Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 367
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità della pretesa per recesso dalla società

    Il giudice ha accolto il ricorso basandosi sul principio della ragione più liquida, ritenendo assorbente la questione del recesso del ricorrente dalla società. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha chiamato in causa l'ente creditore (Camera di Commercio), pertanto la mancata controprova ricade sull'agente della riscossione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 367
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 367
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo