualmente persi per improrogabili motivi di lavoro;
per le vacanze estive, n.2 settimane all'anno, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
3 gg. consecutivi durante le vacanze pasquali
(alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì c.d. di Pasquetta), e per 5 gg. consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente ricomprendendovi il giorno di Santo Stefano o il giorno di Natale, così come il giorno dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno.
Durante i tempi di permanenza dei figli presso il padre costui non può all'evidenza essere costretto a portare i figli alle adunanze religiose;
la libertà di culto dei minori, conformemente alle loro intime intenzioni, ben può esplicarsi anche in orari diversi da quelli in cui è fissata la visita con il padre, che
è di certo compatibile con la libertà di professione della fede.
Passando a trattare delle statuizioni economiche, va rammentato che la madre ha rilasciato la casa familiare al che ne è proprietario esclusivo, sicché moglie e figli risiedono in una nuova e CP_1 diversa casa in locazione. Orbene, ferma l'infondatezza della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal (atteso che l'assegnazione all'evidenza segue la collocazione dei CP_1 figli), il pacifico godimento esclusivo da parte del resistente della ex-casa familiare di cui è proprietario, deve essere preso in considerazione in seno alla valutazione della condizione economica delle parti e giustifica la perdurante previsione a carico del padre della domma di euro 500,00 mensili, già previsto in sede di separazione, quale contributo alle spese alloggiative dei ragazzi, e dunque quale parte del loro mantenimento.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito. A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è sufficientemente idonea a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti.
In proposito, è pacifico in causa che la ricorrente svolge lavori occasionali, mentre il resistente è impiegato commerciale di 2° livello. I redditi della ricorrente risultano minimi - con un 730/24 di circa € 3430 - e probabilmente non attendibili posta la conferma in atti dello svolgimento di attività temporanee ancorché saltuarie;
quelli del resistente, invece, si attestano nel 2020 e 2021 sui 32.000 euro netti ai quali v'è da aggiungere il reddito da locazione di un altro immobile di cui è proprietario per € 7.200/annui.
Orbene, considerati i redditi come ricostruiti, le certo accresciutesi esigenze dei minori e Per_1
in ragione della età, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter Per_2
c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 700,00 (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Preso atto dell'intervenuta rinuncia di parte ricorrente alle domande relative al 40% del TFR – comunque inammissibile- e all'assegno divorzile e della rinuncia alla domanda di addebito da parte resistente, considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di e di ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa condotta in locazione ove la stessa convive con i figli minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé e nella settimana A con Week End, Per_1 Per_2 indicativamente il martedì o il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle ore 19.00 al lunedì mattina alle 8.30 (o ingresso a scuola); nella settimana B senza Week End, indicativamente il martedì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo - con salvezza del diritto del padre a recuperare i periodi di frequentazione della prole eventualmente persi per improrogabili motivi di lavoro;
Per le vacanze estive: n.2 settimane all'anno, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
3 gg. consecutivi durante le vacanze pasquali (alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì c.d. di Pasquetta), e per 5 gg. consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente ricomprendendovi il giorno di Santo Stefano o il giorno di Natale, così come il giorno dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno;
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla madre la somma mensile di euro 700 complessivi ovvero ( € 350,00 per ciascun figlio), da versare anticipatamente entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
4. Onera del pagamento della locazione dell'immobile in cui risiedono Controparte_1
ed i minori e nella misura di € 500, quale Parte_1 Per_1 Persona_3 contributo al mantenimento dei minori;
5. Rigetta la domanda di assegnazione al resistente della ex-casa familiare sita in Verucchio e di cui è proprietario esclusivo;
Controparte_1
6. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
7. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2434 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , con l'avv. MOSCATELLI VALERIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. BALZANI ANDREA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza delL'08.11.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da ottenere l'affido congiunto dei figli minori (28.01.2011) Controparte_1 Per_1
e (23.05.2015) con collocazione presso di sé; porre a carico del padre un contributo al Per_2 mantenimento dei figli per l'importo complessivo di € 1.200 (ovvero € 600 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della ricorrente
1 dell'importo di € 600, oltre alla conferma dell'obbligo di concorrere al canone locativo pagato da essa ricorrente, che aveva spontaneamente rilasciato la casa coniugale al marito, nella misura di € 500/mese prevedendo un aumento del mantenimento ad € 800 ove venisse meno il canone locativo;
riconoscere il diritto della ricorrente a percepire dal resistente una somma di denaro pari al 40% del
TFR del per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio quando verrà CP_1 percepito per effetto della cessazione del rapporto lavorativo e, infine, autorizzare le parti ad ottenere dalle competenti autorità il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la resistente modificava le proprie domande riducendo la richiesta di contributo per il mantenimento dei figli minori ad € 800, oltre al
70% da parte del padre per le spese straordinarie e rinunciava al contributo al proprio mantenimento, fermo, però, il contributo per il canone locativo mensile di € 500; rinunciava alla domanda relativa al riconoscimento del 40% del TFR, modificava il proposto calendario delle visite.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, alla richiesta di affido congiunto Controparte_1 dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed insistendo per l'assegnazione a sé della casa familiare di sua proprietà, già rilasciata dalla ricorrente;
svolgeva domanda riconvenzionale per l'addebito, che successivamente rinunciava non riproponendola nella precisazione delle conclusioni. Inoltre, insisteva affinché il contributo alla locazione della casa ove risiedono la ricorrente ed i suoi figli fosse determinato nella misura del 50% o 60% della somma di € 500 pari all'intero canone di locazione;
chiedeva, poi, che il calendario delle visite padre-figli, attesa la loro non più tenera età, fosse libero, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con la madre o in subordine secondo il calendario proposto nella memoria di costituzione che prevedeva sostanzialmente fine settimana alterati con pernottamenti nel week-end e un pomeriggio e nella settimana senza week-end un pernottamento infrasettimanale e un pomeriggio;
offriva di contribuire al mantenimento dei figli versando € 700 complessivi, oltre al 60% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
infine, insisteva per il rigetto della domanda di assegno divorzile ma in via subordinata, chiedeva che questo venisse determinato in un importo massimo di
€ 200 o € 300 da disporsi solo ove sussistente lo stato di disoccupazione e per non oltre 12 mesi.
