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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.V.G. 184/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO IL GIUDICE TUTELARE
LETTO il ricorso depositato da con il quale era chiesta l'autorizzazione al Parte_1 rilascio del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio per il proprio figlio minore;
Persona_1
RITENUTA la propria competenza;
a scioglimento della riserva assunta, pronuncia il seguente
DECRETO
OSSERVATO che la madre ricorrente ha chiesto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il proprio figlio minore allegando che il di lui padre si disinteresserebbe Persona_1 da molto tempo del proprio figlio, tanto che quest'ultimo è stato affidato in via super esclusiva alla madre, e che il minore è stato adottato ex art. 44, lett. b), l. 184/1983 dal compagno della ricorrente sig. ; Persona_2
OSSERVATO che la cd. adozione in casi particolari di cui alla l. 184/1983 crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante (Cass. civ. 21024/2022), e che il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, si affianca a quello biologico (Corte cost. 79/2022);
RITENUTO pertanto che legittimato al rilascio del passaporto sia il genitore adottivo del minore, anche nel caso sia stata dichiarata adozione in casi particolari, essendo a costui demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale;
OSSERVATO che il padre adottivo del minore ha rilasciato l'assenso al rilascio del passaporto per il proprio figlio adottivo, come da scritto a firma di costui depositato in data 20 marzo 2025;
OSSERVATO che, in ogni caso, e a prescindere dalle argomentazioni svolte sopra, l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti, natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore (Cass. Civ. 2696/2013), cosicché tale interesse è l'unico criterio che deve ispirare il Giudice tutelare nella decisione in ordine al rilascio dell'autorizzazione; RITENUTO pertanto che la richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore sia fondata, non ravvisandosi alcun pregiudizio per costui, neanche potenziale, nella concessione del citato documento;
PQM
REVOCA la fissazione dell'udienza al 3 aprile 2025;
AUTORIZZA il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio al minore
[...]
, C.F. nato a [...] il giorno Persona_1 C.F._1
13.03.2012, residente in (32014) Ponte nelle Alpi (BL), frazione Canevoi n. 35/B, ordinando pertanto alle competenti autorità di procedere al rilascio dei citati documenti.
Provvedimento immediatamente efficace.
Belluno, 27 marzo 2025
Il Giudice tutelare, dott. Beniamino Margiotta
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO IL GIUDICE TUTELARE
LETTO il ricorso depositato da con il quale era chiesta l'autorizzazione al Parte_1 rilascio del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio per il proprio figlio minore;
Persona_1
RITENUTA la propria competenza;
a scioglimento della riserva assunta, pronuncia il seguente
DECRETO
OSSERVATO che la madre ricorrente ha chiesto il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il proprio figlio minore allegando che il di lui padre si disinteresserebbe Persona_1 da molto tempo del proprio figlio, tanto che quest'ultimo è stato affidato in via super esclusiva alla madre, e che il minore è stato adottato ex art. 44, lett. b), l. 184/1983 dal compagno della ricorrente sig. ; Persona_2
OSSERVATO che la cd. adozione in casi particolari di cui alla l. 184/1983 crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante (Cass. civ. 21024/2022), e che il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, si affianca a quello biologico (Corte cost. 79/2022);
RITENUTO pertanto che legittimato al rilascio del passaporto sia il genitore adottivo del minore, anche nel caso sia stata dichiarata adozione in casi particolari, essendo a costui demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale;
OSSERVATO che il padre adottivo del minore ha rilasciato l'assenso al rilascio del passaporto per il proprio figlio adottivo, come da scritto a firma di costui depositato in data 20 marzo 2025;
OSSERVATO che, in ogni caso, e a prescindere dalle argomentazioni svolte sopra, l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti, natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore (Cass. Civ. 2696/2013), cosicché tale interesse è l'unico criterio che deve ispirare il Giudice tutelare nella decisione in ordine al rilascio dell'autorizzazione; RITENUTO pertanto che la richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore sia fondata, non ravvisandosi alcun pregiudizio per costui, neanche potenziale, nella concessione del citato documento;
PQM
REVOCA la fissazione dell'udienza al 3 aprile 2025;
AUTORIZZA il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio al minore
[...]
, C.F. nato a [...] il giorno Persona_1 C.F._1
13.03.2012, residente in (32014) Ponte nelle Alpi (BL), frazione Canevoi n. 35/B, ordinando pertanto alle competenti autorità di procedere al rilascio dei citati documenti.
Provvedimento immediatamente efficace.
Belluno, 27 marzo 2025
Il Giudice tutelare, dott. Beniamino Margiotta