CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Foggia - Indirizzo_2 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - 13756881002
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
V
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220010627700006 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafata cartella esattoriale inerente diritti camerali per l'a.i.
2019 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato e, quanto ad alcuni dei vizi denunciati, sostenendo che essi afferivano l'ente creditore e non già l'agente della riscossione, e conclusivamente chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e deve essere pertanto accolto.
In questa sede si sviscererà unicamente il punto dirimente dell'odierna controversia, e cioè
l'aver il Ricorrente_1 esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalla società che avrebbe dovuto pagare i diritti camerali per l'a.i. 2019, e di non essere dunque tenuto ad adempiere per questa, senza esaminare gli altri profili con cui il ricorrente ha contestato l'operato dell'Agente della Riscossione e dell'Ente Creditore. E tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n.
12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n.
21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario tanto perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile quanto in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Orbene, nel caso di specie, il Ricorrente_1 rileva che già dal 2015 non aveva più nulla a che fare, stante l'esercizio del diritto di recesso, da una società che non adempiva ai suoi obblighi camerali nel 2019. Il Ricorrente_1 osserva che nulla deve per una condotta (in ipotesi) di evasione consumatasi 4 anni dopo al fuoriuscita dalla compagine societaria.
Di fronte a tale contestazione l'AdER nulla replica nel merito, limitandosi ad affermare che si tratta di doglianza afferenti l'ente creditore e non già l'agente della riscossione. Ma la legge processuale applicabile per l'anno in cui è stata avanzata la pretesa fiscale e si è presentata l'impugnazione statuisce che fosse possibile citare il solo Agente delle
Riscossione e sarebbe poi stato quest'ultimo, qualora la causa non avesse riguardato esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, a dover chiamare in causa l'ente creditore interessato secondo (questo il precetto dall'art.39 d. lgs.112 del 1999). Se tanto l'Agente della Riscossione non avesse fatto, le conseguenze della sua inerzia sarebbero ricadute su di lui.
Orbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata regolarmente vocata in giudizio, tanto è vero che si è costituita. Detta società non ha però chiamato in causa la
Camera di Commercio, pur se nel ricorso ci si doleva di un vizio afferente tale ente creditore. Ne deriva che la mancata controprova di quanto afferito dal ricorrente ricade sull'Agente della Riscossione che non ha integrato il contradditorio con la Camera di
Commercio di Foggia, unico soggetto che avrebbe in ipotesi potuto sul punto controbattere al ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Foggia - Indirizzo_2 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate-Riscossione - 13756881002
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
V
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220010627700006 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafata cartella esattoriale inerente diritti camerali per l'a.i.
2019 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato e, quanto ad alcuni dei vizi denunciati, sostenendo che essi afferivano l'ente creditore e non già l'agente della riscossione, e conclusivamente chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e deve essere pertanto accolto.
In questa sede si sviscererà unicamente il punto dirimente dell'odierna controversia, e cioè
l'aver il Ricorrente_1 esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalla società che avrebbe dovuto pagare i diritti camerali per l'a.i. 2019, e di non essere dunque tenuto ad adempiere per questa, senza esaminare gli altri profili con cui il ricorrente ha contestato l'operato dell'Agente della Riscossione e dell'Ente Creditore. E tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n.
12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n.
21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario tanto perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile quanto in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Orbene, nel caso di specie, il Ricorrente_1 rileva che già dal 2015 non aveva più nulla a che fare, stante l'esercizio del diritto di recesso, da una società che non adempiva ai suoi obblighi camerali nel 2019. Il Ricorrente_1 osserva che nulla deve per una condotta (in ipotesi) di evasione consumatasi 4 anni dopo al fuoriuscita dalla compagine societaria.
Di fronte a tale contestazione l'AdER nulla replica nel merito, limitandosi ad affermare che si tratta di doglianza afferenti l'ente creditore e non già l'agente della riscossione. Ma la legge processuale applicabile per l'anno in cui è stata avanzata la pretesa fiscale e si è presentata l'impugnazione statuisce che fosse possibile citare il solo Agente delle
Riscossione e sarebbe poi stato quest'ultimo, qualora la causa non avesse riguardato esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, a dover chiamare in causa l'ente creditore interessato secondo (questo il precetto dall'art.39 d. lgs.112 del 1999). Se tanto l'Agente della Riscossione non avesse fatto, le conseguenze della sua inerzia sarebbero ricadute su di lui.
Orbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata regolarmente vocata in giudizio, tanto è vero che si è costituita. Detta società non ha però chiamato in causa la
Camera di Commercio, pur se nel ricorso ci si doleva di un vizio afferente tale ente creditore. Ne deriva che la mancata controprova di quanto afferito dal ricorrente ricade sull'Agente della Riscossione che non ha integrato il contradditorio con la Camera di
Commercio di Foggia, unico soggetto che avrebbe in ipotesi potuto sul punto controbattere al ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.