Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1010/2023 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO, con elezione Parte_1 C.F._1
di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Cattaneo n. 24;
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GILETTO Controparte_1 C.F._2
ROSARIA e FOSCO ANDREA, con elezione di domicilio presso il loro studio in Monza, via Anita
Garibaldi n. 1;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 9.12.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 5
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 303/2023 del 28.03.2023 emesso dal Tribunale di Lecco R.G. n.603/2023.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, spese generali e oneri come per legge.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale, nel merito
Rigettare l'opposizione per tutti i motivi di cui in atti e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
In ogni caso
Accertare e dichiarare che il sig. vanta un credito nei confronti dell'opponente pari a € CP_1
160.000,00 e condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma in favore dell'opposto oltre interessi legali ex art. 1284 I e IV c.c. a far data quanto meno dalla diffida del 02.12.2022.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, ivi compresa la fase monitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2023 del 28.3.2023 con cui il Tribunale di Lecco ha ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 160.000 sulla base di n. 6 assegni bancari tratti su Banca Popolare di Lecco,
[...] fil. di Paderno d'Adda.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, Parte_1
evidenziando che gli assegni bancari sono privi di data, eccependo in ogni caso la nullità del titolo per tale ragione, e sono stati consegnati in funzione di garanzia in tempi comunque anteriori rispetto al decennio decorrente dalla diffida dell'1.12.2022 (doc. 2 monitorio). si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare ha dedotto l'esistenza di un accordo tra le parti secondo cui il mutuò al l'importo di € CP_1 Pt_1
160.000 con la finalità di provvedere a degli investimenti sul mercato estero, senonchè nel 2011 apprese dai giornali la notizia della condanna penale del per appropriazione indebita proprio in Pt_1
relazione a risparmi affidatigli da privati, per cui le parti si accordarono per la sostituzione degli iniziali pagina 2 di 5 assegni rilasciati con funzione di garanzia, sostituzione che avvenne nel 2014 mediante la consegna degli assegni per cui è causa presso il Centro Commerciale il Globo.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali e di istruttoria orale ed è stata infine rimessa in decisione con ordinanza del 19.12.2024 comunicata l'8.1.2025.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
A prescindere dalle effettive ragioni addotte da ciascuna parte, ciò che risulta pacifico è che tra le parti alla fine degli anni '90 è intercorso un contratto di mutuo dell'importo di € 160.000 versati dal CP_1
in favore del Trattandosi di prestito tra privati senza contratto scritto, nulla è dato sapere circa il Pt_1 contenuto dell'obbligazione di restituzione in capo al (termini, scadenze, rate, interessi). Si Pt_1
ritiene pertanto che il termine di prescrizione decennale non può che decorrere dal momento della dazione della somma, che le parti collocano nel 1997. Posto che l'unica diffida in atti risale al dicembre
2022 detta obbligazione, in mancanza di atti interruttivi, deve senz'altro considerarsi prescritta, come eccepito dall'opponente.
Si tratta pertanto di esaminare se gli assegni posti alla base del decreto ingiuntivo opposto sono idonei ad interrompere la prescrizione e in caso di risposta positiva se risulta decorso o meno un nuovo termine decennale.
A tal proposito preliminarmente giova osservare che i 6 assegni azionati in via monitoria sono privi di data e sarebbero stati consegnati dal con funzione di garanzia (su questo punto infatti le CP_1
prospettazioni di entrambe le parti sono convergenti, mentre risulta controversa la data della consegna di detti assegni).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, gli assegni emessi a garanzia e privi di data sono da considerarsi promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione. Il debitore, opponendosi alla pretesa, deve provare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione garantita (Cass. Civ. 19186/24).
Ciò premesso, si ritiene che parte opponente abbia fornito idonei elementi di giudizio documentali tali da far ritenere che l'obbligazione di restituzione sia in ogni caso prescritta, quand'anche si consideri l'efficacia interruttiva degli assegni consegnati in funzione di garanzia.
In particolare parte opponente ha dedotto di aver consegnato al gli assegni in questione tra il CP_1
mese di agosto 2003 e il mese di dicembre 2004 e ha fornito precisi indizi a sostegno dell'emissione di pagina 3 di 5 detti assegni in tale intervallo temporale, e quindi in ogni caso in epoca anteriore al decennio decorrente dalla diffida del dicembre 2022:
- gli assegni n. 0708115654 (€ 23.000), 0708115655 (€ 50.000), n. 0711400445 (€ 10.000) e n.
0711400446 (€ 20.000) risultano tratti dal conto corrente 11076 intestato a parte opponente, mentre gli assegni n. 0706451874 (€ 27.000) e n. 0711400438 (€ 30.000) al conto corrente 11075, conti che parte opponente afferma di avere chiuso nel 2005;
- parte opponente ha prodotto l'estratto del conto corrente n. 11076 da cui si evince il rilascio, nel settembre 2003, di 10 assegni con numero progressivo da 7081156651 a 708115660, quindi comprendenti i primi due assegni sopra citati (doc. 3);
- ha documentato l'incasso di altro assegno del medesimo carnet con numero progressivo 7081156651;
- con riferimento all'assegno n. 0706451874 (€ 27.000), appartenente ad altro carnet, ne ha evidenziato l'anteriorità rispetto ai precedenti, desumibile dalla inferiorità della numerazione progressiva, producendo anche in relazione a detto carnet la prova dell'incasso di altro assegno nell'agosto 2003
(doc. 5);
- ha dedotto di aver consegnato detti assegni al in ospedale in occasione di un ricovero. La CP_1 circostanza è stata confermata dall'attuale moglie (verbale ud. del 16.4.2024); Parte_2
- ha collocato temporalmente al mese di decembre 2004 la consegna degli assegni n. 0711400445 (€
10.000) e n. 0711400446 (€ 20.000), presso il Centro Commerciale Il Globo;
- ha prodotto due missive della banca contenenti comunicazione ex art. 9 bis l. 386/1990 per difetto di provvista relativamente a due assegni (n. 0711400436 e n. 0711400437) tratti in data 20.11.2004 e
30.11.2004.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene maggiormente coerente la prospettazione di parte opponente, in quanto le dichiarazioni rese da piuttosto circostanziate, appaiono Parte_2
coerenti con i dati documentali forniti, seppur in termini indiziari.
Per contro parte opposta, pur avvalendosi in giudizio della sola prova rappresentata da assegni privi di data, a fronte della precisa contestazione avversaria, non ha fornito alcun elemento documentale idoneo a collocare temporalmente nel 2014 la consegna degli assegni, soltanto affermata negli atti. La testimonianza resa sul punto dal teste appare invero piuttosto generica e comunque non Testimone_1
idonea a provare che gli assegni consegnati nel 2014 siano proprio quelli di cui al decreto ingiuntivo, a fronte dei precisi indizi volti a collocare l'emissione di detti assegni tra il 2003 e il 2004. Si osserva peraltro che anche ipotizzando la consegna come avvenuta nel 2014, gli assegni non potrebbero costituire un atto interruttivo della prescrizione, posto che per pacifica ammissione delle parti il mutuo
è stato stipulato alla fine degli anni '90 e pertanto nel 2014 era già trascorso il termine decennale.
pagina 4 di 5 Quanto infine al dedotto riconoscimento del debito che sarebbe avvenuto oralmente nel 2019 trattasi di prospettazione generica, che quand'anche ritenuta provata non risulta di per sé idonea a costituire autonomo atto interruttivo, considerato il decorso del termine di prescrizione decennale prima di tale data, sia considerando il contratto di mutuo (1997) sia considerando gli assegni consegnati tra il 2003 e il 2004.
Per tali ragioni deve ritenersi provata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, atteso l'obbligazione di restituzione della somma data a mutuo risulta in ogni caso prescritta, sia considerando la data della dazione della somma (1997), sia considerando gli assegni emessi in funzione di garanzia quale promessa di pagamento, siano stati essi consegnati nel 2003/2004 ovvero nel 2014. Nel primo caso infatti il termine di prescrizione sarebbe stato validamente interrotto ma risulta nuovamente decorso il decennio rispetto alla data della diffida che risale a decembre 2022; nel secondo caso sarebbe da escludere l'efficacia interruttiva in quanto l'obbligazione sottostante, risalente al 1997, risulta già prescritta alla data del 2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 303/23 emesso dal
Tribunale di Lecco in data 28.3.2023;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 406,50 per anticipazioni ed € 8.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28.2.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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