CASS
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2025, n. 28480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28480 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RO ZU - Presidente - Sent. n. sez. 961/2025 IC MA CC - 20/06/2025 LA RE R.G.N. 14714/2025 NA AR OR AR PIERANGELO LL - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CR AL RA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 novembre 2024 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato CE OT ES AN per il reato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28480 Anno 2025 Presidente: ZU RO Relatore: LL PIERANGELO Data Udienza: 20/06/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità di brigadiere in servizio presso il reparto di Macerata della Guardia di finanza – avrebbe, nell'esercizio delle sue funzioni, formato «la falsa attestazione di appartenenza al Corpo, apparentemente redatta l'8 luglio 2016 dal comandante del Nucleo di polizia tributaria Andrea Milozzi, nella quale era attestata la necessità del CE di accedere agli spazi portuali di Civitanova Marche per attività istituzionale». Atto pubblico fidefacente, in ordine alla provenienza e alle circostanze di tempo e luogo di redazione, che veniva utilizzato dall'imputato in sede di richiesta di autorizzazione ad accedere all'area portuale, depositata l'8 luglio 2016 presso il locale ufficio circondariale marittimo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000. Sostiene che l’art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000 avrebbe privato la pubblica amministrazione del potere di certificazione nei rapporti con gli altri enti pubblici. Tanto premesso, il ricorrente contesta la natura di atto fidefacente riconosciuto dai giudici di merito all'attestazione di appartenenza al Corpo, apparentemente redatta dal comandante del Nucleo di polizia tributaria. Il ricorrente afferma che: l'atto «non proviene da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge»; l'atto «fa genericamente riferimento a finalità istituzionali intrinsecamente insite nella qualità professionale attestata»; l'atto «non ha la funzione di attestare fatti compiuti dall'autore o avvenuti in sua presenza»; il «regolamento richiamato dalla Corte d'appello, con cui è richiesta l'attestazione del comandante da parte della Capitaneria di porto, è illegittimo in quanto contro legem». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il capo di imputazione, nella parte relativa alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., sarebbe nullo, atteso che il pubblico ministero non avrebbe precisato la norma extrapenale attributiva della natura fidefacente all'atto oggetto di falsificazione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 533 e 605 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ingiustificatamente valorizzato la perizia grafologica, sulla base della quale aveva ricondotto l'atto falso all’imputato, non tenendo adeguatamente conto delle valutazioni del consulente tecnico di parte. 3 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. All'atto oggetto di falsificazione, invero, va riconosciuta la natura di atto fidefacente. Al riguardo, va premesso che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., ricomprendendo qualsiasi atto formato da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di pubblico servizio) avente l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, Rv. 275415). All'interno di questa ampia categoria, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi nell'esercizio di una speciale potestà documentatrice, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con la sentenza penale. In particolare, «in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale» (Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246). Un potere – quello di documentazione fidefaciente – che può essere esplicitamente attribuito da una specifica previsione normativa o implicitamente desunto dal sistema (cfr. Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione) e che, sotto il profilo contenutistico, attiene solo a quei fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (cfr. Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, Bettinelli, Rv. 184934). In sostanza, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato alla prova, ossia che sia precostituito a garanzia della pubblica fede. L’atto deve essere redatto da un 4 pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti (cfr. Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione;
Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265) Ebbene, nel caso in esame, non è discutibile la natura fidefacente dell'atto in questione, atteso che esso attestava fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale e che vi era una norma di carattere secondario che espressamente attribuiva al comandante del Corpo il potere di provare tali fatti, ossia il potere di attestare la necessità di accesso all'area portuale per fini istituzionali. Va evidenziato che l’attestazione poteva essere rilasciata solo dal comandante del Corpo, sia perché così era richiesto dal regolamento, sia perché l’oggetto dell’attestazione era strettamente correlato alle attività del Corpo medesimo. Sotto tale profilo, va posto in rilievo che le attività in questione dipendono anche e soprattutto dalle decisioni del comandante del Corpo e potrebbero pure essere caratterizzate dal necessario riserbo (si pensi alla necessità di accedere all’area portuale per lo svolgimento di attività di indagine). Il regolamento non chiede al comandante del Corpo di motivare la necessità di accedere al porto o di documentare le attività in questione, ma si “fida” della sua attestazione, attribuendo a quest’ultima una funzione di prova, che per il suo oggetto non appare contestabile se non attraverso l’accertamento del falso. Risulta, dunque, evidente che il regolamento del porto, con la disposizione in questione, ha finito per configurare implicitamente in capo al comandante del Corpo una speciale potestà documentatrice, esclusiva e “rafforzata”, diretta alla prova di fatti (la necessità di accesso all'area portuale per fini istituzionali) che lui, proprio per il ruolo rivestito, può attestare come veri e che non potrebbero essere “contestati” se non con l’accertamento del falso. Al riguardo, deve essere ricordato il potere di documentazione fidefaciente, oltre a essere esplicitamente attribuito da una specifica previsione normativa, può essere anche implicitamente desunto dal sistema (cfr. Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione), come nel caso in esame. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che, «in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 5 Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'aggravante in questione è stata adeguatamente contestata, sia richiamando la norma che la prevede (ossia il secondo comma dell’art. 476 cod. pen.) sia precisando la natura di atto pubblico fidefacente dell'atto falsificato. In tal modo, l'organo della pubblica accusa ha sicuramente soddisfatto i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la contestazione dell'aggravante in questione, che non richiede anche l'indicazione della norma che attribuisca la natura fidefacente all'atto falsificato. Va al riguardo posto in rilievo che la necessità di un'adeguata contestazione dell'aggravante è correlata all’esigenza dell'imputato di esercitare adeguatamente le proprie difese anche con riferimento ad essa, avendo la possibilità di porne in discussione la sussistenza, dimostrando che l'atto falsificato non avesse natura fidefacente. Risulta evidente che la possibilità per l'imputato di esercitare adeguatamente tale difesa sussiste anche in mancanza della specifica indicazione della norma che attribuisce natura fidefacente all'atto falsificato. Difesa che, nel caso in esame, è stata concretamente esercitata, avendo la parte, nel corso del processo, ampiamente contestato la natura fidefacente dell’attestazione in questione. Va, peraltro, ricordato che il potere di documentazione fidefacente può essere implicitamente riconosciuto dal “sistema” all'autorità che emette l'atto e non deve necessariamente provenire da una specifica norma, da poter indicare nell’imputazione, che espressamente lo riconosca. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente con esso si limita ad articolare generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi 6 dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha ampiamente analizzato sia la perizia grafologica che la consulenza tecnica di parte, chiarendo i motivi (rigore metodologico e approfondimento dell’indagine) che l’hanno indotta a ritenere maggiormente condivisibile l’elaborato tecnico dell’ausiliario del giudice (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata). 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL SA UL
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 novembre 2024 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato CE OT ES AN per il reato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28480 Anno 2025 Presidente: ZU RO Relatore: LL PIERANGELO Data Udienza: 20/06/2025 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità di brigadiere in servizio presso il reparto di Macerata della Guardia di finanza – avrebbe, nell'esercizio delle sue funzioni, formato «la falsa attestazione di appartenenza al Corpo, apparentemente redatta l'8 luglio 2016 dal comandante del Nucleo di polizia tributaria Andrea Milozzi, nella quale era attestata la necessità del CE di accedere agli spazi portuali di Civitanova Marche per attività istituzionale». Atto pubblico fidefacente, in ordine alla provenienza e alle circostanze di tempo e luogo di redazione, che veniva utilizzato dall'imputato in sede di richiesta di autorizzazione ad accedere all'area portuale, depositata l'8 luglio 2016 presso il locale ufficio circondariale marittimo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000. Sostiene che l’art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000 avrebbe privato la pubblica amministrazione del potere di certificazione nei rapporti con gli altri enti pubblici. Tanto premesso, il ricorrente contesta la natura di atto fidefacente riconosciuto dai giudici di merito all'attestazione di appartenenza al Corpo, apparentemente redatta dal comandante del Nucleo di polizia tributaria. Il ricorrente afferma che: l'atto «non proviene da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge»; l'atto «fa genericamente riferimento a finalità istituzionali intrinsecamente insite nella qualità professionale attestata»; l'atto «non ha la funzione di attestare fatti compiuti dall'autore o avvenuti in sua presenza»; il «regolamento richiamato dalla Corte d'appello, con cui è richiesta l'attestazione del comandante da parte della Capitaneria di porto, è illegittimo in quanto contro legem». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene che il capo di imputazione, nella parte relativa alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., sarebbe nullo, atteso che il pubblico ministero non avrebbe precisato la norma extrapenale attributiva della natura fidefacente all'atto oggetto di falsificazione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 533 e 605 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ingiustificatamente valorizzato la perizia grafologica, sulla base della quale aveva ricondotto l'atto falso all’imputato, non tenendo adeguatamente conto delle valutazioni del consulente tecnico di parte. 3 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. All'atto oggetto di falsificazione, invero, va riconosciuta la natura di atto fidefacente. Al riguardo, va premesso che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., ricomprendendo qualsiasi atto formato da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di pubblico servizio) avente l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, Rv. 275415). All'interno di questa ampia categoria, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi nell'esercizio di una speciale potestà documentatrice, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con la sentenza penale. In particolare, «in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale» (Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246). Un potere – quello di documentazione fidefaciente – che può essere esplicitamente attribuito da una specifica previsione normativa o implicitamente desunto dal sistema (cfr. Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione) e che, sotto il profilo contenutistico, attiene solo a quei fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (cfr. Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, Bettinelli, Rv. 184934). In sostanza, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato alla prova, ossia che sia precostituito a garanzia della pubblica fede. L’atto deve essere redatto da un 4 pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti (cfr. Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione;
Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265) Ebbene, nel caso in esame, non è discutibile la natura fidefacente dell'atto in questione, atteso che esso attestava fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale e che vi era una norma di carattere secondario che espressamente attribuiva al comandante del Corpo il potere di provare tali fatti, ossia il potere di attestare la necessità di accesso all'area portuale per fini istituzionali. Va evidenziato che l’attestazione poteva essere rilasciata solo dal comandante del Corpo, sia perché così era richiesto dal regolamento, sia perché l’oggetto dell’attestazione era strettamente correlato alle attività del Corpo medesimo. Sotto tale profilo, va posto in rilievo che le attività in questione dipendono anche e soprattutto dalle decisioni del comandante del Corpo e potrebbero pure essere caratterizzate dal necessario riserbo (si pensi alla necessità di accedere all’area portuale per lo svolgimento di attività di indagine). Il regolamento non chiede al comandante del Corpo di motivare la necessità di accedere al porto o di documentare le attività in questione, ma si “fida” della sua attestazione, attribuendo a quest’ultima una funzione di prova, che per il suo oggetto non appare contestabile se non attraverso l’accertamento del falso. Risulta, dunque, evidente che il regolamento del porto, con la disposizione in questione, ha finito per configurare implicitamente in capo al comandante del Corpo una speciale potestà documentatrice, esclusiva e “rafforzata”, diretta alla prova di fatti (la necessità di accesso all'area portuale per fini istituzionali) che lui, proprio per il ruolo rivestito, può attestare come veri e che non potrebbero essere “contestati” se non con l’accertamento del falso. Al riguardo, deve essere ricordato il potere di documentazione fidefaciente, oltre a essere esplicitamente attribuito da una specifica previsione normativa, può essere anche implicitamente desunto dal sistema (cfr. Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855, in motivazione), come nel caso in esame. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che, «in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 5 Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'aggravante in questione è stata adeguatamente contestata, sia richiamando la norma che la prevede (ossia il secondo comma dell’art. 476 cod. pen.) sia precisando la natura di atto pubblico fidefacente dell'atto falsificato. In tal modo, l'organo della pubblica accusa ha sicuramente soddisfatto i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la contestazione dell'aggravante in questione, che non richiede anche l'indicazione della norma che attribuisca la natura fidefacente all'atto falsificato. Va al riguardo posto in rilievo che la necessità di un'adeguata contestazione dell'aggravante è correlata all’esigenza dell'imputato di esercitare adeguatamente le proprie difese anche con riferimento ad essa, avendo la possibilità di porne in discussione la sussistenza, dimostrando che l'atto falsificato non avesse natura fidefacente. Risulta evidente che la possibilità per l'imputato di esercitare adeguatamente tale difesa sussiste anche in mancanza della specifica indicazione della norma che attribuisce natura fidefacente all'atto falsificato. Difesa che, nel caso in esame, è stata concretamente esercitata, avendo la parte, nel corso del processo, ampiamente contestato la natura fidefacente dell’attestazione in questione. Va, peraltro, ricordato che il potere di documentazione fidefacente può essere implicitamente riconosciuto dal “sistema” all'autorità che emette l'atto e non deve necessariamente provenire da una specifica norma, da poter indicare nell’imputazione, che espressamente lo riconosca. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente con esso si limita ad articolare generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi 6 dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha ampiamente analizzato sia la perizia grafologica che la consulenza tecnica di parte, chiarendo i motivi (rigore metodologico e approfondimento dell’indagine) che l’hanno indotta a ritenere maggiormente condivisibile l’elaborato tecnico dell’ausiliario del giudice (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata). 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL SA UL