Con sentenza parziale n. 74/2023 pubblicata il 01/02/2023 veniva pronunziato il divorzio tra le parti e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; con ordinanza del 03-04.12.2023 il G.I. ritenute inammissibili le istanze istruttorie, siccome riguardanti circostanze irrilevanti nella loro generica formulazione (le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita paterno, che deve essere garantito nel rispetto del calendario indicato dal Presidente), ovvero non specificamente contestate, ma infine ammesse (l'attività lavorativa della ricorrente); ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell' 08.11.2024 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni accessorie.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, va disposto l'affidamento condiviso tra
[...]
e dei minori e con collocazione prevalente presso la madre, Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 trattandosi della soluzione concordata da entrambe le parti che appare la più tutelante per i minori.
Quanto al diritto di visita del padre, la ricorrente propone un calendario che esclude i pernottamenti;
l'esclusione è del tutto ingiustificata alla luce dell'età dei minori rispettivamente di 14 e 10 anni e parrebbe porsi in linea con l'atteggiamento ostruzionistico materno, già denunciato dal padre.
Le visite vanno regolate nel modo che segue: il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2 nella settimana con Week End, indicativamente il martedì o il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle ore 19.00 al lunedì mattina alle 8.30 (o ingresso a scuola); nella
2 settimana senza Week End, indicativamente il martedì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo, con salvezza del diritto del padre a recuperare i periodi di frequentazione della prole eventualmente persi per improrogabili motivi di lavoro;
per le vacanze estive, n.2 settimane all'anno, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
3 gg. consecutivi durante le vacanze pasquali
(alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì c.d. di Pasquetta), e per 5 gg. consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente ricomprendendovi il giorno di Santo Stefano o il giorno di Natale, così come il giorno dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno.
Durante i tempi di permanenza dei figli presso il padre costui non può all'evidenza essere costretto a portare i figli alle adunanze religiose;
la libertà di culto dei minori, conformemente alle loro intime intenzioni, ben può esplicarsi anche in orari diversi da quelli in cui è fissata la visita con il padre, che
è di certo compatibile con la libertà di professione della fede.
Passando a trattare delle statuizioni economiche, va rammentato che la madre ha rilasciato la casa familiare al che ne è proprietario esclusivo, sicché moglie e figli risiedono in una nuova e CP_1 diversa casa in locazione. Orbene, ferma l'infondatezza della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal (atteso che l'assegnazione all'evidenza segue la collocazione dei CP_1 figli), il pacifico godimento esclusivo da parte del resistente della ex-casa familiare di cui è proprietario, deve essere preso in considerazione in seno alla valutazione della condizione economica delle parti e giustifica la perdurante previsione a carico del padre della domma di euro 500,00 mensili, già previsto in sede di separazione, quale contributo alle spese alloggiative dei ragazzi, e dunque quale parte del loro mantenimento.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito. A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è sufficientemente idonea a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti.
In proposito, è pacifico in causa che la ricorrente svolge lavori occasionali, mentre il resistente è impiegato commerciale di 2° livello. I redditi della ricorrente risultano minimi - con un 730/24 di circa € 3430 - e probabilmente non attendibili posta la conferma in atti dello svolgimento di attività temporanee ancorché saltuarie;
quelli del resistente, invece, si attestano nel 2020 e 2021 sui 32.000 euro netti ai quali v'è da aggiungere il reddito da locazione di un altro immobile di cui è proprietario per € 7.200/annui.
Orbene, considerati i redditi come ricostruiti, le certo accresciutesi esigenze dei minori e Per_1
in ragione della età, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter Per_2
c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 700,00 (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 70% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Preso atto dell'intervenuta rinuncia di parte ricorrente alle domande relative al 40% del TFR – comunque inammissibile- e all'assegno divorzile e della rinuncia alla domanda di addebito da parte resistente, considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di e di ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa condotta in locazione ove la stessa convive con i figli minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé e nella settimana A con Week End, Per_1 Per_2 indicativamente il martedì o il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle ore 19.00 al lunedì mattina alle 8.30 (o ingresso a scuola); nella settimana B senza Week End, indicativamente il martedì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al rientro a scuola il giorno successivo - con salvezza del diritto del padre a recuperare i periodi di frequentazione della prole eventualmente persi per improrogabili motivi di lavoro;
Per le vacanze estive: n.2 settimane all'anno, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
3 gg. consecutivi durante le vacanze pasquali (alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì c.d. di Pasquetta), e per 5 gg. consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente ricomprendendovi il giorno di Santo Stefano o il giorno di Natale, così come il giorno dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno;
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla madre la somma mensile di euro 700 complessivi ovvero ( € 350,00 per ciascun figlio), da versare anticipatamente entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
4. Onera del pagamento della locazione dell'immobile in cui risiedono Controparte_1
ed i minori e nella misura di € 500, quale Parte_1 Per_1 Persona_3 contributo al mantenimento dei minori;
5. Rigetta la domanda di assegnazione al resistente della ex-casa familiare sita in Verucchio e di cui è proprietario esclusivo;
Controparte_1
6. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
7. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4